Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
Nel caso di dichiarazione e di elezione di domicilio effettuate contestualmente con il medesimo atto, é escluso che la seconda prevalga sulla prima, dovendosi ritenere la validità di entrambe; nè l'imputato può eccepire, giusta il disposto dell'art. 182, comma primo, cod. proc. pen., la nullità cui ha dato causa con la duplice irrituale dichiarazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 16013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16013 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/03/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 730
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 020335/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ES AO, n. il 28/04/1964;
2) LA RR, n. il 27/10/1967;
avverso sentenza del 16/12/2003 Corte d'Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. D'Angelo che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore Avv. MOTTA MASINI C., anche in sost.ne dell'Avv. Tropea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NT PA e LA CO sono stati condannati dal tribunale di Brescia per violenza privata e lesioni volontarie ai danni UL FT Ben Brahim.
La corte d'appello escludeva le aggravanti di cui all'art. 61, n. 1, 2 e 5 c.p. e per l'effetto dichiarava ndp in ordine alla prima imputazione, riducendo la pena.
I giudici di merito accertavano che la p.o. era stata costretta con percosse ad uscire dal bar ove si tratteneva, per aver guardato con insistenza e ripetutamente gli avventori. Successivamente, era stata investita dall'auto guidata dal LA, accanto al quale sedeva il NT.
- Ricorrono i difensori.
Per il LA si deduce vizio di motivazione, essendo priva di credibilità la ricostruzione dell'episodio operata dai giudici di merito.
- Per il NT si denuncia un braccio ingessato a causa d'una recente frattura, sicché non poteva aggredire il UL FT. Costui è inattendibile, non avendo riferito tale significativa circostanza, oltre che a causa dei suoi precedenti penali (è stato arrestato più volte per rapina e spaccio di droga).
- Si lamenta la valutazione della deposizione del teste Erba, dalla quale la corte di merito ha desunto l'investimento della p.l. con l'autovettura del LA.
- Contraddittoria sarebbe la motivazione in ordine al diniego dell'attenuante ex art. 116 cp. - La difesa del LA ha fatto pervenire motivi nuovi, con i quali si riferisce che l'imputato è stato ricoverato per schizofrenia disorganizzata dal 29/10 al 10/11/2003 e si assume che le sue condizioni psichiche sono rimaste precarie almeno sino al marzo '04. Donde l'incapacita' processuale del prevenuto.
Si censura, ancora, la mancata indicazione del movente. - Con ulteriori motivi aggiunti il difensore deduce la nullità del giudizio di appello, poiché il decreto di citazione fu notificato al domicilio dichiarato, anziché a quello eletto presso lo studio del difensore d'ufficio, avvocato Agazzi.
- Memoria per il NT è pervenuta il 17/03/05.
Il nucleo centrale delle censure mosse dalla difesa dell'imputato in questione esorbita dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione. Esse si traducono, pertanto, nella prospettazione alternativa del fatto storico, così come accertato dai giudici di merito e nella configurazione di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze probatorie. Esula, com'è noto, dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a base della pronuncia (S.U., 30/04/97, n. 6402, Dessimone;
S.U., 31/05/2000, n. 12, Jakani). - Priva di fondamento è la doglianza, già formulata in appello dal ricorrente, inerente il diniego dell'attenuante delineata dall'art. 116, c. 2^ c.p. Al riguardo la corte di merito ha rimarcato che alcuna finalità alternativa (e corrispettiva di un reato meno grave) è stata dedotta dalla difesa. La coesione delle condotte degli imputati ed il contesto acclarato (prima il pestaggio ad opera di tre persone, fra le quali il NT, poi l'investimento del UL FT, dopo che questi era stato costretto ad uscire dal bar) escludono il ricorrere degli estremi di cui all'art. 116 c.p. Nella subitanea consecuzione delle fasi dell'episodio, invero, il NT è affiancato ai protagonisti prima nell'aggressione della p.o., poi spalleggiando il LA mentre costui investiva il malcapitato con la propria autovettura, nel cui abitacolo aveva preso posto. Appare evidente, pertanto, la piena condivisione del "pestaggio" del UL FT, attuata in diverse fasi.
Va, dunque, rigettato il ricorso del NT.
Infondata è l'eccezione in rito del LA, che col medesimo atto dichiarò il domicilio presso la sua abitazione ed elesse lo stesso presso il difensore d'ufficio. La contestualità della dichiarazione e dell'elezione induce a ritenere la validità di entrambe, con esclusione di poziorità per la seconda. In ogni caso, pur se di nullità volesse parlarsi, essa non sarebbe deducibile dall'imputato, che vi dette causa con l'anzidetta duplice dichiarazione, foriera di irritualità (art. 182, c. 1^ c.p.p.). L'addotta incapacità processuale, poi, pare limitata ad un ben ristretto periodo e non fu rappresentata al giudice di merito, mentre non rileva nel giudizio dinanzi alla S.C. (cass. 16/03/2000, Viskovic). Sono inammissibili le censure concernenti la ricostruzione del fatto e l'attendibilità della persona offesa. Quanto al movente, esso non va necessariamente ricercato quando, come nella specie, l'affermazione di responsabilità si fonda su prove e non meri indizi.
Si impone il rigetto del ricorso del LA. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005