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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/12/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 591/2021 R. G., concernente l'impugnazione sentenza non definitiva n. 2586/17 del Tribunale di Messina, pubblicata il 24.10.2017 e della sentenza definitiva n. 944/2020 pubblicata il
23.6.2020 del Tribunale di Messina, avente ad oggetto: riduzione di legittima;
vertente tra
nata a [...] il [...], , codice fiscale Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Messina (ME), Via Tommaso C.F._1
Cannizzaro n. 155, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cacace che la rappresenta e difende per procura in atti, ammessa al patrocinio a Spese dello
Stato con delibera del Consiglio Ordine avvocati di Messina n. 1799/2021;
appellante contro
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliati in Messina, Corso Cavour, 95 presso lo studio dell'avv. Adriana Lanzillotti, che la rappresenta e difende, per procura in atti;
appellata e appellante incidentale nata a [...] il [...] (C.F.: CP_2 C.F._3
), elettivamente domiciliata in Messina (ME), via Camiciotti n. 71, presso
[...] lo studio dell'avv. Francesco Olivo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata , nata a [...] il [...], (C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_4
appellata contumace
e nei confronti
(già Controparte_4
“ ), con sede in Messina, codice fiscale , in Controparte_5 P.IVA_1 persona del Curatore fallimentare, Avv. Edoardo Bucca, autorizzato con provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Messina, Dott. Daniele
RL AD del 18.02.2022 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Galletti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via XXVII Luglio,
61, per procura in atti;
appellato
(Tribunale Controparte_4 Parte_2 di Messina, n. 30/2013 R.G.F.), c.f. e n. isc. Registro Imprese Messina
e REA ME - 118024, in persona del curatore avv. Filippo P.IVA_2
Distefano, autorizzato a stare in giudizio con decreto G.D. del 16.01.2023, rappresentato e difeso, dall'avv. Angelo Vitarelli ed elettivamente domiciliato in
Messina via cesare Battisti n. 229, per procura in atti;
terzo intervenuto
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
16.1.2025: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5 giugno 2007 le germane , e Parte_1 CP_3
citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la sorella CP_1 [...]
e, premesso che si erano aperte le successioni dei comuni genitori, CP_2
e , assumendo di avere subito una lesione delle Parte_2 Persona_1 proprie quote di legittima la reintegra, ne chiedevano, previa riduzione delle donazioni dirette e indirette in favore della convenuta, con scioglimento delle comunioni ereditarie e la divisione dei beni costituenti l'asse ereditario paterno e materno.
Il giudizio assumeva il R.G. n. 3965/2007.
pag. 2/11 In data 05/10/2007 si costituiva , contestando le domande CP_2 attoree.
Nel corso della fase istruttoria veniva autorizzato il sequestro giudiziario dei beni mobili, giusto provvedimento autorizzativo del 18/01/2010, nonché ammessa ed espletata prova per testi.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 30.06.2014, disattendeva la richiesta delle attrici di indagini o informazioni presso istituti bancari relative ai conti intestati o cointestati a , posto che il potere conferito al Giudice Persona_1 non poteva risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a carico delle parti, anche a norma dell'art. 119 TUB. Inoltre, il G.I. rigettava la richiesta di ammissione di una relazione della Guardia di Finanza prodotta tardivamente da , non avendo la parte fornito i chiarimenti richiesti per superare Parte_1 le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183/6 c.p.c..
Con atto del 04.04.2016 interveniva in giudizio la curatela del fallimento della società “ . CP_4
Sulle conclusioni delle parti, con sentenza non definitiva n. 2586/2017 del
24/10/2017, il Tribunale adìto così statuiva, per quel che qui interessa:
2) rigetta la domanda di riduzione avanzata da con Parte_1 riferimento all'eredità di;
Parte_2
3) rigetta le altre eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta;
4) dichiara che l'acquisto effettuato da di una villa, sita a Parte_2
Messina vill. S. Agata, in catasto al foglio 62 part. 222 sub 5, con terreno contraddistinto in catasto al foglio 62 part. 221, oltre alla metà indivisa di un terreno, in catasto al foglio 62 part. 911 e 913, configura una donazione indiretta in favore della convenuta avente ad oggetto la CP_2 nuda proprietà di tali beni, gravati dall'usufrutto in favore di Per_1
;
[...]
5) rigetta le altre domande avanzate dalle attrici dirette alla declaratoria di ulteriori donazioni indirette in favore della convenuta (tra cui quella relativa alla polizza assicurativa di lire 7.000.000.000);
pag. 3/11 6) rigetta le domande avanzate dalla convenuta dirette ad ottenere la declaratoria della sussistenza di donazioni in favore delle attrici, che potrebbero formare oggetto di collazione, imputazione e riunione fittizia, oltre a quelle risultanti dagli atti pubblici di donazione versati in atti;
Con contestuale ordinanza il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo, nominando un c.t.u.
Dopo l'emissione della sentenza non definitiva, all'udienza del 03 ottobre 2018, la difesa di insisteva per l'ammissione di nuova documentazione Parte_1
(le trascrizioni dell'esame testimoniale reso dalla Dott.ssa Testimone_1 in data 17.04.2018 in seno al procedimento penale). Il Tribunale, con ordinanza di pari data, rigettava le richieste, rilevando che "sulla relativa questione... era stata emessa sentenza che vincola il giudice che l'ha emessa" e che la documentazione non poteva essere esaminata in quanto "funzionale ad un nuovo esame di una domanda già decisa".
Espletata la c.t.u., Con sentenza n. 944/2020 del 23 giugno 2020, il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, tanto statuiva:
1) rigetta le domande di riduzione avanzate dalle attrici nei confronti della convenuta;
2) condanna a corrispondere a la CP_2 CP_1 somma di € 209.685,96, oltre interessi legali dal 20.07.1998 sino al soddisfo, a
la somma di € 171.429,96 oltre interessi legali dal 20.07.1998 CP_3 sino al soddisfo, ed a la somma di € 182.073.96 oltre Parte_1 interessi legali dal 20.07.1998 sino al soddisfo;
3) assegna a ciascuna delle condividenti , CP_2 [...]
, e una quota pari al 23,75 % del CP_1 CP_3 Parte_1 capitale della Parte_2
4) dichiara che l'immobile sito a Messina, Via Garibaldi, ed individuato presso il catasto dei fabbricati al foglio di mappa n. 225, particella n. 11, sub.6, spetta per la quota di 1/12 a e per la quota di 11/36 a ciascuna delle CP_2 tre attrici;
5) dispone la vendita del predetto immobile come da separata ordinanza;
pag. 4/11 6) revoca il sequestro autorizzato in corso di causa dal Giudice Istruttore con ordinanza del 28.01.2010;
7) pone a carico delle quattro coeredi in eguale misura le spese di C.T.U.;
8) dichiara le spese processuali compensate tra le attrici e la convenuta
[...]
per la quota di 2/3, mentre condanna al CP_2 CP_2 pagamento della restante quota di 1/3 a favore delle attrici;
liquida detta quota in favore di ciascuna delle attrici in € 129,72 per spese vive ed € 7.128,50 per compensi di cui € 1.125,00 per fase introduttiva, € 742,50 per fase studio, €
3.305,00 per fase istruttoria ed € 1.956,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.;
9) dichiara interamente compensate le spese processuali nei rapporti tra la
Curatela del fallimento della società “ e le altre parti;
10) revoca il CP_4 sequestro giudiziario disposto in corso di causa con ordinanza del 28.01.2020.”
Avverso le suddette sentenze non definitiva (oggetto di espressa riserva di appello) e definitiva, proponeva Appello con atto del 20 luglio Parte_1
2021, chiedendone l'integrale riforma, con specifico riferimento alla questione della donazione indiretta della polizza vita di £ 7.000.000.000.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità del gravame (ex artt. CP_2
342 e 348 bis c.p.c.) e contestando in radice l'ammissibilità della prova nuova e della documentazione richiesta.
Si costituiva , aderendo all'appello principale e proponendo CP_1 appello incidentale, insistendo sull'ammissibilità della prova e sulla riforma del quantum.
Intervenivano la Curatela del e la Curatela del Fallimento Controparte_4
Parte_2
, sebbene regolarmene citata non si è costituita, per cui va dichiara CP_6 la contumacia.
All'udienza del 16 gennaio 2025, la causa veniva assunta in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intervento della Curatela Controparte_4
pag. 5/11 L'appellata ha contestato l'ammissibilità dell'intervento della CP_2
Curatela ritenendo che la Curatela non fosse un Controparte_4 terzo ma una parte citata in appello. La Curatela ha giustificato il proprio intervento ai sensi dell'art. 105, comma 2 c.p.c., in quanto l'accoglimento dell'appello comporterebbe un auspicato incremento della garanzia patrimoniale in capo all'appellante , su cui la curatela ha crediti risarcitori già Parte_1 liquidati.
A giudizio della Corte, l'interesse ad agire della Curatela è dunque riconosciuto ai fini dell'intervento adesivo dipendente.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Riguardo alla Curatela del Fallimento Parte_2
(C.F. ), la stessa è intervenuta in appello con atto depositato il P.IVA_2
18 gennaio 2023 ai sensi dell'Art. 1113 c.c..
La Curatela ha evidenziato di vantare la qualità di creditrice di tutte le condividenti ( , , e ). Il Parte_1 CP_1 CP_3 CP_2 suo interesse risiederebbe nel fatto che ha iscritto ipoteca e trascritto sequestri conservativi (convertiti in pignoramenti) sull'immobile di Via Garibaldi oggetto di divisione e sui crediti liquidati dalla sentenza di primo grado, in virtù, tra l'altro, della sentenza n. 5109/2022 del Tribunale di Palermo.
La Curatela, tuttavia, non ha proposto alcuna domanda autonoma nel presente giudizio. Le sue conclusioni erano limitate alla richiesta di ammettere la costituzione in giudizio al fine di "verificarne il quomodo e gli effetti" della divisione. L'intervento è stato quindi descritto come avente natura sostanzialmente "passiva", diretto al "controllo della regolarità della procedura"
La Corte osserva che l'interesse ad intervenire, ai sensi dell'art. 1113 c.c., per come indicato dalla stessa curatela, limitato al “controllo della regolarità della procedura”, non lo rende ammissibile in sede di gravame, dovendosi piuttosto applicare il dettato dell'art. 344 c.p.c. che ammette l'intervento in appello esclusivamente ai terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c.
Appello Incidentale CP_1
pag. 6/11 L'appello incidentale è speculare all'appello principale, basandosi sulle medesime censure (accertamento della donazione indiretta/revisione del quantum).
I. Sul Primo Motivo di Gravame (Ammissione Prova Nuova)
Con il primo motivo di appello principale, l'appellante assume l'erroneità dei provvedimenti impugnati, per avere il Tribunale tralasciato di includere nella massa ereditaria del de cuius i riscatti delle polizze vita intestate a
[...]
e , violando le norme sulla riunione fittizia, sulla Pt_2 Persona_1 lesione di legittima e sulla collazione;
a tali fine reitera la richiesta di produrre il verbale delle trascrizioni dell'udienza del 17.04.2018 relativo all'esame testimoniale reso, nel procedimento penale n. 1018/17 Tribunale di Messina, da , che avrebbe ricostruito l'intera vicenda relativa alle Testimone_1 polizze MPS e acclarato l'ammontare percepito dalla sola . CP_2
Ha inoltre chiesto che la Corte ordini, “alla parte appellata l'esibizione o la produzione nel presente procedimento dei seguenti documenti: 1) Polizza vita dell'importo di lire 7.000.000.000 accesa da presso la Monte Parte_2
Paschi di Siena in data 23.07.97 ed a lui intestata, che indicava come beneficiaria la moglie e la figlia;
2). Modulo di Persona_1 Persona_2 apertura del sinistro (morte di intestatario della polizza di cui Parte_2 sopra) firmato in data 04.08.98 dalle beneficiarie e Persona_1 [...]
; iii. Polizza di € 1.755.000,00 riscattata dalla signora - con CP_2 Per_1 accredito avvenuto in data 17/02/2007 sul conto cointestato alla de cuius ed alla figlia - incassato a mezzo “giroconto” di € 1.755,364,00 da CP_2 [...]
e disponga l'acquisizione e/o autorizzi la produzione degli stralci CP_2 prodotti nel procedimento penale n. 3302 R.G.N.R. - 1019/17 R.G. Tribunale di
Messina Il Sezione Penale. In via subordinata, comunque, previo ordine di esibizione e/o acquisizione della predetta documentazione, disponga, con ogni statuizione, l'audizione della teste Dott.ssa sulle Testimone_1 circostanze articolate in appello. In sostanza, l'appellante si duole che il tribunale non abbia consentito l'ammissione della prova e la chiesta revoca delle ordinanze istruttorie, l'ammissione della prova documentale (trascrizioni pag. 7/11 della Dott.ssa ) e della prova per testi, nonché l'ordine di esibizione Tes_1 della documentazione bancaria, qualificando tali elementi come "prova nuova indispensabile" ai sensi degli artt. 356 e 345, comma 3 c.p.c..
A giudizio della Corte, è vero che la prova in esame (trascrizione della testimonianza penale del 17.04.2018) si è formata successivamente allo scadere dei termini istruttori in primo grado (concessi con decorrenza dal
01.10.2009). Tuttavia, deve considerarsi che nel giudizio di appello l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti (salva la loro formazione successiva) è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. La valutazione sulla mera "indispensabilità" è venuta meno a seguito della novella dell'art. 345, comma 3 c.p.c. del 2012.
L'appellata ha eccepito che la mancata produzione della polizza CP_2
e della documentazione bancaria fosse dovuta a negligenza imputabile alle attrici. Il Giudice Istruttore, infatti, aveva già rigettato la richiesta di indagini bancarie, stabilendo che le predette, in quanto eredi, potevano accedere alle informazioni dei conti e rapporti dei de cuius ai sensi dell'art. 119 T.U.B., mentre non avevano provato di aver avanzato tali istanze e l'eventuale rifiuto della banca. MA più a monte, essendo "l'appellante, onerata ex lege a produrre documentazione a supporto delle spiegate domande... non avendo invece prodotto alcunché entro i termini di rito", è di tutta evidenza che le richieste istruttorie in esame sono irrilevanti ai fini della decisione, in quanto, come correttamente statuito dal Tribunale, manca il documento contrattuale e ogni altro atto che attesti il rapporto in questione e ogni altra condizione. Pertanto, la richiesta di ordine di esibizione rivolta all'appellata per ottenere la polizza o il modulo del sinistro è inammissibile, in quanto l'onere di provare l'esistenza e il contenuto di tali documenti spettava all'appellante, che ne aveva i poteri nella qualità. Al riguardo, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'ordine di esibizione non può supplire alle carenze probatorie della parte istante, richiedendo che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile aliunde. pag. 8/11 Poiché le appellanti non hanno dimostrato che la mancata produzione dei documenti essenziali in primo grado fosse dovuta a causa a loro non imputabile e poiché la prova offerta (trascrizione della testimonianza) non può essere ammessa per colmare il vuoto probatorio del primo grado, il Primo Motivo di
Appello (e il corrispondente motivo incidentale) relativo all'ammissione delle prove nuove e alla revoca delle ordinanze istruttorie deve essere rigettato.
II. Sul Secondo Motivo di Gravame (Esistenza Donazione Indiretta - Sent.
2586/2017)
Il secondo motivo di appello mira a riformare la sentenza non definitiva n.
2586/2017 nella parte in cui ha escluso l'esistenza di una donazione indiretta
(relativa alla polizza vita di £ 7.000.000.000 e al successivo riscatto di €
1.755.000,00) a causa del "vuoto probatorio". L'accoglimento di questo motivo dipendeva interamente dall'ammissione della prova nuova (Dott.ssa ) e Tes_1 della documentazione bancaria richiesta.
Rigettata l'ammissione di tali prove per le ragioni esposte al punto I, il presupposto fattuale della domanda di riforma (l'esistenza documentale della polizza e del susseguente giroconto a titolo di liberalità) rimane sfornito di prova documentale. Il Tribunale aveva correttamente statuito che il documento contrattuale (polizza) non era stato "mai prodotto nè in copia nè in originale".
Pertanto, in assenza di prove ammissibili che confutino il "vuoto probatorio" dichiarato in primo grado, la statuizione della sentenza non definitiva n.
2586/2017 che ha rigettato le domande di accertamento di ulteriori donazioni indirette deve essere confermata.
Il Secondo Motivo di Appello (e il corrispondente motivo incidentale) è rigettato.
III. Sul Terzo e Quarto Motivo di Gravame (Rideterminazione Massa
Ereditaria e Quantum - Sent. 944/2020)
Il terzo e il quarto motivo di appello mirano alla riforma della sentenza definitiva n. 944/2020, richiedendo la rideterminazione della massa ereditaria (includendo la polizza vita e i proventi di € 1.755.000,00) e il conseguente aumento del quantum della condanna in favore di (€ 182.073,96) e Parte_1 [...]
(€ 209.685,96). CP_1
pag. 9/11 Anche questi motivi hanno carattere consequenziale all'accertamento della donazione indiretta.
Poiché è stata confermata l'insussistenza della prova relativa all'esistenza della polizza vita e della successiva donazione di € 1.755.000,00, la massa ereditaria, già calcolata dal Tribunale conformemente alle risultanze della
C.T.U. sugli unici beni e valori provati, non può essere rideterminata includendo attività non dimostrate. Di conseguenza, la richiesta di rinnovazione parziale della CTU al fine di ricalcolare le quote includendo la polizza di lire
7.000.000.000 è infondata e non meritevole di accoglimento, in quanto si fonda su fatti non provati ed è inammissibile perché esplorativa e strumentale a colmare lacune probatorie.
Confermato il calcolo della massa ereditaria e la validità della riunione fittizia eseguita dal Tribunale, anche le statuizioni relative al quantum dovuto da
[...]
alle sorelle (€ 209.685,96 a , € 171.429,96 a CP_2 CP_1 CP_3
e € 182.073,96 a ) devono essere integralmente
[...] Parte_1 confermate.
Il Terzo e Quarto Motivo di Appello (e i corrispondenti motivi incidentali) sono rigettati.
IV. Sulle spese di giudizio
Nulla va disposto in ordine alle spese per la contumace . CP_7
L'integrale rigetto dei motivi di appello e dell'appello incidentale comporta la soccombenza delle appellanti e , nonché della Parte_1 CP_1 che ha aderito alle domande degli appellanti Controparte_4 soccombenti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 147/ 2022, secondo i valori medi, fascia indeterminabile di complessità media, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza non definitiva n. CP_1
pag. 10/11 2586/2017 del 24.10.2017 e la sentenza definitiva n. 944/2020 del 23.06.2020, rese dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento iscritto al RG. n.
3965/2007; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_3
2. dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Curatela Fallimento della “ , compensando le spese nei Parte_2 rapporti con le altre parti;
3. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
4. rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
5. conferma integralmente la Sentenza non definitiva n. 2586/2017 del
24.10.2017 e la Sentenza definitiva n. 944/2020 del 23.06.2020, rese dal
Tribunale di Messina;
6. nulla per le spese nei confronti di;
CP_3
7. condanna in solido e nonché la Curatela del Parte_1 CP_1 al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_4
, liquidate nell'intero in euro 12.156,00 per competenze CP_2
(euro 2.518,00 per studio, euro 1.665,00 fase introduttiva, euro 3.686,00 trattazione, euro 4.287,00 decisione), oltre rimborso forfettario 15% spese generali, cpa e iva;
8. ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante principale e a quello incidentale, se dovuto.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 591/2021 R. G., concernente l'impugnazione sentenza non definitiva n. 2586/17 del Tribunale di Messina, pubblicata il 24.10.2017 e della sentenza definitiva n. 944/2020 pubblicata il
23.6.2020 del Tribunale di Messina, avente ad oggetto: riduzione di legittima;
vertente tra
nata a [...] il [...], , codice fiscale Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Messina (ME), Via Tommaso C.F._1
Cannizzaro n. 155, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cacace che la rappresenta e difende per procura in atti, ammessa al patrocinio a Spese dello
Stato con delibera del Consiglio Ordine avvocati di Messina n. 1799/2021;
appellante contro
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliati in Messina, Corso Cavour, 95 presso lo studio dell'avv. Adriana Lanzillotti, che la rappresenta e difende, per procura in atti;
appellata e appellante incidentale nata a [...] il [...] (C.F.: CP_2 C.F._3
), elettivamente domiciliata in Messina (ME), via Camiciotti n. 71, presso
[...] lo studio dell'avv. Francesco Olivo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata , nata a [...] il [...], (C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_4
appellata contumace
e nei confronti
(già Controparte_4
“ ), con sede in Messina, codice fiscale , in Controparte_5 P.IVA_1 persona del Curatore fallimentare, Avv. Edoardo Bucca, autorizzato con provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Messina, Dott. Daniele
RL AD del 18.02.2022 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Galletti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via XXVII Luglio,
61, per procura in atti;
appellato
(Tribunale Controparte_4 Parte_2 di Messina, n. 30/2013 R.G.F.), c.f. e n. isc. Registro Imprese Messina
e REA ME - 118024, in persona del curatore avv. Filippo P.IVA_2
Distefano, autorizzato a stare in giudizio con decreto G.D. del 16.01.2023, rappresentato e difeso, dall'avv. Angelo Vitarelli ed elettivamente domiciliato in
Messina via cesare Battisti n. 229, per procura in atti;
terzo intervenuto
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
16.1.2025: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5 giugno 2007 le germane , e Parte_1 CP_3
citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la sorella CP_1 [...]
e, premesso che si erano aperte le successioni dei comuni genitori, CP_2
e , assumendo di avere subito una lesione delle Parte_2 Persona_1 proprie quote di legittima la reintegra, ne chiedevano, previa riduzione delle donazioni dirette e indirette in favore della convenuta, con scioglimento delle comunioni ereditarie e la divisione dei beni costituenti l'asse ereditario paterno e materno.
Il giudizio assumeva il R.G. n. 3965/2007.
pag. 2/11 In data 05/10/2007 si costituiva , contestando le domande CP_2 attoree.
Nel corso della fase istruttoria veniva autorizzato il sequestro giudiziario dei beni mobili, giusto provvedimento autorizzativo del 18/01/2010, nonché ammessa ed espletata prova per testi.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 30.06.2014, disattendeva la richiesta delle attrici di indagini o informazioni presso istituti bancari relative ai conti intestati o cointestati a , posto che il potere conferito al Giudice Persona_1 non poteva risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a carico delle parti, anche a norma dell'art. 119 TUB. Inoltre, il G.I. rigettava la richiesta di ammissione di una relazione della Guardia di Finanza prodotta tardivamente da , non avendo la parte fornito i chiarimenti richiesti per superare Parte_1 le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183/6 c.p.c..
Con atto del 04.04.2016 interveniva in giudizio la curatela del fallimento della società “ . CP_4
Sulle conclusioni delle parti, con sentenza non definitiva n. 2586/2017 del
24/10/2017, il Tribunale adìto così statuiva, per quel che qui interessa:
2) rigetta la domanda di riduzione avanzata da con Parte_1 riferimento all'eredità di;
Parte_2
3) rigetta le altre eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta;
4) dichiara che l'acquisto effettuato da di una villa, sita a Parte_2
Messina vill. S. Agata, in catasto al foglio 62 part. 222 sub 5, con terreno contraddistinto in catasto al foglio 62 part. 221, oltre alla metà indivisa di un terreno, in catasto al foglio 62 part. 911 e 913, configura una donazione indiretta in favore della convenuta avente ad oggetto la CP_2 nuda proprietà di tali beni, gravati dall'usufrutto in favore di Per_1
;
[...]
5) rigetta le altre domande avanzate dalle attrici dirette alla declaratoria di ulteriori donazioni indirette in favore della convenuta (tra cui quella relativa alla polizza assicurativa di lire 7.000.000.000);
pag. 3/11 6) rigetta le domande avanzate dalla convenuta dirette ad ottenere la declaratoria della sussistenza di donazioni in favore delle attrici, che potrebbero formare oggetto di collazione, imputazione e riunione fittizia, oltre a quelle risultanti dagli atti pubblici di donazione versati in atti;
Con contestuale ordinanza il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo, nominando un c.t.u.
Dopo l'emissione della sentenza non definitiva, all'udienza del 03 ottobre 2018, la difesa di insisteva per l'ammissione di nuova documentazione Parte_1
(le trascrizioni dell'esame testimoniale reso dalla Dott.ssa Testimone_1 in data 17.04.2018 in seno al procedimento penale). Il Tribunale, con ordinanza di pari data, rigettava le richieste, rilevando che "sulla relativa questione... era stata emessa sentenza che vincola il giudice che l'ha emessa" e che la documentazione non poteva essere esaminata in quanto "funzionale ad un nuovo esame di una domanda già decisa".
Espletata la c.t.u., Con sentenza n. 944/2020 del 23 giugno 2020, il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, tanto statuiva:
1) rigetta le domande di riduzione avanzate dalle attrici nei confronti della convenuta;
2) condanna a corrispondere a la CP_2 CP_1 somma di € 209.685,96, oltre interessi legali dal 20.07.1998 sino al soddisfo, a
la somma di € 171.429,96 oltre interessi legali dal 20.07.1998 CP_3 sino al soddisfo, ed a la somma di € 182.073.96 oltre Parte_1 interessi legali dal 20.07.1998 sino al soddisfo;
3) assegna a ciascuna delle condividenti , CP_2 [...]
, e una quota pari al 23,75 % del CP_1 CP_3 Parte_1 capitale della Parte_2
4) dichiara che l'immobile sito a Messina, Via Garibaldi, ed individuato presso il catasto dei fabbricati al foglio di mappa n. 225, particella n. 11, sub.6, spetta per la quota di 1/12 a e per la quota di 11/36 a ciascuna delle CP_2 tre attrici;
5) dispone la vendita del predetto immobile come da separata ordinanza;
pag. 4/11 6) revoca il sequestro autorizzato in corso di causa dal Giudice Istruttore con ordinanza del 28.01.2010;
7) pone a carico delle quattro coeredi in eguale misura le spese di C.T.U.;
8) dichiara le spese processuali compensate tra le attrici e la convenuta
[...]
per la quota di 2/3, mentre condanna al CP_2 CP_2 pagamento della restante quota di 1/3 a favore delle attrici;
liquida detta quota in favore di ciascuna delle attrici in € 129,72 per spese vive ed € 7.128,50 per compensi di cui € 1.125,00 per fase introduttiva, € 742,50 per fase studio, €
3.305,00 per fase istruttoria ed € 1.956,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.;
9) dichiara interamente compensate le spese processuali nei rapporti tra la
Curatela del fallimento della società “ e le altre parti;
10) revoca il CP_4 sequestro giudiziario disposto in corso di causa con ordinanza del 28.01.2020.”
Avverso le suddette sentenze non definitiva (oggetto di espressa riserva di appello) e definitiva, proponeva Appello con atto del 20 luglio Parte_1
2021, chiedendone l'integrale riforma, con specifico riferimento alla questione della donazione indiretta della polizza vita di £ 7.000.000.000.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità del gravame (ex artt. CP_2
342 e 348 bis c.p.c.) e contestando in radice l'ammissibilità della prova nuova e della documentazione richiesta.
Si costituiva , aderendo all'appello principale e proponendo CP_1 appello incidentale, insistendo sull'ammissibilità della prova e sulla riforma del quantum.
Intervenivano la Curatela del e la Curatela del Fallimento Controparte_4
Parte_2
, sebbene regolarmene citata non si è costituita, per cui va dichiara CP_6 la contumacia.
All'udienza del 16 gennaio 2025, la causa veniva assunta in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intervento della Curatela Controparte_4
pag. 5/11 L'appellata ha contestato l'ammissibilità dell'intervento della CP_2
Curatela ritenendo che la Curatela non fosse un Controparte_4 terzo ma una parte citata in appello. La Curatela ha giustificato il proprio intervento ai sensi dell'art. 105, comma 2 c.p.c., in quanto l'accoglimento dell'appello comporterebbe un auspicato incremento della garanzia patrimoniale in capo all'appellante , su cui la curatela ha crediti risarcitori già Parte_1 liquidati.
A giudizio della Corte, l'interesse ad agire della Curatela è dunque riconosciuto ai fini dell'intervento adesivo dipendente.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Riguardo alla Curatela del Fallimento Parte_2
(C.F. ), la stessa è intervenuta in appello con atto depositato il P.IVA_2
18 gennaio 2023 ai sensi dell'Art. 1113 c.c..
La Curatela ha evidenziato di vantare la qualità di creditrice di tutte le condividenti ( , , e ). Il Parte_1 CP_1 CP_3 CP_2 suo interesse risiederebbe nel fatto che ha iscritto ipoteca e trascritto sequestri conservativi (convertiti in pignoramenti) sull'immobile di Via Garibaldi oggetto di divisione e sui crediti liquidati dalla sentenza di primo grado, in virtù, tra l'altro, della sentenza n. 5109/2022 del Tribunale di Palermo.
La Curatela, tuttavia, non ha proposto alcuna domanda autonoma nel presente giudizio. Le sue conclusioni erano limitate alla richiesta di ammettere la costituzione in giudizio al fine di "verificarne il quomodo e gli effetti" della divisione. L'intervento è stato quindi descritto come avente natura sostanzialmente "passiva", diretto al "controllo della regolarità della procedura"
La Corte osserva che l'interesse ad intervenire, ai sensi dell'art. 1113 c.c., per come indicato dalla stessa curatela, limitato al “controllo della regolarità della procedura”, non lo rende ammissibile in sede di gravame, dovendosi piuttosto applicare il dettato dell'art. 344 c.p.c. che ammette l'intervento in appello esclusivamente ai terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c.
Appello Incidentale CP_1
pag. 6/11 L'appello incidentale è speculare all'appello principale, basandosi sulle medesime censure (accertamento della donazione indiretta/revisione del quantum).
I. Sul Primo Motivo di Gravame (Ammissione Prova Nuova)
Con il primo motivo di appello principale, l'appellante assume l'erroneità dei provvedimenti impugnati, per avere il Tribunale tralasciato di includere nella massa ereditaria del de cuius i riscatti delle polizze vita intestate a
[...]
e , violando le norme sulla riunione fittizia, sulla Pt_2 Persona_1 lesione di legittima e sulla collazione;
a tali fine reitera la richiesta di produrre il verbale delle trascrizioni dell'udienza del 17.04.2018 relativo all'esame testimoniale reso, nel procedimento penale n. 1018/17 Tribunale di Messina, da , che avrebbe ricostruito l'intera vicenda relativa alle Testimone_1 polizze MPS e acclarato l'ammontare percepito dalla sola . CP_2
Ha inoltre chiesto che la Corte ordini, “alla parte appellata l'esibizione o la produzione nel presente procedimento dei seguenti documenti: 1) Polizza vita dell'importo di lire 7.000.000.000 accesa da presso la Monte Parte_2
Paschi di Siena in data 23.07.97 ed a lui intestata, che indicava come beneficiaria la moglie e la figlia;
2). Modulo di Persona_1 Persona_2 apertura del sinistro (morte di intestatario della polizza di cui Parte_2 sopra) firmato in data 04.08.98 dalle beneficiarie e Persona_1 [...]
; iii. Polizza di € 1.755.000,00 riscattata dalla signora - con CP_2 Per_1 accredito avvenuto in data 17/02/2007 sul conto cointestato alla de cuius ed alla figlia - incassato a mezzo “giroconto” di € 1.755,364,00 da CP_2 [...]
e disponga l'acquisizione e/o autorizzi la produzione degli stralci CP_2 prodotti nel procedimento penale n. 3302 R.G.N.R. - 1019/17 R.G. Tribunale di
Messina Il Sezione Penale. In via subordinata, comunque, previo ordine di esibizione e/o acquisizione della predetta documentazione, disponga, con ogni statuizione, l'audizione della teste Dott.ssa sulle Testimone_1 circostanze articolate in appello. In sostanza, l'appellante si duole che il tribunale non abbia consentito l'ammissione della prova e la chiesta revoca delle ordinanze istruttorie, l'ammissione della prova documentale (trascrizioni pag. 7/11 della Dott.ssa ) e della prova per testi, nonché l'ordine di esibizione Tes_1 della documentazione bancaria, qualificando tali elementi come "prova nuova indispensabile" ai sensi degli artt. 356 e 345, comma 3 c.p.c..
A giudizio della Corte, è vero che la prova in esame (trascrizione della testimonianza penale del 17.04.2018) si è formata successivamente allo scadere dei termini istruttori in primo grado (concessi con decorrenza dal
01.10.2009). Tuttavia, deve considerarsi che nel giudizio di appello l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti (salva la loro formazione successiva) è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. La valutazione sulla mera "indispensabilità" è venuta meno a seguito della novella dell'art. 345, comma 3 c.p.c. del 2012.
L'appellata ha eccepito che la mancata produzione della polizza CP_2
e della documentazione bancaria fosse dovuta a negligenza imputabile alle attrici. Il Giudice Istruttore, infatti, aveva già rigettato la richiesta di indagini bancarie, stabilendo che le predette, in quanto eredi, potevano accedere alle informazioni dei conti e rapporti dei de cuius ai sensi dell'art. 119 T.U.B., mentre non avevano provato di aver avanzato tali istanze e l'eventuale rifiuto della banca. MA più a monte, essendo "l'appellante, onerata ex lege a produrre documentazione a supporto delle spiegate domande... non avendo invece prodotto alcunché entro i termini di rito", è di tutta evidenza che le richieste istruttorie in esame sono irrilevanti ai fini della decisione, in quanto, come correttamente statuito dal Tribunale, manca il documento contrattuale e ogni altro atto che attesti il rapporto in questione e ogni altra condizione. Pertanto, la richiesta di ordine di esibizione rivolta all'appellata per ottenere la polizza o il modulo del sinistro è inammissibile, in quanto l'onere di provare l'esistenza e il contenuto di tali documenti spettava all'appellante, che ne aveva i poteri nella qualità. Al riguardo, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'ordine di esibizione non può supplire alle carenze probatorie della parte istante, richiedendo che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile aliunde. pag. 8/11 Poiché le appellanti non hanno dimostrato che la mancata produzione dei documenti essenziali in primo grado fosse dovuta a causa a loro non imputabile e poiché la prova offerta (trascrizione della testimonianza) non può essere ammessa per colmare il vuoto probatorio del primo grado, il Primo Motivo di
Appello (e il corrispondente motivo incidentale) relativo all'ammissione delle prove nuove e alla revoca delle ordinanze istruttorie deve essere rigettato.
II. Sul Secondo Motivo di Gravame (Esistenza Donazione Indiretta - Sent.
2586/2017)
Il secondo motivo di appello mira a riformare la sentenza non definitiva n.
2586/2017 nella parte in cui ha escluso l'esistenza di una donazione indiretta
(relativa alla polizza vita di £ 7.000.000.000 e al successivo riscatto di €
1.755.000,00) a causa del "vuoto probatorio". L'accoglimento di questo motivo dipendeva interamente dall'ammissione della prova nuova (Dott.ssa ) e Tes_1 della documentazione bancaria richiesta.
Rigettata l'ammissione di tali prove per le ragioni esposte al punto I, il presupposto fattuale della domanda di riforma (l'esistenza documentale della polizza e del susseguente giroconto a titolo di liberalità) rimane sfornito di prova documentale. Il Tribunale aveva correttamente statuito che il documento contrattuale (polizza) non era stato "mai prodotto nè in copia nè in originale".
Pertanto, in assenza di prove ammissibili che confutino il "vuoto probatorio" dichiarato in primo grado, la statuizione della sentenza non definitiva n.
2586/2017 che ha rigettato le domande di accertamento di ulteriori donazioni indirette deve essere confermata.
Il Secondo Motivo di Appello (e il corrispondente motivo incidentale) è rigettato.
III. Sul Terzo e Quarto Motivo di Gravame (Rideterminazione Massa
Ereditaria e Quantum - Sent. 944/2020)
Il terzo e il quarto motivo di appello mirano alla riforma della sentenza definitiva n. 944/2020, richiedendo la rideterminazione della massa ereditaria (includendo la polizza vita e i proventi di € 1.755.000,00) e il conseguente aumento del quantum della condanna in favore di (€ 182.073,96) e Parte_1 [...]
(€ 209.685,96). CP_1
pag. 9/11 Anche questi motivi hanno carattere consequenziale all'accertamento della donazione indiretta.
Poiché è stata confermata l'insussistenza della prova relativa all'esistenza della polizza vita e della successiva donazione di € 1.755.000,00, la massa ereditaria, già calcolata dal Tribunale conformemente alle risultanze della
C.T.U. sugli unici beni e valori provati, non può essere rideterminata includendo attività non dimostrate. Di conseguenza, la richiesta di rinnovazione parziale della CTU al fine di ricalcolare le quote includendo la polizza di lire
7.000.000.000 è infondata e non meritevole di accoglimento, in quanto si fonda su fatti non provati ed è inammissibile perché esplorativa e strumentale a colmare lacune probatorie.
Confermato il calcolo della massa ereditaria e la validità della riunione fittizia eseguita dal Tribunale, anche le statuizioni relative al quantum dovuto da
[...]
alle sorelle (€ 209.685,96 a , € 171.429,96 a CP_2 CP_1 CP_3
e € 182.073,96 a ) devono essere integralmente
[...] Parte_1 confermate.
Il Terzo e Quarto Motivo di Appello (e i corrispondenti motivi incidentali) sono rigettati.
IV. Sulle spese di giudizio
Nulla va disposto in ordine alle spese per la contumace . CP_7
L'integrale rigetto dei motivi di appello e dell'appello incidentale comporta la soccombenza delle appellanti e , nonché della Parte_1 CP_1 che ha aderito alle domande degli appellanti Controparte_4 soccombenti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 147/ 2022, secondo i valori medi, fascia indeterminabile di complessità media, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza non definitiva n. CP_1
pag. 10/11 2586/2017 del 24.10.2017 e la sentenza definitiva n. 944/2020 del 23.06.2020, rese dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento iscritto al RG. n.
3965/2007; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_3
2. dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Curatela Fallimento della “ , compensando le spese nei Parte_2 rapporti con le altre parti;
3. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
4. rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
5. conferma integralmente la Sentenza non definitiva n. 2586/2017 del
24.10.2017 e la Sentenza definitiva n. 944/2020 del 23.06.2020, rese dal
Tribunale di Messina;
6. nulla per le spese nei confronti di;
CP_3
7. condanna in solido e nonché la Curatela del Parte_1 CP_1 al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_4
, liquidate nell'intero in euro 12.156,00 per competenze CP_2
(euro 2.518,00 per studio, euro 1.665,00 fase introduttiva, euro 3.686,00 trattazione, euro 4.287,00 decisione), oltre rimborso forfettario 15% spese generali, cpa e iva;
8. ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante principale e a quello incidentale, se dovuto.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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