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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MAGNANI ROMINA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.
anche sulla prescrizione;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 485/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MAGNANI ROMINA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “- Accogliere il presente ricorso e per Parte_1
l'effetto accertare e rideterminare per intervenuto aggravamento, la rendita già CP_1
riconosciuta in capo a per menomazione complessiva 30% e Parte_1
pagina 2 di 4 coefficiente 0,6, nella determinazione corrispondente al grado di menomazione uguale al 56% o altra diversa maggiore o minore incidenza dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ciò a far data dal 07.03.2023 o da quella diversa data che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria ex art. 83 e 137 TU 1124/1965 e DM
45/2019; -Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore a corrispondere il trattamento economico corrispondente alla menomazione psicofisica che verrà accertata all'esito del giudizio, dalla data di accertamento”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa (che riguarda il quantum di danni derivanti da un infortunio già riconosciuto) era istruita con C.T.U. medico-legale.
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
ossia 42 % complessivo. Per_1
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura del 42 % a far data dalla domanda amministrativa;
condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 3.246,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
pagina 3 di 4 3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MAGNANI ROMINA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.
anche sulla prescrizione;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 485/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MAGNANI ROMINA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “- Accogliere il presente ricorso e per Parte_1
l'effetto accertare e rideterminare per intervenuto aggravamento, la rendita già CP_1
riconosciuta in capo a per menomazione complessiva 30% e Parte_1
pagina 2 di 4 coefficiente 0,6, nella determinazione corrispondente al grado di menomazione uguale al 56% o altra diversa maggiore o minore incidenza dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ciò a far data dal 07.03.2023 o da quella diversa data che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria ex art. 83 e 137 TU 1124/1965 e DM
45/2019; -Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore a corrispondere il trattamento economico corrispondente alla menomazione psicofisica che verrà accertata all'esito del giudizio, dalla data di accertamento”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa (che riguarda il quantum di danni derivanti da un infortunio già riconosciuto) era istruita con C.T.U. medico-legale.
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
ossia 42 % complessivo. Per_1
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura del 42 % a far data dalla domanda amministrativa;
condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 3.246,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
pagina 3 di 4 3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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