Ordinanza collegiale 12 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 8 marzo 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 21503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21503 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21503/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10464/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10464 del 2022, proposto da
IA TA OV, RI PA, IU TI, LE CU, EU IB AS, DE AP, ZI OT, UC SI, RE LL, KA VE, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Lofrese, Alessandro De Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procure in atti;
contro
Ministerodell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, non costituito in giudizio;
per l''annullamento, previa adozione di misure cautelari,
1. della nota DGPER prot. 25294 del 04.07.2022 e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali, con cui si è provveduto alla illegittima rettifica e ricalcolo del punteggio del quesito n. 5: “Nel modello societario “dualistico” il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati” per la classe di concorso A045 – Turno 2 con conseguente annullamento della convocazione alla prova orale dei ricorrenti;
2. dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 5 sottoposto alla classe di concorso A045 Turno 2 “Nel modello societario “dualistico” il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati”, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante redatto dalla Commissione nazionale di cui all''art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell''art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
3. del correttore e del foglio risposte relativi al questionario di cui al punto n. 3;
4. dell''esito della prova scritta del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23», sostenuta da parte ricorrente in data 28.04.2022, nella parte in cui le è stato somministrato un quesito erroneo e/o fuorviante;
5. del punteggio numerico assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta svolta in data 28.04.2022, in quanto viziato dalla presenza di quesito erroneo e/o fuorviante;
6. dei verbali di correzione, ancorché non noti e conosciuti all''atto della proposizione del presente ricorso, di estremi non conosciuti della prova scritta di parte ricorrente;
7. ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
8. dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all''art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell''art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 quali provvedimenti consequenziali ai precedenti provvedimenti amministrativi impugnati ai nn. 1-7 di cui innanzi,
9. ove intervenuti nelle more della redazione e notifica del presente ricorso ovvero ove intervenuti e non noti, degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A045 per le regioni Abruzzo, Friuli Venezia IU, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria, nella parte in cui non includono il nominativo degli odierni ricorrenti;
10. ove esistente e per quanto non noto e non conosciuto all''atto della proposizione del presente ricorso, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;
11. ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
12. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto e con riserva di impugnare tali atti con apposito atto di motivi aggiunti;
nonché, per l''accertamento
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento del punteggio già rettificato come utile all''ammissione alla prova orale in conseguenza dell''annullamento del quesito odiernamente impugnato ovvero, in ogni caso, all''attribuzione del maggior punteggio pari a 70 punti legittimamente conseguito dai ricorrenti all''esito della prova scritta e di poi legittimamente rettificato in peius per ciascun ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 il consigliere IL TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato i provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del Concorso Ordinario di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 232, nel quale essi hanno subito una decurtazione del punteggio da ciascuno conseguito a seguito di rilevazione, da parte del Ministero, di un errore contenuto nel quesito n. 5.
2. – I ricorrenti lamentano, con due motivi, che la correzione del punteggio a loro discapito è avvenuta a distanza di due mesi dalla precedente attribuzione, nonché la illegittimità della avvenuta modifica della risposta esatta al quesito n. 5, che era “Nel modello societario “dualistico” il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati…”, con le possibili risposte: “a. Dal Consiglio di Amministrazione. b. Dall’Assemblea dei Soci. c. Dal Consiglio di Gestione. d. Dal Consiglio di Sorveglianza”, per cui il MIUR indicava dapprima come risposta corretta l’opzione “Dal Consiglio di Sorveglianza”, e solo successivamente quella “Dall’Assemblea dei Soci”; per i ricorrenti, le risposte sarebbero state ambigue e tutte potenzialmente corrette.
3. – Il MIUR si è costituito in resistenza.
4. – L’istanza cautelare proposta dai ricorrenti è stata respinta.
5. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025.
6. - Il ricorso va respinto.
Innanzitutto, non emerge dal ricorso quale sia stata la risposta di ciascuno dei candidati ricorrenti al quesito contestato.
Non è dunque possibile evincere se, e per chi, le rispettive risposte avrebbero consentito, in caso di accoglimento del gravame, di raggiungere la soglia minima di 70 punti.
Tanto comporta, al contempo, due cause di inammissibilità del ricorso; l’una, per assenza della necessaria prova di resistenza; l’altra, per la natura collettiva del ricorso, alla luce della quale non è dato di comprendere se la posizione di tutti i candidati ricorrenti, sia, o non, omogenea, oppure se tra di essi possa esservi conflitto d’interessi.
7. – Inoltre, vertendo il ricorso su taluni quesiti somministrati ai concorrenti, va ribadito l’orientamento del Tribunale per cui Ritiene il Collegio di non ravvisare ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis TAR, Sez. III-bis, 23/05/2024 n. 10479; Id. 10/04/2025 n. 7042; nonché Cons. Stato, Sez. VII, ord. 11/05/2023 n. 1859) che ha ritenuto non irragionevoli o illogici i quesiti per cui è causa e le risposte in essi indicate come corrette. Quanto in particolare ai quiz propedeutici al superamento di una prova concorsuale, occorre evidenziare che rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti e che da ciò deriva l’impossibilità per il Giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 29/03/2022, n. 2296 e 2302; Id. 26/01/2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: « […]sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché […] della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti» (Cons. Stato, n. 2302/2022 cit.). Al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare.
8. – Nel caso in esame, peraltro, il ricorso risulta infondato nel merito.
Non può infatti essere accolto il primo motivo, con cui i ricorrenti si dolgono del fatto che la correzione della risposta al quesito n. 5 sia intervenuta oltre trenta giorni dalla conclusione della prova.
E’ infatti noto che il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ex art. 2 della L. n. 241 del 1990, ha natura ordinatoria e non decadenziale, quindi la sua inosservanza non comporta l'annullabilità del provvedimento finale; né risulta peraltro, quale pregiudizio abbia arrecato il preteso ritardo alle posizioni giuridiche dei ricorrenti, atteso che l’intervento in autotutela è stato adottato in pendenza della procedura concorsuale.
9. – Anche la doglianza direttamente legata alla formulazione del quesito n. 5 è infondata.
Il quesito era del seguente tenore letterale: “Nel modello societario “dualistico”, il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati: a. Dal Consiglio di Amministrazione. b. Dall’Assemblea dei Soci. c. Dal Consiglio di Gestione. d. Dal Consiglio di Sorveglianza”.
Esso non contiene errori, atteso che una delle risposte previste dal Ministero (“Dall’Assemblea dei soci”) è esatta, come riconosciuto anche dagli odierni ricorrenti.
Non si vede pertanto quale portata fuorviante abbia potuto avere la formulazione del quesito.
Sul punto il Tribunale ha già avuto modo di rilevare che “il quesito […] indicava come risposta una alternativa indubbiamente non conforme al dettato normativo. Come infatti anche rilevato nella relazione prodotta dall’Amministrazione in atti, non rientra tra le competenze del Consiglio di sorveglianza la nomina del revisore (ex art. 2409-terdecies c.c.), mentre dalla lettura dell’art. 2364-bis c.c. (“Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza”), si evince che nelle società in cui è previsto il consiglio di sorveglianza – ossia quelle che adottano un modello dualistico ai sensi dell’art. 2409-octies c.c. – è l’assemblea ordinaria che nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (e non il consiglio di sorveglianza […]) (2364-bis c.c.: “Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 2) determina il compenso ad essi spettante, se non e' stabilito nello statuto; 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; 4) delibera sulla distribuzione degli utili; 5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.”)” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 aprile 2025, n. 7042).
A fronte della previsione inizialmente errata della risposta prescelta dal Ministero, la successiva correzione si palesa quale necessitato atto di autotutela, a fini di elementare tutela del principio della par condicio tra i concorrenti, atteso che la mancata correzione avrebbe comportato un vantaggio per chi aveva indicato come esatta la risposta obiettivamente errata, e, specularmente, uno svantaggio per i candidati che avevano indicato come esatta la risposta che la norma di riferimento (2364-bis c.c.) attestava essere tale, ossia “l’Assemblea Ordinaria”.
Va pertanto ribadito che “Nel caso di specie, non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato. L’Amministrazione ha sul punto giustificato in maniera adeguata le ragioni sottese alla individuazione di una data risposta, derivandone pertanto la non illogicità o irragionevolezza dei quesiti e delle risposte formulate (sentenza n. 17524/2025).
10. – Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL TR, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IL TR |
IL SEGRETARIO