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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 6974/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data
02/12/2024 dai coniugi
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. DE RUOS MICHELE
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. PAVAN RICCARDO
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 27/08/1995 a RV Della IA
(Tv).
I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 17/01/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse DE prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/08/1995 da (n. Parte_1
a NO (TV) il 09/05/1964) e (n. a RV Della IA (TV) il Controparte_1
28/05/1964) e trascritto al n. 15, Parte 2, Serie A, Anno 1995 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di NERVESA DELLA LI (TV) alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a RV DE IA
(TV) in data 27.08.1995 fra il signor (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._1 il 09.05.1964 e la signora (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.05.1964 entrambi residenti a [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RV DE IA (TV), Atto n. 15, parte 2, serie A – anno 1995 ordinando all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio medesimo.
2. Il signor si farà carico interamente del mantenimento DE figlia maggiorenne Parte_1 Persona_1 provvedendo alle spese ordinarie e straordinarie fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
3. La casa famigliare di di RE (TV) Via John Kennedy, n. 56 rimane nell'esclusiva disponibilità DE Pt_2 signora Controparte_1
4. I ricorrenti sono economicamente autonomi e autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
5. I ricorrenti attestano di aver, per il resto, già definito qualsiasi rapporto patrimoniale esistente tra gli stessi e di avere risolto ogni questione tra loro esistente, inerente e conseguente il rapporto matrimoniale e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa. In particolare, a totale regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, il signor rinuncia alla metà del ricavato dell'eventuale vendita DE casa famigliare di di Parte_1 Pt_2
RE (TV) Via John Kennedy, n. 56 di proprietà DE moglie mentre la signora rinuncia ad Controparte_1 eventuali asserite differenze di importi a titolo di contributo del mantenimento dovuti dal signor così come Parte_1 stabilito in sede di separazione.
6. I signori e si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di Parte_1 Controparte_1 ogni altro documento valido per l'espatrio.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di NERVESA DELLA LI (TV) di procedere all'annotazione DE sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera