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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2309/2024 R.G. PROMOSSA DA e (in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
, nato a [...] il [...] - C.F. ), rappresentati e difesi giusta
[...] C.F._1 procura in atti dall'avv. Sabino Liuni;
- ATTORI - CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Franco;
- CONVENUTA – NONCHÉ
in qualità di curatore speciale della minore nata a [...] Controparte_2 Persona_2 il 12.02.2020 (C.F. ), rappresentata e difesa in proprio;
C.F._3
- CONVENUTA –
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO - OGGETTO: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. CONCLUSIONI: all'udienza del 22.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate;
il P.M. interveniva in giudizio in data 27.09.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19.02.2024 conveniva innanzi a questo Persona_1 Tribunale e quest'ultima nella qualità di curatore Controparte_1 Controparte_2 speciale della minore chiedendo di: “1) Accogliere la domanda di Persona_2 impugnazione del riconoscimento di paternità proposta da e per l'effetto Persona_1 dichiarare che non è il padre biologico della minore e di Persona_1 Persona_2 conseguenza ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Adelfia di procedere alla prescritta annotazione sull'atto di nascita;
2) Con condanna della convenuta alle Controparte_1 spese del presente giudizio oltre accessori”. L'attore premetteva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dal Controparte_1 febbraio 2018 al marzo 2023 e che in data 12.02.2020 era nata , nel cui atto di nascita Persona_2 era stato indicato come padre.
1 Riferiva che dopo la cessazione della convivenza, aveva corrisposto un contributo al mantenimento della minore nella misura di € 380,00 mensili (comprensivo dell'Assegno unico universale). Per_2 Esponeva che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 87/2023 del 21.11.2023, emessa nell'ambito del giudizio n. 2851/2023 V.G., aveva posto a suo carico il versamento di un contributo al mantenimento della minore pari ad € 300,00 mensili, oltre all'Assegno unico universale. Spiegava di aver appreso, nel novembre 2023, che la avesse intrattenuto una relazione CP_1 sentimentale con un altro uomo durante il periodo del concepimento della minore Per_2 Deduceva di aver chiesto all'Ospedale Di Venere di Bari la cartella clinica della minore, dalla quale era emerso un'incompatibilità tra i gruppi sanguigni. Adduceva, inoltre, di aver contestato tempestivamente alla madre della minore quanto appreso, mediante raccomandata a.r. del 17.11.2023, mai riscontrata. La i costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 10.04.2024, chiedendo: CP_1
“In via principale: dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso;
In via subordinata, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e competenze professionali”. Deduceva che, in passato, l'attore era stato informato dell'eventualità che la minore potesse non essere sua figlia naturale e, nonostante ciò, aveva scelto di non voler conoscere la verità biologica, sentendosi il vero padre della nascitura. Per tali motivi eccepiva l'inammissibilità dell'azione ex art. 263 c.c., anche in ragione del decorso del termine decadenziale di un anno dalla scoperta dell'adulterio. Riteneva che nel caso di specie dovesse prevalere il principio del favor minoris e che, di conseguenza, non potesse essere ritenuto meritevole di considerazione “l'interesse egoistico” del padre. Con comparsa di risposta depositata il 19.04.2024 si costituivano in giudizio e Parte_1
quali genitori dell'attore deceduto prematuramente Parte_2 Persona_1 in data 06.04.2024 a seguito di un incidente stradale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e contrastando l'avversa ricostruzione dei fatti. Precisavano che il figlio non avesse mai avuto alcun sospetto in ordine alla paternità della minore e che avesse appreso la notizia della relazione adulterina intrattenuta dalla solo nel mese CP_1 di novembre 2023. In data 24.04.2024 si costituiva l'avv. nominata curatore speciale della minore Controparte_2 con decreto del Tribunale di Bari del 12.02.2024, così concludendo: “In caso di Persona_2 accoglimento della domanda da parte del sig. , questa difesa si riserva la richiesta di nomina Per_1 di uno psicologo infantile per far apprendere la notizia alla piccola nel modo adeguato e Per_2 con i giusti tempi per non provocarle traumi causati dal distacco con il sig. , considerato Per_1 padre dalla minore per ben quattro anni”. Specificava di non opporsi, nell'interesse della minore, all'indagine molecolare, sottolineando che un accertamento tardivo della paternità della minore avrebbe potuto arrecarle un grave nocumento. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il G.I. con ordinanza del 26.09.2024 rigettava le richieste di prove orali e disponeva l'espletamento di una C.T.U. genetica, nominando quale ausiliario il dott.
. Persona_3 In data 15.03.2025 l'ausiliario del Giudice depositava la consulenza tecnica. All'udienza del 21.05.2025 la causa veniva rinviata ad altra udienza per la decisione collegiale, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva introitata a sentenza per la decisione collegiale, sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti. Il P.M. interveniva in data 27.09.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio è stato promosso che ha intentato un'azione di Persona_1 impugnazione del riconoscimento da lui effettuato nei confronti della minore , per Persona_2 difetto di veridicità ex artt. 263 c.c.
1. Sulle eccezioni spiegate dalla convenuta Controparte_1
2 Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza formulata dalla i ammissione delle prove orali CP_1 articolate nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata il 25.07.2024, dapprima formulata con istanza di revoca depositata il 19.10.2024 e poi riproposta all'udienza del 21.05.2025 e negl iscritti conclusivi, comunque già rigettata con ordinanza del 26.09.2024, le cui motivazioni questo Collegio condivide integralmente. Peraltro, già con successiva ordinanza del 31.10.2024 era stata rigettata l'istanza della CP_1 volta alla revoca della citata ordinanza istruttoria del 26.09.2024, nella misura in cui non aveva ammesso le prove orali, sulla scorta delle seguente motivazioni: “…non vi era motivo di addivenirsi alla suddetta revoca e che occorreva necessariamente procedersi all'espletamento della C.T.U. genetica al fine di garantire il favor veritatis in ordine alla genitorialità della minore (peraltro, il conferimento dell'incarico al C.T.U. implica di per sé l'implicito rigetto della richiesta di prove orali, già anzitempo rigettata), il tutto indipendentemente dall'ammissione fatta all'udienza del 16.10.2024 dal sostituto processuale dell'avv. Franco in merito al fatto che il non fosse il padre Per_1 naturale della minore (stante le difese altalenanti assunte alla convenuta, che dapprima nel corso del giudizio aveva dichiarato che il , essendo stato messo a conoscenza della relazione Per_1 adulterina della compagna, aveva accettato l'alea che la nascitura potesse non essere sua figlia naturale, per poi invece dichiarare finanche che il fosse sterile e che avesse accettato la Per_1 gravidanza della compagna celando a tutti i propri congiunti la verità); rilevato, del resto, che già nell'ordinanza istruttoria del 26.09.2024 era stato chiarito da questo Giudice che: “è interesse comune di tutte le parti in causa acquisire la certezza scientifica sulla riconducibilità a Per_1
della paternità di , dato oggettivo che di certo non può farsi derivare
[...] Persona_2 dalle mere esternazioni di volontà della rilevato, in ogni caso, che parte convenuta si CP_1 era limitata a formulare richiesta di prova testimoniale contraria nella propria memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. (e la mancata ammissione della prova testimoniale diretta di parte attrice di per sé esclude che venga ammessa la prova testimoniale contraria della controparte)”, che in questa sede il Collegio condivide e fa proprie. Sempre preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 244 comma II c.c. formulate dalla n sede di comparsa CP_1 di risposta depositata il 10.04.2024 (istanze reiterate negli scritti conclusivi). A fondamento di tali eccezioni, la ha dedotto che: a) l'originario attore era consapevole CP_1 che la convenuta avesse intrattenuto una relazione con altro uomo e che la nascitura potesse non essere sua figlia naturale, circostanza che renderebbe l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. inammissibile (oltre che tardiva per la decorrenza del termine annuale); b) “pur riconoscendo la legittimazione formale degli odierni attori in qualità di genitori del defunto, deve evidenziarsi come l'azione sia stata originariamente promossa dal in un Persona_1 momento di particolare conflittualità con la signora circostanza che solleva dubbi sulla CP_1 genuinità delle motivazioni sottostanti all'impugnazione”. Ciò posto, tutte le eccezioni possono essere trattate congiuntamente, atteso che occorre stabilire se l'originario attore avesse ignorato o meno la relazione sentimentale della on altro uomo CP_1 durante il periodo del concepimento della minore Per_2 Ebbene, appare opportuno rammentare che l'invocato art. 244 comma II c.c. dispone che: “il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza”. In tema di azione di disconoscimento della paternità, grava sull'attore l'onere di dimostrare il momento di scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento – alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. – da intendersi come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o
3 la frequentazione della moglie con un altro uomo, spettando unicamente al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento sul punto e di controllarne l'attendibilità e la concludenza (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2023, n.30844). Nel caso di specie, essendo rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, ritiene questo Collegio che l'originario attore abbia assolto l'onere su di esso gravante, avendo allegato all'atto di citazione depositato il 22.02.2024 (in cui ha dichiarato di aver scoperto nel novembre 2023 la relazione adulterina della durante il CP_1 periodo di concepimento della minore), la cartella clinica di rilasciata in copia Persona_2 conforme all'originale dall'Ospedale di Venere di Bari in data 27.11.2023, dalla quale emerge l'incompatibilità fra i gruppi sanguigni della e del con quello della minore CP_1 Per_1 (secondo la tesi sostenuta dell'originario attore, poi confermata dalla consulenza tecnica Per_2 d'ufficio di cui si dirà nel prosieguo, affinché la minore “potesse essere figlia del sig. Per_2 Per_1
avrebbe dovuto avere Gruppo 0 e non Gruppo A positivo”).
[...] Di contro, la al di là delle mere deduzioni difensive, non ha offerto alcun principio di CP_1 prova in ordine all'asserita consapevolezza da parte dell'originario attore che la minore Per_2 potesse non essere sua figlia naturale. Ancora, a fronte delle ondivaghe conclusioni rassegnate dalla in sede di comparsa CP_1 conclusionale con riferimento alla legittimazione processuale degli attori e Parte_1 (genitori dell'originario attore ed al loro asserito difetto Controparte_3 Persona_1 di interesse, questo Collegio ritiene di non deve pronunciarsi in ordine ad alcuna eccezione di legittimazione ad agire (o a proseguire l'azione promossa dall'originario attore), poiché la convenuta non ha mai formalmente sollevato alcuna eccezione processuale in proposito e, inoltre, CP_1 nella stessa memoria difensiva ha riconosciuto agli odierni attori la relativa legittimazione processuale in qualità di genitori del defunto attore (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale della depositata il 02.09.2025). CP_1 Pertanto, essendo stato dimostrato per tabulas (cfr. cartella clinica) che l'attore abbia scoperto soltanto nel novembre 2023 che la madre della minore avesse intrattenuto una relazione Per_2 sentimentale con altro uomo e considerato che l'atto di citazione è stato depositato in data 19.02.2024 (circa tre mesi dopo la citata scoperta), devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla convenuta CP_4
2. Sulla domanda principale di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. Nel merito, la domanda è fondata e pertanto merita accoglimento, essendosi accertato attraverso la prova scientifica, la non paternità dell'originario attore nei confronti della Persona_1 minore . Persona_2 Ed infatti, deve tenersi conto, ai fini decisori, dell'esito dell'indagine molecolare che ha confermato la non paternità di rispetto alla minore Persona_1 Per_2 Il particolare, il C.T.U. dott. ha escluso la paternità del in ragione delle Persona_3 Per_1 analisi sui marcatori, effettuate prelevando il materiale biologico della minore e ritirando presso l'Istituto di Medicina legale di Bari i resti biologici, precedentemente conservati dall'Istituto a seguito dell'autopsia sulla salma dell'originario attore, deceduto prematuramente in conseguenza di un incidente stradale (cfr. relazione tecnica a firma del dott. depositata in data Persona_3 15.03.2025). Ebbene, l'Ausiliario del Giudice nella citata C.T.U., dopo aver illustrato la metodologia d'indagine, i risultati del test di paternità, il calcolo biostatistico, l'affidabilità del test, i controlli di qualità, la descrizione tecnica dell'analisi, rispondendo al quesito posto dal Giudice, ha così concluso: “Le analisi effettuate attraverso il test del DNA hanno provato nel nostro specifico caso che Per_1
quindi non è padre biologico (con una sensibilità statistica del test pari a 99,99%) di
[...]
perché la mancanza di corrispondenza anche di un solo allele determina la non Persona_2 paternità biologica” (cfr. pag. 8 della relazione tecnica a firma del dott. depositata Persona_3 in data 15.03.2025).
4 Inoltre, la ragione che giustifica l'accoglimento della domanda non è esclusivamente il favor veritatis ma anche il reale ed effettivo interesse della minore a conoscere il padre biologico, instaurare un rapporto con lui e recuperare la figura genitoriale perduta, attesa la prematura morte che ha colpito l'originario attore e l'interruzione del rapporto padre-figlia. Tale impostazione è stata condivisa dalla curatrice speciale della minore, avv. Controparte_2 la quale, in sede di comparsa conclusionale ha chiesto l'accoglimento della domanda di impugnazione del riconoscimento di paternità formulata da deducendo che: “Questa difesa Persona_1 non si oppone al favor veritatis, in quanto il favor veritatis non si pone in conflitto con il favor minoris poiché la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del minore, rispondendo alla esigenza di garantire allo stesso il diritto alla propria identità”. Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte “in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 27140 del 06/10/2021, Rv. 662719 – 01). E dunque, alla luce della situazione fattuale e in particolare tento conto che la minore ha già da tempo interrotto ogni rapporto con il deceduto in data 06.04.2024, si ritiene Persona_1 assolutamente necessario e opportuno recidere lo status di figlia, onde consentire alla minore uno sviluppo sereno della propria identità e personalità. Tutto quanto sopra esposto impone di ritenere che la domanda attorea sia meritevole di accoglimento.
3. Sulle spese di giudizio e di C.T.U. La soccombenza della in ordine alla domanda principale proposta da parte Controparte_1 attrice, il rigetto delle eccezioni di parte convenuta aventi ad oggetto l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione nonché la richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria resa il 26.11.2024, impone di condannare la al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1
e (in qualità di genitori di , in solido Parte_1 Controparte_3 Persona_1 tra loro, liquidate in dispositivo secondo i parametri “medi” di cui al D.M. 147/2022 della tabella
“Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ritenuto il “valore indeterminabile di complessità bassa” e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria). Viceversa, devesi compensare le spese di lite tra gli attori e la convenuta quale Controparte_2 curatore speciale della minore , avendo costei aderito alla domanda principale ed Persona_2 essendo comunque necessario che il giudizio si concludesse con un provvedimento giurisdizionale che accertasse o meno lo status di padre nei confronti della figlia. Quanto alle spese di C.T.U. genetica, in virtù dell'accoglimento della domanda attorea ed in ragione del principio della soccombenza processuale, tali spese - come già liquidate con decreto del 13.04.2025 - vanno definitivamente poste a carico della convenuta la quale Controparte_1 tuttavia risulta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato in data 16.04.2024, ragion per cui - ai sensi dell'art. 131 D.P.R. n. 115/2002 – dette spese debbono essere, in concreto, direttamente anticipate dall'RA (Corte Costituzionale n. 217 del 01.10.2019 che ha stabilito che “gli onorari e le indennità dovuti” ai consulenti, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di une delle parti, debbano essere “direttamente anticipati dall'RA”).
5 La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 2309/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il Persona_1 21.09.1993 (C.F. ), non è il padre di , nata a [...] il C.F._1 Persona_2 12.02.2020 (C.F. ); C.F._3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente di fare la prescritta annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita relativo a;
Persona_2
3. condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1 e (in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
, che liquida in complessivi € 8.186,60, di cui € 7.616,00 per compensi ed € 570,60
[...] per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
4. compensa le spese di lite tra gli attori e la convenuta quale curatore Controparte_2 speciale della minore;
Persona_2
5. dispone che le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 13.04.2025 (€ 2.403,00, oltre IVA ed accessori di legge se dovuti) siano anticipate direttamente dall'RA ex art. 131 del D.P.R. n. 115/2002 (essendo stata ammessa la convenuta al Patrocinio Controparte_1 a spese dello Stato);
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 2 dicembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
6
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2309/2024 R.G. PROMOSSA DA e (in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
, nato a [...] il [...] - C.F. ), rappresentati e difesi giusta
[...] C.F._1 procura in atti dall'avv. Sabino Liuni;
- ATTORI - CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Franco;
- CONVENUTA – NONCHÉ
in qualità di curatore speciale della minore nata a [...] Controparte_2 Persona_2 il 12.02.2020 (C.F. ), rappresentata e difesa in proprio;
C.F._3
- CONVENUTA –
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO - OGGETTO: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. CONCLUSIONI: all'udienza del 22.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate;
il P.M. interveniva in giudizio in data 27.09.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19.02.2024 conveniva innanzi a questo Persona_1 Tribunale e quest'ultima nella qualità di curatore Controparte_1 Controparte_2 speciale della minore chiedendo di: “1) Accogliere la domanda di Persona_2 impugnazione del riconoscimento di paternità proposta da e per l'effetto Persona_1 dichiarare che non è il padre biologico della minore e di Persona_1 Persona_2 conseguenza ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Adelfia di procedere alla prescritta annotazione sull'atto di nascita;
2) Con condanna della convenuta alle Controparte_1 spese del presente giudizio oltre accessori”. L'attore premetteva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dal Controparte_1 febbraio 2018 al marzo 2023 e che in data 12.02.2020 era nata , nel cui atto di nascita Persona_2 era stato indicato come padre.
1 Riferiva che dopo la cessazione della convivenza, aveva corrisposto un contributo al mantenimento della minore nella misura di € 380,00 mensili (comprensivo dell'Assegno unico universale). Per_2 Esponeva che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 87/2023 del 21.11.2023, emessa nell'ambito del giudizio n. 2851/2023 V.G., aveva posto a suo carico il versamento di un contributo al mantenimento della minore pari ad € 300,00 mensili, oltre all'Assegno unico universale. Spiegava di aver appreso, nel novembre 2023, che la avesse intrattenuto una relazione CP_1 sentimentale con un altro uomo durante il periodo del concepimento della minore Per_2 Deduceva di aver chiesto all'Ospedale Di Venere di Bari la cartella clinica della minore, dalla quale era emerso un'incompatibilità tra i gruppi sanguigni. Adduceva, inoltre, di aver contestato tempestivamente alla madre della minore quanto appreso, mediante raccomandata a.r. del 17.11.2023, mai riscontrata. La i costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 10.04.2024, chiedendo: CP_1
“In via principale: dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso;
In via subordinata, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e competenze professionali”. Deduceva che, in passato, l'attore era stato informato dell'eventualità che la minore potesse non essere sua figlia naturale e, nonostante ciò, aveva scelto di non voler conoscere la verità biologica, sentendosi il vero padre della nascitura. Per tali motivi eccepiva l'inammissibilità dell'azione ex art. 263 c.c., anche in ragione del decorso del termine decadenziale di un anno dalla scoperta dell'adulterio. Riteneva che nel caso di specie dovesse prevalere il principio del favor minoris e che, di conseguenza, non potesse essere ritenuto meritevole di considerazione “l'interesse egoistico” del padre. Con comparsa di risposta depositata il 19.04.2024 si costituivano in giudizio e Parte_1
quali genitori dell'attore deceduto prematuramente Parte_2 Persona_1 in data 06.04.2024 a seguito di un incidente stradale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e contrastando l'avversa ricostruzione dei fatti. Precisavano che il figlio non avesse mai avuto alcun sospetto in ordine alla paternità della minore e che avesse appreso la notizia della relazione adulterina intrattenuta dalla solo nel mese CP_1 di novembre 2023. In data 24.04.2024 si costituiva l'avv. nominata curatore speciale della minore Controparte_2 con decreto del Tribunale di Bari del 12.02.2024, così concludendo: “In caso di Persona_2 accoglimento della domanda da parte del sig. , questa difesa si riserva la richiesta di nomina Per_1 di uno psicologo infantile per far apprendere la notizia alla piccola nel modo adeguato e Per_2 con i giusti tempi per non provocarle traumi causati dal distacco con il sig. , considerato Per_1 padre dalla minore per ben quattro anni”. Specificava di non opporsi, nell'interesse della minore, all'indagine molecolare, sottolineando che un accertamento tardivo della paternità della minore avrebbe potuto arrecarle un grave nocumento. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il G.I. con ordinanza del 26.09.2024 rigettava le richieste di prove orali e disponeva l'espletamento di una C.T.U. genetica, nominando quale ausiliario il dott.
. Persona_3 In data 15.03.2025 l'ausiliario del Giudice depositava la consulenza tecnica. All'udienza del 21.05.2025 la causa veniva rinviata ad altra udienza per la decisione collegiale, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva introitata a sentenza per la decisione collegiale, sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti. Il P.M. interveniva in data 27.09.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio è stato promosso che ha intentato un'azione di Persona_1 impugnazione del riconoscimento da lui effettuato nei confronti della minore , per Persona_2 difetto di veridicità ex artt. 263 c.c.
1. Sulle eccezioni spiegate dalla convenuta Controparte_1
2 Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza formulata dalla i ammissione delle prove orali CP_1 articolate nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata il 25.07.2024, dapprima formulata con istanza di revoca depositata il 19.10.2024 e poi riproposta all'udienza del 21.05.2025 e negl iscritti conclusivi, comunque già rigettata con ordinanza del 26.09.2024, le cui motivazioni questo Collegio condivide integralmente. Peraltro, già con successiva ordinanza del 31.10.2024 era stata rigettata l'istanza della CP_1 volta alla revoca della citata ordinanza istruttoria del 26.09.2024, nella misura in cui non aveva ammesso le prove orali, sulla scorta delle seguente motivazioni: “…non vi era motivo di addivenirsi alla suddetta revoca e che occorreva necessariamente procedersi all'espletamento della C.T.U. genetica al fine di garantire il favor veritatis in ordine alla genitorialità della minore (peraltro, il conferimento dell'incarico al C.T.U. implica di per sé l'implicito rigetto della richiesta di prove orali, già anzitempo rigettata), il tutto indipendentemente dall'ammissione fatta all'udienza del 16.10.2024 dal sostituto processuale dell'avv. Franco in merito al fatto che il non fosse il padre Per_1 naturale della minore (stante le difese altalenanti assunte alla convenuta, che dapprima nel corso del giudizio aveva dichiarato che il , essendo stato messo a conoscenza della relazione Per_1 adulterina della compagna, aveva accettato l'alea che la nascitura potesse non essere sua figlia naturale, per poi invece dichiarare finanche che il fosse sterile e che avesse accettato la Per_1 gravidanza della compagna celando a tutti i propri congiunti la verità); rilevato, del resto, che già nell'ordinanza istruttoria del 26.09.2024 era stato chiarito da questo Giudice che: “è interesse comune di tutte le parti in causa acquisire la certezza scientifica sulla riconducibilità a Per_1
della paternità di , dato oggettivo che di certo non può farsi derivare
[...] Persona_2 dalle mere esternazioni di volontà della rilevato, in ogni caso, che parte convenuta si CP_1 era limitata a formulare richiesta di prova testimoniale contraria nella propria memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. (e la mancata ammissione della prova testimoniale diretta di parte attrice di per sé esclude che venga ammessa la prova testimoniale contraria della controparte)”, che in questa sede il Collegio condivide e fa proprie. Sempre preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 244 comma II c.c. formulate dalla n sede di comparsa CP_1 di risposta depositata il 10.04.2024 (istanze reiterate negli scritti conclusivi). A fondamento di tali eccezioni, la ha dedotto che: a) l'originario attore era consapevole CP_1 che la convenuta avesse intrattenuto una relazione con altro uomo e che la nascitura potesse non essere sua figlia naturale, circostanza che renderebbe l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. inammissibile (oltre che tardiva per la decorrenza del termine annuale); b) “pur riconoscendo la legittimazione formale degli odierni attori in qualità di genitori del defunto, deve evidenziarsi come l'azione sia stata originariamente promossa dal in un Persona_1 momento di particolare conflittualità con la signora circostanza che solleva dubbi sulla CP_1 genuinità delle motivazioni sottostanti all'impugnazione”. Ciò posto, tutte le eccezioni possono essere trattate congiuntamente, atteso che occorre stabilire se l'originario attore avesse ignorato o meno la relazione sentimentale della on altro uomo CP_1 durante il periodo del concepimento della minore Per_2 Ebbene, appare opportuno rammentare che l'invocato art. 244 comma II c.c. dispone che: “il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza”. In tema di azione di disconoscimento della paternità, grava sull'attore l'onere di dimostrare il momento di scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento – alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. – da intendersi come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o
3 la frequentazione della moglie con un altro uomo, spettando unicamente al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento sul punto e di controllarne l'attendibilità e la concludenza (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2023, n.30844). Nel caso di specie, essendo rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, ritiene questo Collegio che l'originario attore abbia assolto l'onere su di esso gravante, avendo allegato all'atto di citazione depositato il 22.02.2024 (in cui ha dichiarato di aver scoperto nel novembre 2023 la relazione adulterina della durante il CP_1 periodo di concepimento della minore), la cartella clinica di rilasciata in copia Persona_2 conforme all'originale dall'Ospedale di Venere di Bari in data 27.11.2023, dalla quale emerge l'incompatibilità fra i gruppi sanguigni della e del con quello della minore CP_1 Per_1 (secondo la tesi sostenuta dell'originario attore, poi confermata dalla consulenza tecnica Per_2 d'ufficio di cui si dirà nel prosieguo, affinché la minore “potesse essere figlia del sig. Per_2 Per_1
avrebbe dovuto avere Gruppo 0 e non Gruppo A positivo”).
[...] Di contro, la al di là delle mere deduzioni difensive, non ha offerto alcun principio di CP_1 prova in ordine all'asserita consapevolezza da parte dell'originario attore che la minore Per_2 potesse non essere sua figlia naturale. Ancora, a fronte delle ondivaghe conclusioni rassegnate dalla in sede di comparsa CP_1 conclusionale con riferimento alla legittimazione processuale degli attori e Parte_1 (genitori dell'originario attore ed al loro asserito difetto Controparte_3 Persona_1 di interesse, questo Collegio ritiene di non deve pronunciarsi in ordine ad alcuna eccezione di legittimazione ad agire (o a proseguire l'azione promossa dall'originario attore), poiché la convenuta non ha mai formalmente sollevato alcuna eccezione processuale in proposito e, inoltre, CP_1 nella stessa memoria difensiva ha riconosciuto agli odierni attori la relativa legittimazione processuale in qualità di genitori del defunto attore (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale della depositata il 02.09.2025). CP_1 Pertanto, essendo stato dimostrato per tabulas (cfr. cartella clinica) che l'attore abbia scoperto soltanto nel novembre 2023 che la madre della minore avesse intrattenuto una relazione Per_2 sentimentale con altro uomo e considerato che l'atto di citazione è stato depositato in data 19.02.2024 (circa tre mesi dopo la citata scoperta), devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla convenuta CP_4
2. Sulla domanda principale di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. Nel merito, la domanda è fondata e pertanto merita accoglimento, essendosi accertato attraverso la prova scientifica, la non paternità dell'originario attore nei confronti della Persona_1 minore . Persona_2 Ed infatti, deve tenersi conto, ai fini decisori, dell'esito dell'indagine molecolare che ha confermato la non paternità di rispetto alla minore Persona_1 Per_2 Il particolare, il C.T.U. dott. ha escluso la paternità del in ragione delle Persona_3 Per_1 analisi sui marcatori, effettuate prelevando il materiale biologico della minore e ritirando presso l'Istituto di Medicina legale di Bari i resti biologici, precedentemente conservati dall'Istituto a seguito dell'autopsia sulla salma dell'originario attore, deceduto prematuramente in conseguenza di un incidente stradale (cfr. relazione tecnica a firma del dott. depositata in data Persona_3 15.03.2025). Ebbene, l'Ausiliario del Giudice nella citata C.T.U., dopo aver illustrato la metodologia d'indagine, i risultati del test di paternità, il calcolo biostatistico, l'affidabilità del test, i controlli di qualità, la descrizione tecnica dell'analisi, rispondendo al quesito posto dal Giudice, ha così concluso: “Le analisi effettuate attraverso il test del DNA hanno provato nel nostro specifico caso che Per_1
quindi non è padre biologico (con una sensibilità statistica del test pari a 99,99%) di
[...]
perché la mancanza di corrispondenza anche di un solo allele determina la non Persona_2 paternità biologica” (cfr. pag. 8 della relazione tecnica a firma del dott. depositata Persona_3 in data 15.03.2025).
4 Inoltre, la ragione che giustifica l'accoglimento della domanda non è esclusivamente il favor veritatis ma anche il reale ed effettivo interesse della minore a conoscere il padre biologico, instaurare un rapporto con lui e recuperare la figura genitoriale perduta, attesa la prematura morte che ha colpito l'originario attore e l'interruzione del rapporto padre-figlia. Tale impostazione è stata condivisa dalla curatrice speciale della minore, avv. Controparte_2 la quale, in sede di comparsa conclusionale ha chiesto l'accoglimento della domanda di impugnazione del riconoscimento di paternità formulata da deducendo che: “Questa difesa Persona_1 non si oppone al favor veritatis, in quanto il favor veritatis non si pone in conflitto con il favor minoris poiché la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del minore, rispondendo alla esigenza di garantire allo stesso il diritto alla propria identità”. Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte “in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 27140 del 06/10/2021, Rv. 662719 – 01). E dunque, alla luce della situazione fattuale e in particolare tento conto che la minore ha già da tempo interrotto ogni rapporto con il deceduto in data 06.04.2024, si ritiene Persona_1 assolutamente necessario e opportuno recidere lo status di figlia, onde consentire alla minore uno sviluppo sereno della propria identità e personalità. Tutto quanto sopra esposto impone di ritenere che la domanda attorea sia meritevole di accoglimento.
3. Sulle spese di giudizio e di C.T.U. La soccombenza della in ordine alla domanda principale proposta da parte Controparte_1 attrice, il rigetto delle eccezioni di parte convenuta aventi ad oggetto l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione nonché la richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria resa il 26.11.2024, impone di condannare la al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1
e (in qualità di genitori di , in solido Parte_1 Controparte_3 Persona_1 tra loro, liquidate in dispositivo secondo i parametri “medi” di cui al D.M. 147/2022 della tabella
“Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ritenuto il “valore indeterminabile di complessità bassa” e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria). Viceversa, devesi compensare le spese di lite tra gli attori e la convenuta quale Controparte_2 curatore speciale della minore , avendo costei aderito alla domanda principale ed Persona_2 essendo comunque necessario che il giudizio si concludesse con un provvedimento giurisdizionale che accertasse o meno lo status di padre nei confronti della figlia. Quanto alle spese di C.T.U. genetica, in virtù dell'accoglimento della domanda attorea ed in ragione del principio della soccombenza processuale, tali spese - come già liquidate con decreto del 13.04.2025 - vanno definitivamente poste a carico della convenuta la quale Controparte_1 tuttavia risulta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato in data 16.04.2024, ragion per cui - ai sensi dell'art. 131 D.P.R. n. 115/2002 – dette spese debbono essere, in concreto, direttamente anticipate dall'RA (Corte Costituzionale n. 217 del 01.10.2019 che ha stabilito che “gli onorari e le indennità dovuti” ai consulenti, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di une delle parti, debbano essere “direttamente anticipati dall'RA”).
5 La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 2309/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il Persona_1 21.09.1993 (C.F. ), non è il padre di , nata a [...] il C.F._1 Persona_2 12.02.2020 (C.F. ); C.F._3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente di fare la prescritta annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita relativo a;
Persona_2
3. condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1 e (in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
, che liquida in complessivi € 8.186,60, di cui € 7.616,00 per compensi ed € 570,60
[...] per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
4. compensa le spese di lite tra gli attori e la convenuta quale curatore Controparte_2 speciale della minore;
Persona_2
5. dispone che le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 13.04.2025 (€ 2.403,00, oltre IVA ed accessori di legge se dovuti) siano anticipate direttamente dall'RA ex art. 131 del D.P.R. n. 115/2002 (essendo stata ammessa la convenuta al Patrocinio Controparte_1 a spese dello Stato);
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 2 dicembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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