Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 15/04/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti Magistrati:
ME UZ Presidente LA FI Primo Referendario (relatore)
ID Tarantelli Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 24361 del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. 39192 relativo alla gestione, per l’esercizio finanziario 2020, delle riscossioni dello sportello ALPI – Attività Libera Professione Intramoenia dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (ora Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”), reso dall’agente contabile dott. Luigi Mancuso;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;
FATTO
1. Con relazione n. 110/2025, il magistrato designato, ravvisati elementi di criticità nella rappresentazione della gestione, instava per la fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., sottoponendo al Collegio il conto giudiziale n. 39192, reso dal dott. Luigi Mancuso quale agente contabile per le riscossioni ALPI/ALPIA presso l'Azienda Ospedaliera
"Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2020.
Sentenza n. 115/2026 All'esito di un'articolata attività istruttoria il magistrato ha ricostruito un quadro contabile complessivo in cui, a fronte di versamenti in Tesoreria pari a € 1.204.255,00, le entrate nette accertate ammontano a € 1.204.042,00 —
di cui € 1.201.181,00 da ricevute ordinarie e € 2.861,00 da ricevute per perizie medico-legali — con un'eccedenza di € 213,00, e con una ripartizione degli incassi tra contanti (€ 709.997,00) e pagamenti elettronici e bonifici (€
494.045,00).
L'analisi ha nondimeno evidenziato rilevanti criticità: difformità tra i totali del conto e la sommatoria dei rendiconti individuali degli operatori; assenza di rendicontazioni specifiche per il circuito ALPIA; disallineamenti tra le ricevute del sistema informatico e gli scontrini POS; nonché, sul campione del mese di settembre, una discordanza tra gli incassi dichiarati in conto e quelli risultanti dal conteggio analitico, e l'impossibilità di ricondurre con certezza i movimenti bancari agli incassi della gestione. Tali anomalie, unitamente alla carente rappresentazione del conto depositato, hanno indotto il magistrato istruttore a ravvisare i presupposti per una declaratoria di irregolarità, fermo restando per l'agente contabile la facoltà di procedere a ulteriore riconciliazione documentale.
2. Con decreto di fissazione udienza n. 291/2025 del 12 luglio 2025, il Presidente della Sezione fissava l’udienza di trattazione. Il decreto e la relazione istruttoria venivano ritualmente comunicati all’agente contabile in data 26 gennaio 2026.
3. L’agente contabile depositava memoria in data 09 febbraio 2026, con la quale rappresentava: che il totale delle riscossioni, comprensivo delle perizie non registrabili nel sistema Infosys, ammontava a € 1.204.042,00; che l’eccedenza di € 213,00 era ascrivibile allo sfasamento temporale nella contabilizzazione degli scontrini POS a cavallo degli esercizi 2019-2020 e 2020-2021; che le discordanze nelle verifiche mensili derivavano dalla struttura del sistema ALPIA, aggravata dall’emergenza pandemica da COVID19.
4. All’udienza del 25 marzo 2026, letta la relazione del giudice relatore, l’agente contabile dott. Luigi Mancuso interveniva personalmente. Il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Pasquale Pedace concludeva come da verbale in atti.
DIRITTO
1. La relazione istruttoria n. 110/2025 ha ricondotto le criticità della gestione principalmente ai disallineamenti tra le ricevute emesse nel sistema informatico aziendale e gli scontrini POS prodotti dai professionisti operanti in regime ALPIA.
Va dato atto, in via preliminare, che la medesima tipologia di gestione contabile – relativa alle riscossioni dello sportello ALPI/ALPIA della stessa Azienda e condotta dal medesimo agente – è già stata oggetto di scrutinio da parte di questa Sezione con sentenza n. 124/2025, pronunciata in relazione agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019. Le considerazioni sistemiche ivi svolte sulle caratteristiche strutturali del modello gestionale ALPI/ALPIA costituiscono utile riferimento anche ai fini del presente giudizio, fermo restando che la valutazione deve essere condotta con esclusivo riguardo all’esercizio finanziario 2020.
2. Dall’esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni svolte dall’agente contabile in sede di memoria e all’udienza, il Collegio rileva quanto segue. Con riguardo all’importo di € 2.861,00 relativo a perizie medico-legali soggette ad IVA, l’agente contabile ha rappresentato che tale voce non sarebbe stata registrabile nel sistema Infosys, competendo la relativa fatturazione al Servizio GREF aziendale. Tale rappresentazione appare compatibile con la struttura organizzativa dell’Azienda quale emergente dagli atti e non risulta smentita dalla documentazione in atti, sicché la sua inclusione nel computo complessivo delle riscossioni vale a spiegare la convergenza con i versamenti documentati. Con riguardo all’eccedenza dei riversamenti rispetto alle riscossioni dichiarate (€ 213,00),
l’agente contabile ha ricondotto tale divergenza allo sfasamento temporale nella contabilizzazione degli scontrini POS a cavallo degli esercizi, spiegazione che non appare implausibile alla luce delle caratteristiche del sistema ALPIA quali emergenti dagli atti. In ogni caso, l’eccedenza dei versamenti rispetto al riscosso quale risultante dalla documentazione non consente di configurare, allo stato degli atti, un ammanco a danno dell’erario.
Con riguardo alle discordanze rilevate nelle verifiche mensili, l’agente contabile ha fornito una spiegazione fondata sulla contabilizzazione differita degli scontrini POS dell’ALPIA, avvenuta non contestualmente alla prestazione bensì all’atto della consegna fisica degli scontrini da parte dei professionisti convenzionati. Tale prospettazione appare compatibile con la struttura del sistema quale emergente dalla documentazione in atti e non risulta contraddetta da elementi di segno opposto, sicché non è possibile trarre dalle divergenze riscontrate nelle analisi campionarie mensili conseguenze pregiudizievoli per l’erario. Le difficoltà operative connesse all’emergenza pandemica da COVID-19, richiamate dall’agente contabile e riferite all’incidenza di tale evento straordinario sulla regolarità e tempestività delle procedure di raccolta e verifica degli scontrini nel corso del 2020, costituiscono un elemento di contesto che il Collegio ritiene rilevante nella valutazione complessiva delle difformità riscontrate.
3. Ciò posto, il Collegio rileva che i versamenti documentati risultano superiori alle riscossioni dichiarate, con ciò escludendo la configurabilità di un ammanco a danno dell’erario. Le discordanze emerse in sede istruttoria trovano riscontro in elementi organizzativi e gestionali desumibili dagli atti –
segnatamente nella struttura del sistema di contabilizzazione dell’ALPIA e nel contesto emergenziale dell’esercizio – e non si traducono in un pregiudizio per l’erario. Sussistono pertanto i presupposti per una pronuncia di discarico del conto giudiziale n. 39192, relativo all’esercizio finanziario 2020, senza ammanco.
Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 39192, avente per oggetto la gestione contabile dell’agente dott. Luigi Mancuso per le riscossioni dello sportello ALPI – Attività Libera Professione Intramoenia dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (ora Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”) per l’esercizio finanziario 2020, lo dichiara in discarico, senza ammanco.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente
LA FI ME UZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 14/04/2026 Il Funzionario responsabile
IA LL
Firmato digitalmente