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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 12 dicembre 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2848/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
NA EL e dall'Avv.to Maria Gaja Preziosi ed elettivamente domiciliata in
Avellino alla via C. Barbieri n. 9, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Corrado Spina ed elett.te domiciliata in Battipaglia alla via T. Fusco n. 16, giusta mandato in atti;
[...]
( ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Luca Sanseverino ed elett.te domiciliata in
Napoli alla via Agostino Depretis n. 114, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della dal 15.04.2010 al Controparte_1
19.03.2022, data delle dimissioni, rivendica la complessiva somma di
€#33.062,06# (trentatremilasessantadue,06) a titolo di differenze retributive
(lavoro straordinario e/o supplementare, festivo, ferie, permessi) di cui
€#2.907,06# (duemilanovecentosette,06) a titolo di TFR;
chiede, altresì, la condanna della resistente Cooperativa al risarcimento del danno, quantificato in
€#3.015,50# (tremilaquindici,50), per violazione dell'art. 8 D. lgs. n. 61/2000 ed
1 art. 10 D.lgs. n. 81/2015. Controparte_1 costituendosi, ha avanzato domanda riconvenzionale ed ha chiesto la chiamata in causa della , pure costituita. Parte_2
2) La ricorrente sostiene di aver svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di dapprima in forza di contratto a tempo determinato Controparte_1 dal 15.04.2010 al 15.10.2011, poi prorogato al 16.10.2011, con impegno pari a 30 ore settimanali in regime di part-time e di poi, dal 16.10.2011 al 19.03.2022, data delle dimissioni per giusta causa, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Afferma di aver lavorato dapprima con qualifica di Addetta alle pulizie di cui al livello A1 del CCNL del personale dipendente delle cooperative sociali, e successivamente, dal 17.11.2012, con qualifica di OSA di cui al livello B1 del
CCNL di categoria;
infine, con decorrenza dall'anno 2021, come OSS di cui al livello C2 del CCNL di categoria.
Asserisce di aver svolto, per il periodo dallo 01.01.2020 al 30.04.2021, turni di lavoro dal lunedì alla domenica così articolati: dalle ore 07:00 alle ore 14:00; dalle ore 14:00 alle ore 21:00; dalle ore 21:00 alle ore 07:00.
Sostiene di aver osservato, dallo 01.05.2021 al 18.03.2022, il seguente orario: dalle 07:30 alle ore 13:30; dalle ore 13:30 alle 19:30; dalle ore 19:30 alle ore
07:30.
La domanda va accolta nei limiti precisati.
2) In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo avanzata dalla resistente, CP_1
L'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda ed il sotteso titolo giuridico, e la parte resistente è stata posta in condizione di difendersi esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
3) Va osservato che è pacifico che tra le parti sia intervenuto verbale di conciliazione in sede sindacale del 14.01.2020 con il quale la ricorrente, accettando la somma di €#650# (seicentocinquanta) dichiarava “di non aver null'altro a pretendere… in relazione… al rapporto di lavoro… svolto nel periodo
15/04/2010 a..14/01/2020…”.
2 Ogni altra questione relativa alla vicenda, almeno come protrattasi fino al
14.01.2020 appare quindi superata dalla improponibilità di ogni domanda e pretesa da parte del lavoratore.
4) La pretesa creditoria è estesa anche al periodo successivo, sino al 18.03.2022.
Il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio.
: “Io sono stato Consigliere di Amministrazione della Testimone_1 [...]
di Solofra da 2018 al 2022, giugno, quando mi sono dimesso. Controparte_2 la ricordo, era una dipendente della Cooperativa credo Nuovi Parte_1
Orizzonti, ora so che lavora lì, perché è stata assunta dalla Casa di OS. La OR era una Operatrice sanitaria, puliva gli anziani, cucinava, faceva Pt_1 le pulizie, insieme agli altri operatori. Ricordo due operatori la mattina, due il pomeriggio, di notte inizialmente una poi due, credo l'ultimo anno quando passarono con la . Quindi quando c'era la cooperativa di notte CP_3
c'era sempre la OR sei giorni a settimana un giorno era Parte_3 sostituita non so dire da chi. In tutto della cooperativa erano una decina che si alternavano, facendo turni. Io ricordo che i turni erano dalle 07.00 alle 14.00, dalle
14.00 alle 21.00 e poi di notte dalle 21.00 alle 07.00; poi non ricordo da quando i turni sono stati dalle 07.00 anzi 07.30 alle 13.30, dalle 13.30 alle 20.00 e dalle
20.00 alle 07.00. La ricordo che aveva il suo giorno di riposo;
la Pt_1
faceva sei giorni di notte, uno era di riposo in cui era sostituita. Non Parte_3 ricordo se la ha fatto la notte in questo giorno in cui si sostituiva la Pt_1
. I dipendenti della Cooperativa avevano le loro ferie, le turnazioni Parte_3 erano fatte ovviamente dalla cooperativa. Non so dire se capitava che la Pt_1 mancasse al lavoro. Tutto questo lo so perché io abito a cinquanta metri dalla Cont
e andavo un paio di volte al giorno a controllare che le cose andassero bene, restando mezz'ora, tre quarti d'ora, per vedere se c'erano problemi e comunque stavo lì per il tempo che ho detto. I turni del personale della erano CP_1 affissi in bacheca. La S.V. mostra un prospetto che mi dice essere allegato al ricorso introduttivo al n. 14 come gennaio 2020. Riconosco nel documento la turnazione, ossia il modello che veniva affisso, ogni mese dalla cooperativa.
Ovviamente non posso ricordare i singoli prospetti, ma la forma e la tipologia era quella. I giorni di festa e la domenica il personale della cooperativa era in turnazione”.
3 : “Ho lavorato presso la struttura di Solofra fino a tre Testimone_2 CP_3 anni fa, quando sono andata in pensione, la OR c'era ancora, e per Pt_1 circa diciotto anni. Io stavo con la partita Iva. Io stavo in cucina, a cucinare. Io a seconda dei turni facevo da 07.30 a 13.30 oppure da 13.30 alle 19.30. Avevo un giorno di riposo a settimana. Questi turni erano quelli che facevano tutti quelli che lavoravano nella struttura. lavorava nella casa di riposo, e Parte_1 faceva questi orari, a volte faceva un doppio turno. Posso dire questo perché anche io facevo questi orari, e ci incontravamo all'entrata ed alla uscita. La stava ai piani, lavava gli anziani, puliva, gli davano da mangiare o li Pt_1 aiutavano a mangiare. Questo posso dire perché io non è che stavo chiusa in cucina. Mi è capitato di trovare la la mattina, dopo che la aveva Pt_1 Pt_1 fatto la notte, non so dire quante volte, una o due volte a settimana, non ricordo preciso. C'erano anche altre signore che facevano il turno di notte, ricordo Pt_3
era fissa la notte, e qualche volta la sostituiva la OR Pt_3 Pt_1 Pt_3
Tutti i turni per tutti, anche per la OR erano fatti dal presidente, dalla Pt_1 direttrice. La aveva un giorno di riposo, come tutti. Non so se la Pt_1 Pt_1 abbia fatto ferie”. Test : “Sono Operatrice Socio Sanitaria ed ho lavorato per Parte_4 [...] da 01 febbraio 2010 a 18 marzo 2022 sempre nella struttura di Solofra CP_1 via Starza, presso la casa di OS , e poi sono stata dipendente Parte_2 direttamente della da 2022 ad oggi. Ho in corso una Controparte_4 controversia contro la per mancato pagamento e sovraccarico di Controparte_1 lavoro. Noi OSS nel corso degli anni abbiamo lavorato secondo turnazioni fatte dalla cooperativa dalle 07.30 alle 13.30, dalle 13.30 alle 19.30 e Controparte_1 poi dalle 19.30 alle 07.30. Io non ho mai fatto i turni di notte. La domenica noi avevamo zero ore, ma lavoravamo sempre, giorni di feste compresi, anche Natale,
Pasqua. Facevamo un giorno di riposo a settimana, giorno che capitava quando ce lo davano e per come organizzavano i turni. Per un periodo, due o tre mesi, i turni sono stati dalle 07.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 21.00 e dalle 21.00 alle 07.00; questo è durato per un paio di mesi, dopo la pandemia mi sembra, ma noi ci siamo ribellati e siamo ritornati alla turnazione di prima. lavora Parte_1 ancora e faceva le mie stesse mansioni, con gli stessi turni;
la alle volte Pt_1 sostituiva le signore che erano impegnate la notte. I turni di notte erano fatti da e , una sola alla volta, le Parte_3 Controparte_5 Parte_1
4 sostituiva quando le due avevano il riposo contemporaneamente: la Parte_3 faceva diciotto notti al mese, non so la quanti notti faceva e quando CP_5 queste due non c'erano la notte c'era Le vacanze erano per Parte_1 tutti tredici giorni all'anno, compresi i due riposi che ci toccavano in quel periodo.
Noi OSS eravamo in tutto cinque, io, Pt_1 CP_6 CP_5
e che faceva la notte ed il giorno, e oltre a
[...] Parte_5 Parte_3
che era Posa e che faceva solo le notti. Adesso siamo in dieci di noi. Noi
[...] abbiamo lavorato sempre presso la struttura di Solofra. I turni erano della
Noi lavoravamo secondo i turni che ho detto. Qualche volta CP_1 facevamo doppio turno, ed era la cooperativa che ci autorizzava nella persona di
. Lo schema di turni che la S.V. mi mostra e che mi dice essere parte Persona_1 della produzione telematica di parte ricorrente erano i turni che ci venivano fatti fare”.
: “Ho lavorato per fino ad aprile Controparte_7 Controparte_1
2020, quando sono andata in pensione;
stavo in cucina, qualche volta sopra, quando serviva. Ricordo che stava ai piani di sopra con gli Parte_1
anziani. Fino a quando sono stata io c'era una sola persona alla volta in cucina e sopra con gli anziani. Io stavo la mattina o il pomeriggio, secondo turni che andavano dalle 07.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30; anche quelli che lavoravano sopra si alternavano secondo gli stessi turni. Questo con un giorno a settimana di riposo, che capitava quando capitava. In cucina lavorava anche un'altra persona, ; poi ci stava anche che Testimone_2 Persona_2
Cont era e ci sostituiva quando noi non c'eravamo. Le ferie erano poche, dieci, dodici giorni. stava sopra, e faceva i turni che ho detto. Mi è Parte_1 capitato di fare le notti quando quelli della cooperativa me lo chiedevano, per sostituire chi aveva riposo. ha fatto le notti, e lo so perché le Parte_1 facevo anche io, la vedevo arrivare alle 19.,30 quando io staccavo. Facevamo quattro notti a mese io e poi faceva Parte_6 Parte_3 diciotto notti, e ne faceva qualcuno in più, quattro o cinque a volte sei, Tes_2 per completare il mese. Io le notti le ho fatte fino al 2019. si è Parte_1 tolta dalle notti qualche anno prima del 2019. Da quando è venuta CP_5
le notti io, e non le facevamo più”.
[...] Parte_1 Testimone_2
: “Ho una controversia contro per Controparte_5 Controparte_1 differenze retributive. Io ho lavorato per dopo il Controparte_1
5 Covid, per un bel po'. Non ricordo le date. Oggi sto con la alla CP_2 quale sono passata direttamente dalla insieme agli altri. Io sono CP_1 Tes_4
e con la io all'inizio facevo dodici notti al mese Controparte_1 dalle 19.30 alle 07.30, stavo da sola. Poi nell'ultimo periodo per la cooperativa mi hanno messo a fare anche mattina e pomeriggio, capitavano anche doppi turni. I turni la mattina ed il pomeriggio erano dalle 07.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle
21.00, per un breve periodo, poi ci siamo ribellati e l'orario è cambiato in 07.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30. C'era un riposo, che capitava quando capitava e che non era pagato, come non erano pagati i giorni di festa. La notte lavoravamo io, sempre per dodici notti, che ne faceva diciotto, e in caso di Parte_3 sostituzioni quando facevamo il riposo o quando serviva eravamo sostituite da
I fogli dei turni erano come quello che la S.V., mi mostra e che Parte_1 mi dice essere contenuto nella produzione della ricorrente. Parte_1 faceva giorno o pomeriggio, secondo i turni, e con un giorno di riposo che capitava quando capitava. Le ferie al massimo dodici giorni all'anno. Eventuali presenze ulteriori rispetto mai turni ci venivano chieste da . Io ho Parte_7 sempre lavorato presso la Casa di Cura di Solofra, e così anche Pt_1
.
[...]
“Sono sorella di ed ho controversia con CP_6 Pt_1 [...]
Sono stata dipendente di da settembre CP_9 Controparte_1
Part 2020 a novembre 2021, come Oggi lavoro per la Casa di riposo F. NO.
Lavoravo presso la di riposo F. NO di giorno, secondo turni che CP_4 andavano dalle 07.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 21.00, per un breve periodo, poi cambiato in 07.30 a 13.30 e da 13.30 a 19.30. La notte c'era una operatrice, e di giorno eravamo due contemporaneamente, due per ogni turno mattina e pomeriggio. Qualche volta che mancava qualcuno facevamo doppio turno, ed era sempre che ce lo diceva. La notte lavoravano e Pt_7 Parte_3
, se le dividevano. Qualche volte le notti le faceva Controparte_5 Pt_1
quando io lavoravo ma anche prima che io iniziassi a lavorare.
[...]
Facevamo sette giorni su sette, qualche riposo a settimana, mi sembra uno, e lavoravamo anche la domenica, comunque non mi ricordo. Il prospetto dei turni che la S.V. mi mostra e che mi dice essere stato prodotto dalla ricorrente è quello che ci era dato. Io e mia sorella abbiamo lavorato sempre a Solofra.”
6 IE AL: “Sono socio lavoratore della dal Controparte_1
2008, sono Direttore Operativo e commerciale della La sede è a Controparte_9
Battipaglia, ma vado in giro dove serve. A Solofra presso la Casa di OS F.
NO la aveva contemporaneamente credo cinque Controparte_1 dipendenti, ovviamente le persone sono cambiate. Il lavoro era organizzato su turni mattina e pomeriggio, con una operatrice la notte. Noi come
[...] coprivamo tutto il giorno e solo una parte della notte. Per giorno intendo CP_9 la fascia oraria che andava dalle 07.30 alle 19.30; i turni erano due, dalle 07.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30. Anzi anche di giorno noi non coprivamo tutta la giornata: c'erano operatori a partita Iva che coprivano alcuni turni, di giorno e di notte. I dipendenti facevano credo quattro o Controparte_1 cinque turni a settimana, coprendo le ventiquattro ore insieme alle partite Iva;
di giorno credo ci fossero anche quattro persone la mattina, compresa la persona in cucina, due il pomeriggio, e la notte una. non ricordo il nome stava a Per_3
partita. ha fatto qualche notte quando se ne è andata la OR Controparte_5
. La SV mi mostra la tabella dei turni di Ottobre 2020, che mi dice Parte_3 essere contenuta nella produzione della ricorrente. Si tratta di una fotocopia. La firma apposta in calce e sovrastante al timbro è mia. Quello è il formato che Co usavamo. La mi mostra anche un prospetto e che sembra settembre 2020 non proviene da me: la data è messa con un timbro ma noi non mettiamo i timbri, ed il format non è quello nostro. Anche il prospetto di feb 21 è a mia firma. Le dipendenti che erano impegnate a Solofra alcune volte sono state mandate a Cava
e ad Avellino, credo al Io non ho mai autorizzato a fare lo straordinario, Pt_9 anzi al contrario, ho chiesto loro di non restare nella struttura senza disposizioni mie ed oltre l'orario prefissato Se qualcuno ha lavorato di più è stato pagato”.
“Ho in corso un procedimento nei confronti di Parte_5 [...]
per differenze retributive derivanti da orario superiore. Ho lavorato per CP_1 da 25 aprile 2020 a 18 marzo 2022, la sede lavorativa era presso Controparte_1 la struttura . Ero OSS, e lavoravo sei giorni a settimana, sei ore. I giorni CP_3 cambiavano a seconda dei turni che erano fatti mese per mese, e le sei ore erano su turni che andavano dalle 07.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30. c'era anche un turno di notte, che era fatto da altri colleghi, tra cui Non Parte_1 sempre però io lavoravo solo su di un turno, ma in caso in cui era necessario sostituire qualche collega io facevo anche l'altro turno, per complessive dodici ore
7 al giorno. Questo poteva capitare anche tre o quattro volte al mese, soprattutto durante il mese di agosto quando c'erano le ferie. I turni erano gli stessi anche per la OR la quale faceva due turni, che potevano coincidere o meno con
Pt_1 il mio;
la come me, poteva essere chiamata a fare due turni quando
Pt_1 serviva perché qualcuno si era assentato. So che a volte la andava sia la
Pt_1 mattina che il pomeriggio o anche la notte perché era la stessa a dirmelo.
Pt_1
Anche la notte la non andava sempre ma solo quando era necessario Pt_1 sostituire la OR . La notte si alternavano, nella regola, la Parte_3
e ; la sostituiva, sempre per come dettomi Parte_3 Controparte_5 Pt_1 dalla stessa, anche la . Lo smonto nel turno pomeridiano era a Pt_1 CP_5 vista, e quindi quando io me ne andavo vedevo chi arrivava per la notte, così come la mattina quando io arrivavo per l'inizio del turno mattutino vedevo chi aveva fatto la notte e se ne andava: mi è capitato di vedere la nella due Pt_1 occasioni, sera e mattina. Avrò visto la fare il turno di notte, nei termini Pt_1 che ho detto, tre o quattro volte al mese. La la vedevo sempre, una Parte_3 ventina di giorni, la di meno. I turni erano fatti dalla CP_5 Controparte_9
che li faceva e li mandava nell'ufficio che stava nella struttura, e dove c'era l'ex presidente della struttura, la , ed era il Presidente della , Pt_2 Pt_2 Per_4
, che personalmente ce li comunicava mese per mese. Per un periodo, per
[...] due o tre mesi dopo la pandemia, abbiano fatto una turnazione diversa, nel senso che i turni erano dalle 07.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 21.00 e dalle 21.00 alle
07.00”.
: “Sono dipendente della dal 2017, sono Persona_5 Controparte_9 infermiera professionale. Ogni tanto ero mandata nella mia qualità presso la struttura di Solofra, andavo la mattina verso le 07.30 e restavo fino al Pt_2 cambio turno che avveniva alle 13.30; io mi occupo di coordinamento sanitario, ed ero mandata anche a Solofra per verificare se le dipendenti OSS rispettassero il turno, che non facessero straordinari, e che il lavoro fosse seguito come andava fatto. Aspettavo il cambio turno, e quindi, magari dopo una mezz'ora, me ne andavo. Questo accadeva una volta al mese, due volte. Escludo che le dipendenti quando io stavo lì abbiano fatto un doppio turno. Questo compito di verifica l'ho svolto solo presso la;
la mia sede ordinaria è Rivello. A me non è mai Pt_2 capitato, quando sono andata a Solofra, di vedere dipendenti Controparte_9 addette ad altre sedi, e non credo che da altre sedi qualche dipendente possa essere
8 stato utilizzato, anche in casi particolari, a Solofra. Non so cosa succedeva quando qualcuno dei dipendenti addetti a Solofra si assentava”.
5) Il Tribunale ritiene provato lo svolgimento di attività di lavoro da parte della ricorrente per sei giorni a settimana, con impegno su turni mattutini, dalle 07:30 alle 13:30, ovvero pomeridiani, dalle 13:30 alle 19:30, per un impegno complessivo superiore a quello contrattualizzato.
A parere del Tribunale, risulta, altresì, comprovato lo svolgimento di attività lavorativa nelle giornate festive ed in quelle domenicali, allorquando tali giornate ricadevano nei turni lavorativi.
Tutti i testi, colleghi di lavoro della ricorrente, in termini sostanzialmente concordi, hanno riferito che l'orario di lavoro era ripartito in turni alternati: dalle
7:30 alle 13:30, dalle 13:30 alle 19:30 e dalle 19:30 alle 7:30, e che solo per un breve periodo, era stata predisposta un'articolazione oraria in turni da 7 ore, dalle
07:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 21:00, e dalle 21:00 alle 07:00.
Non vi è motivo di sottrarre la dal rispetto della turnazione. Pt_1
Tale convincimento non risulta inficiato dalla sottoscrizione per ricevuta/quietanza dei prospetti paga da parte della lavoratrice.
“La dicitura “per ricevuta/quietanza” da fare sottoscrivere al lavoratore non è assimilabile ad una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto, o in moduli o formulari, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – che disciplinano i c.d. contratti per adesione – trattandosi, peraltro, nel caso di specie, di una ipotesi di contratto individuale di lavoro ed avendo il dipendente la possibilità di annullare la parte della dicitura “per quietanza”, laddove non corrispondente alla situazione di fatto”. (cfr. Cass. Ordinanza n.27749/2020).
Di contro, non è emerso in termini certi lo svolgimento di lavoro eccedente per tutto il periodo oggetto di domanda, né vi è prova di ferie e permessi non goduti, così come non emerge lo svolgimento di attività lavorativa in orario notturno.
Rispetto a tale ultima circostanza, i testi hanno riferito che la ricorrente, a turnazione con le colleghe, raramente aveva prestato attività lavorativa nella fascia notturna, e ciò era accaduto in via eccezionale ed occasionale, esclusivamente per sostituire la sig.ra la sola addetta a tale Parte_3 turnazione.
6) Così ricostruita la vicenda, anche in termini di orario effettivamente rispettato e, quindi, di prestazione effettivamente resa, ai fini della quantificazione del
9 credito conseguente, il Tribunale non condivide i conteggi operati da parte ricorrente, in quanto l'indicazione oraria computata con cadenza mensile è superiore a quanto emerso in corso di causa.
A detratto quanto già pacificamente corrisposto, spetta la Parte_1 somma di €#12.268,94# (dodicimiladuecentosessantotto,94), a titolo di differenze retributive comprensive del conseguente incremento della tredicesima mensilità, e di ulteriori €#2.438,62# (duemilaquattrocentotrentotto,62) per Tfr maturato su tali somme.
Il conteggio è stato effettuato considerando le risultanze delle buste paga, individuando le differenze orarie anche sulla base dei giorni di effettiva presenza,
e computando l'ammontare dovuto sulla base della paga oraria come pacificamente indicata nelle buste paga stesse e del livello contrattuale indicato, anche ai fini del TFR e delle mensilità aggiuntive.
Per il lavoro domenicale e festivo è stata considerata la maggiorazione indicata in ricorso pari al 15%, come da CCNL applicato.
I testi escussi non hanno fornito una prova specifica circa la cadenza mensile delle giornate festive lavorate, sicché, sulla base della turnazione osservata, appare corretto ritenere lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa festiva almeno per una giornata al mese.
Le somme sono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione degli interessi sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
7) La domanda di regolarizzazione contributiva è inammissibile per omessa estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, non evocato nel presente giudizio (Cass. n.11730/2024).
8) La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente ex art. 10 co. 2 D. Lgs.
81/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta, va rigettata.
L'art.10 D.lgs 81/2015 al comma 2 prevede: “Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo
10 svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro.
Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”; al comma 3: “Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
A parere del Tribunale, la disposizione citata non prevede un automatismo risarcitorio, imponendo al lavoratore che ne invochi l'applicazione, di allegare, sia pure in maniera sinteticamente descrittiva, la natura e le caratteristiche del pregiudizio sofferto dalla mancata indicazione presuntiva dell'orario lavorativo,
Tale allegazione difetta nel ricorso introduttivo e tanto impone il rigetto della domanda risarcitoria.
9) propone domanda riconvenzionale volta ad ottenere la Controparte_1 condanna della ricorrente alla indennità mancato preavviso per
€#1.805,90#(milleottocentocinque,90) e la restituzione della somma di €#20.900#
(ventimilanovecento), asseritamente percepita indebitamente dalla ricorrente.
Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, occorre rilevare, in termini generali, che, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuna delle parti, in base al disposto dell'art. 2119 c.c., può recedere dal contratto stesso senza preavviso, qualora si verifichi una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Il Tribunale ritiene altresì di dover escludere che l'eventuale omessa erogazione, in costanza di rapporto, di una retribuzione commisurata all'effettivo orario di lavoro osservato full-time in luogo di part-time possa giustificare le dimissioni. Le dimissioni sono assistite dalla giusta causa delineata dall'art. 2119 cod. civ., allorché si configurino come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro, secondo i parametri di ragionevolezza enucleati da questa Corte nel concretizzare i presupposti di validità e di tempestività delle dimissioni (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2018, n. 31999).
Spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto (Cass., sez. lav.,
8 agosto 2022, n. 24432), anche in ordine al rapporto di consecuzione e
11 d'immediatezza, che disvela l'autentica genesi delle dimissioni rassegnate e ne avvalora la “giusta causa” (Cass., sezione lavoro, Ordinanza n. 30310 depositata il
25 novembre 202).
Il fatto che ab initio, nella rappresentazione data dalla stessa ricorrente, il rapporto si sia atteggiato nei termini indicati, ossia con svolgimento di ore superiori a quelle contrattualmente previste ed in assenza di retribuzione, è incompatibile con la pretesa che le dimissioni si configurino come immediata conseguenza di una tale circostanza.
La domanda di parte resistente è quindi infondata, e per l'effetto Pt_1 va condannata al pagamento a favore di
[...] Controparte_1
della indennità di mancato preavviso, che in mancanza di
[...] specifiche contestazioni è quantificata come da domanda in
€#1.805,90#(milleottocentocinque,90); con interessi sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito all'effettivo soddisfo.
10) Va, altresì, rigettata la domanda volta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla lavoratrice a titolo di “Trasferta Italia”.
La datrice afferma che tali somme erano state attribuite per errore, come già affermato nella missiva recante data 30 marzo 2022.
Il Tribunale ritiene che, indipendentemente dalla effettiva debenza di tale specifica indennità, e del fatto che, così afferma la datrice, non ne sussisterebbero i presupposti ( la sede di lavoro è sempre stata la medesima struttura in Solofra) tali erogazioni non possono essere oggetto di ripetizione in quanto,
Tale voce retributiva risulta reiteratamente liquidata nei prospetti paga in atti, tanto da assurgere ad elemento retributivo erogato in via costante e continuativa.
Pertanto, trattandosi di un elemento della retribuzione globale di fatto, esso non ha natura indennitaria, bensì assume funzione di componente fissa della retribuzione, di cui è indubbia l'irripetibilità.
In tale parte, dunque, la domanda riconvenzionale va rigettata.
11) ha esteso il contraddittorio nei confronti Controparte_1 di , invocando la responsabilità solidale a mente dell'art. 29 Controparte_2
D.lgs. 276/3003.
Per effetto dell'art. 1 co.2 del D.lgs. n. 276/2003 va esclusa la responsabilità solidale per le “…amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
12 ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”
, in base dello Statuto prodotto, e comunque pacificamente Controparte_2 perché non contestato, è una società avente personalità giuridica di diritto pubblico.
Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto: “1. L'Azienda assume la seguente denominazione: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona . 2. Parte_2
L non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è Pt_2 dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile e gestionale nell'ambito delle disposizioni delle leggi della finanza pubblica. Essa informa l'attività di gestione ai principi di buon andamento e trasparenza e ai criteri di efficienza ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
La stessa risulta inserita nell'elenco “Enti Pubblici Pubblicati della Regione
Campania”.
Tali considerazioni, impongono di escludere l'applicabilità della responsabilità solidale a mente dell'art. 29 D.lgs. 276/2003.
12) Va rigettata la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. avanzata da
[...]
. Il riferimento è all'art. 96, operante nel caso di chi agisca o resista in CP_2 giudizio con mala fede o colpa grave, e tale non è il caso di specie.
In ogni caso, colui che chieda la condanna per lite temeraria ha l'onere di allegare, in termini chiari e circostanziati, gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche equitativa, del danno, allegazione che nel caso di specie è omessa.
13) In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, e dell'accoglimento di una della domanda riconvenzionali proposte, le spese di lite vanno compensate per la metà nel rapporto processuale tra e Parte_1 [...]
. Controparte_1 va condannata al pagamento a favore di Controparte_1 della restante metà che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno Parte_1
13 liquidate nella complessiva somma di €#1.350# (milletrecentocinquanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
14) va condannata al pagamento delle spese Controparte_1 di lite a favore di , chiamata in Parte_2 causa e nei confronti della quale la domanda proposta è stata rigettata.
Ai sensi del D.M 147/2022, vanno liquidate nella complessiva somma di
€#2.700# (duemilasettecento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2848/2022 vertente tra nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 Parte_2
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così
[...] decide:
1) In parziale della domanda, e per le ragioni di cui alla parte motiva, condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di €#12.268,94# (dodicimiladuecentosessantotto,94), a
[...] titolo di differenze retributive comprensive del conseguente incremento della tredicesima mensilità, e di ulteriori €#2.438,62# (duemilaquattrocentotrentotto,62) per Tfr maturato su tali somme, somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione degli interessi sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva proposta da Parte_1
4) In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1 al pagamento a favore di della Controparte_1 indennità di mancato preavviso delle dimissioni, e quindi al pagamento della somma di €#1.805,90#(milleottocentocinque,90);
5) Rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale;
6) Rigetta ogni domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di Azienda;
[...] Parte_2
14 7) Rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. proposta da Parte_2
nei confronti di;
[...] Controparte_1
8) Compensa le spese di lite per la metà nel rapporto tra e Parte_1
e condanna Controparte_1 Controparte_1 al pagamento a favore di della restante metà che
[...] Parte_1 liquida nella complessiva somma di €#1.350# (milletrecentocinquanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
9) Condanna al pagamento a favore Controparte_1 di delle spese di lite, che liquida nella Parte_2 complessiva somma di €#2.750# (duemilasettecentocinquanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratori antistatario.
Si comunichi.
Avellino, 22 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 12 dicembre 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2848/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
NA EL e dall'Avv.to Maria Gaja Preziosi ed elettivamente domiciliata in
Avellino alla via C. Barbieri n. 9, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Corrado Spina ed elett.te domiciliata in Battipaglia alla via T. Fusco n. 16, giusta mandato in atti;
[...]
( ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Luca Sanseverino ed elett.te domiciliata in
Napoli alla via Agostino Depretis n. 114, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della dal 15.04.2010 al Controparte_1
19.03.2022, data delle dimissioni, rivendica la complessiva somma di
€#33.062,06# (trentatremilasessantadue,06) a titolo di differenze retributive
(lavoro straordinario e/o supplementare, festivo, ferie, permessi) di cui
€#2.907,06# (duemilanovecentosette,06) a titolo di TFR;
chiede, altresì, la condanna della resistente Cooperativa al risarcimento del danno, quantificato in
€#3.015,50# (tremilaquindici,50), per violazione dell'art. 8 D. lgs. n. 61/2000 ed
1 art. 10 D.lgs. n. 81/2015. Controparte_1 costituendosi, ha avanzato domanda riconvenzionale ed ha chiesto la chiamata in causa della , pure costituita. Parte_2
2) La ricorrente sostiene di aver svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di dapprima in forza di contratto a tempo determinato Controparte_1 dal 15.04.2010 al 15.10.2011, poi prorogato al 16.10.2011, con impegno pari a 30 ore settimanali in regime di part-time e di poi, dal 16.10.2011 al 19.03.2022, data delle dimissioni per giusta causa, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Afferma di aver lavorato dapprima con qualifica di Addetta alle pulizie di cui al livello A1 del CCNL del personale dipendente delle cooperative sociali, e successivamente, dal 17.11.2012, con qualifica di OSA di cui al livello B1 del
CCNL di categoria;
infine, con decorrenza dall'anno 2021, come OSS di cui al livello C2 del CCNL di categoria.
Asserisce di aver svolto, per il periodo dallo 01.01.2020 al 30.04.2021, turni di lavoro dal lunedì alla domenica così articolati: dalle ore 07:00 alle ore 14:00; dalle ore 14:00 alle ore 21:00; dalle ore 21:00 alle ore 07:00.
Sostiene di aver osservato, dallo 01.05.2021 al 18.03.2022, il seguente orario: dalle 07:30 alle ore 13:30; dalle ore 13:30 alle 19:30; dalle ore 19:30 alle ore
07:30.
La domanda va accolta nei limiti precisati.
2) In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo avanzata dalla resistente, CP_1
L'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda ed il sotteso titolo giuridico, e la parte resistente è stata posta in condizione di difendersi esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
3) Va osservato che è pacifico che tra le parti sia intervenuto verbale di conciliazione in sede sindacale del 14.01.2020 con il quale la ricorrente, accettando la somma di €#650# (seicentocinquanta) dichiarava “di non aver null'altro a pretendere… in relazione… al rapporto di lavoro… svolto nel periodo
15/04/2010 a..14/01/2020…”.
2 Ogni altra questione relativa alla vicenda, almeno come protrattasi fino al
14.01.2020 appare quindi superata dalla improponibilità di ogni domanda e pretesa da parte del lavoratore.
4) La pretesa creditoria è estesa anche al periodo successivo, sino al 18.03.2022.
Il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio.
: “Io sono stato Consigliere di Amministrazione della Testimone_1 [...]
di Solofra da 2018 al 2022, giugno, quando mi sono dimesso. Controparte_2 la ricordo, era una dipendente della Cooperativa credo Nuovi Parte_1
Orizzonti, ora so che lavora lì, perché è stata assunta dalla Casa di OS. La OR era una Operatrice sanitaria, puliva gli anziani, cucinava, faceva Pt_1 le pulizie, insieme agli altri operatori. Ricordo due operatori la mattina, due il pomeriggio, di notte inizialmente una poi due, credo l'ultimo anno quando passarono con la . Quindi quando c'era la cooperativa di notte CP_3
c'era sempre la OR sei giorni a settimana un giorno era Parte_3 sostituita non so dire da chi. In tutto della cooperativa erano una decina che si alternavano, facendo turni. Io ricordo che i turni erano dalle 07.00 alle 14.00, dalle
14.00 alle 21.00 e poi di notte dalle 21.00 alle 07.00; poi non ricordo da quando i turni sono stati dalle 07.00 anzi 07.30 alle 13.30, dalle 13.30 alle 20.00 e dalle
20.00 alle 07.00. La ricordo che aveva il suo giorno di riposo;
la Pt_1
faceva sei giorni di notte, uno era di riposo in cui era sostituita. Non Parte_3 ricordo se la ha fatto la notte in questo giorno in cui si sostituiva la Pt_1
. I dipendenti della Cooperativa avevano le loro ferie, le turnazioni Parte_3 erano fatte ovviamente dalla cooperativa. Non so dire se capitava che la Pt_1 mancasse al lavoro. Tutto questo lo so perché io abito a cinquanta metri dalla Cont
e andavo un paio di volte al giorno a controllare che le cose andassero bene, restando mezz'ora, tre quarti d'ora, per vedere se c'erano problemi e comunque stavo lì per il tempo che ho detto. I turni del personale della erano CP_1 affissi in bacheca. La S.V. mostra un prospetto che mi dice essere allegato al ricorso introduttivo al n. 14 come gennaio 2020. Riconosco nel documento la turnazione, ossia il modello che veniva affisso, ogni mese dalla cooperativa.
Ovviamente non posso ricordare i singoli prospetti, ma la forma e la tipologia era quella. I giorni di festa e la domenica il personale della cooperativa era in turnazione”.
3 : “Ho lavorato presso la struttura di Solofra fino a tre Testimone_2 CP_3 anni fa, quando sono andata in pensione, la OR c'era ancora, e per Pt_1 circa diciotto anni. Io stavo con la partita Iva. Io stavo in cucina, a cucinare. Io a seconda dei turni facevo da 07.30 a 13.30 oppure da 13.30 alle 19.30. Avevo un giorno di riposo a settimana. Questi turni erano quelli che facevano tutti quelli che lavoravano nella struttura. lavorava nella casa di riposo, e Parte_1 faceva questi orari, a volte faceva un doppio turno. Posso dire questo perché anche io facevo questi orari, e ci incontravamo all'entrata ed alla uscita. La stava ai piani, lavava gli anziani, puliva, gli davano da mangiare o li Pt_1 aiutavano a mangiare. Questo posso dire perché io non è che stavo chiusa in cucina. Mi è capitato di trovare la la mattina, dopo che la aveva Pt_1 Pt_1 fatto la notte, non so dire quante volte, una o due volte a settimana, non ricordo preciso. C'erano anche altre signore che facevano il turno di notte, ricordo Pt_3
era fissa la notte, e qualche volta la sostituiva la OR Pt_3 Pt_1 Pt_3
Tutti i turni per tutti, anche per la OR erano fatti dal presidente, dalla Pt_1 direttrice. La aveva un giorno di riposo, come tutti. Non so se la Pt_1 Pt_1 abbia fatto ferie”. Test : “Sono Operatrice Socio Sanitaria ed ho lavorato per Parte_4 [...] da 01 febbraio 2010 a 18 marzo 2022 sempre nella struttura di Solofra CP_1 via Starza, presso la casa di OS , e poi sono stata dipendente Parte_2 direttamente della da 2022 ad oggi. Ho in corso una Controparte_4 controversia contro la per mancato pagamento e sovraccarico di Controparte_1 lavoro. Noi OSS nel corso degli anni abbiamo lavorato secondo turnazioni fatte dalla cooperativa dalle 07.30 alle 13.30, dalle 13.30 alle 19.30 e Controparte_1 poi dalle 19.30 alle 07.30. Io non ho mai fatto i turni di notte. La domenica noi avevamo zero ore, ma lavoravamo sempre, giorni di feste compresi, anche Natale,
Pasqua. Facevamo un giorno di riposo a settimana, giorno che capitava quando ce lo davano e per come organizzavano i turni. Per un periodo, due o tre mesi, i turni sono stati dalle 07.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 21.00 e dalle 21.00 alle 07.00; questo è durato per un paio di mesi, dopo la pandemia mi sembra, ma noi ci siamo ribellati e siamo ritornati alla turnazione di prima. lavora Parte_1 ancora e faceva le mie stesse mansioni, con gli stessi turni;
la alle volte Pt_1 sostituiva le signore che erano impegnate la notte. I turni di notte erano fatti da e , una sola alla volta, le Parte_3 Controparte_5 Parte_1
4 sostituiva quando le due avevano il riposo contemporaneamente: la Parte_3 faceva diciotto notti al mese, non so la quanti notti faceva e quando CP_5 queste due non c'erano la notte c'era Le vacanze erano per Parte_1 tutti tredici giorni all'anno, compresi i due riposi che ci toccavano in quel periodo.
Noi OSS eravamo in tutto cinque, io, Pt_1 CP_6 CP_5
e che faceva la notte ed il giorno, e oltre a
[...] Parte_5 Parte_3
che era Posa e che faceva solo le notti. Adesso siamo in dieci di noi. Noi
[...] abbiamo lavorato sempre presso la struttura di Solofra. I turni erano della
Noi lavoravamo secondo i turni che ho detto. Qualche volta CP_1 facevamo doppio turno, ed era la cooperativa che ci autorizzava nella persona di
. Lo schema di turni che la S.V. mi mostra e che mi dice essere parte Persona_1 della produzione telematica di parte ricorrente erano i turni che ci venivano fatti fare”.
: “Ho lavorato per fino ad aprile Controparte_7 Controparte_1
2020, quando sono andata in pensione;
stavo in cucina, qualche volta sopra, quando serviva. Ricordo che stava ai piani di sopra con gli Parte_1
anziani. Fino a quando sono stata io c'era una sola persona alla volta in cucina e sopra con gli anziani. Io stavo la mattina o il pomeriggio, secondo turni che andavano dalle 07.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30; anche quelli che lavoravano sopra si alternavano secondo gli stessi turni. Questo con un giorno a settimana di riposo, che capitava quando capitava. In cucina lavorava anche un'altra persona, ; poi ci stava anche che Testimone_2 Persona_2
Cont era e ci sostituiva quando noi non c'eravamo. Le ferie erano poche, dieci, dodici giorni. stava sopra, e faceva i turni che ho detto. Mi è Parte_1 capitato di fare le notti quando quelli della cooperativa me lo chiedevano, per sostituire chi aveva riposo. ha fatto le notti, e lo so perché le Parte_1 facevo anche io, la vedevo arrivare alle 19.,30 quando io staccavo. Facevamo quattro notti a mese io e poi faceva Parte_6 Parte_3 diciotto notti, e ne faceva qualcuno in più, quattro o cinque a volte sei, Tes_2 per completare il mese. Io le notti le ho fatte fino al 2019. si è Parte_1 tolta dalle notti qualche anno prima del 2019. Da quando è venuta CP_5
le notti io, e non le facevamo più”.
[...] Parte_1 Testimone_2
: “Ho una controversia contro per Controparte_5 Controparte_1 differenze retributive. Io ho lavorato per dopo il Controparte_1
5 Covid, per un bel po'. Non ricordo le date. Oggi sto con la alla CP_2 quale sono passata direttamente dalla insieme agli altri. Io sono CP_1 Tes_4
e con la io all'inizio facevo dodici notti al mese Controparte_1 dalle 19.30 alle 07.30, stavo da sola. Poi nell'ultimo periodo per la cooperativa mi hanno messo a fare anche mattina e pomeriggio, capitavano anche doppi turni. I turni la mattina ed il pomeriggio erano dalle 07.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle
21.00, per un breve periodo, poi ci siamo ribellati e l'orario è cambiato in 07.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30. C'era un riposo, che capitava quando capitava e che non era pagato, come non erano pagati i giorni di festa. La notte lavoravamo io, sempre per dodici notti, che ne faceva diciotto, e in caso di Parte_3 sostituzioni quando facevamo il riposo o quando serviva eravamo sostituite da
I fogli dei turni erano come quello che la S.V., mi mostra e che Parte_1 mi dice essere contenuto nella produzione della ricorrente. Parte_1 faceva giorno o pomeriggio, secondo i turni, e con un giorno di riposo che capitava quando capitava. Le ferie al massimo dodici giorni all'anno. Eventuali presenze ulteriori rispetto mai turni ci venivano chieste da . Io ho Parte_7 sempre lavorato presso la Casa di Cura di Solofra, e così anche Pt_1
.
[...]
“Sono sorella di ed ho controversia con CP_6 Pt_1 [...]
Sono stata dipendente di da settembre CP_9 Controparte_1
Part 2020 a novembre 2021, come Oggi lavoro per la Casa di riposo F. NO.
Lavoravo presso la di riposo F. NO di giorno, secondo turni che CP_4 andavano dalle 07.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 21.00, per un breve periodo, poi cambiato in 07.30 a 13.30 e da 13.30 a 19.30. La notte c'era una operatrice, e di giorno eravamo due contemporaneamente, due per ogni turno mattina e pomeriggio. Qualche volta che mancava qualcuno facevamo doppio turno, ed era sempre che ce lo diceva. La notte lavoravano e Pt_7 Parte_3
, se le dividevano. Qualche volte le notti le faceva Controparte_5 Pt_1
quando io lavoravo ma anche prima che io iniziassi a lavorare.
[...]
Facevamo sette giorni su sette, qualche riposo a settimana, mi sembra uno, e lavoravamo anche la domenica, comunque non mi ricordo. Il prospetto dei turni che la S.V. mi mostra e che mi dice essere stato prodotto dalla ricorrente è quello che ci era dato. Io e mia sorella abbiamo lavorato sempre a Solofra.”
6 IE AL: “Sono socio lavoratore della dal Controparte_1
2008, sono Direttore Operativo e commerciale della La sede è a Controparte_9
Battipaglia, ma vado in giro dove serve. A Solofra presso la Casa di OS F.
NO la aveva contemporaneamente credo cinque Controparte_1 dipendenti, ovviamente le persone sono cambiate. Il lavoro era organizzato su turni mattina e pomeriggio, con una operatrice la notte. Noi come
[...] coprivamo tutto il giorno e solo una parte della notte. Per giorno intendo CP_9 la fascia oraria che andava dalle 07.30 alle 19.30; i turni erano due, dalle 07.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30. Anzi anche di giorno noi non coprivamo tutta la giornata: c'erano operatori a partita Iva che coprivano alcuni turni, di giorno e di notte. I dipendenti facevano credo quattro o Controparte_1 cinque turni a settimana, coprendo le ventiquattro ore insieme alle partite Iva;
di giorno credo ci fossero anche quattro persone la mattina, compresa la persona in cucina, due il pomeriggio, e la notte una. non ricordo il nome stava a Per_3
partita. ha fatto qualche notte quando se ne è andata la OR Controparte_5
. La SV mi mostra la tabella dei turni di Ottobre 2020, che mi dice Parte_3 essere contenuta nella produzione della ricorrente. Si tratta di una fotocopia. La firma apposta in calce e sovrastante al timbro è mia. Quello è il formato che Co usavamo. La mi mostra anche un prospetto e che sembra settembre 2020 non proviene da me: la data è messa con un timbro ma noi non mettiamo i timbri, ed il format non è quello nostro. Anche il prospetto di feb 21 è a mia firma. Le dipendenti che erano impegnate a Solofra alcune volte sono state mandate a Cava
e ad Avellino, credo al Io non ho mai autorizzato a fare lo straordinario, Pt_9 anzi al contrario, ho chiesto loro di non restare nella struttura senza disposizioni mie ed oltre l'orario prefissato Se qualcuno ha lavorato di più è stato pagato”.
“Ho in corso un procedimento nei confronti di Parte_5 [...]
per differenze retributive derivanti da orario superiore. Ho lavorato per CP_1 da 25 aprile 2020 a 18 marzo 2022, la sede lavorativa era presso Controparte_1 la struttura . Ero OSS, e lavoravo sei giorni a settimana, sei ore. I giorni CP_3 cambiavano a seconda dei turni che erano fatti mese per mese, e le sei ore erano su turni che andavano dalle 07.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30. c'era anche un turno di notte, che era fatto da altri colleghi, tra cui Non Parte_1 sempre però io lavoravo solo su di un turno, ma in caso in cui era necessario sostituire qualche collega io facevo anche l'altro turno, per complessive dodici ore
7 al giorno. Questo poteva capitare anche tre o quattro volte al mese, soprattutto durante il mese di agosto quando c'erano le ferie. I turni erano gli stessi anche per la OR la quale faceva due turni, che potevano coincidere o meno con
Pt_1 il mio;
la come me, poteva essere chiamata a fare due turni quando
Pt_1 serviva perché qualcuno si era assentato. So che a volte la andava sia la
Pt_1 mattina che il pomeriggio o anche la notte perché era la stessa a dirmelo.
Pt_1
Anche la notte la non andava sempre ma solo quando era necessario Pt_1 sostituire la OR . La notte si alternavano, nella regola, la Parte_3
e ; la sostituiva, sempre per come dettomi Parte_3 Controparte_5 Pt_1 dalla stessa, anche la . Lo smonto nel turno pomeridiano era a Pt_1 CP_5 vista, e quindi quando io me ne andavo vedevo chi arrivava per la notte, così come la mattina quando io arrivavo per l'inizio del turno mattutino vedevo chi aveva fatto la notte e se ne andava: mi è capitato di vedere la nella due Pt_1 occasioni, sera e mattina. Avrò visto la fare il turno di notte, nei termini Pt_1 che ho detto, tre o quattro volte al mese. La la vedevo sempre, una Parte_3 ventina di giorni, la di meno. I turni erano fatti dalla CP_5 Controparte_9
che li faceva e li mandava nell'ufficio che stava nella struttura, e dove c'era l'ex presidente della struttura, la , ed era il Presidente della , Pt_2 Pt_2 Per_4
, che personalmente ce li comunicava mese per mese. Per un periodo, per
[...] due o tre mesi dopo la pandemia, abbiano fatto una turnazione diversa, nel senso che i turni erano dalle 07.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 21.00 e dalle 21.00 alle
07.00”.
: “Sono dipendente della dal 2017, sono Persona_5 Controparte_9 infermiera professionale. Ogni tanto ero mandata nella mia qualità presso la struttura di Solofra, andavo la mattina verso le 07.30 e restavo fino al Pt_2 cambio turno che avveniva alle 13.30; io mi occupo di coordinamento sanitario, ed ero mandata anche a Solofra per verificare se le dipendenti OSS rispettassero il turno, che non facessero straordinari, e che il lavoro fosse seguito come andava fatto. Aspettavo il cambio turno, e quindi, magari dopo una mezz'ora, me ne andavo. Questo accadeva una volta al mese, due volte. Escludo che le dipendenti quando io stavo lì abbiano fatto un doppio turno. Questo compito di verifica l'ho svolto solo presso la;
la mia sede ordinaria è Rivello. A me non è mai Pt_2 capitato, quando sono andata a Solofra, di vedere dipendenti Controparte_9 addette ad altre sedi, e non credo che da altre sedi qualche dipendente possa essere
8 stato utilizzato, anche in casi particolari, a Solofra. Non so cosa succedeva quando qualcuno dei dipendenti addetti a Solofra si assentava”.
5) Il Tribunale ritiene provato lo svolgimento di attività di lavoro da parte della ricorrente per sei giorni a settimana, con impegno su turni mattutini, dalle 07:30 alle 13:30, ovvero pomeridiani, dalle 13:30 alle 19:30, per un impegno complessivo superiore a quello contrattualizzato.
A parere del Tribunale, risulta, altresì, comprovato lo svolgimento di attività lavorativa nelle giornate festive ed in quelle domenicali, allorquando tali giornate ricadevano nei turni lavorativi.
Tutti i testi, colleghi di lavoro della ricorrente, in termini sostanzialmente concordi, hanno riferito che l'orario di lavoro era ripartito in turni alternati: dalle
7:30 alle 13:30, dalle 13:30 alle 19:30 e dalle 19:30 alle 7:30, e che solo per un breve periodo, era stata predisposta un'articolazione oraria in turni da 7 ore, dalle
07:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 21:00, e dalle 21:00 alle 07:00.
Non vi è motivo di sottrarre la dal rispetto della turnazione. Pt_1
Tale convincimento non risulta inficiato dalla sottoscrizione per ricevuta/quietanza dei prospetti paga da parte della lavoratrice.
“La dicitura “per ricevuta/quietanza” da fare sottoscrivere al lavoratore non è assimilabile ad una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto, o in moduli o formulari, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – che disciplinano i c.d. contratti per adesione – trattandosi, peraltro, nel caso di specie, di una ipotesi di contratto individuale di lavoro ed avendo il dipendente la possibilità di annullare la parte della dicitura “per quietanza”, laddove non corrispondente alla situazione di fatto”. (cfr. Cass. Ordinanza n.27749/2020).
Di contro, non è emerso in termini certi lo svolgimento di lavoro eccedente per tutto il periodo oggetto di domanda, né vi è prova di ferie e permessi non goduti, così come non emerge lo svolgimento di attività lavorativa in orario notturno.
Rispetto a tale ultima circostanza, i testi hanno riferito che la ricorrente, a turnazione con le colleghe, raramente aveva prestato attività lavorativa nella fascia notturna, e ciò era accaduto in via eccezionale ed occasionale, esclusivamente per sostituire la sig.ra la sola addetta a tale Parte_3 turnazione.
6) Così ricostruita la vicenda, anche in termini di orario effettivamente rispettato e, quindi, di prestazione effettivamente resa, ai fini della quantificazione del
9 credito conseguente, il Tribunale non condivide i conteggi operati da parte ricorrente, in quanto l'indicazione oraria computata con cadenza mensile è superiore a quanto emerso in corso di causa.
A detratto quanto già pacificamente corrisposto, spetta la Parte_1 somma di €#12.268,94# (dodicimiladuecentosessantotto,94), a titolo di differenze retributive comprensive del conseguente incremento della tredicesima mensilità, e di ulteriori €#2.438,62# (duemilaquattrocentotrentotto,62) per Tfr maturato su tali somme.
Il conteggio è stato effettuato considerando le risultanze delle buste paga, individuando le differenze orarie anche sulla base dei giorni di effettiva presenza,
e computando l'ammontare dovuto sulla base della paga oraria come pacificamente indicata nelle buste paga stesse e del livello contrattuale indicato, anche ai fini del TFR e delle mensilità aggiuntive.
Per il lavoro domenicale e festivo è stata considerata la maggiorazione indicata in ricorso pari al 15%, come da CCNL applicato.
I testi escussi non hanno fornito una prova specifica circa la cadenza mensile delle giornate festive lavorate, sicché, sulla base della turnazione osservata, appare corretto ritenere lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa festiva almeno per una giornata al mese.
Le somme sono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione degli interessi sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
7) La domanda di regolarizzazione contributiva è inammissibile per omessa estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, non evocato nel presente giudizio (Cass. n.11730/2024).
8) La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente ex art. 10 co. 2 D. Lgs.
81/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta, va rigettata.
L'art.10 D.lgs 81/2015 al comma 2 prevede: “Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo
10 svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro.
Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”; al comma 3: “Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
A parere del Tribunale, la disposizione citata non prevede un automatismo risarcitorio, imponendo al lavoratore che ne invochi l'applicazione, di allegare, sia pure in maniera sinteticamente descrittiva, la natura e le caratteristiche del pregiudizio sofferto dalla mancata indicazione presuntiva dell'orario lavorativo,
Tale allegazione difetta nel ricorso introduttivo e tanto impone il rigetto della domanda risarcitoria.
9) propone domanda riconvenzionale volta ad ottenere la Controparte_1 condanna della ricorrente alla indennità mancato preavviso per
€#1.805,90#(milleottocentocinque,90) e la restituzione della somma di €#20.900#
(ventimilanovecento), asseritamente percepita indebitamente dalla ricorrente.
Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, occorre rilevare, in termini generali, che, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuna delle parti, in base al disposto dell'art. 2119 c.c., può recedere dal contratto stesso senza preavviso, qualora si verifichi una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Il Tribunale ritiene altresì di dover escludere che l'eventuale omessa erogazione, in costanza di rapporto, di una retribuzione commisurata all'effettivo orario di lavoro osservato full-time in luogo di part-time possa giustificare le dimissioni. Le dimissioni sono assistite dalla giusta causa delineata dall'art. 2119 cod. civ., allorché si configurino come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro, secondo i parametri di ragionevolezza enucleati da questa Corte nel concretizzare i presupposti di validità e di tempestività delle dimissioni (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2018, n. 31999).
Spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto (Cass., sez. lav.,
8 agosto 2022, n. 24432), anche in ordine al rapporto di consecuzione e
11 d'immediatezza, che disvela l'autentica genesi delle dimissioni rassegnate e ne avvalora la “giusta causa” (Cass., sezione lavoro, Ordinanza n. 30310 depositata il
25 novembre 202).
Il fatto che ab initio, nella rappresentazione data dalla stessa ricorrente, il rapporto si sia atteggiato nei termini indicati, ossia con svolgimento di ore superiori a quelle contrattualmente previste ed in assenza di retribuzione, è incompatibile con la pretesa che le dimissioni si configurino come immediata conseguenza di una tale circostanza.
La domanda di parte resistente è quindi infondata, e per l'effetto Pt_1 va condannata al pagamento a favore di
[...] Controparte_1
della indennità di mancato preavviso, che in mancanza di
[...] specifiche contestazioni è quantificata come da domanda in
€#1.805,90#(milleottocentocinque,90); con interessi sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito all'effettivo soddisfo.
10) Va, altresì, rigettata la domanda volta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla lavoratrice a titolo di “Trasferta Italia”.
La datrice afferma che tali somme erano state attribuite per errore, come già affermato nella missiva recante data 30 marzo 2022.
Il Tribunale ritiene che, indipendentemente dalla effettiva debenza di tale specifica indennità, e del fatto che, così afferma la datrice, non ne sussisterebbero i presupposti ( la sede di lavoro è sempre stata la medesima struttura in Solofra) tali erogazioni non possono essere oggetto di ripetizione in quanto,
Tale voce retributiva risulta reiteratamente liquidata nei prospetti paga in atti, tanto da assurgere ad elemento retributivo erogato in via costante e continuativa.
Pertanto, trattandosi di un elemento della retribuzione globale di fatto, esso non ha natura indennitaria, bensì assume funzione di componente fissa della retribuzione, di cui è indubbia l'irripetibilità.
In tale parte, dunque, la domanda riconvenzionale va rigettata.
11) ha esteso il contraddittorio nei confronti Controparte_1 di , invocando la responsabilità solidale a mente dell'art. 29 Controparte_2
D.lgs. 276/3003.
Per effetto dell'art. 1 co.2 del D.lgs. n. 276/2003 va esclusa la responsabilità solidale per le “…amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
12 ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”
, in base dello Statuto prodotto, e comunque pacificamente Controparte_2 perché non contestato, è una società avente personalità giuridica di diritto pubblico.
Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto: “1. L'Azienda assume la seguente denominazione: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona . 2. Parte_2
L non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è Pt_2 dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile e gestionale nell'ambito delle disposizioni delle leggi della finanza pubblica. Essa informa l'attività di gestione ai principi di buon andamento e trasparenza e ai criteri di efficienza ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
La stessa risulta inserita nell'elenco “Enti Pubblici Pubblicati della Regione
Campania”.
Tali considerazioni, impongono di escludere l'applicabilità della responsabilità solidale a mente dell'art. 29 D.lgs. 276/2003.
12) Va rigettata la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. avanzata da
[...]
. Il riferimento è all'art. 96, operante nel caso di chi agisca o resista in CP_2 giudizio con mala fede o colpa grave, e tale non è il caso di specie.
In ogni caso, colui che chieda la condanna per lite temeraria ha l'onere di allegare, in termini chiari e circostanziati, gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche equitativa, del danno, allegazione che nel caso di specie è omessa.
13) In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, e dell'accoglimento di una della domanda riconvenzionali proposte, le spese di lite vanno compensate per la metà nel rapporto processuale tra e Parte_1 [...]
. Controparte_1 va condannata al pagamento a favore di Controparte_1 della restante metà che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno Parte_1
13 liquidate nella complessiva somma di €#1.350# (milletrecentocinquanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
14) va condannata al pagamento delle spese Controparte_1 di lite a favore di , chiamata in Parte_2 causa e nei confronti della quale la domanda proposta è stata rigettata.
Ai sensi del D.M 147/2022, vanno liquidate nella complessiva somma di
€#2.700# (duemilasettecento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2848/2022 vertente tra nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 Parte_2
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così
[...] decide:
1) In parziale della domanda, e per le ragioni di cui alla parte motiva, condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di €#12.268,94# (dodicimiladuecentosessantotto,94), a
[...] titolo di differenze retributive comprensive del conseguente incremento della tredicesima mensilità, e di ulteriori €#2.438,62# (duemilaquattrocentotrentotto,62) per Tfr maturato su tali somme, somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione degli interessi sulla somma via via rivalutata dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva proposta da Parte_1
4) In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1 al pagamento a favore di della Controparte_1 indennità di mancato preavviso delle dimissioni, e quindi al pagamento della somma di €#1.805,90#(milleottocentocinque,90);
5) Rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale;
6) Rigetta ogni domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di Azienda;
[...] Parte_2
14 7) Rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. proposta da Parte_2
nei confronti di;
[...] Controparte_1
8) Compensa le spese di lite per la metà nel rapporto tra e Parte_1
e condanna Controparte_1 Controparte_1 al pagamento a favore di della restante metà che
[...] Parte_1 liquida nella complessiva somma di €#1.350# (milletrecentocinquanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
9) Condanna al pagamento a favore Controparte_1 di delle spese di lite, che liquida nella Parte_2 complessiva somma di €#2.750# (duemilasettecentocinquanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratori antistatario.
Si comunichi.
Avellino, 22 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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