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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 740/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4812/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza N. 146 84124 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000001082 TICKET SANITARI 2018
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000003002 TICKET SANITARI 2017
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000000825 TICKET SANITARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 impugnava gli AVVISI di pagamento indicati in epigrafe notificatigli il 24 ed il 26-06-2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione per il recupero di un credito vantato dall'ASL di Salerno Distretto Sanitario 64 Eboli/Buccino per l'omesso pagamento di 3 tcket sanitari relativi a prestazioni sanitarie ricevute negli anni 2016, 2017 e
2018, eccependo la carenza di motivazione, la mancanza di notifica di atti presupposti e l'avvenuto pagamento delle somme relative ai predetti tcket sanitari. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di avvisi bonari non impugnabili , nonché la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni esposte nel relativo atto di costituzione.Non si costituiva invece l'ASL predetta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte, valutati gli atti e le argomentazioni prodotti dalle parti, ritiene, al pari di molte altre Corti di merito, che il ticket sanitario abbia la natura di tributo, atteso che esso costituisce un prelievo in misura determinata e preventiva sui servizi sanitari pubblici il cui ammontare è predeterminato per legge e non frutto di una pattuizione fra le parti tipica del rapporto contrattuale sinallagmatico anche perché
l'ammontare del tcket non copre la spesa sanitaria della prestazione ricevuta.
Ciò premesso, osserva riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da DE che , come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione ( da ultimo sent. N. 2092/2025) l'invito od avviso bonario di pagamento è equiparabile all'avviso di accertamento in quanto, pur non essendo indicati dall'art. 19 D.lgs n. 546/1992 tra gli atti autonomamente impugnabili in quanto, anche se non impugnati, non producono la cristallizzazione del credito tributario, ma sono idonei a rendere noto al contribuente le ragioni di fatto e di diritto dell'esistenza di una precisa pretesa tributaria a suo carico che legittina il contribuente ex art. 100 cpc ad agire in giudizio per ottenere subito una pronuncia che chiarisca le ragioni della debenza per evitare di dover attendere in futuro l'emissione di atti successivi di riscossione coatta. Trattasi dello stesso principio di diritto che le SS UU della Corte di Cassazione hanno affermato nella sentenza n. 19704/2015 in merito all'impugnabilità dell'estratto ruolo sostenendo che, pur essendo un documento informatico interno dell'ente concessionario della riscossione, il contribuente può impugnare il ruolo, quale atto impositivo, o la cartella esattoriale riportati nell'estratto ruolo sempre che il contribuente non ne abbia avuto conoscenza in precedenza ovvero non abbia già avuto la regolare notifica dell'atto impositivo e/o di riscossione in esso riportato/i . Trattasi di una difesa anticipata rispetto ad un presumibile successivo atto di riscossione coatta basato su atti prodromici mai notificati al contribuente la cui nullità, pertanto, travolge anche gli atti successivi.
Nel caso di specie dagli atti del processo non risulta che gli avvisi impugnati siano stati proceduti dalla comunicazione o notifica al ricorrente di eventuali atti presupposti quali avvisi di accertamento o di messa in mora in cui erano state esposte al ricorrente le ragioni dell'an e del quantum della predetta debenza. Negli atti impugnati l'DE si è limitata ad indicare solo il codice del tributo (9100), l'anno di debenza e la somma dovuta e che, nel caso necessitasse di chiarimenti, il contribuente poteva rivolgersi alla Direzione Sanitaria dell'ASL predetta, omettendo invece di specificare altre ragioni sull'an e sul quantum della richiesta e perfino di avvisare il predetto contribuente che avverso tali atti poteva ricorrerre alla Corte di Giustizia Tributaria, trattandosi inequivocabilmente di tributi che costituivano la quota di partecipazione alla spesa sanitaria il cui versamento era dovuto proprio per ottenere la prestazione sanitaria chiesta e ricevuta dal ricorrente.
Pertanto questa Corte ritiene l'invito in questione palesemente privo della dovuta motivazione imposta dall'art. 7 della legge n. 212/2000, perché in esso non sono specificate le ragioni della debenza ovvero la natura della prestazione sanitaria da pagare e le relative tariffe sanitarie che hanno determinato l'ammontare del credito richiesto, nonché i motivi per i quali al ricorrente non è stato riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento.
A ciò devesi aggiungere che il ricorrente ha prodotto alcune ricevute di versamento di somme all'ASL di
Salerno a titolo di rimborso di ticket sanitari pagati negli anni 2024 e 2025 che superano notevolmente quelle richieste con gli atti impugnati al punto che il ricorrente sostiene nel ricorso di aver già pagato le predette somme , ma di ciò non c'è certezza perchè l'ASL , non costituendosi,non ha confermato e né smentito l'assunto.
Pertanto la Corte, in ragione delle predette argomentazioni, accoglie il ricorso e condanna le citate controparti al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le controparti Agenzia delle Entrate
Riscossione e ASL-Distretto 64 di Eboli/Buccino al pagamento in solido delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida complessivamente in euro 200,00 più il rimborso del contributo unificato.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4812/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza N. 146 84124 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000001082 TICKET SANITARI 2018
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000003002 TICKET SANITARI 2017
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000000825 TICKET SANITARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 impugnava gli AVVISI di pagamento indicati in epigrafe notificatigli il 24 ed il 26-06-2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione per il recupero di un credito vantato dall'ASL di Salerno Distretto Sanitario 64 Eboli/Buccino per l'omesso pagamento di 3 tcket sanitari relativi a prestazioni sanitarie ricevute negli anni 2016, 2017 e
2018, eccependo la carenza di motivazione, la mancanza di notifica di atti presupposti e l'avvenuto pagamento delle somme relative ai predetti tcket sanitari. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di avvisi bonari non impugnabili , nonché la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni esposte nel relativo atto di costituzione.Non si costituiva invece l'ASL predetta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte, valutati gli atti e le argomentazioni prodotti dalle parti, ritiene, al pari di molte altre Corti di merito, che il ticket sanitario abbia la natura di tributo, atteso che esso costituisce un prelievo in misura determinata e preventiva sui servizi sanitari pubblici il cui ammontare è predeterminato per legge e non frutto di una pattuizione fra le parti tipica del rapporto contrattuale sinallagmatico anche perché
l'ammontare del tcket non copre la spesa sanitaria della prestazione ricevuta.
Ciò premesso, osserva riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da DE che , come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione ( da ultimo sent. N. 2092/2025) l'invito od avviso bonario di pagamento è equiparabile all'avviso di accertamento in quanto, pur non essendo indicati dall'art. 19 D.lgs n. 546/1992 tra gli atti autonomamente impugnabili in quanto, anche se non impugnati, non producono la cristallizzazione del credito tributario, ma sono idonei a rendere noto al contribuente le ragioni di fatto e di diritto dell'esistenza di una precisa pretesa tributaria a suo carico che legittina il contribuente ex art. 100 cpc ad agire in giudizio per ottenere subito una pronuncia che chiarisca le ragioni della debenza per evitare di dover attendere in futuro l'emissione di atti successivi di riscossione coatta. Trattasi dello stesso principio di diritto che le SS UU della Corte di Cassazione hanno affermato nella sentenza n. 19704/2015 in merito all'impugnabilità dell'estratto ruolo sostenendo che, pur essendo un documento informatico interno dell'ente concessionario della riscossione, il contribuente può impugnare il ruolo, quale atto impositivo, o la cartella esattoriale riportati nell'estratto ruolo sempre che il contribuente non ne abbia avuto conoscenza in precedenza ovvero non abbia già avuto la regolare notifica dell'atto impositivo e/o di riscossione in esso riportato/i . Trattasi di una difesa anticipata rispetto ad un presumibile successivo atto di riscossione coatta basato su atti prodromici mai notificati al contribuente la cui nullità, pertanto, travolge anche gli atti successivi.
Nel caso di specie dagli atti del processo non risulta che gli avvisi impugnati siano stati proceduti dalla comunicazione o notifica al ricorrente di eventuali atti presupposti quali avvisi di accertamento o di messa in mora in cui erano state esposte al ricorrente le ragioni dell'an e del quantum della predetta debenza. Negli atti impugnati l'DE si è limitata ad indicare solo il codice del tributo (9100), l'anno di debenza e la somma dovuta e che, nel caso necessitasse di chiarimenti, il contribuente poteva rivolgersi alla Direzione Sanitaria dell'ASL predetta, omettendo invece di specificare altre ragioni sull'an e sul quantum della richiesta e perfino di avvisare il predetto contribuente che avverso tali atti poteva ricorrerre alla Corte di Giustizia Tributaria, trattandosi inequivocabilmente di tributi che costituivano la quota di partecipazione alla spesa sanitaria il cui versamento era dovuto proprio per ottenere la prestazione sanitaria chiesta e ricevuta dal ricorrente.
Pertanto questa Corte ritiene l'invito in questione palesemente privo della dovuta motivazione imposta dall'art. 7 della legge n. 212/2000, perché in esso non sono specificate le ragioni della debenza ovvero la natura della prestazione sanitaria da pagare e le relative tariffe sanitarie che hanno determinato l'ammontare del credito richiesto, nonché i motivi per i quali al ricorrente non è stato riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento.
A ciò devesi aggiungere che il ricorrente ha prodotto alcune ricevute di versamento di somme all'ASL di
Salerno a titolo di rimborso di ticket sanitari pagati negli anni 2024 e 2025 che superano notevolmente quelle richieste con gli atti impugnati al punto che il ricorrente sostiene nel ricorso di aver già pagato le predette somme , ma di ciò non c'è certezza perchè l'ASL , non costituendosi,non ha confermato e né smentito l'assunto.
Pertanto la Corte, in ragione delle predette argomentazioni, accoglie il ricorso e condanna le citate controparti al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le controparti Agenzia delle Entrate
Riscossione e ASL-Distretto 64 di Eboli/Buccino al pagamento in solido delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida complessivamente in euro 200,00 più il rimborso del contributo unificato.