Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto tardivo il ricorso, poiché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto infondataesta censura, documentando la regolare notifica della cartella esattoriale e di successivi atti interruttivi della prescrizione, mai impugnati dal contribuente.

  • Rigettato
    Mancato perfezionamento della notifica della cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale fosse stata ritualmente notificata, documentando l'avvenuto deposito presso il Comune e l'inoltro della raccomandata informativa, ricevuta dalla moglie del contribuente.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica della cartella esattoriale e delle successive intimazioni di pagamento, mai impugnate, avessero interrotto i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto infondataesta censura, in quanto la documentata e regolare notifica della cartella esattoriale, conosciuta dall'interessato, priva la doglianza di ogni fondamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca
    Numero : 10
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo