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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/11/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
IC GR presidente
TA Catalani giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n1813/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Pugliese Maria Giuseppina
E Con
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con l'avvocato Ranù Giuseppe con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 2/10/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo l'8/10/2025, contenente le condizioni della separazione, al quale è stato altresì allegato il piano genitoriale relativo al figlio minore;
Per_1 viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale, ed hanno altresì chiarito che le previsioni su collocamento, affido e visite di cui ai punti 2) e 3) del ricorso sono da intendersi relative soltanto al figlio minore , essendo i figli ed maggiori di età; Per_1 Per_2 Per_3 considerato il parere favorevole espresso dal P.M. in sede;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze del figlio minore
, con conseguente manifesta superfluità del suo ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le Per_1 previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
rilevato che con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta
e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e che, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
tenuto conto che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 8/10/2025 da e , così Parte_1 Parte_3 provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
, coniugati il 27/4/2002 in Nova Siri (MT), alle condizioni da loro concordate,
[...] sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale del 2/10/2025, iscritto a ruolo l'8/10/2025, così come integrate con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, nelle quali i coniugi hanno chiarito che le previsioni su collocamento, affido e visite di cui ai punti 2) e 3) del ricorso sono da intendersi relative soltanto al figlio minore , essendo i Per_1 figli ed maggiori di età; Per_2 Per_3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Nova Siri (MT) di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002,
Parte II, serie A, numero 1;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
26/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente TA Catalani
IC GR