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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4780 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa LE SO LL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 20.11.2023 al numero n. 8281/2023 R.G., avente ad oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danno da vacanza rovinata
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Cappelli e C.F._2
GI OR, con studio in Napoli, via Francesco Cilea 136,
RICORRENTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mattiello, con studio in Napoli, via Donato Bramante 15,
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Castioni, con studio in Verona, via A. Righi 2,
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
***
Le parti concludevano come da note conclusive e note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al suintestato Tribunale, la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla condannare - per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 42 del Codice del Turismo e dell'art. 1228 c.c., nell'esecuzione del contratto relativo al pacchetto turistico da essi acquistato per il periodo 5-12 agosto 2023 - al pagamento in loro favore della somma di €.4.638,40, oltre interessi legali dalla data della messa in mora del 20.09.2023 al soddisfo, a titolo di rimborso del pacchetto turistico, oltre che della somma di €.1.700,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, oltre interessi legali dalla data della messa in mora del 20.09.2023 al soddisfo, e di un importo non inferiore ad €.3.000,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno morale da vacanza rovinata, ex art. 46 del Codice del
Turismo e art. 2059 c.c., da determinarsi in via equitativa, con condanna della
[...]
al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nonché CP_1
al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori costituti.
Con decreto del 5.12.2023, il giudice assegnatario, dott. Antonio Ansalone, fissava l'udienza del 01.07.2024 per la comparizione delle parti, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla controparte, nel termine di almeno quaranta giorni prima dell'udienza, assegnando alla convenuta per la costituzione termine fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del 18.06.2024, la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la quale in via preliminare chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo per violazione dell'art. 307 c.p.c., eccepiva, altresì, la nullità dell'atto introduttivo per il mancato rispetto dei termini a comparire, chiedendo fissarsi nuova udienza di comparizione;
nel merito contestava la domanda avanzata nei suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 01.07.2024, le parti si riportavano ai propri scritti, il giudice si riservava.
2 Con ordinanza del 10.10.2024, il giudice, dato il mancato rispetto dei termini a comparire, fissava nuova udienza di comparizione per il giorno 10.03.2025 nel rispetto dei termini ex art. 281 undecies comma 2 c.p.c..
Con memoria integrativa del 18.02.2025, la chiedeva di essere autorizzata CP_1
alla chiamata in causa della Controparte_2
ritenendola responsabile dell'evento e tenuta, in caso di accoglimento della domanda, alla corresponsione di quanto, eventualmente, dovuto ai ricorrenti. Inoltre, ritenuta la necessità di una istruttoria complessa chiedeva disporsi il mutamento del rito. Il giudice, con ordinanza del 20.2.2025, autorizzava la chiamata in causa del terzo e rinviava all'udienza del 21.10.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2025, si costituiva la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, respingendo ogni responsabilità a suo carico, asserendo che la cancellazione del volo LH 1881, previsto per il giorno 05.08.2023, era dipesa da causa di forza maggiore, ad essa non imputabile;
chiedeva, quindi, il rigetto della domande avanzate nei suoi confronti, con vittoria delle spese e competenze di causa.
All'udienza del 21.10.2025, le parti chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Con decreto del 23.10.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n.
116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del
Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e sostituiva l'udienza del 24.11.2025 con il deposito di note scritte, autorizzando le parti al deposito di note conclusionali entro il giorno 18.11.2025.
2. Il caso de quo richiede un breve excursus circa l'inquadramento giuridico della fattispecie e la risarcibilità del cd. danno da vacanza rovinata.
Innanzitutto, va detto che il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso” obbliga l'organizzatore all'esatto adempimento di specifici obblighi di tipo qualitativo riguardo alla modalità di viaggio, sistemazione alberghiera e livello dei servizi.
In caso di inadempimento contrattuale, quindi, il creditore deve provare solo la fonte del suo diritto e allegare la circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento,
3 mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa dimostrando l'esatto adempimento delle proprie prestazioni.
Il danno risarcibile si compone di una componente patrimoniale, consistente nella riduzione del valore economico della prestazione goduta rispetto a quella pattuita e di una componente non patrimoniale, liquidabile equitativamente, relativa allo stress e al disagio patiti per il mancato godimento della vacanza programmata.
Ai fini della risarcibilità del danno, è però necessario che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, valutazione che deve tener conto della natura dei disservizi, della loro durata e del complessivo pregiudizio arrecato ai viaggatori. Il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 79/2011 (Codice del Turismo), richiede, perciò, la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio subito dal viaggiatore. L'art. 47, precisamente, definisce il danno da vacanza rovinata come un risarcimento del danno collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'impossibilità di riparare all'occasione persa, a patto che l'inadempimento sia rilevante e non di scarsa importanza.
Usando espressamente le parole della Suprema Corte, espressasi in materia, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, affinché si accerti la compatibilità con il principio di tolleranza delle lesioni minime e ciò si traduce in una operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendano in modo sensibile l'interesse protetto (Cass. Civ. del 16.03.2017 n. 6830).
Non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina, quindi, il diritto al risarcimento, dovendo il danno superare una soglia minima di apprezzabilità per non degenerare in pretese risarcitorie bagatellari.
In altre parole, la lesione dell'interesse del viaggiatore a godere pienamente del viaggio organizzato così come concordato, legittima il risarcimento del danno solo se il disagio subito superi la soglia minima di tollerabilità, da valutare in concreto, secondo i generali principi di correttezza e buona fede;
i disagi devono essere tali da far sorgere nel
4 viaggiatore condizioni psichiche o stati emotivi che comportino un turbamento degno di essere risarcito (Tribunale di Cagliari sent. del 14.10.2025 n. 1573).
Proprio di recente, la Suprema Corte, in tema di danno da vacanza rovinata, ha ribadito che, in caso di ritardo nel trasporto aereo internazionale regolato dalla Convenzione di
Montreal, il danno non può essere considerato presunto (in re ipsa) semplicemente per il fatto del ritardo ed è risarcibile solo se viene specificamente dimostrato. È necessaria una prova concreta e circostanziata del danno subito da parte del richiedente. La Cassazione ha chiarito che per essere risarcibile, il danno non patrimoniale deve derivare dalla lesione di diritti inviolabili della persona, che abbiano rilevanza costituzionale o un autonomo fondamento normativo sovranazionale. Questo implica che il danno deve consistere in una lesione grave, superando la soglia minima di tollerabilità, e non può essere considerato come un semplice disagio o fastidio (Cass. Civ., Sez. III del
26.07.2024 n. 20941).
Solo in caso di valida allegazione, la parte può ricevere il risarcimento del danno patito.
3. Fatta tale opportuna premessa, nel merito, la domanda appare parzialmente fondata.
L'esame di tutta la documentazione prodotta dalle parti, sulla scorta della quale questo giudice ritiene di fondare il suo convincimento, consente di legittimare solo in parte le pretese attoree, sicuramente eccessive nella loro definitiva determinazione in punto di quantum e non condivisibili completamente, analizzate le circostanze del caso concreto.
Risulta per tabulas che i ricorrenti, e , prenotavano in Parte_1 Parte_2
data 29.04.2023, presso l'agenzia di viaggi “Zonaviaggi.net”, un pacchetto di servizi turistici con la SC RO (poi risultata essere la , in qualità di Controparte_1
organizzatore, con partenza per Amburgo per il giorno 05.08.2023, ore 6:20 a.m., con voli Napoli/Monaco - Monaco/Amburgo ed arrivo ad Amburgo alle ore 11:30 a.m., con successivo trasferimento dall'aeroporto di Amburgo al porto di Kiel ed imbarco sulla nave “Euribia”.
Risulta, altresì, che i ricorrenti provvedevano al pagamento dell'importo complessivo di
€.4.010,00 come da bonifici versati in atti (oltre €.626,00 per le escursioni prenotate sul sito .
5 Il giorno previsto per la partenza i ricorrenti, giunti all'aeroporto di Capodichino a
Napoli, apprendevano dal personale aeroportuale che il volo Napoli/Monaco era stato cancellato a causa delle condizioni metereologiche avverse. Dopo qualche ora, la proponeva loro di partire il giorno dopo da Roma, con un volo che li avrebbe condotti nella tarda serata a Copenaghen, ove sarebbero stati imbarcati.
I ricorrenti decidevano di non accettare tale proposta e provvedevano con varie comunicazioni a mezzo mail a richiedere, per il tramite dell'agenzia di viaggi, alla SC
RO il rimborso dell'importo sborsato.
In mancanza di fattivo riscontro da parte della SC RO che a mezzo mail comunicava che la pratica era in lavorazione, i ricorrenti inoltravano richiesta risarcitoria a mezzo pec del 20.09.2023 ed invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita del 28.09.2023.
Con missiva pec del 14.11.2023, la SC RO precisava che la crociera era stata venduta dalla alla quale andavano rivolte le istanze. Controparte_1
Istruita la pratica, la offriva ai ricorrenti in data 23.11.2023 (dopo il Controparte_1
deposito del ricorso introduttivo ma comunque dopo pochi giorni dalla richiesta formale di pagamento) la restituzione dell'importo di €.3.897,50, considerate le commissioni e le tasse incluse, come si evince esattamente dall'atto di quietanza inoltrato agli stessi, respingendo ogni ulteriore richiesta ritenuta non di propria competenza. Dalla quietanza risulta pure che la a fronte del pagamento offerto, dichiarava che questo rappresentava: “un gesto di cortesia…non un'ammissione di responsabilità, per la piena e definitiva risoluzione di tutti i presenti e futuri reclami, incluse le spese legali, contro . Controparte_1
Risulta, quindi, che la società organizzatrice del viaggio non si sia sottratta al suo obbligo di rimborso, pur avendo offerto un importo di poco inferiore rispetto a quello bonificato dai ricorrenti, dopo il deposito del ricorso introduttivo.
Come anche risulta che la dopo poche ore dalla cancellazione del volo, abbia prospettato ai viaggiatori la possibilità di partire il giorno successivo, con volo da Roma per Copenaghen, ove gli stessi sarebbero stati imbarcati sulla nave per il prosieguo della crociera.
6 Pertanto, la società organizzatrice del viaggio ha offerto agli istanti una soluzione alternativa che prevedeva la partenza per il giorno successivo da Roma, non accettata dai contraenti.
La cancellazione del volo LH 1881, dipesa da cause di forza maggiore, e cioè a condizioni meteorologiche eccezionali, assolutamente imprevedibili e non imputabili alla organizzatrice, ha determinato una oggettiva impossibilità sopravvenuta all'esecuzione della prestazione.
Alcun inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. è, allora, imputabile alla
Come noto, l'impossibilità sopravvenuta per forza maggiore rende impossibile l'esecuzione della prestazione sempre che l'evento sia imprevedibile, oggettivo, assoluto, esterno alle parti ed è proprio questo che si è verificato nel caso che ci occupa. La impossibilità parziale ex art. 1464 c.c. si realizza quando: “quando la prestazione di una parte
è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale”.
L'impossibilità non imputabile comporta il venir meno del fondamento giustificativo della controprestazione, legata alla prestazione divenuta impossibile da un nesso sinallagmatico, determinando l'effetto risolutorio del vincolo contrattuale.
Ebbene, l'avvenuta impossibilità sopravvenuta della prestazione dà luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per la parte ricorrente, che di fatto non ha dimostrato di avere interesse al mantenimento del contratto. Tuttavia, mentre è legittimo il recesso degli istanti, che hanno considerato peggiorativa la soluzione prospettata dalla essendo la cancellazione del volo dipesa da circostanze “eccezionali”, che, come previsto dalla normativa europea, non possono essere considerate responsabilità della compagnia aerea - e di conseguenza neanche della organizzatrice del viaggio (come per esempio condizioni meteo avverse, instabilità politica, emergenze di sicurezza dell'aeroporto) - l'evento dedotto non può comportare la risarcibilità del danno asseritamente patito.
Il viaggiatore, in ipotesi come quella che ci occupa, ha diritto, unicamente, al rimborso del biglietto aereo e ha diritto di essere imbarcato su un volo alternativo ragionevole.
7 E' emerso, indubitabilmente, dalla certificazione allegata dalla che il volo CP_2
LH 1881 previsto per il giorno 05.08.2023 da Napoli per Monaco è stato cancellato per causa di forza maggiore, non imputabile né alla società organizzatrice del viaggio, né a disservizio della società aerea. Dal “Report giornaliero regolarità e qualità dei servizi aeroportuali(GEN06)”, versato in atti dalla , si legge testualmente: “causa CP_2
cattive condizioni meteo il volo LH 1880 da ha dirottato su olo ad esso legato LH CP_4
1881 NAP/MUC del 05.08 è stato cancellato”.
La gravità delle condizioni meteo risulta pure attestata dai report metereologici METAR
e TAF, versati in atti, riportanti evidenze tecniche di visibilità fortemente ridotta, temporali intensi, piogge torrenziali e dall'elenco prodotto dei voli in arrivo presso lo scalo di Napoli dal quale si arguisce che molti altri voli nell'occasione subirono ritardi
(“delayed”) o furono dirottati (“diverted”), per cause analoghe nello stesso arco temporale.
Per il disagio, , nonostante l'eccezionalità dell'evento, ha provveduto già CP_2
nel mese di settembre 2023 a rimborsare ai ricorrenti il prezzo dei biglietti di viaggio non utilizzati per l'importo di €.464,33, come documentato in atti, e null'altro può essere preteso nei suoi confronti dai ricorrenti.
Al riguardo, va necessariamente richiamato il Regolamento (CE) n. 261/2004 che disciplina i diritti dei passeggeri aerei in tutta l'Unione Europea e riconosce il diritto al risarcimento del danno patito nelle ipotesi di disservizio, oltre un risarcimento aggiuntivo, per danno da vacanza rovinata, nelle ipotesi in cui il pregiudizio subito incide sul godimento della vacanza. Ovviamente, non tutti i ritardi sono risarcibili, se, come nella specie, è provato che per circostanze eccezionali il volo è stato cancellato, come anche non è dovuta la compensazione pecuniaria che ammonterebbe a €.250,00 per passeggero, per l'ipotesi di calamità naturale.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 4261 del 10.02.2023, in tema di trasporto aereo internazionale, ha statuito che ai sensi dell'art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261/
2004, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di “circostanze eccezionali”, l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare.
8 La sentenza ricorda che la riconducibilità di un determinato evento a un ambito categoriale di carattere generale da un lato: “vale ad agevolare la compagnia aerea interessata nella dimostrazione dell'indipendenza dalla propria responsabilità delle cause che hanno determinato la cancellazione di un volo”, dall'altro: “non esonera il vettore dal dovere di allegare tutte le circostanze concrete idonee o utili a confermare l'effettiva insussistenza di residui spazi di intervento o di operatività
a tutela dei viaggiatori”. Bisogna distinguere tra eventi “esterni” ed “interni” alla compagnia aerea, ove solo per gli eventi interni, come ad esempio uno sciopero, è necessario che la compagnia aerea dimostri la concreta: “insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare”.
I ricorrenti, pur avendo diritto all'integrale rimborso del prezzo del pacchetto, non possono vedersi riconosciuto il risarcimento del danno lamentato perché la cancellazione del volo è dipesa da fatto imprevedibile, eccezionale, non dalla responsabilità delle parti in causa.
L'annullamento del volo, per causa di forza maggiore, come detto, non è imputabile né alla società aerea né all'organizzatore del viaggio, che risponde nei casi di inadempimento degli obblighi genericamente collegati all'organizzazione del viaggio o per mancata o inesatta esecuzione dei servizi che compongono il pacchetto turistico.
Riguardo alle ulteriori richieste di danno avanzate nel ricorso introduttivo, trattandosi di contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (o package) la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere tale da vanificare o rendere irrealizzabile la
“finalità di vacanza”, nella specie, l'evento eccezionale e imprevedibile ha di fatto compromesso la partenza dei ricorrenti che avrebbero potuto usufruire dell'aereo messo a disposizione dalla organizzatrice della crociera per il giorno dopo, ma ciò non può costituire di per sé una ipotesi di danno risarcibile data l'imprevedibilità della causa.
Insomma, il danno non è legato automaticamente all'evento della cancellazione del volo, ma deve essere dimostrato in modo preciso e concreto, consistendo in una lesione effettiva e significativa dei diritti inviolabili della persona.
La circostanza che gli istanti non abbiano voluto accettare la proposta non obbliga di per sé le controparti al risarcimento del danno.
9 L'evento eccezionale ed improvviso che non ha consentito all'aereo di partire regolarmente il giorno previsto, integra una ragione di per sé idonea ad assolvere la compagnia aerea, senza necessità di compiere alcuna indagine circa la possibile adozione di misure alternative suscettibili di escludere o minimizzare i sacrifici dei viaggiatori, se non quella che effettivamente è stata prevista cioè la partenza da Roma per il giorno dopo.
E' documentato che il giorno fissato per la partenza l'atterraggio a Napoli non era possibile, dato sullo scalo insistevano gravi condizioni meteorologiche tali da compromettere la sicurezza delle operazioni di volo, pertanto, il volo veniva dirottato sull'aeroporto di Roma Fiumicino. Come ogni aeroporto, anche quello di Napoli è soggetto a precisi limiti operativi, per i quali risulta interdetto nella fascia oraria compresa tra le ore 22:30 e le ore 04:00, per motivi di sicurezza e compatibilità ambientale, per cui rinviare il volo nelle ore notturne sarebbe stato impossibile.
Ad ogni modo, il risarcimento per il danno da vacanza rovinata esige la dimostrazione del disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione della vacanza programmata, solo se la lesione supera una minima soglia di tollerabilità, non essendo risarcibili i semplici fastidi o disagi privi di rilevanza ed è onere del richiedente allegare e provare che il pregiudizio abbia superato la soglia di tolleranza di lesioni minime.
A statuirlo è proprio l'art. 47 - insieme all'art. 46 - d.lgs. n. 79/2011, secondo cui il danno da vacanza rovinata, deve essere inteso come extrapatrimoniale, di natura morale, risarcibile solo nella misura in cui non si concretizzi in lesioni di scarso rilievo;
trattasi di danno ontologicamente distinto dal danno patrimoniale inteso come perdita economica e consiste nello stato di malessere che ha impedito di godere appieno dell'occasione di svago e piacere ricercata nella vacanza.
Non può essere accolta, alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di risarcimento del danno sia esso patrimoniale o non patrimoniale da vacanza rovinata, giacché la cancellazione del volo dovuta ad una causa di forza maggiore, ha costituito una ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti resistenti.
10 Peraltro, la ha proposto ai ricorrenti una modalità di viaggio alternativa, rifiutata dagli istanti, che non è oggettivamente apparsa particolarmente gravosa (Cass. Civ. del
14.06.2016 n. 12143).
I ricorrenti avrebbero, sostanzilamente, perso una notte di navigazione e lo scalo a
Copenaghen, ma avrebbero potuto godere degli altri itinerari della crociera, in direzione dei Fiordi Norvegesi.
Non può essere riconosciuto nemmeno il danno patrimoniale, richiesto da Pt_1
e per essere stati “costretti” a scegliere una differente
[...] Parte_2
vacanza presso un B&B a Gaeta, per supposta violazione dell'art. 43 comma 2 del
Codice del Turismo, per presunto difetto di conformità del pacchetto turistico acquistato, in quanto alcuna colpa può essere imputata per le ragioni anzidette all'organizzatrice del viaggio.
Le concrete circostanze eccezionali, emerse dall'istruttoria che, avrebbero reso materialmente impossibile per la compagnia aerea, l'adozione di qualunque misura alternativa suscettibile di escludere o di minimizzare i sacrifici dei viaggiatori interessati assolvono la compagnia aerea dal dovere di corrispondere sia la compensazione pecuniaria, che altrimenti sarebbe dovuta, sia il risarcimento del danno, e giustificano unicamente il rimborso del biglietto aereo e del pacchetto non goduto da parte dell'organizzatrice del viaggio, susseguente alla impossibilità sopravvenuta della prestazione e al conseguente diritto di recesso degli istanti.
Pertanto, è tenuta a rimborsare i ricorrenti dell'importo di €.4.638,40 Controparte_1
(comprensivo delle escursioni prenotate sul sito della sborsato per l'acquisto del pacchetto turistico, da cui va sottratto l'importo di €.464,33 relativo ai biglietti aerei già rimborsati dalla società chiamata in causa, oltre interessi legali dalla richiesta di messa in mora del 20.09.2023 al soddisfo.
4. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna della resistente ex art. 96
c.p.c. per carenza dei presupposti di legge.
La disposizione normativa richiamata esige che la parte soccombente abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave, elemento soggettivo, e che la soccombenza, totale e
11 concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, sia dipesa da un abuso del processo o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, le condotte processuali delle parti resistenti non appaiono connotate da rilevanti profili di colpa grave che possano integrare una condanna ex art. 96 c.p.c..
Peraltro, quando l'istanza - come nella specie - è della parte, diversamente dal caso di cui al comma terzo dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di una speciale forma di responsabilità aquiliana, è onere della parte richiedente provvedere alla regolare allegazione dei danni asseritamente patiti, sia per quanto concerne l'esistenza del danno, l'an, sia per la sua entità quantitativa, il quantum (Cass. Civ. del 19.12.2027 n. 30417).
Attesa la generica richiesta di condanna formulata, mancante di idonea allegazione, la richiesta non può trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 147/22 e successive modifiche, in base al decisum, ai valori minimi stante la quantificazione dell'importo liquidato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
G.O.P. Dott.ssa LE SO LL, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 8281/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda, condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
dell'importo di €.4.174,07 - come sopra specificato - a titolo di rimborso del
[...]
pacchetto turistico acquistato, oltre interessi legali dalla data della richiesta del 20.9.2023, fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si quantificano in complessivi
€.2.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre
€.300,00 per esborsi, con attribuzione ai procuratori costituiti antistatari;
12 - condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore della chiamata in causa,
[...]
che si quantificano in complessivi €.2.000,00 Controparte_2
per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 25.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa LE SO LL
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa LE SO LL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 20.11.2023 al numero n. 8281/2023 R.G., avente ad oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danno da vacanza rovinata
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Cappelli e C.F._2
GI OR, con studio in Napoli, via Francesco Cilea 136,
RICORRENTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mattiello, con studio in Napoli, via Donato Bramante 15,
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Castioni, con studio in Verona, via A. Righi 2,
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
***
Le parti concludevano come da note conclusive e note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al suintestato Tribunale, la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla condannare - per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 42 del Codice del Turismo e dell'art. 1228 c.c., nell'esecuzione del contratto relativo al pacchetto turistico da essi acquistato per il periodo 5-12 agosto 2023 - al pagamento in loro favore della somma di €.4.638,40, oltre interessi legali dalla data della messa in mora del 20.09.2023 al soddisfo, a titolo di rimborso del pacchetto turistico, oltre che della somma di €.1.700,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, oltre interessi legali dalla data della messa in mora del 20.09.2023 al soddisfo, e di un importo non inferiore ad €.3.000,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno morale da vacanza rovinata, ex art. 46 del Codice del
Turismo e art. 2059 c.c., da determinarsi in via equitativa, con condanna della
[...]
al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nonché CP_1
al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori costituti.
Con decreto del 5.12.2023, il giudice assegnatario, dott. Antonio Ansalone, fissava l'udienza del 01.07.2024 per la comparizione delle parti, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla controparte, nel termine di almeno quaranta giorni prima dell'udienza, assegnando alla convenuta per la costituzione termine fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del 18.06.2024, la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la quale in via preliminare chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo per violazione dell'art. 307 c.p.c., eccepiva, altresì, la nullità dell'atto introduttivo per il mancato rispetto dei termini a comparire, chiedendo fissarsi nuova udienza di comparizione;
nel merito contestava la domanda avanzata nei suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 01.07.2024, le parti si riportavano ai propri scritti, il giudice si riservava.
2 Con ordinanza del 10.10.2024, il giudice, dato il mancato rispetto dei termini a comparire, fissava nuova udienza di comparizione per il giorno 10.03.2025 nel rispetto dei termini ex art. 281 undecies comma 2 c.p.c..
Con memoria integrativa del 18.02.2025, la chiedeva di essere autorizzata CP_1
alla chiamata in causa della Controparte_2
ritenendola responsabile dell'evento e tenuta, in caso di accoglimento della domanda, alla corresponsione di quanto, eventualmente, dovuto ai ricorrenti. Inoltre, ritenuta la necessità di una istruttoria complessa chiedeva disporsi il mutamento del rito. Il giudice, con ordinanza del 20.2.2025, autorizzava la chiamata in causa del terzo e rinviava all'udienza del 21.10.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2025, si costituiva la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, respingendo ogni responsabilità a suo carico, asserendo che la cancellazione del volo LH 1881, previsto per il giorno 05.08.2023, era dipesa da causa di forza maggiore, ad essa non imputabile;
chiedeva, quindi, il rigetto della domande avanzate nei suoi confronti, con vittoria delle spese e competenze di causa.
All'udienza del 21.10.2025, le parti chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Con decreto del 23.10.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n.
116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del
Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e sostituiva l'udienza del 24.11.2025 con il deposito di note scritte, autorizzando le parti al deposito di note conclusionali entro il giorno 18.11.2025.
2. Il caso de quo richiede un breve excursus circa l'inquadramento giuridico della fattispecie e la risarcibilità del cd. danno da vacanza rovinata.
Innanzitutto, va detto che il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso” obbliga l'organizzatore all'esatto adempimento di specifici obblighi di tipo qualitativo riguardo alla modalità di viaggio, sistemazione alberghiera e livello dei servizi.
In caso di inadempimento contrattuale, quindi, il creditore deve provare solo la fonte del suo diritto e allegare la circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento,
3 mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa dimostrando l'esatto adempimento delle proprie prestazioni.
Il danno risarcibile si compone di una componente patrimoniale, consistente nella riduzione del valore economico della prestazione goduta rispetto a quella pattuita e di una componente non patrimoniale, liquidabile equitativamente, relativa allo stress e al disagio patiti per il mancato godimento della vacanza programmata.
Ai fini della risarcibilità del danno, è però necessario che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, valutazione che deve tener conto della natura dei disservizi, della loro durata e del complessivo pregiudizio arrecato ai viaggatori. Il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 79/2011 (Codice del Turismo), richiede, perciò, la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio subito dal viaggiatore. L'art. 47, precisamente, definisce il danno da vacanza rovinata come un risarcimento del danno collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'impossibilità di riparare all'occasione persa, a patto che l'inadempimento sia rilevante e non di scarsa importanza.
Usando espressamente le parole della Suprema Corte, espressasi in materia, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, affinché si accerti la compatibilità con il principio di tolleranza delle lesioni minime e ciò si traduce in una operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendano in modo sensibile l'interesse protetto (Cass. Civ. del 16.03.2017 n. 6830).
Non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina, quindi, il diritto al risarcimento, dovendo il danno superare una soglia minima di apprezzabilità per non degenerare in pretese risarcitorie bagatellari.
In altre parole, la lesione dell'interesse del viaggiatore a godere pienamente del viaggio organizzato così come concordato, legittima il risarcimento del danno solo se il disagio subito superi la soglia minima di tollerabilità, da valutare in concreto, secondo i generali principi di correttezza e buona fede;
i disagi devono essere tali da far sorgere nel
4 viaggiatore condizioni psichiche o stati emotivi che comportino un turbamento degno di essere risarcito (Tribunale di Cagliari sent. del 14.10.2025 n. 1573).
Proprio di recente, la Suprema Corte, in tema di danno da vacanza rovinata, ha ribadito che, in caso di ritardo nel trasporto aereo internazionale regolato dalla Convenzione di
Montreal, il danno non può essere considerato presunto (in re ipsa) semplicemente per il fatto del ritardo ed è risarcibile solo se viene specificamente dimostrato. È necessaria una prova concreta e circostanziata del danno subito da parte del richiedente. La Cassazione ha chiarito che per essere risarcibile, il danno non patrimoniale deve derivare dalla lesione di diritti inviolabili della persona, che abbiano rilevanza costituzionale o un autonomo fondamento normativo sovranazionale. Questo implica che il danno deve consistere in una lesione grave, superando la soglia minima di tollerabilità, e non può essere considerato come un semplice disagio o fastidio (Cass. Civ., Sez. III del
26.07.2024 n. 20941).
Solo in caso di valida allegazione, la parte può ricevere il risarcimento del danno patito.
3. Fatta tale opportuna premessa, nel merito, la domanda appare parzialmente fondata.
L'esame di tutta la documentazione prodotta dalle parti, sulla scorta della quale questo giudice ritiene di fondare il suo convincimento, consente di legittimare solo in parte le pretese attoree, sicuramente eccessive nella loro definitiva determinazione in punto di quantum e non condivisibili completamente, analizzate le circostanze del caso concreto.
Risulta per tabulas che i ricorrenti, e , prenotavano in Parte_1 Parte_2
data 29.04.2023, presso l'agenzia di viaggi “Zonaviaggi.net”, un pacchetto di servizi turistici con la SC RO (poi risultata essere la , in qualità di Controparte_1
organizzatore, con partenza per Amburgo per il giorno 05.08.2023, ore 6:20 a.m., con voli Napoli/Monaco - Monaco/Amburgo ed arrivo ad Amburgo alle ore 11:30 a.m., con successivo trasferimento dall'aeroporto di Amburgo al porto di Kiel ed imbarco sulla nave “Euribia”.
Risulta, altresì, che i ricorrenti provvedevano al pagamento dell'importo complessivo di
€.4.010,00 come da bonifici versati in atti (oltre €.626,00 per le escursioni prenotate sul sito .
5 Il giorno previsto per la partenza i ricorrenti, giunti all'aeroporto di Capodichino a
Napoli, apprendevano dal personale aeroportuale che il volo Napoli/Monaco era stato cancellato a causa delle condizioni metereologiche avverse. Dopo qualche ora, la proponeva loro di partire il giorno dopo da Roma, con un volo che li avrebbe condotti nella tarda serata a Copenaghen, ove sarebbero stati imbarcati.
I ricorrenti decidevano di non accettare tale proposta e provvedevano con varie comunicazioni a mezzo mail a richiedere, per il tramite dell'agenzia di viaggi, alla SC
RO il rimborso dell'importo sborsato.
In mancanza di fattivo riscontro da parte della SC RO che a mezzo mail comunicava che la pratica era in lavorazione, i ricorrenti inoltravano richiesta risarcitoria a mezzo pec del 20.09.2023 ed invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita del 28.09.2023.
Con missiva pec del 14.11.2023, la SC RO precisava che la crociera era stata venduta dalla alla quale andavano rivolte le istanze. Controparte_1
Istruita la pratica, la offriva ai ricorrenti in data 23.11.2023 (dopo il Controparte_1
deposito del ricorso introduttivo ma comunque dopo pochi giorni dalla richiesta formale di pagamento) la restituzione dell'importo di €.3.897,50, considerate le commissioni e le tasse incluse, come si evince esattamente dall'atto di quietanza inoltrato agli stessi, respingendo ogni ulteriore richiesta ritenuta non di propria competenza. Dalla quietanza risulta pure che la a fronte del pagamento offerto, dichiarava che questo rappresentava: “un gesto di cortesia…non un'ammissione di responsabilità, per la piena e definitiva risoluzione di tutti i presenti e futuri reclami, incluse le spese legali, contro . Controparte_1
Risulta, quindi, che la società organizzatrice del viaggio non si sia sottratta al suo obbligo di rimborso, pur avendo offerto un importo di poco inferiore rispetto a quello bonificato dai ricorrenti, dopo il deposito del ricorso introduttivo.
Come anche risulta che la dopo poche ore dalla cancellazione del volo, abbia prospettato ai viaggiatori la possibilità di partire il giorno successivo, con volo da Roma per Copenaghen, ove gli stessi sarebbero stati imbarcati sulla nave per il prosieguo della crociera.
6 Pertanto, la società organizzatrice del viaggio ha offerto agli istanti una soluzione alternativa che prevedeva la partenza per il giorno successivo da Roma, non accettata dai contraenti.
La cancellazione del volo LH 1881, dipesa da cause di forza maggiore, e cioè a condizioni meteorologiche eccezionali, assolutamente imprevedibili e non imputabili alla organizzatrice, ha determinato una oggettiva impossibilità sopravvenuta all'esecuzione della prestazione.
Alcun inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. è, allora, imputabile alla
Come noto, l'impossibilità sopravvenuta per forza maggiore rende impossibile l'esecuzione della prestazione sempre che l'evento sia imprevedibile, oggettivo, assoluto, esterno alle parti ed è proprio questo che si è verificato nel caso che ci occupa. La impossibilità parziale ex art. 1464 c.c. si realizza quando: “quando la prestazione di una parte
è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale”.
L'impossibilità non imputabile comporta il venir meno del fondamento giustificativo della controprestazione, legata alla prestazione divenuta impossibile da un nesso sinallagmatico, determinando l'effetto risolutorio del vincolo contrattuale.
Ebbene, l'avvenuta impossibilità sopravvenuta della prestazione dà luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per la parte ricorrente, che di fatto non ha dimostrato di avere interesse al mantenimento del contratto. Tuttavia, mentre è legittimo il recesso degli istanti, che hanno considerato peggiorativa la soluzione prospettata dalla essendo la cancellazione del volo dipesa da circostanze “eccezionali”, che, come previsto dalla normativa europea, non possono essere considerate responsabilità della compagnia aerea - e di conseguenza neanche della organizzatrice del viaggio (come per esempio condizioni meteo avverse, instabilità politica, emergenze di sicurezza dell'aeroporto) - l'evento dedotto non può comportare la risarcibilità del danno asseritamente patito.
Il viaggiatore, in ipotesi come quella che ci occupa, ha diritto, unicamente, al rimborso del biglietto aereo e ha diritto di essere imbarcato su un volo alternativo ragionevole.
7 E' emerso, indubitabilmente, dalla certificazione allegata dalla che il volo CP_2
LH 1881 previsto per il giorno 05.08.2023 da Napoli per Monaco è stato cancellato per causa di forza maggiore, non imputabile né alla società organizzatrice del viaggio, né a disservizio della società aerea. Dal “Report giornaliero regolarità e qualità dei servizi aeroportuali(GEN06)”, versato in atti dalla , si legge testualmente: “causa CP_2
cattive condizioni meteo il volo LH 1880 da ha dirottato su olo ad esso legato LH CP_4
1881 NAP/MUC del 05.08 è stato cancellato”.
La gravità delle condizioni meteo risulta pure attestata dai report metereologici METAR
e TAF, versati in atti, riportanti evidenze tecniche di visibilità fortemente ridotta, temporali intensi, piogge torrenziali e dall'elenco prodotto dei voli in arrivo presso lo scalo di Napoli dal quale si arguisce che molti altri voli nell'occasione subirono ritardi
(“delayed”) o furono dirottati (“diverted”), per cause analoghe nello stesso arco temporale.
Per il disagio, , nonostante l'eccezionalità dell'evento, ha provveduto già CP_2
nel mese di settembre 2023 a rimborsare ai ricorrenti il prezzo dei biglietti di viaggio non utilizzati per l'importo di €.464,33, come documentato in atti, e null'altro può essere preteso nei suoi confronti dai ricorrenti.
Al riguardo, va necessariamente richiamato il Regolamento (CE) n. 261/2004 che disciplina i diritti dei passeggeri aerei in tutta l'Unione Europea e riconosce il diritto al risarcimento del danno patito nelle ipotesi di disservizio, oltre un risarcimento aggiuntivo, per danno da vacanza rovinata, nelle ipotesi in cui il pregiudizio subito incide sul godimento della vacanza. Ovviamente, non tutti i ritardi sono risarcibili, se, come nella specie, è provato che per circostanze eccezionali il volo è stato cancellato, come anche non è dovuta la compensazione pecuniaria che ammonterebbe a €.250,00 per passeggero, per l'ipotesi di calamità naturale.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 4261 del 10.02.2023, in tema di trasporto aereo internazionale, ha statuito che ai sensi dell'art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261/
2004, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di “circostanze eccezionali”, l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare.
8 La sentenza ricorda che la riconducibilità di un determinato evento a un ambito categoriale di carattere generale da un lato: “vale ad agevolare la compagnia aerea interessata nella dimostrazione dell'indipendenza dalla propria responsabilità delle cause che hanno determinato la cancellazione di un volo”, dall'altro: “non esonera il vettore dal dovere di allegare tutte le circostanze concrete idonee o utili a confermare l'effettiva insussistenza di residui spazi di intervento o di operatività
a tutela dei viaggiatori”. Bisogna distinguere tra eventi “esterni” ed “interni” alla compagnia aerea, ove solo per gli eventi interni, come ad esempio uno sciopero, è necessario che la compagnia aerea dimostri la concreta: “insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare”.
I ricorrenti, pur avendo diritto all'integrale rimborso del prezzo del pacchetto, non possono vedersi riconosciuto il risarcimento del danno lamentato perché la cancellazione del volo è dipesa da fatto imprevedibile, eccezionale, non dalla responsabilità delle parti in causa.
L'annullamento del volo, per causa di forza maggiore, come detto, non è imputabile né alla società aerea né all'organizzatore del viaggio, che risponde nei casi di inadempimento degli obblighi genericamente collegati all'organizzazione del viaggio o per mancata o inesatta esecuzione dei servizi che compongono il pacchetto turistico.
Riguardo alle ulteriori richieste di danno avanzate nel ricorso introduttivo, trattandosi di contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (o package) la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere tale da vanificare o rendere irrealizzabile la
“finalità di vacanza”, nella specie, l'evento eccezionale e imprevedibile ha di fatto compromesso la partenza dei ricorrenti che avrebbero potuto usufruire dell'aereo messo a disposizione dalla organizzatrice della crociera per il giorno dopo, ma ciò non può costituire di per sé una ipotesi di danno risarcibile data l'imprevedibilità della causa.
Insomma, il danno non è legato automaticamente all'evento della cancellazione del volo, ma deve essere dimostrato in modo preciso e concreto, consistendo in una lesione effettiva e significativa dei diritti inviolabili della persona.
La circostanza che gli istanti non abbiano voluto accettare la proposta non obbliga di per sé le controparti al risarcimento del danno.
9 L'evento eccezionale ed improvviso che non ha consentito all'aereo di partire regolarmente il giorno previsto, integra una ragione di per sé idonea ad assolvere la compagnia aerea, senza necessità di compiere alcuna indagine circa la possibile adozione di misure alternative suscettibili di escludere o minimizzare i sacrifici dei viaggiatori, se non quella che effettivamente è stata prevista cioè la partenza da Roma per il giorno dopo.
E' documentato che il giorno fissato per la partenza l'atterraggio a Napoli non era possibile, dato sullo scalo insistevano gravi condizioni meteorologiche tali da compromettere la sicurezza delle operazioni di volo, pertanto, il volo veniva dirottato sull'aeroporto di Roma Fiumicino. Come ogni aeroporto, anche quello di Napoli è soggetto a precisi limiti operativi, per i quali risulta interdetto nella fascia oraria compresa tra le ore 22:30 e le ore 04:00, per motivi di sicurezza e compatibilità ambientale, per cui rinviare il volo nelle ore notturne sarebbe stato impossibile.
Ad ogni modo, il risarcimento per il danno da vacanza rovinata esige la dimostrazione del disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione della vacanza programmata, solo se la lesione supera una minima soglia di tollerabilità, non essendo risarcibili i semplici fastidi o disagi privi di rilevanza ed è onere del richiedente allegare e provare che il pregiudizio abbia superato la soglia di tolleranza di lesioni minime.
A statuirlo è proprio l'art. 47 - insieme all'art. 46 - d.lgs. n. 79/2011, secondo cui il danno da vacanza rovinata, deve essere inteso come extrapatrimoniale, di natura morale, risarcibile solo nella misura in cui non si concretizzi in lesioni di scarso rilievo;
trattasi di danno ontologicamente distinto dal danno patrimoniale inteso come perdita economica e consiste nello stato di malessere che ha impedito di godere appieno dell'occasione di svago e piacere ricercata nella vacanza.
Non può essere accolta, alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di risarcimento del danno sia esso patrimoniale o non patrimoniale da vacanza rovinata, giacché la cancellazione del volo dovuta ad una causa di forza maggiore, ha costituito una ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti resistenti.
10 Peraltro, la ha proposto ai ricorrenti una modalità di viaggio alternativa, rifiutata dagli istanti, che non è oggettivamente apparsa particolarmente gravosa (Cass. Civ. del
14.06.2016 n. 12143).
I ricorrenti avrebbero, sostanzilamente, perso una notte di navigazione e lo scalo a
Copenaghen, ma avrebbero potuto godere degli altri itinerari della crociera, in direzione dei Fiordi Norvegesi.
Non può essere riconosciuto nemmeno il danno patrimoniale, richiesto da Pt_1
e per essere stati “costretti” a scegliere una differente
[...] Parte_2
vacanza presso un B&B a Gaeta, per supposta violazione dell'art. 43 comma 2 del
Codice del Turismo, per presunto difetto di conformità del pacchetto turistico acquistato, in quanto alcuna colpa può essere imputata per le ragioni anzidette all'organizzatrice del viaggio.
Le concrete circostanze eccezionali, emerse dall'istruttoria che, avrebbero reso materialmente impossibile per la compagnia aerea, l'adozione di qualunque misura alternativa suscettibile di escludere o di minimizzare i sacrifici dei viaggiatori interessati assolvono la compagnia aerea dal dovere di corrispondere sia la compensazione pecuniaria, che altrimenti sarebbe dovuta, sia il risarcimento del danno, e giustificano unicamente il rimborso del biglietto aereo e del pacchetto non goduto da parte dell'organizzatrice del viaggio, susseguente alla impossibilità sopravvenuta della prestazione e al conseguente diritto di recesso degli istanti.
Pertanto, è tenuta a rimborsare i ricorrenti dell'importo di €.4.638,40 Controparte_1
(comprensivo delle escursioni prenotate sul sito della sborsato per l'acquisto del pacchetto turistico, da cui va sottratto l'importo di €.464,33 relativo ai biglietti aerei già rimborsati dalla società chiamata in causa, oltre interessi legali dalla richiesta di messa in mora del 20.09.2023 al soddisfo.
4. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna della resistente ex art. 96
c.p.c. per carenza dei presupposti di legge.
La disposizione normativa richiamata esige che la parte soccombente abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave, elemento soggettivo, e che la soccombenza, totale e
11 concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, sia dipesa da un abuso del processo o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, le condotte processuali delle parti resistenti non appaiono connotate da rilevanti profili di colpa grave che possano integrare una condanna ex art. 96 c.p.c..
Peraltro, quando l'istanza - come nella specie - è della parte, diversamente dal caso di cui al comma terzo dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di una speciale forma di responsabilità aquiliana, è onere della parte richiedente provvedere alla regolare allegazione dei danni asseritamente patiti, sia per quanto concerne l'esistenza del danno, l'an, sia per la sua entità quantitativa, il quantum (Cass. Civ. del 19.12.2027 n. 30417).
Attesa la generica richiesta di condanna formulata, mancante di idonea allegazione, la richiesta non può trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M.
n. 147/22 e successive modifiche, in base al decisum, ai valori minimi stante la quantificazione dell'importo liquidato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
G.O.P. Dott.ssa LE SO LL, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 8281/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda, condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
dell'importo di €.4.174,07 - come sopra specificato - a titolo di rimborso del
[...]
pacchetto turistico acquistato, oltre interessi legali dalla data della richiesta del 20.9.2023, fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si quantificano in complessivi
€.2.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre
€.300,00 per esborsi, con attribuzione ai procuratori costituiti antistatari;
12 - condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore della chiamata in causa,
[...]
che si quantificano in complessivi €.2.000,00 Controparte_2
per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 25.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa LE SO LL
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