Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 216
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità, illegittimità, inammissibilità, illogicità, contraddittorietà ed infondatezza per erroneo accertamento dei maggiori ricavi, nonchè mancato riconoscimento di costi e conseguente acclarata carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto la critica generica e non circostanziata, ribadendo la correttezza del procedimento di accertamento basato su presunzioni semplici in caso di omissione della dichiarazione dei redditi e gravi irregolarità contabili. Ha confermato la validità delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio, confutando le obiezioni dell'appellante riguardo ai canoni di affitto e ai costi, e ha rigettato la contestazione sul mancato riconoscimento delle perdite pregresse per l'anno 2012 in quanto la dichiarazione era stata presentata in bianco.

  • Rigettato
    Assenza del contraddittorio preventivo

    La Corte ha chiarito che, nei casi di verifica esterna, il contraddittorio preventivo è soddisfatto dalla possibilità per il contribuente di presentare osservazioni entro 60 giorni dal PVC, facoltà che la società non ha esercitato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 216
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 216
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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