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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/10/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 425 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 09/05/2025, vertente
TRA
, Avvocato, nato a [...] il giorno 01/01/1951 Parte_1
(C.F. rappresentato e difeso personalmente da se stesso ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Capo d'Orlando (ME), Via del
Piave 125
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) nella qualità di erede accentante con beneficio di inventario l'eredità C.F._2 della Sig.ra (giusto atto del 20/02/2025 n. R.G. 154/2025 V.G., Num cron Persona_1
1737/2025 n. 225/2025 Reg rep) e autorizzazione alla costituzione in giudizio del Tribunale di
Patti del 14/04/2025, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Musmeci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via XXIV Maggio, n. 18 (Studio Legale Prof. Avv.
FA OM & Associati) giusta procura in atti APPELLATA
Avverso la sentenza n. 882/2021 del Tribunale di Patti del 25/11/2021, emessa nella causa civile di primo grado R.G. 313/2015.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10/12/2014 presso il Tribunale di Patti l'Avv. Pt_1
esponeva di avere svolto le seguenti prestazioni professionali di avvocato per
[...] mandato e nell'interesse della cliente , e cioè: Persona_1
1) rappresentanza e difesa nel ricorso per reintegrazione e/o manutenzione del possesso di una porzione di fondo agricolo innanzi alla Sezione distaccata di Sant'Agata di
Militello di codesto Tribunale N. 777/2012 R.G., conclusosi con ordinanza in data
03/06/2013;
2) rappresentanza e difesa nel reclamo N. 958/2013 R.G., avanti al Tribunale Ordinario di Patti in composizione collegiale, proposto contro l'ordinanza di rigetto sub 1), ed accolto con ordinanza depositata in data 09/12/2013, nella successiva attuazione e sino alla transazione stipulata il 22/05/2014;
3) assistenza - stipula contratto preliminare di compravendita immobiliare (porzione di fondo agricolo) in Messina il 24/05/2012, tra le parti e Persona_1 CP_2 promittenti e promissaria: CP_3
4) difesa di parte civile nel giudizio penale di 1° grado contro Parte_2
(danneggiamento e violenza privata), avanti al Tribunale Ordinario di
[...]
Patti in composizione monocratica (N.1420/2012 RGNR) - sino al 22/05/20214, data di stipula della transazione sub 2), con la conseguente revoca della costituzione di parte civile;
5) difesa fiduciaria di - quale imputata (art. 336 c.p.), nel Persona_1 processo penale N. 1955/2012 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Patti, nella fase delle indagini preliminari esitate con la citazione diretta a giudizio;
pag. 2/10 6) redazione e presentazione dea fase delle indagini preliminari querela sporta in data
02/07/2013 contro (uso di scrittura privata falsa) Parte_2
N. 1640/2013 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Patti, rimessa giusta la transazione stipulata in data 22/05/2014 sub 2);
7) consulenza ed assistenza stragiudiziali in relazione alla situazione aziendale della dall'aprile 2012 al 20/04/2014 (data di Parte_3 cessazione dell'attività);
8) consulenza ed assistenza stragiudiziali ai fini della stipula del contratto definitivo di vendita in data 16/10/2014, notar Rep. N. 59.478, da a Persona_2 Persona_1
Irritec S.p.A. (prezzo € 168.490,00 per la quota di ½ della porzione di fondo promessa in vendita.
Stante il mancato saldo di tutte le prestazioni di cui sopra, l'0Avv. si Parte_1 rivolgeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, ottenendo il visto di conformità su otto corrispondenti parcelle in forza delle quali e della ulteriore documentazione in atti, il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo per l'importo di Euro
44.783,57 oltre spese che il ricorrente notificata all'ingiunta . Persona_1
Con atto di citazione notificato il 20/02/2015 opponeva il decreto Persona_1 ingiuntivo in oggetto ed a sostegno dell'opposizione, eccepiva l'erroneità degli importi reclamati, tanto per l'attività giudiziaria nella difesa dei procedimenti civili e penali cui si riferivano le parcelle emesse, quanto per l'attività extragiudiziale, rispetto alla quale veniva contestato l'effettivo espletamento della stessa da parte del creditore opposto.
Nell'instaurato giudizio R.G. 313/2015 si costituiva l'Avv. il quale Parte_1 sosteneva la correttezza e la dovutezza delle somme ingiunte per tutta l'attività giudiziale ed extragiudizale svolta nell'interesse della , determinate sulla base Per_1 dei parametri ministeriali applicabili per tempo e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, già reso provvisoriamente esecutivo.
Nel corso del giudizio veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sul presupposto che l'esecuzione forzata intrapresa avrebbe potuto determinare un grave danno alla debitrice opponente e venivano ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti, all'esito del cui espletamento la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. pag. 3/10 Con sentenza del 26/11/2021 il Tribunale ha così statuito: “- Revoca il decreto ingiuntivo n. 38/2015; - Accerta l'importo dovuto dall'opponente per Persona_1 compensi professionali all'opposto avv. in € 14.223,06; - Condanna Parte_1 per l'effetto al pagamento di € 14.223,06 in favore dell'avv. Persona_1 Pt_1
, per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla data della
[...] sentenza fino al soddisfo;
- Compensa per metà le spese di lite, liquidando la restante parte a carico dell'opponente in favore dell'avv. Persona_1 Parte_1 nell'importo di € 2.417,50, oltre Iva, cpa e spese generali”.
Il Giudice di prime cure ha ridotto gli importi richiesti ritenendo di applicare valori di causa differenti per l'applicazione delle corrispondenti tariffe professionali vigenti, ed ha escluso il diritto per una delle otto parcelle in quanto l'attività professionale indicata non risultava sufficientemente provata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita chiedendo il Persona_1 rigetto dell'appello; la causa è stata dichiarata interrotta a seguito del decesso di Per_1
e quindi riassunta dall'appellante con la successiva costituzione di
[...] [...]
quale erede accettante con beneficio di inventario l'eredità dell'originaria CP_1 appellata . Persona_1
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
08/05/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il proprio atto di appello impugna la sentenza di prime cure Parte_1 contestandone erronea ed insufficiente disamina e conseguente violazione di legge in ordine a tutte le otto parcelle oggetto del contezioso, formulando per ciascuna di esse specifiche deduzioni a sostegno della sua richiesta ed a sostegno dei calcoli dei compensi per come da lui effettuati per ciascuna attività prestata.
Può quindi procedersi all'esame di ogni singola fattispecie ed alla valutazione delle doglianze dell'appellante rispetto a quanto da egli sostenuto già nel giudizio di primo grado e quanto invece poi ritenuto dal Tribunale.
pag. 4/10 Preliminarmente osserva la Corte che l'appellante non ha contestato l'utilizzo da parte del Tribunale delle tariffe forensi di cui al D.M. 140/2012 ovvero del DM 55/2014 ritenute vigenti ratione temporis per le diverse parcelle, sulla base del principio secondo il quale il Giudice che deve procedere alla liquidazione delle spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata completata (Cass. n. 20269/2014), sicché, per l'attività conclusasi nella vigenza del D.M. 140/2012 è a tali disposizioni che deve rifarsi per la liquidazione richiesta mentre per quelle successive va applicato il D.M. 55/2014.
Con riferimento alla prima e seconda parcella, riguardanti giudizi possessori, formanti oggetto del primo e secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole della riduzione effettuata dal Tribunale che a suo avviso avrebbe errato nel calcolare gli importi applicando come valore di causa quello dello scaglione tariffario
“indeterminabile”; sostiene l'appellante che vi erano invece gli estremi per riconoscere il maggiore importo da lui chiesto sulla base dello scaglione di valore su beni da potere individuare in ragione degli elementi risultanti dalla documentazione a supporto della parcella.
Sul punto il Tribunale ha operato correttamente osservando che quanto ai giudizi possessori di primo e secondo grado, il valore della causa, in assenza di ulteriori elementi debba determinarsi ex art. 15, ultimo comma c.p.c., a norma del quale, se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda, non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile (in tale senso anche Cass. 24644 del 22/11/2011). In effetti gli atti presenti nel giudizio possessorio ed in quello di merito non hanno offerto elementi per potere stimare il valore dell'immobile, cui la tutela era diretta, derivandone, pertanto, la conseguenza che il valore per i detti giudizi deve ritenersi indeterminabile e quindi le parcelle devono essere liquidate secondo i parametri del DM 140/2012, nei medi (stante l'assenza di diverso accordo) del valore indeterminabile.
Il Tribunale ha quindi correttamente liquidato per il giudizio civile possessorio di primo grado l'importo (per tutte le fasi espletate) di Euro 5.973,35, di cui Euro 264,35 per spese esenti, mentre per il giudizio possessorio di secondo grado (fase di studio, pag. 5/10 introduttiva e decisionale) l'importo di Euro 4.423,23 di cui Euro 236,19 per spese esenti.
Con riferimento alle parcelle 4, 5 e 6 formanti oggetto del terzo motivo di impugnazione e riguardanti attività giudiziale in sede penale, l'appellante si limita a contestare la riduzione di quelle 5 e 6 senza tuttavia argomentare in alcun modo la sua contestazione, mentre invece fa presente che il Tribunale ha confermato l'importo di Euro 3.414,34 per la parcella n. 4; osserva la Corte che ad ogni buon conto, per le parcelle 5 e 6 il calcolo effettuato dal Tribunale non è corretto in relazione allo scaglione di causa ed alla attività prestata, ma va riconosciuto per ciascuna di esse quanto richiesto dall'appellante e cioè in misura pari ad Euro 2.101,13 di cui Euro 1.440,00 per compensi, Euro 261,00 per rimborso spese generali, Euro 66,24 per CPA ed Euro 378,89 per IVA, oltre il confermato importo di Euro 4.414,34 per la parcella n. 4.
Con riferimento alla terza parcella, oggetto del quarto motivo di impugnazione e relativa alla attività del professionista per la redazione del preliminare di compravendita del 24/05/2012, l'appellante rileva che in detta parcella aveva quantificato un importo di
Euro 6.123,00 per compenso, oltre agli accessori in base al valore dichiarato di Euro
350.000,00; contesta quindi il fatto che il Tribunale ha, invece, ridotto l'importo dovuto a Euro 3.348,00, oltre agli accessori, sulla scorta del valore erroneamente ritenuto, a dispetto delle dichiarazioni negoziali, indeterminabile.
Il motivo di appello è fondato atteso che il compenso spettante per la redazione di contratti scritti va calcolato sulla base del valore del bene oggetto della scrittura che, nella fattispecie era perfettamente individuato ed individuabile di guisa che non vi era ragione alcuna per applicare criteri di indeterminabilità.
In ragione di quanto sopra e sulla base del criterio sopra enunciato, spetta al professionista un importo pari ad Euro 8.739,85 di cui Euro 6.123,00 per compenso,
Euro 765,37 per imborso spese generali, Euro 275,52 per CPA ed Euro 1.576,05 per
IVA.
Con riferimento alla settima parcella, oggetto del quinto motivo di impugnazione,
l'appellante contesta la riduzione effettuata atteso che, sebbene a fronte di una voluminosa produzione cartacea della situazione disastrosa della cliente (attività denominata “ ”), richiedente un accurato e continuo esame, avuto riguardo Parte_3 pag. 6/10 ai continui contatti e solleciti di numerosi creditori, con il risultato che la cliente è poi riuscita a sottrarsi alla morsa dei creditori e, soprattutto, al fallimento, il Giudice di prime cure si è limitato con leggerezza a riportare soltanto qualche intervento epistolare,
e non la mole di lavoro rappresentata dall'affidamento della drammatica situazione aziendale, il tutto senza neanche tener conto del valore della pratica. Osserva ancora l'appellante che la parcella in questione era corretta ed avente per oggetto: assistenza stragiudiziale aprile 2012 – 20 aprile 2014 sino alla cessazione dell'attività comunicata in data 29/04/2014, segnalata dal Comune di Capo d'Orlando alla Camera di
Commercio di Messina con nota del 05/05/2014 - esame situazione debitoria in totale
Euro 130.000,00, esame richieste di pagamento e provvedimenti monitori – riscontri e contenzioso – esame corrispettivi- esame dichiarazioni dei redditi – corrispondenza banche – valutazione situazione aziendale – chiusura azienda, il tutto per un ammontare complessivo di Euro 4.320,00 per compensi oltre oneri.
Osserva la Corte che dall'esame della documentazione in atti, può ritenersi che per la complessiva attività prestata dal professionista, secondo i parametri vigenti ratione temporis, debba essere riconosciuto l'importo richiesto pari ad Euro 6.303,39 di cui euro 4.320,00 per compensi, Euro 648,00 per rimborso spese generali, Euro 198,72 per
CPA ed Euro 1.136,67 per IVA.
Con riferimento alla ottava parcella, oggetto del sesto motivo di impugnazione,
l'appellante si duole del mancato riconoscimento di quanto richiesto per consulenza – assistenza stragiudiziali maggio – 2014 – ottobre 2014 vendita quota terreno in Mirto
C.da alla Irritec S.p.a. con atto del 16/10/2014, notar Rep. CP_4 Persona_3
59.478 prezzo Euro 168.490,00 interamente pagato e quindi consultazioni con società acquirente, tecnico di parte Geom. e l'altra comproprietaria , Parte_4 CP_2 corrispondenza telefonica via e-mail e via fax, definizione frazionamento a tempi della stipula ed assistenza avanti il notaio rogante anche in ordine ad una recente iscrizione ipotecaria, il tutto per un compenso richiesto di euro 4.320,00 oltre oneri. Sul punto l'appellante contesta quanto ritenuto dal Giudice di prime cure che a suo avviso, invece di esaminare il fascicolo cartaceo, ha affermato che nessuna specifica attività di assistenza professionale nel frazionamento del fondo di Mirto è stata provata sulla base delle dichiarazioni testimoniali se non nei limiti delle mail di cui agli atti del pag. 7/10 sottofascicolo. Il Tribunale ha infatti ritenuto che non è stata raggiunta la prova in ordine allo svolgimento della attività, se non nei limiti dello scambio di tre mail tra professionisti per sollecitare il frazionamento immobiliare tra la e la . Per_1 CP_2
La Corte, esaminata la documentazione in atti (in particolare documenti sottofascicolo
8) ritiene di concordare con la valutazione del Tribunale, non rilevando sul punto l'unica allegazione a supporto indicata dall'appellante e riguardante la prova testimoniale nella quale il teste per come indicato dall'appellante, ha Testimone_1 confermato che quest'ultimo era il legale della , ma nulla ha ricordato o riferito Per_1
a proposito della attività di assistenza alla vendita.
Ne consegue che in assenza di sufficienti elementi di prova a dimostrazione della domanda e quindi della attività prestata, nulla può essere riconosciuto in forza della parcella n.8.
In conclusione, sommando tutti gli importi per come sopra indicati e riconosciuti, spetta all'appellante il complessivo importo di Euro 33.056,42; da detta somma va detratto l'importo di Euro 7.499,99 quale acconto già ricevuto, residuando quindi un saldo finale di Euro 25,556,43.
Va quindi disposta la condanna dell'appellata al pagamento del suddetto importo oltre interessi legali a partire dalla domanda, da individuarsi con la data della notifica del decreto ingiuntivo.
Va infine osservato che l'appellata ha rappresentato di essere erede Controparte_1 accentante con beneficio di inventario l'eredità della Sig.ra (giusto atto Persona_1 del 20/02/2025 n. R.G. 154/2025 V.G., Num cron 1737/2025 n. 225/2025 Reg rep), autorizzata alla costituzione nel presente giudizio con provvedimento del Tribunale di
Patti del 14/04/2025; in ragione di quanto sopra, stante l'accettazione dell'eredità con la dichiarazione di cui all' art. 484 c.p.c.., deduce che tale formalità è sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede, con le conseguenze di cui all' art. 490 cod.civ. , n. 2 e che pertanto la sentenza emessa da questa Corte non potrà mai realizzare effetti diretti pregiudizievoli in danno del suo patrimonio personale.
La Corte prende atto della superiore dichiarazione, fermo restando che la condanna di cui alla presente sentenza rimane emessa nei confronti personali di Controparte_1
pag. 8/10 venendo rimandato alla successiva fase di esecuzione ogni aspetto afferente la titolarità passiva del debito e del conseguenziale onere di pagamento.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, ad eccezione dei compensi della fase monitoria ai quali l'Avv. ha espressamente rinunciato, stante il parziale accoglimento Pt_1
delle rispettive domande ed in ragione proporzionale al rispettivo riconoscimento delle doglianze, vanno poste quanto a due terzi a carico dell'odierna appellata, compensandosi fra le parti il restante terzo;
gli importi, vanno liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore corrispondente.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 882/2021 del Tribunale di Patti del Parte_1
25/11/2021, emessa nella causa civile di primo grado R.G. 313/2015, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, determina in Euro
25,556,43 l'importo dovuto da in favore dell'Avv. a titolo Persona_1 Parte_1
compensi professionali, compresi oneri di legge;
2) Condanna , nella qualità di erede di , al pagamento in Controparte_1 Persona_1
favore di dell'importo di Euro 25.556,43 oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
3) Condanna , nella qualità di erede di , al rimborso in Controparte_1 Persona_1
favore di di due terzi di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che Parte_1 liquida, già ridotti a due terzi, per il primo grado in Euro 3.450,00 per compensi ed Euro 350,00 per le spese della fase monitoria, e per il presente grado in Euro 530,00 per spese ed Euro
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A..
Compensa interamente fra e parti il restante terzo.
Messina, camera di consiglio del 23/09/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 9/10 pag. 10/10