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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
MENGONI ENRICO, Relatore
GRASSI TOMMASO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2025 depositato il 17/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06220249007541146000 IPOTEC+CATAST 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06220249007541146000 REGISTRO 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia tributaria di annullare un'intimazione di pagamento – emessa da Agenzia delle entrate – relativa alla cartella n.
06220080003869564000, per complessivi 35.486,38 euro. Deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 7,
l. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto la mancata notifica dell'atto presupposto avrebbe impedito di conoscere le ragioni della pretesa e, dunque, di predisporre un'adeguata difesa, specie in presenza di un termine molto breve per il pagamento, nella misura di soli 5 giorni. Di seguito, è dedotto il mancato perfezionamento della procedura di notifica della cartella citata, non avvenuta nel rispetto delle forme di legge e, soprattutto, priva dell'inoltro della dovuta raccomandata informativa;
ne conseguirebbe, dunque, la nullità dell'atto qui impugnato, come da costante giurisprudenza di legittimità. Infine, è eccepita l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, in quanto la pretesa tributaria riguarderebbe imposte relative al 2001.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso. È eccepita, in primo luogo, la tardività dell'impugnazione, in quanto la notifica dell'intimazione si sarebbe perfezionata il 10/5/2025 e il ricorso sarebbe stato notificato alla controparte il 21/7/2025. Nel merito, poi, è dedotta l'infondatezza dei motivi, sul presupposto che la cartella di pagamento in esame sarebbe stata ritualmente notificata da ADER il 16/10/2008, e non sarebbe stata impugnata. Di seguito, si evidenzia che il ricorrente avrebbe ricevuto rituale notifica di altri atti concernenti la medesima pretesa, come un'intimazione di pagamento del 2010 (consegnata alla figlia) ed altre del 2013, del 2018 e del 2022 (consegnate alla moglie), con pieno rispetto delle procedure, mai opposte. Ne deriverebbe, dunque, che l'atto presupposto e quelli allo stesso conseguenti sarebbero stati notificati regolarmente e che, pertanto, quello qui impugnato potrebbe essere contestato soltanto per vizi propri. Infine, è contestata l'eccezione di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dall'Agenzia resistente, si premette che, quanto all'intimazione di pagamento qui impugnata, è stato effettuato un primo tentativo di notifica, con accesso del 9/12/2024 e con restituzione dell'atto al mittente, per compiuta giacenza, il
20/1/2025; la stessa notifica si è poi perfezionata ai sensi dell'art. 139 cod. proc. pen., con un accesso infruttuoso dell'11/3/2025, con il deposito presso la casa del Comune e con l'inoltro della raccomandata informativa, consegnata alla figlia del ricorrente, Nominativo_1, il 10/5/2025.
Tanto premesso, il ricorso qui in esame è stato notificato alla resistente Agenzia delle entrate il 21/7/2025, dunque oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 21, d. lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal 10/5/2025.
La notifica, pertanto, è tardiva.
In ogni caso, la Corte osserva che, quanto alla notifica della cartella n. 06220080003869564000, la resistente Agenzia ha adeguatamente documentato l'avvenuto, regolare perfezionarsi della relativa procedura. Dopo un tentativo presso il domicilio, il 15/10/2008, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., l'addetto postale aveva infatti provveduto a depositare l'atto presso il Comune, inoltrando contestualmente una raccomandata al contribuente, poi ricevuta il 20/10/2008 da Nominativo_2, moglie dello stesso. Nessuna ulteriore formalità, dunque, doveva essere rispettata, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo all'epoca vigente.
Ulteriori, rituali notifiche, avevano poi interessato: a) la medesima cartella nel marzo del 2010 (nelle mani della figlia convivente Nominativo_1); b) un'intimazione di pagamento dell'ottobre 2013 (nelle mani ancora della Nominativo_2, qualificatasi come moglie convivente); c) un'intimazione di pagamento del febbraio 2018 (nelle mani ancora della Nominativo_2, qualificatasi come moglie), relativa a varie cartelle, compresa quella qui in esame;
d) un'intimazione di pagamento dell'aprile 2022 (nelle mani ancora della Nominativo_2, indicata come delegata al ritiro), relativa a molte cartelle, compresa quella qui in esame.
Tutti questi atti non risultano essere mai stati impugnati, così che il ricorrente è decaduto dalla facoltà di sollevare questioni di merito in ordine al loro contenuto.
Quanto sopra esposto, in alcun punto contestato dal Ricorrente_1, impone, inoltre, di rigettare anche l'unico motivo di ricorso attinente, specificamente, all'atto impugnato, ossia la dedotta violazione dell'art. 7, l. n. 212 del 2000, per difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. Premesso che il vizio denunciato si fonda esclusivamente sulla mancata allegazione a questa delle cartelle di pagamento che ne costituiscono fondamento, basti qui evidenziare che la documentata, regolare notifica dell'unica cartella interessata dal ricorso in esame, dunque conosciuta dall'interessato, priva la censura di ogni effettivo sostegno.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta che liquida in euro 2.000 per onorari oltre accessori come per legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
MENGONI ENRICO, Relatore
GRASSI TOMMASO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2025 depositato il 17/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06220249007541146000 IPOTEC+CATAST 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06220249007541146000 REGISTRO 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia tributaria di annullare un'intimazione di pagamento – emessa da Agenzia delle entrate – relativa alla cartella n.
06220080003869564000, per complessivi 35.486,38 euro. Deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 7,
l. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto la mancata notifica dell'atto presupposto avrebbe impedito di conoscere le ragioni della pretesa e, dunque, di predisporre un'adeguata difesa, specie in presenza di un termine molto breve per il pagamento, nella misura di soli 5 giorni. Di seguito, è dedotto il mancato perfezionamento della procedura di notifica della cartella citata, non avvenuta nel rispetto delle forme di legge e, soprattutto, priva dell'inoltro della dovuta raccomandata informativa;
ne conseguirebbe, dunque, la nullità dell'atto qui impugnato, come da costante giurisprudenza di legittimità. Infine, è eccepita l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, in quanto la pretesa tributaria riguarderebbe imposte relative al 2001.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso. È eccepita, in primo luogo, la tardività dell'impugnazione, in quanto la notifica dell'intimazione si sarebbe perfezionata il 10/5/2025 e il ricorso sarebbe stato notificato alla controparte il 21/7/2025. Nel merito, poi, è dedotta l'infondatezza dei motivi, sul presupposto che la cartella di pagamento in esame sarebbe stata ritualmente notificata da ADER il 16/10/2008, e non sarebbe stata impugnata. Di seguito, si evidenzia che il ricorrente avrebbe ricevuto rituale notifica di altri atti concernenti la medesima pretesa, come un'intimazione di pagamento del 2010 (consegnata alla figlia) ed altre del 2013, del 2018 e del 2022 (consegnate alla moglie), con pieno rispetto delle procedure, mai opposte. Ne deriverebbe, dunque, che l'atto presupposto e quelli allo stesso conseguenti sarebbero stati notificati regolarmente e che, pertanto, quello qui impugnato potrebbe essere contestato soltanto per vizi propri. Infine, è contestata l'eccezione di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dall'Agenzia resistente, si premette che, quanto all'intimazione di pagamento qui impugnata, è stato effettuato un primo tentativo di notifica, con accesso del 9/12/2024 e con restituzione dell'atto al mittente, per compiuta giacenza, il
20/1/2025; la stessa notifica si è poi perfezionata ai sensi dell'art. 139 cod. proc. pen., con un accesso infruttuoso dell'11/3/2025, con il deposito presso la casa del Comune e con l'inoltro della raccomandata informativa, consegnata alla figlia del ricorrente, Nominativo_1, il 10/5/2025.
Tanto premesso, il ricorso qui in esame è stato notificato alla resistente Agenzia delle entrate il 21/7/2025, dunque oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 21, d. lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal 10/5/2025.
La notifica, pertanto, è tardiva.
In ogni caso, la Corte osserva che, quanto alla notifica della cartella n. 06220080003869564000, la resistente Agenzia ha adeguatamente documentato l'avvenuto, regolare perfezionarsi della relativa procedura. Dopo un tentativo presso il domicilio, il 15/10/2008, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., l'addetto postale aveva infatti provveduto a depositare l'atto presso il Comune, inoltrando contestualmente una raccomandata al contribuente, poi ricevuta il 20/10/2008 da Nominativo_2, moglie dello stesso. Nessuna ulteriore formalità, dunque, doveva essere rispettata, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo all'epoca vigente.
Ulteriori, rituali notifiche, avevano poi interessato: a) la medesima cartella nel marzo del 2010 (nelle mani della figlia convivente Nominativo_1); b) un'intimazione di pagamento dell'ottobre 2013 (nelle mani ancora della Nominativo_2, qualificatasi come moglie convivente); c) un'intimazione di pagamento del febbraio 2018 (nelle mani ancora della Nominativo_2, qualificatasi come moglie), relativa a varie cartelle, compresa quella qui in esame;
d) un'intimazione di pagamento dell'aprile 2022 (nelle mani ancora della Nominativo_2, indicata come delegata al ritiro), relativa a molte cartelle, compresa quella qui in esame.
Tutti questi atti non risultano essere mai stati impugnati, così che il ricorrente è decaduto dalla facoltà di sollevare questioni di merito in ordine al loro contenuto.
Quanto sopra esposto, in alcun punto contestato dal Ricorrente_1, impone, inoltre, di rigettare anche l'unico motivo di ricorso attinente, specificamente, all'atto impugnato, ossia la dedotta violazione dell'art. 7, l. n. 212 del 2000, per difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. Premesso che il vizio denunciato si fonda esclusivamente sulla mancata allegazione a questa delle cartelle di pagamento che ne costituiscono fondamento, basti qui evidenziare che la documentata, regolare notifica dell'unica cartella interessata dal ricorso in esame, dunque conosciuta dall'interessato, priva la censura di ogni effettivo sostegno.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta che liquida in euro 2.000 per onorari oltre accessori come per legge.