Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 1469
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Orario di lavoro effettivo superiore a quello contrattualizzato

    Il Tribunale ritiene provato lo svolgimento di attività lavorativa per sei giorni a settimana, con impegno su turni mattutini e pomeridiani, superiore a quanto contrattualizzato, e anche nelle giornate festive e domenicali quando ricadevano nei turni lavorativi. Non vi è motivo di sottrarre la lavoratrice dal rispetto della turnazione. La sottoscrizione dei prospetti paga non inficia tale convincimento. Non è emerso lo svolgimento di lavoro notturno in modo certo.

  • Accolto
    Conteggio differenze retributive

    Il Tribunale, non condividendo i conteggi operati dalla ricorrente in quanto superiori a quanto emerso in causa, ha quantificato il credito spettante in €12.268,94 per differenze retributive e €2.438,62 per TFR maturato. Il calcolo è stato effettuato considerando le buste paga, le differenze orarie, i giorni di presenza, la paga oraria e il livello contrattuale, con maggiorazione per lavoro domenicale e festivo.

  • Accolto
    TFR maturato sulle differenze retributive

    Il Tribunale ha quantificato in €2.438,62 il TFR maturato sulle differenze retributive riconosciute.

  • Rigettato
    Risarcimento danno per violazione art. 8 D.lgs. n. 61/2000 e art. 10 D.lgs. n. 81/2015

    La domanda risarcitoria ex art. 10 D.lgs. 81/2015 è stata rigettata poiché la norma non prevede un automatismo risarcitorio e la ricorrente non ha allegato la natura e le caratteristiche del pregiudizio sofferto.

  • Inammissibile
    Omessa estensione del contraddittorio all'ente previdenziale

    La domanda è inammissibile per omessa estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, non evocato nel presente giudizio.

  • Accolto
    Indennità di mancato preavviso per dimissioni

    Il Tribunale ritiene che le dimissioni della lavoratrice non fossero assistite da giusta causa, in quanto non immediate conseguenze degli inadempimenti del datore di lavoro. Pertanto, la domanda è fondata e la ricorrente è condannata al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.

  • Rigettato
    Restituzione somma per "Trasferta Italia"

    Il Tribunale rigetta la domanda poiché, indipendentemente dalla debenza dell'indennità, la voce retributiva è stata reiteratamente liquidata nei prospetti paga, assumendo la funzione di componente fissa della retribuzione, di cui è indubbia l'irripetibilità.

  • Rigettato
    Condanna ex art. 96 c.p.c.

    La domanda è rigettata poiché non sussistono mala fede o colpa grave, né sono stati allegati gli elementi di fatto necessari per la liquidazione del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 1469
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 1469
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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