Ordinanza cautelare 5 giugno 2021
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2021, proposto da
ID Di MO, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Candido e Emanuela Palmina Felitti, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Penne, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Cantagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LI Di AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia Scarpantoni, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento a firma del Responsabile dell'Area tecnica e ambientale del Comune di Penne, prot. 9708/PROT del 23/06/2020 – titolo VI – classe 11.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LI Di AN e del Comune di Penne;
Vista la memoria del 9 marzo 2026 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. NZ IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In vista della fissata udienza straordinaria di smaltimento, parte ricorrente, con apposita memoria, ha dichiarato essere intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Del pari, con analoga successiva memoria, anche la parte controinteressata ha enunciato la cessazione delle ragioni del contendere.
Entrambe le parti concordavano per la compensazione delle spese del giudizio.
Nulla aggiungeva l’amministrazione comunale costituita.
Al Collegio non resta che prendere atto della definizione della controversia nel senso dichiarato dalle parti private.
Le spese del giudizio vanno compensate tra tutte le parti stante la natura e peculiarità della materia, considerata anche l’intesa tra le parti private.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BA AL, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
NZ IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IE | IA BA AL |
IL SEGRETARIO