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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 6506/2022 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
, in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1
Appellante contro
in persona del Prefetto pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132
c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello depositato il 16.5.2022 ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 2095/2021 del Giudice di Pace di depositata il 29.11.2021 a definizione del CP_1 giudizio n. 5296/2021 R.G., con cui è stato rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla n. prot. M_IT Controparte_1 C.F._1
26/05/2021 Area III – Codice della Strada, del 26.5.2021 e notificata in data
[...]
9.6.2021, con cui la aveva rigettato il ricorso ad essa presentato avverso il verbale di CP_1
violazione al Codice della Strada n. SC / 497000629135, emesso dalla Polizia Locale di CP_1
pagina 1 di 6 l'11.1.2021 e, contestualmente, ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
352,00 (di cui euro 18,00 per spese di accertamento, procedimento e notifica) per la violazione dell'art. 191 cc. 1- 4 C.d.S., poiché il conducente del veicolo Smart tg. DW032LE “in Corso
IO MA Altezza Intersez. Via Melo in una situazione non regolata da agente o da semaforo non si fermava davanti a pedone che transitava sull'attraversamento pedonale proveniente da lato sinistro”.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di I grado deducendo:
- l'insufficienza della motivazione e l'erronea valutazione della documentazione agli atti, essendo inconferente il riferimento, operato dal Giudice di prime cure, all'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art 2700 c.c. del verbale di accertamento, non avendo questi correttamente considerato il difetto di prova certa in ordine all'elemento costitutivo della fattispecie contestata ed il contributo causale della condotta imprudente del pedone al verificarsi dell'evento de quo;
- omessa pronuncia sull'eccepita nullità del verbale impugnato per mancata contestazione immediata della violazione.
Sulla scorta di tali rilievi, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma totale della sentenza impugnata, di annullare l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di n. prot. M_IT CP_1
PR_BASPC 00065532 26/05/2021 Area III – Codice della Strada e, per l'effetto, annullare la sanzione amministrativa ivi indicata, pari ad € 352,00 nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 8 punti dalla patente di guida e, in via subordinata, di ridurre la sanzione comminata al minimo edittale, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.1.2023 si è costituita la
[...]
contestando le avverse deduzioni ed instando per il rigetto del gravame, con CP_1
vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
19.3.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il
21.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Quanto al merito del gravame, va rilevato che l'impugnazione non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In ordine al primo motivo di impugnazione, parte appellante ha rilevato che il luogo dell'evento, individuato nella relazione di servizio del 11.1.2021 in “Corso IO MA
(direzione di marcia piazzale IV novembre) all'intersezione con Via Melo, più precisamente in
pagina 2 di 6 corrispondenza del civico 20”, oltre a non coincidere con quello indicato nel verbale di accertamento (“Corso IO MA Altezza Intersez. Via Melo”), è caratterizzato dall'assenza di strisce pedonali, con conseguente difetto di prova in ordine all'elemento costitutivo della fattispecie contestata.
Sul punto, giova innanzitutto premettere che la circostanza relativa all'assenza di attraversamento pedonale nel luogo dell'evento non sia stata contestata dall'odierno appellante né nelle dichiarazioni spontanee rilasciate agli agenti accertatori nell'immediatezza dell'occorso, né nei ricorsi ex artt. 203 e 205 C.d.S., nei quali, al contrario, la presenza dell'area di attraversamento pedonale, sia pur con riferimento all'intersezione tra Corso
IT MA e Via Argiro, veniva ammessa dallo stesso ricorrente, il quale, sostenendo di aver avuto “una perfetta percezione della realtà dello stato dei luoghi”, riferiva che “al momento della presunta infrazione gli Agenti Accertatori erano … ad una distanza di circa 15 mt (20 mt, nel ricorso ex art. 205 C.d.S.) dalle strisce pedonali in questione” (cfr. ricorso ex art. 205 C.d.S. in fasc. I grado opponente e all. n 2 fasc. I grado opponente).
Ciò posto, occorre, altresì, evidenziare che la relazione di servizio è atto interno all'amministrazione di appartenenza del personale operante, mediante il quale detto personale informa il superiore gerarchico circa le indagini compiute e i loro esiti d'ufficio e che, in quanto mera comunicazione interna, redatta a distanza di diverse ore dall'accaduto e, quindi, suscettibile di lievi imprecisioni come quella rilevata dall'appellante, non ha in sé alcuna finalità di prova.
Invero, solo il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo accertatore contesta formalmente all'obbligato la violazione di un illecito amministrativo e, pertanto - rappresentando la forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali - è dotato di pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità afferma che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali
pagina 3 di 6 hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr. Cass. n. 23800/2014 e, più di recente, Cass. n. 36573/2022).
Ebbene, alla luce delle suddette considerazioni in uno con gli indicati orientamenti giurisprudenziali, trattandosi di fatti accertati direttamente dagli Agenti accertatori, avvenuti
“ad una distanza tale da non recare dubbi all'organo accertatore” ed in assenza di querela di falso diretta a contestare la diversa localizzazione del fatto e la presunta assenza delle strisce pedonali, correttamente il primo Giudice, facendo buon governo delle risultanze processuali e seguendo un condivisibile iter logico-giuridico, ha ritenuto provata la violazione de qua, sulla scorta del valore di prova privilegiata del verbale di accertamento.
D'altra parte, non procedendo in tal guisa, il verbale dovrebbe essere posto nel nulla sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, le quali non hanno trovato alcun riscontro nelle risultanze degli accertamenti dei fatti compiuti degli stessi Agenti verbalizzanti.
La decisione del giudizio di primo grado è meritevole di conferma anche in ordine alla doglianza, contenuta nell'ambito del medesimo motivo di impugnazione, relativa alla mancata considerazione della condotta imprevedibile ed imprudente tenuta dal pedone durante l'attraversamento stradale.
Siffatta ricostruzione della dinamica degli eventi non può essere accolta, poiché basata esclusivamente su circostanze di fatto dichiarate dell'odierno appellante (“all'improvviso sbucava da sinistra un passante”, “l'attraversamento del pedone è stato repentino e improvviso in una zona del corso scarsamente illuminata”), non riscontrate dagli agenti accertatori e non suffragate da alcun valido strumento probatorio, atteso che le conclusioni tecniche raggiunte dal consulente di parte dell'opponente in primo grado, come ammesso dallo stesso perito, traendo origine da un “attento studio di quanto riportato a verbale e di quant'altro riferitomi dallo stesso avv. ” (cfr. all. n. 6, fasc. I grado opponente), Pt_1
poggiano su premesse rimaste indimostrate e, pertanto, come tali, non possono ritenersi dirimenti.
Si appalesa, di conseguenza, l'infondatezza dell'esaminato motivo di impugnazione.
Parte appellante, poi, si duole dell'omessa pronuncia del Giudice di Pace sull'eccepita nullità del verbale impugnato per mancata contestazione immediata della violazione. Tale doglianza è infondata.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata,
pagina 4 di 6 implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata (cfr. Cass. n. 2153/2020 e, nello stesso senso, Cass. n. 34595/2019).
Nel caso de quo, il primo Giudice, per le ragioni innanzi evidenziate, ha fornito una spiegazione logica, esaustiva e giuridicamente corretta, evidenziando gli elementi ritenuti idonei a suffragarla e la valenza di fede privilegiata della ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale di accertamento impugnato, il che comporta l'implicito rigetto dell'eccepita nullità dello stesso.
D'altra parte, pur procedendo alla disamina dell'eccezione proposta, non si ravvisano i presupposti di nullità del verbale impugnato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, gli agenti accertatori hanno provveduto, immediatamente dopo la commissione della violazione, alla contestazione della stessa, identificando il conducente e consegnando a questi la copia del verbale di accertamento contenente, in particolare, la sommaria descrizione del fatto accertato, la citazione della norma violata, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore, la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione, le dichiarazioni che l'interessato ha rilasciato, oltre a tutti gli altri elementi prescritti dall'art 383 del Reg. Esec. C.d.S.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato, fermo restando che non risultano esplicitate valide ed oggettive ragioni a fondamento della richiesta di riduzione delle sanzioni comminate
(richiesta, tra l'altro, non avanzata nel giudizio di I grado).
In considerazione del rigetto del gravame, le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - rigetta l'interposto appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di appello in Parte_1
favore della liquidate in euro 331,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
eventuali esborsi anticipati e/o prenotati a debito, nonché oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 6506/2022 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
, in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1
Appellante contro
in persona del Prefetto pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132
c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello depositato il 16.5.2022 ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 2095/2021 del Giudice di Pace di depositata il 29.11.2021 a definizione del CP_1 giudizio n. 5296/2021 R.G., con cui è stato rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla n. prot. M_IT Controparte_1 C.F._1
26/05/2021 Area III – Codice della Strada, del 26.5.2021 e notificata in data
[...]
9.6.2021, con cui la aveva rigettato il ricorso ad essa presentato avverso il verbale di CP_1
violazione al Codice della Strada n. SC / 497000629135, emesso dalla Polizia Locale di CP_1
pagina 1 di 6 l'11.1.2021 e, contestualmente, ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
352,00 (di cui euro 18,00 per spese di accertamento, procedimento e notifica) per la violazione dell'art. 191 cc. 1- 4 C.d.S., poiché il conducente del veicolo Smart tg. DW032LE “in Corso
IO MA Altezza Intersez. Via Melo in una situazione non regolata da agente o da semaforo non si fermava davanti a pedone che transitava sull'attraversamento pedonale proveniente da lato sinistro”.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di I grado deducendo:
- l'insufficienza della motivazione e l'erronea valutazione della documentazione agli atti, essendo inconferente il riferimento, operato dal Giudice di prime cure, all'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art 2700 c.c. del verbale di accertamento, non avendo questi correttamente considerato il difetto di prova certa in ordine all'elemento costitutivo della fattispecie contestata ed il contributo causale della condotta imprudente del pedone al verificarsi dell'evento de quo;
- omessa pronuncia sull'eccepita nullità del verbale impugnato per mancata contestazione immediata della violazione.
Sulla scorta di tali rilievi, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma totale della sentenza impugnata, di annullare l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di n. prot. M_IT CP_1
PR_BASPC 00065532 26/05/2021 Area III – Codice della Strada e, per l'effetto, annullare la sanzione amministrativa ivi indicata, pari ad € 352,00 nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 8 punti dalla patente di guida e, in via subordinata, di ridurre la sanzione comminata al minimo edittale, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.1.2023 si è costituita la
[...]
contestando le avverse deduzioni ed instando per il rigetto del gravame, con CP_1
vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
19.3.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il
21.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Quanto al merito del gravame, va rilevato che l'impugnazione non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In ordine al primo motivo di impugnazione, parte appellante ha rilevato che il luogo dell'evento, individuato nella relazione di servizio del 11.1.2021 in “Corso IO MA
(direzione di marcia piazzale IV novembre) all'intersezione con Via Melo, più precisamente in
pagina 2 di 6 corrispondenza del civico 20”, oltre a non coincidere con quello indicato nel verbale di accertamento (“Corso IO MA Altezza Intersez. Via Melo”), è caratterizzato dall'assenza di strisce pedonali, con conseguente difetto di prova in ordine all'elemento costitutivo della fattispecie contestata.
Sul punto, giova innanzitutto premettere che la circostanza relativa all'assenza di attraversamento pedonale nel luogo dell'evento non sia stata contestata dall'odierno appellante né nelle dichiarazioni spontanee rilasciate agli agenti accertatori nell'immediatezza dell'occorso, né nei ricorsi ex artt. 203 e 205 C.d.S., nei quali, al contrario, la presenza dell'area di attraversamento pedonale, sia pur con riferimento all'intersezione tra Corso
IT MA e Via Argiro, veniva ammessa dallo stesso ricorrente, il quale, sostenendo di aver avuto “una perfetta percezione della realtà dello stato dei luoghi”, riferiva che “al momento della presunta infrazione gli Agenti Accertatori erano … ad una distanza di circa 15 mt (20 mt, nel ricorso ex art. 205 C.d.S.) dalle strisce pedonali in questione” (cfr. ricorso ex art. 205 C.d.S. in fasc. I grado opponente e all. n 2 fasc. I grado opponente).
Ciò posto, occorre, altresì, evidenziare che la relazione di servizio è atto interno all'amministrazione di appartenenza del personale operante, mediante il quale detto personale informa il superiore gerarchico circa le indagini compiute e i loro esiti d'ufficio e che, in quanto mera comunicazione interna, redatta a distanza di diverse ore dall'accaduto e, quindi, suscettibile di lievi imprecisioni come quella rilevata dall'appellante, non ha in sé alcuna finalità di prova.
Invero, solo il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo accertatore contesta formalmente all'obbligato la violazione di un illecito amministrativo e, pertanto - rappresentando la forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali - è dotato di pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità afferma che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali
pagina 3 di 6 hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr. Cass. n. 23800/2014 e, più di recente, Cass. n. 36573/2022).
Ebbene, alla luce delle suddette considerazioni in uno con gli indicati orientamenti giurisprudenziali, trattandosi di fatti accertati direttamente dagli Agenti accertatori, avvenuti
“ad una distanza tale da non recare dubbi all'organo accertatore” ed in assenza di querela di falso diretta a contestare la diversa localizzazione del fatto e la presunta assenza delle strisce pedonali, correttamente il primo Giudice, facendo buon governo delle risultanze processuali e seguendo un condivisibile iter logico-giuridico, ha ritenuto provata la violazione de qua, sulla scorta del valore di prova privilegiata del verbale di accertamento.
D'altra parte, non procedendo in tal guisa, il verbale dovrebbe essere posto nel nulla sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, le quali non hanno trovato alcun riscontro nelle risultanze degli accertamenti dei fatti compiuti degli stessi Agenti verbalizzanti.
La decisione del giudizio di primo grado è meritevole di conferma anche in ordine alla doglianza, contenuta nell'ambito del medesimo motivo di impugnazione, relativa alla mancata considerazione della condotta imprevedibile ed imprudente tenuta dal pedone durante l'attraversamento stradale.
Siffatta ricostruzione della dinamica degli eventi non può essere accolta, poiché basata esclusivamente su circostanze di fatto dichiarate dell'odierno appellante (“all'improvviso sbucava da sinistra un passante”, “l'attraversamento del pedone è stato repentino e improvviso in una zona del corso scarsamente illuminata”), non riscontrate dagli agenti accertatori e non suffragate da alcun valido strumento probatorio, atteso che le conclusioni tecniche raggiunte dal consulente di parte dell'opponente in primo grado, come ammesso dallo stesso perito, traendo origine da un “attento studio di quanto riportato a verbale e di quant'altro riferitomi dallo stesso avv. ” (cfr. all. n. 6, fasc. I grado opponente), Pt_1
poggiano su premesse rimaste indimostrate e, pertanto, come tali, non possono ritenersi dirimenti.
Si appalesa, di conseguenza, l'infondatezza dell'esaminato motivo di impugnazione.
Parte appellante, poi, si duole dell'omessa pronuncia del Giudice di Pace sull'eccepita nullità del verbale impugnato per mancata contestazione immediata della violazione. Tale doglianza è infondata.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata,
pagina 4 di 6 implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata (cfr. Cass. n. 2153/2020 e, nello stesso senso, Cass. n. 34595/2019).
Nel caso de quo, il primo Giudice, per le ragioni innanzi evidenziate, ha fornito una spiegazione logica, esaustiva e giuridicamente corretta, evidenziando gli elementi ritenuti idonei a suffragarla e la valenza di fede privilegiata della ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale di accertamento impugnato, il che comporta l'implicito rigetto dell'eccepita nullità dello stesso.
D'altra parte, pur procedendo alla disamina dell'eccezione proposta, non si ravvisano i presupposti di nullità del verbale impugnato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, gli agenti accertatori hanno provveduto, immediatamente dopo la commissione della violazione, alla contestazione della stessa, identificando il conducente e consegnando a questi la copia del verbale di accertamento contenente, in particolare, la sommaria descrizione del fatto accertato, la citazione della norma violata, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore, la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione, le dichiarazioni che l'interessato ha rilasciato, oltre a tutti gli altri elementi prescritti dall'art 383 del Reg. Esec. C.d.S.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato, fermo restando che non risultano esplicitate valide ed oggettive ragioni a fondamento della richiesta di riduzione delle sanzioni comminate
(richiesta, tra l'altro, non avanzata nel giudizio di I grado).
In considerazione del rigetto del gravame, le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - rigetta l'interposto appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di appello in Parte_1
favore della liquidate in euro 331,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
eventuali esborsi anticipati e/o prenotati a debito, nonché oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 6 di 6