Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 67
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Annullamento atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che il fatto storico posto a fondamento del provvedimento impugnato sia stato accertato in sede penale, rendendo l'atto presupposto valido.

  • Rigettato
    Violazione normativa e difetto di istruttoria/motivazione

    La Corte ha ritenuto fondata la pretesa tributaria sulla base degli accertamenti penali e della giurisprudenza citata.

  • Rigettato
    Difetto di presupposti e assenza della qualità di rifiuto

    La sentenza penale ha accertato che i materiali costituivano rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto.

  • Rigettato
    Illegittimità del quantum della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto fondata la pretesa tributaria sulla base degli accertamenti penali e della giurisprudenza citata.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha escluso la decadenza, ritenendo che i termini per la notifica non fossero scaduti, considerando la data dei processi verbali o la data di accertamento della violazione.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva della società

    La Corte ha ritenuto la responsabilità solidale del proprietario dell'immobile e dei soci illimitatamente responsabili, in quanto proprietari del sito dove sono stati rinvenuti i rifiuti e non avendo impedito l'illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 67
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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