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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
MI ER LE, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 362/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Dorsoduro 3901 30123 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 74482 RIFIUTI SOLIDI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I ricorrenti sig.ri Ric_2, Ric_3, Ricorrente_5, Ricorrente_1, Ricorrente_6 e Ricorrente_4, in proprio e quali soci e legali rappresentanti della società Ricorrente_8_8 & C. s.n.c. hanno impugnato il provvedimento emesso dalla Regione Veneto prot. n. 74482 in data 08.02.2023, recante “Determinazione del tributo e avviso di irrogazione delle sanzioni”.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) annullamento dell'atto presupposto;
2) violazione dell'art. 3, commi 32 e ss, l. n. 549/95; difetto di istruttoria e di motivazione;
3) difetto di presupposti;
assenza della qualità di rifiuto del materiale rinvenuto in situ;
4) illegittimità, nel quantum, della pretesa tributaria;
5) violazione degli artt. 44 e 45 L.R. n. 3/2000; decadenza e prescrizione;
6) difetto di legittimazione passiva in capo alla società Ricorrente_8 & C. s. n.c.
Hanno chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Veneto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 20.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Il giudizio in esame costituisce conseguenze di verifiche condotte dai militari verbalizzanti sul sito denominato Località_1, di proprietà della società odierna ricorrente.
Sulla base di tali verifiche, ha avuto inizio procedimento penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Venezia n. Num_1, depositata in data data_1.
In sintesi, tale pronuncia ha accertato che i materiali lavorati dalla società Società_1 s.r.l, oggetto di deposito incontrollato nel sito denominato “Località_1” in comune di luogo_1, di proprietà della società ricorrente, costituivano a tutti gli effetti rifiuti speciali pericolosi, contenendo amianto. Tanto a conferma dei rapporti di prova eseguiti da ARPAV, ed evidenziando che tutto il materiale rinvenuto presso Località_1 era riconducibile alla Società_1 s.r.l, che operava con modalità non conformi all'autorizzazione che regolava l'attività di gestione dei rifiuti.
In particolare, nessun rilievo assume la quantità di materiale rinvenuto in situ, avendo la citata pronuncia affermato che le fonti normative richiedono inequivocabilmente, ai fini dell'eventuale recupero od utilizzo dei rifiuti, la totale assenza di amianto, che non può neppure essere presente quale “impurezza”.
Orbene, tale pronuncia, resa all'esito di un dibattimento che ha visto la prova formarsi nel contraddittorio delle parti, costituisce elemento decisivo nel presente giudizio, che proprio da quegli accertamenti ha preso il suo abbrivio.
4. Accertato il fatto storico posto a fondamento del provvedimento odiernamente impugnato, reputa la Corte di condividere quanto già affermato dalla CGT di 2° Grado del Veneto con sentenze nn. 723-724-725/25.
5. In particolare, in quella sede di è condivisibilmente affermato che:
- non risulta verificatasi alcuna ipotesi di decadenza, atteso che ai sensi del primo comma dell'art. 20 del D.
Lgs. 18.12.1997, n. 472 “L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3”. Quindi, anche a voler prescindere dal fatto che il ritrovamento dei rifiuti risale al 2016, va soggiunto che l'art. 45 L.R. Veneto n. 3/2000 dispone che, in presenza di incertezza sul momento del conferimento, la data della violazione va fissata proprio al momento della redazione del processo verbale, presumendo che proprio in tal momento vengano definiti gli elementi della violazione. I processi verbali che hanno preceduto gli atti di contestazione risalgono al 2021, talché nessuna decadenza risulta, in concreto, verificata;
- per quel che attiene alla responsabilità solidale del proprietario, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “Sussiste la responsabilità del proprietario, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, che ometta la generale vigilanza sul proprio immobile e quindi consenta, attraverso condotta commissiva mediante omissione, l'abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi” (C.d.S, IV, 12.8.2021, n. 5869). In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato che concedere a terzi l'utilizzo di uno spazio, nel rispetto dei diversi diritti reali di godimento, pone il proprietario concedente nella posizione di garanzia al fine di assicurare la salute pubblica sull'indefettibile presupposto che, in coerenza all'art. 177, comma 3 d. lgs. 3 aprile 2006, n° 152:
“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”, con il conseguente obbligo di verificare il corretto utilizzo dell'immobile da parte del conduttore. Il Consiglio di Stato, quindi, ha correttamente ritenuto di respingere ogni giustificazione difensiva assunta nell'interesse della proprietà circa l'inesistenza di un obbligo giuridico di garanzia, essendo invece la colpa connessa al solo fatto di essere a conoscenza dell'uso illecito, da parte di terzi, del terreno concesso loro in locazione.
Ancora, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “La proprietà è corresponsabile, a titolo di colpa, degli sversamenti operati in situ, quand'anche dovuti alla conduttrice: a prescindere dalle facoltà dominicali, la proprietà, nell'esercizio dei rimedi contrattuali, può esperire azione di risoluzione del contratto di locazione a propria tutela, se l'inquinamento prodotto dalla conduttrice riveste un carattere notorio della condizione dei luoghi” (C.d.S, IV, 22.9.2021, n. 6427).
Orbene, nel caso di specie la citata sentenza penale del Tribunale di Venezia n. Num_1 ha accertato la sussistenza di un deposito incontrollato nel sito denominato “Località_1” in comune di luogo_1, di proprietà della società ricorrente. Trattasi di attività rispetto alla quale la società ricorrente conservava tutti i suoi poteri di proprietaria, ivi inclusa la facoltà di risoluzione del contratto e di richiesta di restituzione dell'area. In tal senso la società non ha operato, né risulta qualche altro intervento volto a far cessare l'accertata situazione illecita (es. denunce all'autorità giudiziaria), sicché del tutto correttamente (rectius: doverosamente) l'impugnato provvedimento è stato emesso anche nei riguardi della società, e nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili.
6. Alla luce ditali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna solidalmente i riorrenti al rimborso delle spese di lite sostenute dalla
Regione Veneto, liquidate in € 3.000 per onoerario, oltre accessori di legge.
Venezia, 20.1.2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
MI ER LE, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 362/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Dorsoduro 3901 30123 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 74482 RIFIUTI SOLIDI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I ricorrenti sig.ri Ric_2, Ric_3, Ricorrente_5, Ricorrente_1, Ricorrente_6 e Ricorrente_4, in proprio e quali soci e legali rappresentanti della società Ricorrente_8_8 & C. s.n.c. hanno impugnato il provvedimento emesso dalla Regione Veneto prot. n. 74482 in data 08.02.2023, recante “Determinazione del tributo e avviso di irrogazione delle sanzioni”.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) annullamento dell'atto presupposto;
2) violazione dell'art. 3, commi 32 e ss, l. n. 549/95; difetto di istruttoria e di motivazione;
3) difetto di presupposti;
assenza della qualità di rifiuto del materiale rinvenuto in situ;
4) illegittimità, nel quantum, della pretesa tributaria;
5) violazione degli artt. 44 e 45 L.R. n. 3/2000; decadenza e prescrizione;
6) difetto di legittimazione passiva in capo alla società Ricorrente_8 & C. s. n.c.
Hanno chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Veneto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 20.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Il giudizio in esame costituisce conseguenze di verifiche condotte dai militari verbalizzanti sul sito denominato Località_1, di proprietà della società odierna ricorrente.
Sulla base di tali verifiche, ha avuto inizio procedimento penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Venezia n. Num_1, depositata in data data_1.
In sintesi, tale pronuncia ha accertato che i materiali lavorati dalla società Società_1 s.r.l, oggetto di deposito incontrollato nel sito denominato “Località_1” in comune di luogo_1, di proprietà della società ricorrente, costituivano a tutti gli effetti rifiuti speciali pericolosi, contenendo amianto. Tanto a conferma dei rapporti di prova eseguiti da ARPAV, ed evidenziando che tutto il materiale rinvenuto presso Località_1 era riconducibile alla Società_1 s.r.l, che operava con modalità non conformi all'autorizzazione che regolava l'attività di gestione dei rifiuti.
In particolare, nessun rilievo assume la quantità di materiale rinvenuto in situ, avendo la citata pronuncia affermato che le fonti normative richiedono inequivocabilmente, ai fini dell'eventuale recupero od utilizzo dei rifiuti, la totale assenza di amianto, che non può neppure essere presente quale “impurezza”.
Orbene, tale pronuncia, resa all'esito di un dibattimento che ha visto la prova formarsi nel contraddittorio delle parti, costituisce elemento decisivo nel presente giudizio, che proprio da quegli accertamenti ha preso il suo abbrivio.
4. Accertato il fatto storico posto a fondamento del provvedimento odiernamente impugnato, reputa la Corte di condividere quanto già affermato dalla CGT di 2° Grado del Veneto con sentenze nn. 723-724-725/25.
5. In particolare, in quella sede di è condivisibilmente affermato che:
- non risulta verificatasi alcuna ipotesi di decadenza, atteso che ai sensi del primo comma dell'art. 20 del D.
Lgs. 18.12.1997, n. 472 “L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3”. Quindi, anche a voler prescindere dal fatto che il ritrovamento dei rifiuti risale al 2016, va soggiunto che l'art. 45 L.R. Veneto n. 3/2000 dispone che, in presenza di incertezza sul momento del conferimento, la data della violazione va fissata proprio al momento della redazione del processo verbale, presumendo che proprio in tal momento vengano definiti gli elementi della violazione. I processi verbali che hanno preceduto gli atti di contestazione risalgono al 2021, talché nessuna decadenza risulta, in concreto, verificata;
- per quel che attiene alla responsabilità solidale del proprietario, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “Sussiste la responsabilità del proprietario, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, che ometta la generale vigilanza sul proprio immobile e quindi consenta, attraverso condotta commissiva mediante omissione, l'abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi” (C.d.S, IV, 12.8.2021, n. 5869). In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato che concedere a terzi l'utilizzo di uno spazio, nel rispetto dei diversi diritti reali di godimento, pone il proprietario concedente nella posizione di garanzia al fine di assicurare la salute pubblica sull'indefettibile presupposto che, in coerenza all'art. 177, comma 3 d. lgs. 3 aprile 2006, n° 152:
“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”, con il conseguente obbligo di verificare il corretto utilizzo dell'immobile da parte del conduttore. Il Consiglio di Stato, quindi, ha correttamente ritenuto di respingere ogni giustificazione difensiva assunta nell'interesse della proprietà circa l'inesistenza di un obbligo giuridico di garanzia, essendo invece la colpa connessa al solo fatto di essere a conoscenza dell'uso illecito, da parte di terzi, del terreno concesso loro in locazione.
Ancora, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “La proprietà è corresponsabile, a titolo di colpa, degli sversamenti operati in situ, quand'anche dovuti alla conduttrice: a prescindere dalle facoltà dominicali, la proprietà, nell'esercizio dei rimedi contrattuali, può esperire azione di risoluzione del contratto di locazione a propria tutela, se l'inquinamento prodotto dalla conduttrice riveste un carattere notorio della condizione dei luoghi” (C.d.S, IV, 22.9.2021, n. 6427).
Orbene, nel caso di specie la citata sentenza penale del Tribunale di Venezia n. Num_1 ha accertato la sussistenza di un deposito incontrollato nel sito denominato “Località_1” in comune di luogo_1, di proprietà della società ricorrente. Trattasi di attività rispetto alla quale la società ricorrente conservava tutti i suoi poteri di proprietaria, ivi inclusa la facoltà di risoluzione del contratto e di richiesta di restituzione dell'area. In tal senso la società non ha operato, né risulta qualche altro intervento volto a far cessare l'accertata situazione illecita (es. denunce all'autorità giudiziaria), sicché del tutto correttamente (rectius: doverosamente) l'impugnato provvedimento è stato emesso anche nei riguardi della società, e nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili.
6. Alla luce ditali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna solidalmente i riorrenti al rimborso delle spese di lite sostenute dalla
Regione Veneto, liquidate in € 3.000 per onoerario, oltre accessori di legge.
Venezia, 20.1.2026.