TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 30/01/2026, n. 1870
TAR
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
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Sentenza breve 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Valutazione del requisito economico

    Il Tribunale ha ritenuto fondati i profili di censura relativi alla valutazione del requisito economico, basandosi sulla giurisprudenza della Sezione che stabilisce che i mezzi economici devono essere quantificati secondo il Decreto Interministeriale n. 850/2011 e la Circolare MIUR del 15.04.2025, e che è sufficiente dimostrare la capacità di mantenersi per il primo anno di studi, potendo l'amministrazione valutare i sostegni economici ulteriori. L'istruttoria e la motivazione dell'amministrazione sono state ritenute insufficienti.

  • Altro
    Valutazione del rischio migratorio

    Il Tribunale ha ribadito che la valutazione del rischio migratorio deve basarsi su oggettivi indici fattuali per superare il vaglio di ragionevolezza, ma ha assorbito tale censura nell'accoglimento del ricorso per altri motivi.

  • Accolto
    Mancato riesame disposto in fase cautelare

    Il Tribunale ha ritenuto che questo dato rileva ai sensi dell'art. 64, comma 4 c.p.a. e ha contribuito all'accoglimento del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 30/01/2026, n. 1870
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1870
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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