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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/09/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente
Dott. Gianluca GELSO Giudice relatore
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1795/2024 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ll'Avv.
e
(C.F: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Agaro.
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in CERVETERI (RM) in data 8.04.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CERVETERI, dell'anno 2006, al N. 7, Parte II, Serie C alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- La casa coniugale sita in Cerveteri alla Via Albinoni 7 di proprietà del signor resta assegnata Parte_1 alla signora la quale continuerà a viverci insieme ai figli minori;
Pt_2
- i figli And ono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Per_1 importanza relative all'educazione all'istruzione alla salute e alla residenza abituale dei minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- entrambi i genitori sono concordi nel coinvolgere i figli di 16 e 12 anni nell'organizzazione della distribuzione del tempo da trascorrere con ciascuno riconoscendo che, nel corso degli anni intercorsi dalla separazione ad oggi, grazie ad una reciproca collaborazione sia stato possibile far convergere gli interessi di tutti in soluzioni idonee ed opportune per ciascuno. Il padre pertanto potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà e la disciplina delle visite che seguirà nei punti successivi è da ritenersi indicativa e flessibile in ragione delle esigenze personali, degli impegni lavorativi dei coniugi e soprattutto in ragione delle prevalenti esigenze e desideri dei minori;
- considerato quanto appena precisato il padre ha facoltà di vedere i figli a weekend alternati dal venerdì al termine della scuola fino alla domenica sera alle 20:30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione di loro residenza;
durante la settimana le frequentazioni avranno luogo indicativamente nel giorno di martedì dall'uscita di scuola fino alle 19:30 quando riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna;
- nei periodi invernali ciascun genitore avrà facoltà di portare con sé i figli in vacanza previo accordo con l'altro coniuge almeno un mese prima della partenza;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante il periodo delle festività natalizie il padre potrà tenere con sé i figli indicativamente dal pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola fino alla mattina del 25 dicembre. La madre per i giorni successivi fino al Capodanno. Il padre infine avrà facoltà di tenere con sé i figli per ulteriori due giorni dal 3 al 6 gennaio. I coniugi concordano fin d'ora la possibilità di variare o invertire detti periodi di frequentazione a seconda del mutare delle necessità, il tutto previo congruo preavviso da comunicare entro la prima settimana di dicembre;
- il giorno del compleanno dei figli i genitori lo trascorreranno insieme con i medesimi, in caso di disaccordo il padre o la madre trascorrerà con i figli il pranzo ovvero la cena alternativamente negli anni;
- i figli trascorreranno con ciascun genitore le vacanze pasquali per almeno tre giorni rispettando l'alternanza già in atto;
- i genitori applicheranno la regola della generale alternanza per tutte le altre festività qui non espressamente indicate (come ad esempio il 25 Aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre etc.) e concordano che in caso di occasioni particolari come, ad esempio, il compleanno dei genitori, la Festa del Papà o della mamma, i figli potranno stare con il genitore interessato purché detti tempi siano previamente pattuiti con l'altro genitore un congruo preavviso;
- Ciascun coniuge essendo economicamente autonomo provvederà al proprio mantenimento;
- Corrisponderà a per il mantenimento dei due figli un assegno mensile Parte_1 Parte_2 d o/00) di cui 300 e 300 € per mediante bonifico bancario da Per_2 versare entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intrattenuto presso banco poste intestato a con Iban [...], Importo che sarà rivalutato annualmente Parte_2 secondo gli indici Istat come per legge;
- le spese straordinarie della prole di natura medico sanitaria scolastica sportiva e ricreativa sono a totale ed esclusivo carico della signora Parte_2
- il sig. continue ia esclusiva la rata mensile del mutuo a tasso variabile Parte_1 gravante sulla abitazione familiare sita in Cerveteri alla Via Albinoni 7.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 9.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente
Dott. Gianluca GELSO Giudice relatore
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1795/2024 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ll'Avv.
e
(C.F: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Agaro.
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in CERVETERI (RM) in data 8.04.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CERVETERI, dell'anno 2006, al N. 7, Parte II, Serie C alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- La casa coniugale sita in Cerveteri alla Via Albinoni 7 di proprietà del signor resta assegnata Parte_1 alla signora la quale continuerà a viverci insieme ai figli minori;
Pt_2
- i figli And ono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Per_1 importanza relative all'educazione all'istruzione alla salute e alla residenza abituale dei minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- entrambi i genitori sono concordi nel coinvolgere i figli di 16 e 12 anni nell'organizzazione della distribuzione del tempo da trascorrere con ciascuno riconoscendo che, nel corso degli anni intercorsi dalla separazione ad oggi, grazie ad una reciproca collaborazione sia stato possibile far convergere gli interessi di tutti in soluzioni idonee ed opportune per ciascuno. Il padre pertanto potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà e la disciplina delle visite che seguirà nei punti successivi è da ritenersi indicativa e flessibile in ragione delle esigenze personali, degli impegni lavorativi dei coniugi e soprattutto in ragione delle prevalenti esigenze e desideri dei minori;
- considerato quanto appena precisato il padre ha facoltà di vedere i figli a weekend alternati dal venerdì al termine della scuola fino alla domenica sera alle 20:30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione di loro residenza;
durante la settimana le frequentazioni avranno luogo indicativamente nel giorno di martedì dall'uscita di scuola fino alle 19:30 quando riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna;
- nei periodi invernali ciascun genitore avrà facoltà di portare con sé i figli in vacanza previo accordo con l'altro coniuge almeno un mese prima della partenza;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante il periodo delle festività natalizie il padre potrà tenere con sé i figli indicativamente dal pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola fino alla mattina del 25 dicembre. La madre per i giorni successivi fino al Capodanno. Il padre infine avrà facoltà di tenere con sé i figli per ulteriori due giorni dal 3 al 6 gennaio. I coniugi concordano fin d'ora la possibilità di variare o invertire detti periodi di frequentazione a seconda del mutare delle necessità, il tutto previo congruo preavviso da comunicare entro la prima settimana di dicembre;
- il giorno del compleanno dei figli i genitori lo trascorreranno insieme con i medesimi, in caso di disaccordo il padre o la madre trascorrerà con i figli il pranzo ovvero la cena alternativamente negli anni;
- i figli trascorreranno con ciascun genitore le vacanze pasquali per almeno tre giorni rispettando l'alternanza già in atto;
- i genitori applicheranno la regola della generale alternanza per tutte le altre festività qui non espressamente indicate (come ad esempio il 25 Aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre etc.) e concordano che in caso di occasioni particolari come, ad esempio, il compleanno dei genitori, la Festa del Papà o della mamma, i figli potranno stare con il genitore interessato purché detti tempi siano previamente pattuiti con l'altro genitore un congruo preavviso;
- Ciascun coniuge essendo economicamente autonomo provvederà al proprio mantenimento;
- Corrisponderà a per il mantenimento dei due figli un assegno mensile Parte_1 Parte_2 d o/00) di cui 300 e 300 € per mediante bonifico bancario da Per_2 versare entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intrattenuto presso banco poste intestato a con Iban [...], Importo che sarà rivalutato annualmente Parte_2 secondo gli indici Istat come per legge;
- le spese straordinarie della prole di natura medico sanitaria scolastica sportiva e ricreativa sono a totale ed esclusivo carico della signora Parte_2
- il sig. continue ia esclusiva la rata mensile del mutuo a tasso variabile Parte_1 gravante sulla abitazione familiare sita in Cerveteri alla Via Albinoni 7.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 9.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso