Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 4027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4027 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ap Reti Gas S.p.A., Ascopiave S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police, Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Inrete Distribuzione Energia S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione 27 dicembre 2019 n. 570/2019/R/GAS (recante "regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025") limitatamente all'oggetto del presente ricorso; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto e, ove occorrer possa, della Del. n. 529/2018/R/GAS recante l'avvio del procedimento ed i documenti di consultazione e delle Del.re n. 170/2019/R/GAS, n. 338/2019/R/GAS e n. 410/2019/R/GAS, recanti i documenti di consultazione, nonché della «nota informativa su determinazione corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi», pubblicata dall'Autorità in data 14 febbraio 2020;
per quanto riguarda i due motivi aggiunti:
- degli atti applicativi, integrativi e consequenziali della predetta Deliberazione n. 570/2019, tra cui la Deliberazione n. 117/2021 sulla determinazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LU IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza notificata in data 12.11.2025 e depositata nello stesso giorno in giudizio, i difensori di parte ricorrente, muniti del potere di rinunciare agli atti del giudizio, hanno dichiarato “la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio, avendo raggiunto soddisfazione delle posizioni dedotte in giudizio”, con richiesta di disporre la compensazione delle spese di lite.
che l’amministrazione resistente ha depositato in giudizio in data 13.11.2025 memoria difensiva in resistenza;
Ritenuto
che il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione (cfr., in particolare, art. 34, comma 1, 40 e 84, c.p.a.), sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo per il tramite dell’azione svolta;
che il giudice, difronte alla dichiarazione della parte che manifesta, ritualmente tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, non può che prendere atto della volontà così manifestata;
sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dal difensore della parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione;
che, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio, nel prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame e dispone la compensazione delle spese di giudizio tenuto conto della tempestiva comunicazione dell’istanza con cui è stata dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON NC, Presidente
LU IE, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IE | ON NC |
IL SEGRETARIO