Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Guadagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis D.L. n. 387 del 1987 (conv. con Legge n. 472 del 1987), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo;
e per la condanna
delle amministrazioni resistenti alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis D.L. n. 387 del 1987 (conv. con Legge n. 472 del 1987), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. AO De ZI come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, già dipendenti della polizia di Stato, sono stati tutti collocati in quiescenza su domanda. Al momento del collocamento in congedo, essi avevano raggiunto un’età anagrafica non inferiore ad anni 55 ed avevano maturato ai fini pensionistici non meno di 35 anni di servizio utile.
I medesimi ricorrenti assumevano di avere ricevuto dall’I.N.P.S. un trattamento di fine servizio (di seguito, breviter , TFS) ritenuto inferiore a quello loro spettante, in quanto carente dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, conv. in legge n. 472 del 1987, ognuno dei quali pari al 2,50% da calcolarsi sull’ultimo stipendio. In dipendenza di ciò, essi inoltravano all’INPS – sia personalmente che tramite il loro legale – formali diffide per ottenere la riliquidazione del TFS.
2. L’I.N.P.S. non riscontrava l’istanza, per cui i ricorrenti presentavano ricorso nei confronti dell’Istituto previdenziale e del Ministero dell’Interno, con cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro diritto ad ottenere la riliquidazione del TFS mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei menzionati sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Sostenevano in particolare i ricorrenti che il beneficio previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 – che il comma 1 assegna al personale cessato dal servizio per limiti di età ovvero divenuto permanentemente inabile ovvero ancora deceduto – è esteso dal comma 2 della norma anche al personale cessato dal servizio a domanda che abbia almeno 55 anni di età (requisito anagrafico) e vanti almeno 35 anni di servizio utile (requisito contributivo).
3. Costituitesi entrambe le Amministrazioni intimate con atto di mera forma, l’I.N.P.S. depositava memoria ex art. 73 c.p.a. con cui eccepiva preliminarmente l’estinzione del diritto vantato dai ricorrenti per sopravvenuta decadenza, perché l’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387 del 1987 richiede che la domanda di attribuzione degli scatti pretesi venga presentata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale maturano i requisiti dell’anzianità anagrafica e contributiva. Nel merito, l’Istituto contestava la pretesa dei ricorrenti sostenendo che il beneficio non poteva essere loro concesso, trattandosi di collocamento a riposo effettuato a seguito di domanda e non potendosi estendere ad altra forza di polizia un beneficio previsto esclusivamente per la polizia di Stato.
4. I ricorrenti depositavano memoria di replica ex art. 73 c.p.a., confutando le eccezioni sollevate dall’I.N.P.S. e ribadendo le ragioni di fondatezza della pretesa avanzata.
5. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente scrutinare l’eccezione, sollevata dall’I.N.P.S., di intervenuta decadenza dei ricorrenti dall’esercizio del diritto vantato, fondata sul rilievo che, secondo l’art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 387 del 1987 “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”, anagrafica e contributiva.
2. L’eccezione è infondata.
Invero, la questione è già stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, nel senso che l’ambiguità della disposizione, che stabilisce un termine senza però collegare alcuna conseguenza al suo superamento, “ non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (T.A.R. Veneto, sez. III, 29 ottobre 2024, n. 2552).
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, non è prescritto a pena di decadenza e incide soltanto sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del soggetto (così T.A.R. Veneto, sez. III, 22 luglio 2025, n. 1308).
3. Nel merito il ricorso è fondato.
3.1. L’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 dispone, al comma 1, che “ Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali ” indicati nel seguito della disposizione.
Inoltre, secondo il comma 2, primo periodo, del medesimo articolo, “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ”.
3.2. Tanto premesso, la questione sottoposta al Collegio concerne l’individuazione dell’esatto perimetro applicativo delle disposizioni sopra riportate, dovendosi accertare se l’attribuzione, ai fini del calcolo della liquidazione del TFS, di sei scatti stipendiali ognuno del 2,50%, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, sia applicabile esclusivamente al personale delle Forze di polizia di cui all’art. 16 legge n. 121 del 1981 “ che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”, per come previsto dal comma 1 del citato art. 6-bis, ovvero anche al personale che – come gli odierni ricorrenti – abbia chiesto “ di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ”, come disposto dal comma 2 della norma.
3.3. Il Collegio osserva che l’individuata questione interpretativa è stata affrontata e risolta dal Consiglio di Stato con la sentenza di seguito riportata, resa in occasione di un’analoga controversia relativa ad un appartenente alla Guardia di Finanza, ove sono affermati princìpi di diritto a maggior ragione applicabili ai dipendenti della Polizia di Stato.
« La più recente giurisprudenza, anche di questa Sezione, è costante nel riconoscere il beneficio in questione agli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza, collocati in congedo a domanda (cfr., ex multis, con specifico riferimento agli appartenenti alla Guardia di Finanza, Cons. Stato sez. II n. 3909, 3910, 3912, 3914 del 18 aprile 2023) .
L’orientamento sopra richiamato si colloca nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione -OMISSIS- (cfr. sent. 29 dicembre 2022 n.ri 1329, 1331, 1326) che, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha osservato, in sintesi, che: i) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti è disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza (la disposizione riconosce il beneficio “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”); ii) l’introduzione della disciplina recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna all’abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l’istituto, tra le quali anche l’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 (abrogato dall’art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m); iii) l’art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379 come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231 ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; iv) ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l’istituto dei sei scatti "anche al personale della Polizia di Stato"; v) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 - di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato - all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987 e perimetra, di conseguenza, la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare; vi) quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall’altro lato, nell’attribuzione dei sei scatti anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” (comma 2).
Precipitato degli approdi interpretativi sopra richiamati è che, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, il beneficio indicato deve essere riconosciuto agli appartenenti alla Guardia di Finanza collocati in congedo a domanda in presenza dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva indicati dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911 comma 3 c.o.m. Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi a sottolinearne la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987… . In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina, contrariamente a quanto sostenuto dall’istituto appellante, un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. 387/1979 e art. 1191 COM ha proprio lo scopo di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.
La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. 180/1982 e 220/1988, citate anche di parte appellante) ”» (Consiglio di Stato, sez. II, 15 maggio 2023, n. 4844).
4. In conclusione, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
Ne deriva l’accertamento del diritto dei ricorrenti a conseguire i benefici economici contemplati dall’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, con il correlativo obbligo, da parte dell’I.N.P.S., di provvedere alla rideterminazione del TFS mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui alla predetta norma, nonché di corrispondere in favore dei ricorrenti medesimi le somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, dal dovuto sino all’effettivo soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 ( ex multis , Cass., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
5. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione del consolidamento relativamente recente degli orientamenti giurisprudenziali circa la corretta interpretazione delle norme rilevanti ai fini della presente controversia, salvo il diritto dei ricorrenti a conseguire il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accerta il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 (conv. in legge n. 472 del 1987), con condanna dell’I.N.P.S. alla conseguente corresponsione delle somme aggiuntive spettanti a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, secondo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL RI, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
AO De ZI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO De ZI | RL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.