Art. 2.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede, per lire 50 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno finanziario e, per lire 50 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede, per lire 50 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno finanziario e, per lire 50 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.