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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI UC MARIA, Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6448/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_11 Srl A Socio Unico Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400227/2019 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400227/2019 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400515/2019 IRES-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel mese di novembre 2019, La guardia di Finanza, Compagnia di Piombino (LI), notificava alla società
"Ricorrente_1 S.r.l. a socio unico" un processo verbale di constatazione, a seguito di verifica fiscale per l'anno d'imposta 2013 e 2016 (qui trattati, oltre agli anni 2014 e 2015), eseguita con accesso ed acquisizione dell'intero impianto contabile.
Nello specifico era stato riscontrato che:
- la società in virtù di due distinti contratti di locazione d'azienda percepiva unicamente canoni annuali per complessivi € 85.000,00 oltre IVA. I contratti erano stati sottoscritti con la Società_1 s.r.l., rep. 1344194 n. 18524 del 5/01/2012, con previsione di canone annuale di € 35.000,00 oltre IVA, ed il rep. 134809 n.
18891 del 4/01/2013, per il quale era stabilito un canone annuale di € 50.000,00 oltre IVA;
- per l'anno d'imposta 2013 era stata omessa la presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali ai fini IVA/
IRES/IRAP e degli obblighi previsti per i sostituti d'imposta;
- l'esame dei registri IVA ha evidenziato un'imposta a debito non versata di € 9.532,33 (pagine 13/14 del PVC),
La pretesa tributaria era poi formalizzata negli avvisi di accertamento in epigrafe, che venivano impugnati con due ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sezione 6, n. 116/2020, per l'anno
2013 e n. 182/2020 per l'anno 2016 (poi riuniti dalla Commissione in sede di decisione).
In particolare, l'avviso di accertamento TKF031400227 per l'anno 2013 (RG 116/2020) veniva contestato per i seguenti motivi:
1. Nullità, illegittimità, inammissibilità, illogicità, contraddittorietà ed infondatezza per erroneo accertamento dei maggiori ricavi, nonchè mancato riconoscimento dei costi e conseguente acclarata carenza di motivazione.
2. Mancato riconoscimento di perdite maturate nell'esercizio precedente.
3. Assenza di contraddittorio.
L'avviso di accertamento TKF031400515 emesso per l'anno 2016 (RG 182/2020) veniva impugnato per i seguenti motivi:
1. Nullità, illegittimità, inammissibilità, illogicità, contraddittorietà ed infondatezza per erroneo accertamento dei maggiori ricavi, nonché mancato riconoscimento dei costi e conseguente acclarata carenza di motivazione.
L'Ufficio resisteva in giudizio, chiedendo la conferma del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava i ricorsi riuniti e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00.
Motivi di appello
In via preliminare ed in diritto
- Sulla nullita', illegittimita', inammissibilita', illogicita' contraddittorieta' ed infondatezza per erroneo accertamento dei maggiori ricavi, nonche' mancato riconoscimento di costi e conseguente e acclarata carenza di motivazione.
Appare evidente la carenza di motivazione nel dispositivo pronunciato dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Latina laddove si limita ad accogliere in sostanza integralmente e letteralmente le motivazioni addotte dall'ufficio, senza nemmeno avanzare indagine cognitiva sulle motivazioni della ricorrente.
Quanto all'anno 2013.
I funzionari accertatori hanno rilevato canoni di affitto di azienda non contabilizzati per euro 35.514,09, così accertando ricavi per complessivi euro 85.000, riconducibili ai canoni annuali di affitto d'azienda. Tale accertamento di maggiori ricavi, rispetto a quelli effettivamente contabilizzati, denota un procedimento adottato del tutto sommario, laddove al limite – seguendo il principio posto in essere dai verificatori – i ricavi complessivi da accertare avrebbero dovuto essere 60.000 e non certo 85.000. I militari della Guardia di finanza si sono limitati a sommare algebricamente i canoni annuali delle due aziende concesse in affitto, senza tenere conto della circostanza che il contratto di affitto d'azienda registrato il 4.01.2013 rep. 134809 a rogito notaio Nominativo_1 di Piombino (LI), prevedeva per i primi 5 anni - ex articolo 4 del citato contratto (quindi ricomprendendo pienamente l'anno d'imposta 2013) un canone ridotto di euro 25.000 annue e non un canone pieno di euro 50.000 come erroneamente dedotto dai verificatori.
Quanto ai costi non riconosciuti per euro 9.800 riconducibili a compensi per prestazioni di natura occasionale, gli stessi risultano documentalmente giustificati.
Nulla viene detto sulla perdita prodottasi nell'esercizio precedente di euro 29.419,76, che andrebbe a ridurre l'utile prodotto nell'esercizio successivo e quindi imponibile fiscale.
Quanto all'anno 2016.
In sostanza i verificatori oltre a riconoscere l'IVA riscontrata dalle liquidazioni contabili per euro 2.833,30, hanno accertato maggior IVA per euro 3.939,38, ponendo in essere una sorta di duplicazione d'IVA.
In aggiunta nulla viene detto sulla perdita prodottasi negli esercizi precedenti di euro 29.419,76, che andrebbe a ridurre l'utile prodotto negli esercizi successivi e quindi imponibile fiscale.
L'appellante lamenta inoltre l'assenza del contraddittorio preventivo e l'adozione di un criterio di accertamento illegittimo per ricorrere alla ricostruzione dei ricavi e il mancato riconoscimento dei costi. Ne consegue il difetto dei presupposti per ricorrere alla ricostruzione dei ricavi e mancato riconoscimento dei costi.
Chiede
in via principale
- accogliere totalmente l'appello e conseguentemente annullare gli avvisi di accertamento oggetto di contestazione integrale, nonché i presupposti atti e quindi il PVC, e per l'effetto che nulla è dovuto dalla società a titolo di imposte, interessi e sanzioni, con conseguente inesistenza e/o illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità e/o improcedibilità e/o improponibilità delle avverse azioni, nonché in subordine e con riserva di gravame, perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione di legge e/o di giustizia;
in rito
- con ogni più ampia riserva di dedurre ulteriori mezzi istruttori nelle more del giudizio, di produrre documenti e di indicare testimoni e chiedere prova contraria negli assegnandi termini;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, contributo unificato, oltre al rimborso spese generali, nonché I.V.A. e C.P. come per legge, sia del primo che del secondo grado di giudizio.
Controdeduzioni
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Latina, si è costituita osservando che la sentenza impugnata
è ben argomentata in relazione a tutti i motivi di ricorso avanzati in primo grado per tutti e due gli anni di imposta presi in considerazione e, nel merito, pienamente condivisibile.
Resiste replicando punto su punto alle contestazioni dell'appellante, e chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
Con l'unico motivo, l'appellante contesta la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta insufficiente in quanto si limiterebbe a "accogliere in sostanza integralmente e letteralmente le motivazioni addotte dall'ufficio, senza nemmeno avanzare indagine cognitiva sulle motivazioni della ricorrente".
La critica è generica, non circostanziata. L'appellante non fa che ripetere le proprie contestazioni sugli avvisi di accertamento dedotte nel giudizio di primo grado, sulle quali la sentenza impugnata ha già svolto un'ampia trattazione di merito, che questo Collegio condivide.
In particolare, circa il periodo d'imposta 2013, la contestazione dell'adozione di un criterio di accertamento illegittimo è priva di fondamento, considerata l'omissione della dichiarazione dei redditi;
l'Ufficio poteva procedere come ha fatto, dato che l'art. 39,comma 1, lett. d), del DPR 600/73 dispone che, quando sussistano gravi irregolarità nella tenuta della contabilità, tali da rendere la stessa complessivamente inattendibile,
l'Ufficio sia legittimato ad emettere un avviso di accertamento fondato su presunzioni semplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Nella fattispecie, peraltro, la pretesa impositiva è derivata da una serie di elementi presuntivi dotati comunque dei caratteri della precisione, gravità e concordanza, idonei a supportare la pretesa fiscale. Nè, d'altro canto, le obiezioni sollevate a contrario dall'appellante sono risultate convincenti. Ad esempio, la contestazione circa i ricavi dell'anno 2013, che sarebbero stati di € 25.000,00 e non di € 50.000,00, perchè il contratto di affitto prevedeva per i primi cinque anni un canone ridotto, è stata validamente confutata dall'Ufficio, come già riconosciuto nella sentenza di primo grado: "Nel conto economico, quindi, la società aveva omesso di contabilizzare solo euro € 35.514,09 ( € 85.000-€49.485,91) ossia la differenza tra il totale dei canoni di locazione riportati nei due contrati di affitto e i dati esposti nel conto medesimo. L'ADE ha ben dimostrato, anche documentalmente, ed anche qui al giudice, quanto al contratto di locazione in contestazione “che i lavori, nella realtà mai eseguiti che di fatto hanno reso nulla la clausola contrattuale in argomento”. Questa circostanza non risulta contestata dalla società in sede contenziosa.
Anche circa i costi non riconosciuti per euro 9.800,00 riconducibili a compensi per prestazioni di natura occasionale e sul presunto disconoscimento delle perdite, la sentenza impugnata ha motivato correttamente il proprio convincimento favorevole al recupero a tassazione operato dall'Ufficio. Quanto sopra osservato vale in generale anche circa i rilievi concernenti il periodo d'imposta 2016. In relazione in particolare al mancato riconoscimento della perdita pregressa, la sentenza osserva giustamente che "La dichiarazione per l'anno di imposta 2012 è stata considerata omessa, in quanto è stata presentata in bianco per cui è da considerare alcuna perdita…”
Circa infine la pretesa assenza del contraddittorio preventivo, va osservato che nei casi di verifica esterna, come nella fattispecie, l'esigenza di confronto preventivo con il contribuente è pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, mediante la possibilità a quest'ultimo riconosciuta di depositare, entro 60 giorni dal PVC, richieste ed osservazioni, di cui l'Ufficio deve tener conto nella successiva fase accertativa. Evidentemente, la società non si è avvalsa di tale facoltà per propria scelta.
2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sez. 11
- visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs 546/92
respinge l'appello del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €. 3.000,00, oltre accessori di legge.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore
UC RI LA
Il Presidente Franco Lunerti
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI UC MARIA, Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6448/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_11 Srl A Socio Unico Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 11/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400227/2019 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400227/2019 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400515/2019 IRES-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel mese di novembre 2019, La guardia di Finanza, Compagnia di Piombino (LI), notificava alla società
"Ricorrente_1 S.r.l. a socio unico" un processo verbale di constatazione, a seguito di verifica fiscale per l'anno d'imposta 2013 e 2016 (qui trattati, oltre agli anni 2014 e 2015), eseguita con accesso ed acquisizione dell'intero impianto contabile.
Nello specifico era stato riscontrato che:
- la società in virtù di due distinti contratti di locazione d'azienda percepiva unicamente canoni annuali per complessivi € 85.000,00 oltre IVA. I contratti erano stati sottoscritti con la Società_1 s.r.l., rep. 1344194 n. 18524 del 5/01/2012, con previsione di canone annuale di € 35.000,00 oltre IVA, ed il rep. 134809 n.
18891 del 4/01/2013, per il quale era stabilito un canone annuale di € 50.000,00 oltre IVA;
- per l'anno d'imposta 2013 era stata omessa la presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali ai fini IVA/
IRES/IRAP e degli obblighi previsti per i sostituti d'imposta;
- l'esame dei registri IVA ha evidenziato un'imposta a debito non versata di € 9.532,33 (pagine 13/14 del PVC),
La pretesa tributaria era poi formalizzata negli avvisi di accertamento in epigrafe, che venivano impugnati con due ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sezione 6, n. 116/2020, per l'anno
2013 e n. 182/2020 per l'anno 2016 (poi riuniti dalla Commissione in sede di decisione).
In particolare, l'avviso di accertamento TKF031400227 per l'anno 2013 (RG 116/2020) veniva contestato per i seguenti motivi:
1. Nullità, illegittimità, inammissibilità, illogicità, contraddittorietà ed infondatezza per erroneo accertamento dei maggiori ricavi, nonchè mancato riconoscimento dei costi e conseguente acclarata carenza di motivazione.
2. Mancato riconoscimento di perdite maturate nell'esercizio precedente.
3. Assenza di contraddittorio.
L'avviso di accertamento TKF031400515 emesso per l'anno 2016 (RG 182/2020) veniva impugnato per i seguenti motivi:
1. Nullità, illegittimità, inammissibilità, illogicità, contraddittorietà ed infondatezza per erroneo accertamento dei maggiori ricavi, nonché mancato riconoscimento dei costi e conseguente acclarata carenza di motivazione.
L'Ufficio resisteva in giudizio, chiedendo la conferma del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava i ricorsi riuniti e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00.
Motivi di appello
In via preliminare ed in diritto
- Sulla nullita', illegittimita', inammissibilita', illogicita' contraddittorieta' ed infondatezza per erroneo accertamento dei maggiori ricavi, nonche' mancato riconoscimento di costi e conseguente e acclarata carenza di motivazione.
Appare evidente la carenza di motivazione nel dispositivo pronunciato dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Latina laddove si limita ad accogliere in sostanza integralmente e letteralmente le motivazioni addotte dall'ufficio, senza nemmeno avanzare indagine cognitiva sulle motivazioni della ricorrente.
Quanto all'anno 2013.
I funzionari accertatori hanno rilevato canoni di affitto di azienda non contabilizzati per euro 35.514,09, così accertando ricavi per complessivi euro 85.000, riconducibili ai canoni annuali di affitto d'azienda. Tale accertamento di maggiori ricavi, rispetto a quelli effettivamente contabilizzati, denota un procedimento adottato del tutto sommario, laddove al limite – seguendo il principio posto in essere dai verificatori – i ricavi complessivi da accertare avrebbero dovuto essere 60.000 e non certo 85.000. I militari della Guardia di finanza si sono limitati a sommare algebricamente i canoni annuali delle due aziende concesse in affitto, senza tenere conto della circostanza che il contratto di affitto d'azienda registrato il 4.01.2013 rep. 134809 a rogito notaio Nominativo_1 di Piombino (LI), prevedeva per i primi 5 anni - ex articolo 4 del citato contratto (quindi ricomprendendo pienamente l'anno d'imposta 2013) un canone ridotto di euro 25.000 annue e non un canone pieno di euro 50.000 come erroneamente dedotto dai verificatori.
Quanto ai costi non riconosciuti per euro 9.800 riconducibili a compensi per prestazioni di natura occasionale, gli stessi risultano documentalmente giustificati.
Nulla viene detto sulla perdita prodottasi nell'esercizio precedente di euro 29.419,76, che andrebbe a ridurre l'utile prodotto nell'esercizio successivo e quindi imponibile fiscale.
Quanto all'anno 2016.
In sostanza i verificatori oltre a riconoscere l'IVA riscontrata dalle liquidazioni contabili per euro 2.833,30, hanno accertato maggior IVA per euro 3.939,38, ponendo in essere una sorta di duplicazione d'IVA.
In aggiunta nulla viene detto sulla perdita prodottasi negli esercizi precedenti di euro 29.419,76, che andrebbe a ridurre l'utile prodotto negli esercizi successivi e quindi imponibile fiscale.
L'appellante lamenta inoltre l'assenza del contraddittorio preventivo e l'adozione di un criterio di accertamento illegittimo per ricorrere alla ricostruzione dei ricavi e il mancato riconoscimento dei costi. Ne consegue il difetto dei presupposti per ricorrere alla ricostruzione dei ricavi e mancato riconoscimento dei costi.
Chiede
in via principale
- accogliere totalmente l'appello e conseguentemente annullare gli avvisi di accertamento oggetto di contestazione integrale, nonché i presupposti atti e quindi il PVC, e per l'effetto che nulla è dovuto dalla società a titolo di imposte, interessi e sanzioni, con conseguente inesistenza e/o illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità e/o improcedibilità e/o improponibilità delle avverse azioni, nonché in subordine e con riserva di gravame, perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione di legge e/o di giustizia;
in rito
- con ogni più ampia riserva di dedurre ulteriori mezzi istruttori nelle more del giudizio, di produrre documenti e di indicare testimoni e chiedere prova contraria negli assegnandi termini;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, contributo unificato, oltre al rimborso spese generali, nonché I.V.A. e C.P. come per legge, sia del primo che del secondo grado di giudizio.
Controdeduzioni
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Latina, si è costituita osservando che la sentenza impugnata
è ben argomentata in relazione a tutti i motivi di ricorso avanzati in primo grado per tutti e due gli anni di imposta presi in considerazione e, nel merito, pienamente condivisibile.
Resiste replicando punto su punto alle contestazioni dell'appellante, e chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
Con l'unico motivo, l'appellante contesta la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta insufficiente in quanto si limiterebbe a "accogliere in sostanza integralmente e letteralmente le motivazioni addotte dall'ufficio, senza nemmeno avanzare indagine cognitiva sulle motivazioni della ricorrente".
La critica è generica, non circostanziata. L'appellante non fa che ripetere le proprie contestazioni sugli avvisi di accertamento dedotte nel giudizio di primo grado, sulle quali la sentenza impugnata ha già svolto un'ampia trattazione di merito, che questo Collegio condivide.
In particolare, circa il periodo d'imposta 2013, la contestazione dell'adozione di un criterio di accertamento illegittimo è priva di fondamento, considerata l'omissione della dichiarazione dei redditi;
l'Ufficio poteva procedere come ha fatto, dato che l'art. 39,comma 1, lett. d), del DPR 600/73 dispone che, quando sussistano gravi irregolarità nella tenuta della contabilità, tali da rendere la stessa complessivamente inattendibile,
l'Ufficio sia legittimato ad emettere un avviso di accertamento fondato su presunzioni semplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Nella fattispecie, peraltro, la pretesa impositiva è derivata da una serie di elementi presuntivi dotati comunque dei caratteri della precisione, gravità e concordanza, idonei a supportare la pretesa fiscale. Nè, d'altro canto, le obiezioni sollevate a contrario dall'appellante sono risultate convincenti. Ad esempio, la contestazione circa i ricavi dell'anno 2013, che sarebbero stati di € 25.000,00 e non di € 50.000,00, perchè il contratto di affitto prevedeva per i primi cinque anni un canone ridotto, è stata validamente confutata dall'Ufficio, come già riconosciuto nella sentenza di primo grado: "Nel conto economico, quindi, la società aveva omesso di contabilizzare solo euro € 35.514,09 ( € 85.000-€49.485,91) ossia la differenza tra il totale dei canoni di locazione riportati nei due contrati di affitto e i dati esposti nel conto medesimo. L'ADE ha ben dimostrato, anche documentalmente, ed anche qui al giudice, quanto al contratto di locazione in contestazione “che i lavori, nella realtà mai eseguiti che di fatto hanno reso nulla la clausola contrattuale in argomento”. Questa circostanza non risulta contestata dalla società in sede contenziosa.
Anche circa i costi non riconosciuti per euro 9.800,00 riconducibili a compensi per prestazioni di natura occasionale e sul presunto disconoscimento delle perdite, la sentenza impugnata ha motivato correttamente il proprio convincimento favorevole al recupero a tassazione operato dall'Ufficio. Quanto sopra osservato vale in generale anche circa i rilievi concernenti il periodo d'imposta 2016. In relazione in particolare al mancato riconoscimento della perdita pregressa, la sentenza osserva giustamente che "La dichiarazione per l'anno di imposta 2012 è stata considerata omessa, in quanto è stata presentata in bianco per cui è da considerare alcuna perdita…”
Circa infine la pretesa assenza del contraddittorio preventivo, va osservato che nei casi di verifica esterna, come nella fattispecie, l'esigenza di confronto preventivo con il contribuente è pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, mediante la possibilità a quest'ultimo riconosciuta di depositare, entro 60 giorni dal PVC, richieste ed osservazioni, di cui l'Ufficio deve tener conto nella successiva fase accertativa. Evidentemente, la società non si è avvalsa di tale facoltà per propria scelta.
2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sez. 11
- visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs 546/92
respinge l'appello del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €. 3.000,00, oltre accessori di legge.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore
UC RI LA
Il Presidente Franco Lunerti