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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/06/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10255/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10255/2023 R.G. promossa da:
Cod. Fisc. residente in [...], ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in L'Aquila, Piazza Santa Giusta n. 5, presso lo studio dell'avv. Marzia Lombardo, Cod. Fisc. PEC: C.F._2 Email_1 fax: 0862/62062, che la rappresenta e la difende in giudizio in forza di procura stesa in calce all'atto di citazione e allo stesso allegata digitalmente ex art. 18, co. V, D.M. n. 44/2011, la quale chiede di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento ai sopra indicati indirizzi di PEC e fax;
ATTRICE contro
DOTT. CONVENUTO CONTUMACE CP_1 Per_1
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale del dott. nella causazione dei danni occorsi, alla Sig.ra CP_2 Pt_1
in conseguenza della errata esecuzione delle prestazioni medica per i fatti di cui in narrativa
[...]
; per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Sig.ra Parte_1 per i titoli dedotti, nei seguenti termini: €.42.253,00 a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico permanente) comprensivo di personalizzazione massima;
€1.980,00 a titolo di giorni venti (20) di inabilità assoluta;
€.1.485,00, a titolo di giorni venti (20) di inabilità temporanea al 75
%; €.990,00 a titolo di giorni venti (20) di inabilità temporanea al 50 %; €.495,00 a titolo di giorni venti (20) di i nabilità temporanea al 25%, per un totale di €.47.203,00; €.20.000,00 per danno da cd. mancato consenso informato (in occasione di ambedue gli interventi); €.600,00 per spese mediche documentate ed €.48,80 per spese di procedimento di mediazione documentate, a titolo
pag. 1 di danno patrimoniale, per un totale complessivo di €.67.851,80 ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che verrà provata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. che sin d'ora si richiede, e/o ritenuta di Giustizia, facendo ricorso a criteri equitativi data la peculiarità della fattispecie;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data dei fatti e fino a quella dell'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare il dott. al pagamento delle spese e competenze del CP_2 presente grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato all'indirizzo PEC del convenuto in data
07/11/2023, l'attrice ha esposto che:
✓ nel mese di ottobre 2020, ella si era rivolta al dott. chirurgo estetico CP_2 operante in Genova, con studio in Corso Torino 1/18, per ottenere un miglioramento estetico al seno;
✓ eseguita una prima visita, durante la quale erano concordati i dettagli dell'operazione, la stessa era fissata per il giorno 19/10/2020. In tale data, quindi, la signora era sottoposta, nel predetto studio medico, ad intervento di Pt_1 mastoplastica additiva, eseguito mediante impianto di protesi Monobloc – Silicone SoftOne, previo pagamento dell'importo € 4.000,00 in contanti, come da richiesta del medico;
✓ senonché, le protesi inserite erano differenti da quelle concordate, in quanto più voluminose, tanto che le dimensioni del seno risultavano visibilmente sproporzionate rispetto alla corporatura della paziente, che, peraltro, era stata inviata al proprio domicilio priva di drenaggio per le ferite, senza aver ricevuto indicazioni per una futura visita di controllo né per l'esecuzione di medicazioni e, anzi, con l'unica prescrizione di apporre una pomata sulle ferite;
✓ segnalato l'errore al dott. questo tentava di provi rimedio con l'esecuzione di CP_2 un secondo intervento in data 5/12/2021 sempre presso il proprio studio e con il medesimo modus operandi;
✓ a distanza di pochi giorni, tuttavia, insorgeva un processo infettivo, denotato da una crescente secrezione ematica e purulenta, febbre alta e fortissimi dolori, irradiati anche agli arti superiori, di talché l'attrice si rivolgeva al proprio medico di base che le prescriveva una terapia antibiotica ed una serie di medicazioni;
✓ contattato nuovamente il dott. per un ulteriore aggiornamento sugli sviluppi CP_2 infettivi, anche mediante l'invio di fotografie, quest'ultimo, pur continuando a minimizzare l'accaduto, provvedeva alla restituzione della somma precedentemente ricevuta;
✓ a seguito della formazione di estese cicatrici ipertrofiche, che coinvolgevano l'areola mammaria e le suture operatorie, e stante il permanere dell'infezione, l'attrice si sottoponeva a visita specialistica in data 04/03/2022 presso l'unità ospedaliera senologica dell'Ospedale Mazzini di Teramo, che confermava gli esiti cicatriziali cheloidi;
pag. 2 ✓ in data 04/07/2022, la signora si sottoponeva a visita medico-legale presso la Pt_1 dott.ssa di Teramo (cfr. doc. 3) che riscontrava la sussistenza di un'invalidità Per_2 permanente nella misura del 12% della totale ed un'inabilità temporanea totale di 20 giorni, nonché un'inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 75%, di ulteriori 20 giorni al 50% e, infine, ulteriori 20 giorni al 25%;
✓ in data 23/05/2022 (cfr. docc. 1 e 2) l'attrice inoltrava, pertanto, per il tramite dei propri legali, lettera di richiesta di risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, senza ottenere riscontro, di talché attivava la procedura di mediazione che, tuttavia, si concludeva con esito negativo, stante la mancata comparizione del dott. CP_2
(cfr. doc. 6).
Sulla scorta di quanto sopra, l'attrice ha contestato al convenuto:
✓ l'aver tenuto una condotta negligente ed imperita, dalla quale sono direttamente ad ella derivati esiti pregiudizievoli, sia in occasione dei due interventi chirurgici sia in epoca successiva;
✓ l'inosservanza delle linee guida stabilite per la materia e, ancor prima, delle normali regole di cautela, anche ove si consideri che gli interventi di mastoplastica additiva rientrano nella categoria dei c.d. interventi routinari e di non difficile esecuzione;
✓ l'inadempimento all'obbligazione di risultato assunta nei confronti dell'attrice;
✓ la mancata previa, corretta, precisa e completa informazione alla paziente circa la tipologia di intervento chirurgico cui si sarebbe sottoposta, i diversi rischi astrattamente connessi ad esso e, conseguentemente, la lesione del diritto all'autodeterminazione.
All'esito di tale vicenda, essa attrice avrebbe, dunque, patito:
✓ un danno biologico permanente, consistente nella compromissione dell'efficienza estetica correlata alle incisioni chirurgiche sottomammarie, residuate all'intervento di sostituzione protesica e ad esiti cicatriziali e deturpanti, con connesse ripercussioni di natura psichica, reattive al personale vissuto, quantificabile nella misura del 12%, oltre invalidità temporanea assoluta di 20 giorni e parziale di complessivi 60 giorni (cfr. doc. 3);
✓ un danno morale, ricomprendente anche il danno esistenziale, stante le ovvie ripercussioni e limitazioni alla vita di relazione per una donna di soli 37 anni, nel pieno della giovinezza. In conseguenza del grave pregiudizio estetico, infatti, si è ingenerato nella signora un grave stato ansioso reattivo ed una conseguente Pt_1 compromissione della sfera relazionale e sessuale dell'istante;
✓ il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (c.d. mancato consenso informato), di grave entità, in considerazione del fatto per cui, nel caso di specie, è mancata qualsivoglia informazione circa i prevedibili possibili rischi cui poteva andare incontro la paziente e le connesse conseguenze pregiudizievoli, da quantificarsi in € 20.000,00 ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e/o, comunque, ritenuta di Giustizia;
In ragione di quanto sopra, la signora ha richiesto la personalizzazione del danno Pt_1 biologico accertato, in misura massima, stanti le peculiari circostanze del caso concreto.
Ha, quindi, chiesto:
pag. 3 ✓ in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale del dott. nella causazione dei danni occorsi alla CP_2 signora , in conseguenza dell'errata esecuzione delle prestazioni Parte_1 mediche, per i fatti di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla stessa, per i titoli dedotti, nei seguenti termini:
o € 42.253,00 a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico permanente) comprensivo di personalizzazione massima;
o € 1.980,00 a titolo di giorni venti (20) di inabilità assoluta;
o € 1.485,00, a titolo di giorni venti (20) di inabilità temporanea al 75 %; € 990,00 a titolo di giorni venti (20) di inabilità temporanea al 50 %; € 495,00 a titolo di giorni venti (20) di inabilità temporanea al 25%;
o € 20.000,00 per danno da cd. mancato consenso informato (in occasione di ambedue gli interventi);
o € 600,00 per spese mediche documentate ed € 48,80 per spese di procedimento di mediazione documentate, a titolo di danno patrimoniale. E, così, in totale la complessiva somma di € 67.851,80 ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che sia provata in corso di causa, a mezzo di C.T.U., e/o ritenuta di Giustizia, facendo ricorso a criteri equitativi data la peculiarità della fattispecie;
o oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dalla data dei fatti e fino a quella dell'effettivo soddisfo;
✓ in ogni caso, condannarsi il dott. al pagamento delle spese e delle CP_2 competenze del presente grado di giudizio.
Con il decreto reso ex art. 171 bis c.p.c. il convenuto , non costituitosi nonostante la regolarità della notifica , è stato dichiarato contumace ed è stata fissata la prima udienza al 09/04/2024, dalla quale data da cui sono decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter C.p.c., rese solo da parte attrice.
La causa è stata istruita mediante prova orale e documentale e mediante assunzione di
CTU medico-legale; esaurita l'istruttoria da ultimo trattenuta in decisione all'esito dell' udienza cartolare de 29/05/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies C.p.c..
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All'esito dell'istruttoria orale, documentale e per CTU le allegazioni di parte attrice hanno avuto giudiziale conferma, nei limiti di quanto infra indicato
Risulta provato che la signora al fine di migliorare esteticamente il proprio seno, Pt_1 si recò presso lo studio medico sito in Genova, Corso Torino 1/18, ove, in data 19/10/2020, venne sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva da parte del Dott. in CP_2 anestesia locale.
E', altresì, provato che la signora si sottopose ad ulteriore intervento, con intento Pt_1 correttivo rispetto al precedente, in data 5/12/2021, per un “documentato mancato risultato estetico oggettivo in ambito di chirurgia puramente estetica” (cfr. pag 7 CTU). Non sono stati allegati dal medico, rimasto contumace, i moduli di “consenso informato”, né è stata prodotta la cartella clinica o altra documentazione inerente gli interventi (richiesta da parte attrice, ma mai consegnata, stante l'asserita indisponibilità manifestata dal medico a detta consegna, cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del pag. 4 29/05/2024. In particolare, teste signora : “Non è vero, la cartella clinica non Testimone_1
è mai stata consegnata dal medico a mia zia. ADR Giudice: so che mia zia gliel'aveva chiesta, ma sebbene all'inizio lui avesse detto che gliel'avrebbe consegnata, poi non lo ha mai fatto, non rispondendo nemmeno più alle chiamate. ADR preciso che mia zia aveva richiesto al medico la cartella clinica già dopo il primo intervento” e ancora: “Non è vero, anche in occasione di questo secondo intervento il medico non ha consegnato la cartella clinica a mia zia”. In pari termini si è espresso l'altro teste escusso alla medesima udienza, sig. Tes_2
: “Rimando a quanto già esposto. Che io ricordi, almeno in mia presenza, non ha parlato di
[...] alcun rischio collegato all'intervento. Anzi mi ricordo che le disse che dopo 10 – 15 giorni dall'intervento avrebbe potuto tornare a fare una vita del tutto normale” ed ancora: “No, non è vero, non ha lasciato nulla all'attrice dopo l'intervento nonostante le sue richieste affermando che, visto che le aveva fatto molto sconto, non le avrebbe consegnato la cartella”). A tal proposito, è solo possibile rifarsi a quanto asserito ed allegato dall'attrice
(confermato dai testi) che ha dichiarato di non essere stata minimamente edotta circa le esatte modalità di esecuzione dell'intervento, le eventuali procedure chirurgiche alternative, di non aver ricevuto alcun modulo scritto finalizzato all'acquisizione del cd. consenso informato, in quanto, di fatto, il medico si sarebbe limitato a tranquillizzarla e a comunicarle che trattavasi di intervento di routine. Nessun accenno sarebbe stato fatto a possibili complicanze e ad eventuali esiti cicatriziali (cfr. dichiarazioni teste : “Ricordo che il medico aveva “fatto tutto Testimone_1 facile” nel senso che aveva detto a mia zia che sarebbe stato un intervento semplice e che sarebbe andato tutto bene [omissis]” e ancora: “E' vero, mia zia gli telefonava e mandava messaggi su whatsapp per informarlo del suo stato, ma lui continuava a prescriverle farmaci e poi a un certo punto non ha più risposto al telefono né ai messaggi”; cfr. dichiarazioni teste
“Non ricordo se prima del secondo intervento il medico abbia comunicato all'attrice Tes_2 in cosa esattamente sarebbe consistito questo intervento”).
Diviene in questa sede trascurabile il rilievo circa la successiva restituzione da parte del medico della somma di € 4.000,00 in contanti (asseritamente consegnati dall'attrice al dott. per il primo intervento, circostanza di cui non sono, tuttavia, presenti in atti riscontri CP_2 probatori), quale ulteriore prova dell'ammissione dell'errore da parte del professionista, alla luce delle risultanze della CTU medico-legale svolta sulla persona dell'attrice (che la scrivente fa proprie , per la completezza e il rigore con cui sono state condotte le relative operazioni). In particolare, i dottori e anno riscontrato: CP_3 CP_4
a) relativamente al primo intervento eseguito nel settembre 2020:
✓ la discutibilità dell'utilizzo della metodica di mastoplastica additiva con associato impianto protesico di 550 cc, per correggere la ptosi mammaria di stadio avanzato preoperatoria presente in paziente con evidente lassità cutanea;
✓ la riferita totale assenza di adeguata informazione preoperatoria sugli inevitabili esiti cicatriziali e sulle eventuali alternative di trattamento chirurgico;
✓ l'esistenza di una valida alternativa chirurgica, consistente in una mastopessi con tessuto autologo o eventualmente associata ad inserimento di protesi;
✓ in ogni caso, la possibilità di individuare la migliore tecnica di posizionamento delle protesi (pag. 6 CTU: “Un chirurgo esperto è in grado di adattare la tecnica alle specifiche necessità del caso, considerandone adeguatamente vantaggi e svantaggi”).
pag. 5 Sin da un primo esame, quindi, i CC.TT.UU. hanno ritenuto “adeguata l'indicazione chirurgica, ma inadeguati il volume protesico ed il planning operatorio relativo al primo intervento, che causava quindi l'immediato mancato risultato estetico della procedura stessa, nonché la necessità di ricorrere ad una seconda procedura chirurgica nel mese dicembre 2021 per tentare una correzione parziale dello stesso”.
a) Relativamente al secondo intervento, hanno, invece, evidenziato che “In assenza di immagini e documentazione clinica risulta incomprensibile esprimersi in merito all'indicazione e la realizzazione del secondo intervento chirurgico. In ogni caso si evidenzia, anche dopo il secondo intervento di revisione e correzione, un documentato mancato risultato estetico oggettivo in ambito di chirurgia puramente estetica”. Hanno, quindi, riscontrato che: “Ad oggi è certamente evidente, comunque, un documentato mancato risultato estetico oggettivo in ambito di chirurgia puramente estetica ed in presenza di inadeguata informazione alla paziente sugli esiti cicatriziali e su eventuali alternative chirurgiche” (cfr. pag. 7 CTU). Hanno, inoltre, ritenuto che:
✓ trattavasi di “prestazione sanitaria di ordinaria difficoltà, tenuto conto del quadro mammario ptosico, della giovane età della pz e della problematica di solo ordine estetico e non funzionale”;
✓ “il nesso causale tra gli interventi effettuati dal Dott. e il quadro clinico ad oggi CP_2 obiettivabile è del tutto evidente e configura profili di responsabilità del chirurgo per non aver adottato adeguata tecnica chirurgica che avrebbe evitato l'esito attuale prevedibile e prevenibile con opportuna diligenza”;
✓ all'esito degli eventi per i quali è causa, parte attrice ha subito una “lesione dell'integrità psicofisica”, che ha determinato un “evidente danno estetico con residua asimmetria di volume e forma tra le due mammelle con sinistra < destra ed importanti esiti cicatriziali periareolari”, in un quadro clinico che non presentava precedenti morbosi. Con riferimento, poi, alla valutazione dell'invalidità temporanea assoluta e di quella parziale riportate da parte attrice per effetto dell'evento dannoso di cui si tratta, i CC.TT.UU. hanno ritenuto verosimile, sulla base della ricostruzione dei fatti (pur in assenza di documentazione medica attestante le visite di controllo e l'evoluzione degli esiti chirurgici), che “la convalescenza relativa al primo intervento possa ritenersi sovrapponibile a quella in caso di intervento riuscito con buon esito chirurgico”, mentre l'inabilità temporanea dovuta al secondo intervento risulta “correlata all'inadeguata gestione chirurgica della paziente” e che
“nonostante non vi siano certificazioni relative al periodo post operatorio risulterebbe che la paziente abbia avuto una convalescenza fino al marzo 2021”, periodo di tempo che “risulta coerente con gli ampi esiti cicatriziali ad oggi obiettivabili”. I CC.TT.UU. hanno, quindi, riconosciuto:
• periodo di IT al 50% pari a 30 giorni;
• un ulteriore periodo di IT al 25% per 60 giorni. I CC.TT.UU. hanno, inoltre, riscontrato la sussistenza di esiti derivati dalla vicenda clinica per cui è causa, corrispondenti ad un danno permanente “rimediabile solo ed esclusivamente con un ulteriore intervento chirurgico che potrebbe garantire, in mani esperte, una buona risoluzione dei problemi estetici presenti. Tale intervento richiederebbe: anestesia generale, degenza di una notte in casa di cura, 3 ore circa di sala operatoria, onorari per operatore, aiuto, anestesista, visite e controlli post-operatori, oltre a nuove protesi, il tutto quantificabile
pag. 6 in almeno Euro 12.000 ( dodicimila)” (cfr. pag. 10 CTU) e corrispondente ad un danno biologico permanente quantificabile in 10 punti percentuali. Trattasi, infine, di esiti di natura estetica che non incidono sulle attività quotidiane della paziente, ma che hanno, piuttosto,
“ripercussioni sulla vita di relazione” della stessa “a causa degli esiti cicatriziali periareolari”. Non risultando, infine, agli atti ricevute relative a spese mediche sostenute dall'attrice, i
CC.TT.UU. si sono pronunciati unicamente in merito alla ricevuta n. 55/A del 04/07/2022 della dott.ssa per € 600,00, ritenuta congrua per la tipologia della prestazione. Per_3
Parte attrice ha, dunque, assolto all'onere probatorio che le incombeva, mentre parte convenuta non ha svolto difesa alcuna e, conseguentemente, non ha dimostrato la non imputabilità dell'inadempimento. Deve, quindi, essere accertata la responsabilità professionale del dott. CP_2 in ordine alle conseguenze pregiudizievoli dell'intervento eseguito.
Il danno alla persona, nella sua dimensione non patrimoniale complessiva, va liquidato facendo ricorso alle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 (facendo uso del punto maggiorato per calcolare il danno non patrimoniale – comprensivo, dunque, della componente
“soggettiva” del danno morale presuntivamente correlato al tipo di menomazione subita, cfr. Cass. Civ. n. 23146/2019; Cass. Civ.n. 2516472020, visto l'iter terapeutico al quale l'attrice è stata sottoposta) con un punto base di ITT pari al valore intermedio di euro 144,00, tenuto conto della natura degli esiti.
Sulla scorta di esse si perviene, pertanto, alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 144,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 21.291,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.827,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.160,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.160,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.320,00
Totale generale: € 31.147,00
pag. 7 A tale proposito si osserva che:
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente è stato liquidato mediante incremento del punto danno biologico, rispettando tuttavia la distinzione delle due componenti – danno biologico, danno morale – che vanno a determinare l'entità del danno non patrimoniale complessivo (in base alle indicazioni della Suprema
Corte di Cassazione n. 25164/2020), secondo una stima che si ritiene tenga adeguatamente conto della sofferenza e dell'afflizione subita dall'attrice;
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità temporanea è stato liquidato facendo ricorso al parametro incrementato al 26% della tabella milanese (la predetta tabella, presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria prevede, quanto alla invalidità temporanea, un diverso sistema di personalizzazione che dall'importo medio di € 99,00 giunge fino a € 149,00, con un aumento quindi del 50% in presenza di interventi chirurgici, periodi di ricovero o periodi di immobilizzazione, che abbiano aggravato l'obiettiva lesività del fatto nel periodo considerato e la sofferenza soggettiva della vittima, come nel caso di specie);
✓ la personalizzazione non è stata riconosciuta: le conseguenze sul piano dinamico dell'intervento (in sede di visita peritale l'attrice ha lamentato disagio estetico, bruciore, e dolorabilità irradiata alle spalle a seguito degli esiti dell'intervento di mastoplastica, oltre che difficoltà di relazione) sono le stesse che qualsiasi soggetto, nella stessa posizione dell'attrice, si trova costretto a subire. La Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, e possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravita delle lesioni'” (Cass.23778/2014). Le allegazioni di parte attrice in punto personalizzazione non consentono, quindi, a questo giudice di riconoscere pregiudizi di natura “eccezionale” diversi da quelli che si verificano normalmente in casi analoghi.
Tutto quanto riportato da parte attrice, si ritiene, si atteggia come conseguenza normale dell'esito infausto dell'intervento chirurgico cui venne sottoposta.
pag. 8 Tenuto conto dei parametri di cui sopra si stima equo procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale in moneta attuale in misura di complessivi € 33.500, già tenuto conto della devalutazione e della rivalutazione e interessi anno per anno;
sulla somma di cui sopra dalla data della presente sentenza fino al saldo sono dovuti gli interessi in misura legale
Parte attrice ha, inoltre, rivendicato un danno da lesione al diritto d'informazione. Sul punto ha così dedotto: “A tali voci di danno, deve aggiungersi il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (cd. mancato consenso informato) che può essere inquadrato, sempre sulla scorta delle Tabelle di Milano, all'interno del parametro della grave entità, in considerazione del fatto che nel caso di specie è mancata qualsivoglia informazione circa i prevedibili possibili rischi cui poteva andare incontro la paziente e le connesse conseguenze pregiudizievoli, in termini di sofferenza soggettiva e diminuzione della propri a libertà di scelta. Prova ne sia la circostanza che non è stata neppure redatta e/o, comunque, mai rilasciata alcuna cartella clinica dell'operazione eseguita e che la condotta serbata dal medico, prima e dopo gli interventi chirurgici, è sempre stata improntata al minimizzare ogni circostanza tacciando i reali esiti (anche quando erano ormai evidenti anche a chi non è pratico dell'ars medica). Per tali ragioni, e in forza dei predetti parametri, tale danno viene quantificato in
€.20.000,00 ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e/o, comunque, ritenuta di Giustizia. Da ultimo, come accennato, infatti, giova ribadire che il dott. CP_2
riconoscendo il grave errore chirurgico nel quale è incorso, ha già provveduto a
[...] rimborsare integralmente il costo dell'operazione precedentemente sostenuto dalla paziente (€.4.000,00)”. Ora, che non vi sia prova della raccolta di un valido consenso informato non vi è dubbio;
tuttavia, ciò non comporta in automatico il diritto al risarcimento del danno che deve essere provato nell'an e nel quantum.. E' evidente che siamo fuori dal tema del diritto al consenso quando si afferma genericamente che la paziente “se fosse stata resa edotta di quelle che furono le conseguenze concrete dell'atto medico imperito” non lo avrebbe eseguito. Nessuno, infatti, vorrebbe sottoporsi ad un intervento chirurgico nella consapevolezza che questo finirà male. La lesione del diritto al consenso, in tale caso, esiste solo se il paziente, reso edotto dei possibili rischi, è in condizioni di dimostrare che si sarebbe sottratto alla cura. Come è noto, infatti, l'inadempimento dell'obbligo informativo ha natura plurioffensiva, potendo provocare la lesione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute (Cass. civ. n. 28985/2019; Cass. ord. N. 11112/2020). Vi saranno, quindi:
a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, onde non subirne le conseguenze invalidanti, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrate dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c. (Cassazione civile n. 24471/2020); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Non è possibile, infatti, confondere la lesione del diritto con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano, essendo indispensabile allegare pag. 9 specificamente quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute eventualmente derivati il danneggiato abbia subito (cfr. Cass. n. 24471/2020). Nel caso che occupa, l'intervento eseguito è quello che era stato concordato con la paziente (mastoplastica additiva) e le conseguenze invalidanti (residua asimmetria di volume e forma tra le due mammelle con sinistra < destra ed importanti esiti cicatriziali periareolari) sono solo il frutto di un errore di tecnica chirurgica e non il frutto di un intervento diverso da quello voluto. Inoltre, l'attrice non ha mai allegato e provato che, ove resa edotta dei possibili rischi dell'intervento (sanguinamento, ematomi con possibili sequele cicatriziali) non lo avrebbe praticato e non ha mai allegato e provato altri pregiudizi – diversi dal danno salute nella sua componente fisica e psichica risarcito sotto forma di danno biologico – che avrebbe patito. Nulla può, pertanto, essere riconosciuto a titolo di lesione del diritto al consenso.
Deve essere, infine, risarcito, il danno patrimoniale subito.
Le uniche spese mediche affrontate dall'attrice e versate in atti ammontano ad € 600,00, quale importo corrisposto per la relazione medico-legale di parte, redatta dalla dott.ssa , ritenuto congruo dai CC.TT.UU.; su detta somma vanno riconosciuti ed Per_2 interessi dalla data di esborso al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il convenuto il dott. CP_2 deve essere condannato a rifondere a parte attrice:
- le spese di lite del presente procedimento come liquidate nel dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M 147/2022, per le cause comprese nello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00. Gli importi liquidati sono prossimi a quelli minimi, in quanto parte convenuta non si
è costituita e non ha sviluppato difese;
- le spese per la procedura di mediazione, che consistono nelle spese vive sostenute (euro 48,80, doc. 5 fascicolo parte attrice) e nel compenso dovuto all'avv. Lombardo, liquidato in base alla tariffa per la mediazione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (limitata all'instaurazione del procedimento ed alla partecipazione al primo incontro: tabella 2022, D.M. 147/2022, valore affare compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), secondo l'importo medio di
€ 536,00 per la fase di attivazione, oltre accessori di legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, e pari a complessivi € 5.038,66, oltre accessori, suddivisi in parti uguali tra i CTU, vengono poste a carico in via definitiva del convenuto , con diritto dell'attrice alla ripetizione di quanto già eventualmente corrisposto in via anticipata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ accerta e dichiara la responsabilità professionale del dott. in ordine ai CP_2 fatti di cui è causa e, per l'effetto lo dichiara tenuto e lo condanna a pagare a parte attrice:
• € 33.500 liquidata in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito;
• € 600 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
pag. 10 oltre interessi con le decorrenze di cui in parte motiva;
✓ condanna, altresì, la parte convenuta a rimborsare a parte attrice:
• le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, c.p.a e i.v.a. se dovuta e rimborso spese CU;
le spese per la fase di mediazione che si liquidano in € 536, 00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, c.p.a e i.v.a. se dovuta e rimborso spese € 48,80; Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta;
condanna il convenuto a rimborsare a parte attrice quanto già corrisposto in favore del Collegio Medico in via anticipata
Genova, 15 Giugno 2025.
Il Giudice Maria Cristina Scarzella
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pag. 11
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10255/2023 R.G. promossa da:
Cod. Fisc. residente in [...], ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in L'Aquila, Piazza Santa Giusta n. 5, presso lo studio dell'avv. Marzia Lombardo, Cod. Fisc. PEC: C.F._2 Email_1 fax: 0862/62062, che la rappresenta e la difende in giudizio in forza di procura stesa in calce all'atto di citazione e allo stesso allegata digitalmente ex art. 18, co. V, D.M. n. 44/2011, la quale chiede di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento ai sopra indicati indirizzi di PEC e fax;
ATTRICE contro
DOTT. CONVENUTO CONTUMACE CP_1 Per_1
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale del dott. nella causazione dei danni occorsi, alla Sig.ra CP_2 Pt_1
in conseguenza della errata esecuzione delle prestazioni medica per i fatti di cui in narrativa
[...]
; per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Sig.ra Parte_1 per i titoli dedotti, nei seguenti termini: €.42.253,00 a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico permanente) comprensivo di personalizzazione massima;
€1.980,00 a titolo di giorni venti (20) di inabilità assoluta;
€.1.485,00, a titolo di giorni venti (20) di inabilità temporanea al 75
%; €.990,00 a titolo di giorni venti (20) di inabilità temporanea al 50 %; €.495,00 a titolo di giorni venti (20) di i nabilità temporanea al 25%, per un totale di €.47.203,00; €.20.000,00 per danno da cd. mancato consenso informato (in occasione di ambedue gli interventi); €.600,00 per spese mediche documentate ed €.48,80 per spese di procedimento di mediazione documentate, a titolo
pag. 1 di danno patrimoniale, per un totale complessivo di €.67.851,80 ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che verrà provata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. che sin d'ora si richiede, e/o ritenuta di Giustizia, facendo ricorso a criteri equitativi data la peculiarità della fattispecie;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data dei fatti e fino a quella dell'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare il dott. al pagamento delle spese e competenze del CP_2 presente grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato all'indirizzo PEC del convenuto in data
07/11/2023, l'attrice ha esposto che:
✓ nel mese di ottobre 2020, ella si era rivolta al dott. chirurgo estetico CP_2 operante in Genova, con studio in Corso Torino 1/18, per ottenere un miglioramento estetico al seno;
✓ eseguita una prima visita, durante la quale erano concordati i dettagli dell'operazione, la stessa era fissata per il giorno 19/10/2020. In tale data, quindi, la signora era sottoposta, nel predetto studio medico, ad intervento di Pt_1 mastoplastica additiva, eseguito mediante impianto di protesi Monobloc – Silicone SoftOne, previo pagamento dell'importo € 4.000,00 in contanti, come da richiesta del medico;
✓ senonché, le protesi inserite erano differenti da quelle concordate, in quanto più voluminose, tanto che le dimensioni del seno risultavano visibilmente sproporzionate rispetto alla corporatura della paziente, che, peraltro, era stata inviata al proprio domicilio priva di drenaggio per le ferite, senza aver ricevuto indicazioni per una futura visita di controllo né per l'esecuzione di medicazioni e, anzi, con l'unica prescrizione di apporre una pomata sulle ferite;
✓ segnalato l'errore al dott. questo tentava di provi rimedio con l'esecuzione di CP_2 un secondo intervento in data 5/12/2021 sempre presso il proprio studio e con il medesimo modus operandi;
✓ a distanza di pochi giorni, tuttavia, insorgeva un processo infettivo, denotato da una crescente secrezione ematica e purulenta, febbre alta e fortissimi dolori, irradiati anche agli arti superiori, di talché l'attrice si rivolgeva al proprio medico di base che le prescriveva una terapia antibiotica ed una serie di medicazioni;
✓ contattato nuovamente il dott. per un ulteriore aggiornamento sugli sviluppi CP_2 infettivi, anche mediante l'invio di fotografie, quest'ultimo, pur continuando a minimizzare l'accaduto, provvedeva alla restituzione della somma precedentemente ricevuta;
✓ a seguito della formazione di estese cicatrici ipertrofiche, che coinvolgevano l'areola mammaria e le suture operatorie, e stante il permanere dell'infezione, l'attrice si sottoponeva a visita specialistica in data 04/03/2022 presso l'unità ospedaliera senologica dell'Ospedale Mazzini di Teramo, che confermava gli esiti cicatriziali cheloidi;
pag. 2 ✓ in data 04/07/2022, la signora si sottoponeva a visita medico-legale presso la Pt_1 dott.ssa di Teramo (cfr. doc. 3) che riscontrava la sussistenza di un'invalidità Per_2 permanente nella misura del 12% della totale ed un'inabilità temporanea totale di 20 giorni, nonché un'inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 75%, di ulteriori 20 giorni al 50% e, infine, ulteriori 20 giorni al 25%;
✓ in data 23/05/2022 (cfr. docc. 1 e 2) l'attrice inoltrava, pertanto, per il tramite dei propri legali, lettera di richiesta di risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, senza ottenere riscontro, di talché attivava la procedura di mediazione che, tuttavia, si concludeva con esito negativo, stante la mancata comparizione del dott. CP_2
(cfr. doc. 6).
Sulla scorta di quanto sopra, l'attrice ha contestato al convenuto:
✓ l'aver tenuto una condotta negligente ed imperita, dalla quale sono direttamente ad ella derivati esiti pregiudizievoli, sia in occasione dei due interventi chirurgici sia in epoca successiva;
✓ l'inosservanza delle linee guida stabilite per la materia e, ancor prima, delle normali regole di cautela, anche ove si consideri che gli interventi di mastoplastica additiva rientrano nella categoria dei c.d. interventi routinari e di non difficile esecuzione;
✓ l'inadempimento all'obbligazione di risultato assunta nei confronti dell'attrice;
✓ la mancata previa, corretta, precisa e completa informazione alla paziente circa la tipologia di intervento chirurgico cui si sarebbe sottoposta, i diversi rischi astrattamente connessi ad esso e, conseguentemente, la lesione del diritto all'autodeterminazione.
All'esito di tale vicenda, essa attrice avrebbe, dunque, patito:
✓ un danno biologico permanente, consistente nella compromissione dell'efficienza estetica correlata alle incisioni chirurgiche sottomammarie, residuate all'intervento di sostituzione protesica e ad esiti cicatriziali e deturpanti, con connesse ripercussioni di natura psichica, reattive al personale vissuto, quantificabile nella misura del 12%, oltre invalidità temporanea assoluta di 20 giorni e parziale di complessivi 60 giorni (cfr. doc. 3);
✓ un danno morale, ricomprendente anche il danno esistenziale, stante le ovvie ripercussioni e limitazioni alla vita di relazione per una donna di soli 37 anni, nel pieno della giovinezza. In conseguenza del grave pregiudizio estetico, infatti, si è ingenerato nella signora un grave stato ansioso reattivo ed una conseguente Pt_1 compromissione della sfera relazionale e sessuale dell'istante;
✓ il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (c.d. mancato consenso informato), di grave entità, in considerazione del fatto per cui, nel caso di specie, è mancata qualsivoglia informazione circa i prevedibili possibili rischi cui poteva andare incontro la paziente e le connesse conseguenze pregiudizievoli, da quantificarsi in € 20.000,00 ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e/o, comunque, ritenuta di Giustizia;
In ragione di quanto sopra, la signora ha richiesto la personalizzazione del danno Pt_1 biologico accertato, in misura massima, stanti le peculiari circostanze del caso concreto.
Ha, quindi, chiesto:
pag. 3 ✓ in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale del dott. nella causazione dei danni occorsi alla CP_2 signora , in conseguenza dell'errata esecuzione delle prestazioni Parte_1 mediche, per i fatti di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla stessa, per i titoli dedotti, nei seguenti termini:
o € 42.253,00 a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico permanente) comprensivo di personalizzazione massima;
o € 1.980,00 a titolo di giorni venti (20) di inabilità assoluta;
o € 1.485,00, a titolo di giorni venti (20) di inabilità temporanea al 75 %; € 990,00 a titolo di giorni venti (20) di inabilità temporanea al 50 %; € 495,00 a titolo di giorni venti (20) di inabilità temporanea al 25%;
o € 20.000,00 per danno da cd. mancato consenso informato (in occasione di ambedue gli interventi);
o € 600,00 per spese mediche documentate ed € 48,80 per spese di procedimento di mediazione documentate, a titolo di danno patrimoniale. E, così, in totale la complessiva somma di € 67.851,80 ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che sia provata in corso di causa, a mezzo di C.T.U., e/o ritenuta di Giustizia, facendo ricorso a criteri equitativi data la peculiarità della fattispecie;
o oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dalla data dei fatti e fino a quella dell'effettivo soddisfo;
✓ in ogni caso, condannarsi il dott. al pagamento delle spese e delle CP_2 competenze del presente grado di giudizio.
Con il decreto reso ex art. 171 bis c.p.c. il convenuto , non costituitosi nonostante la regolarità della notifica , è stato dichiarato contumace ed è stata fissata la prima udienza al 09/04/2024, dalla quale data da cui sono decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter C.p.c., rese solo da parte attrice.
La causa è stata istruita mediante prova orale e documentale e mediante assunzione di
CTU medico-legale; esaurita l'istruttoria da ultimo trattenuta in decisione all'esito dell' udienza cartolare de 29/05/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies C.p.c..
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All'esito dell'istruttoria orale, documentale e per CTU le allegazioni di parte attrice hanno avuto giudiziale conferma, nei limiti di quanto infra indicato
Risulta provato che la signora al fine di migliorare esteticamente il proprio seno, Pt_1 si recò presso lo studio medico sito in Genova, Corso Torino 1/18, ove, in data 19/10/2020, venne sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva da parte del Dott. in CP_2 anestesia locale.
E', altresì, provato che la signora si sottopose ad ulteriore intervento, con intento Pt_1 correttivo rispetto al precedente, in data 5/12/2021, per un “documentato mancato risultato estetico oggettivo in ambito di chirurgia puramente estetica” (cfr. pag 7 CTU). Non sono stati allegati dal medico, rimasto contumace, i moduli di “consenso informato”, né è stata prodotta la cartella clinica o altra documentazione inerente gli interventi (richiesta da parte attrice, ma mai consegnata, stante l'asserita indisponibilità manifestata dal medico a detta consegna, cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del pag. 4 29/05/2024. In particolare, teste signora : “Non è vero, la cartella clinica non Testimone_1
è mai stata consegnata dal medico a mia zia. ADR Giudice: so che mia zia gliel'aveva chiesta, ma sebbene all'inizio lui avesse detto che gliel'avrebbe consegnata, poi non lo ha mai fatto, non rispondendo nemmeno più alle chiamate. ADR preciso che mia zia aveva richiesto al medico la cartella clinica già dopo il primo intervento” e ancora: “Non è vero, anche in occasione di questo secondo intervento il medico non ha consegnato la cartella clinica a mia zia”. In pari termini si è espresso l'altro teste escusso alla medesima udienza, sig. Tes_2
: “Rimando a quanto già esposto. Che io ricordi, almeno in mia presenza, non ha parlato di
[...] alcun rischio collegato all'intervento. Anzi mi ricordo che le disse che dopo 10 – 15 giorni dall'intervento avrebbe potuto tornare a fare una vita del tutto normale” ed ancora: “No, non è vero, non ha lasciato nulla all'attrice dopo l'intervento nonostante le sue richieste affermando che, visto che le aveva fatto molto sconto, non le avrebbe consegnato la cartella”). A tal proposito, è solo possibile rifarsi a quanto asserito ed allegato dall'attrice
(confermato dai testi) che ha dichiarato di non essere stata minimamente edotta circa le esatte modalità di esecuzione dell'intervento, le eventuali procedure chirurgiche alternative, di non aver ricevuto alcun modulo scritto finalizzato all'acquisizione del cd. consenso informato, in quanto, di fatto, il medico si sarebbe limitato a tranquillizzarla e a comunicarle che trattavasi di intervento di routine. Nessun accenno sarebbe stato fatto a possibili complicanze e ad eventuali esiti cicatriziali (cfr. dichiarazioni teste : “Ricordo che il medico aveva “fatto tutto Testimone_1 facile” nel senso che aveva detto a mia zia che sarebbe stato un intervento semplice e che sarebbe andato tutto bene [omissis]” e ancora: “E' vero, mia zia gli telefonava e mandava messaggi su whatsapp per informarlo del suo stato, ma lui continuava a prescriverle farmaci e poi a un certo punto non ha più risposto al telefono né ai messaggi”; cfr. dichiarazioni teste
“Non ricordo se prima del secondo intervento il medico abbia comunicato all'attrice Tes_2 in cosa esattamente sarebbe consistito questo intervento”).
Diviene in questa sede trascurabile il rilievo circa la successiva restituzione da parte del medico della somma di € 4.000,00 in contanti (asseritamente consegnati dall'attrice al dott. per il primo intervento, circostanza di cui non sono, tuttavia, presenti in atti riscontri CP_2 probatori), quale ulteriore prova dell'ammissione dell'errore da parte del professionista, alla luce delle risultanze della CTU medico-legale svolta sulla persona dell'attrice (che la scrivente fa proprie , per la completezza e il rigore con cui sono state condotte le relative operazioni). In particolare, i dottori e anno riscontrato: CP_3 CP_4
a) relativamente al primo intervento eseguito nel settembre 2020:
✓ la discutibilità dell'utilizzo della metodica di mastoplastica additiva con associato impianto protesico di 550 cc, per correggere la ptosi mammaria di stadio avanzato preoperatoria presente in paziente con evidente lassità cutanea;
✓ la riferita totale assenza di adeguata informazione preoperatoria sugli inevitabili esiti cicatriziali e sulle eventuali alternative di trattamento chirurgico;
✓ l'esistenza di una valida alternativa chirurgica, consistente in una mastopessi con tessuto autologo o eventualmente associata ad inserimento di protesi;
✓ in ogni caso, la possibilità di individuare la migliore tecnica di posizionamento delle protesi (pag. 6 CTU: “Un chirurgo esperto è in grado di adattare la tecnica alle specifiche necessità del caso, considerandone adeguatamente vantaggi e svantaggi”).
pag. 5 Sin da un primo esame, quindi, i CC.TT.UU. hanno ritenuto “adeguata l'indicazione chirurgica, ma inadeguati il volume protesico ed il planning operatorio relativo al primo intervento, che causava quindi l'immediato mancato risultato estetico della procedura stessa, nonché la necessità di ricorrere ad una seconda procedura chirurgica nel mese dicembre 2021 per tentare una correzione parziale dello stesso”.
a) Relativamente al secondo intervento, hanno, invece, evidenziato che “In assenza di immagini e documentazione clinica risulta incomprensibile esprimersi in merito all'indicazione e la realizzazione del secondo intervento chirurgico. In ogni caso si evidenzia, anche dopo il secondo intervento di revisione e correzione, un documentato mancato risultato estetico oggettivo in ambito di chirurgia puramente estetica”. Hanno, quindi, riscontrato che: “Ad oggi è certamente evidente, comunque, un documentato mancato risultato estetico oggettivo in ambito di chirurgia puramente estetica ed in presenza di inadeguata informazione alla paziente sugli esiti cicatriziali e su eventuali alternative chirurgiche” (cfr. pag. 7 CTU). Hanno, inoltre, ritenuto che:
✓ trattavasi di “prestazione sanitaria di ordinaria difficoltà, tenuto conto del quadro mammario ptosico, della giovane età della pz e della problematica di solo ordine estetico e non funzionale”;
✓ “il nesso causale tra gli interventi effettuati dal Dott. e il quadro clinico ad oggi CP_2 obiettivabile è del tutto evidente e configura profili di responsabilità del chirurgo per non aver adottato adeguata tecnica chirurgica che avrebbe evitato l'esito attuale prevedibile e prevenibile con opportuna diligenza”;
✓ all'esito degli eventi per i quali è causa, parte attrice ha subito una “lesione dell'integrità psicofisica”, che ha determinato un “evidente danno estetico con residua asimmetria di volume e forma tra le due mammelle con sinistra < destra ed importanti esiti cicatriziali periareolari”, in un quadro clinico che non presentava precedenti morbosi. Con riferimento, poi, alla valutazione dell'invalidità temporanea assoluta e di quella parziale riportate da parte attrice per effetto dell'evento dannoso di cui si tratta, i CC.TT.UU. hanno ritenuto verosimile, sulla base della ricostruzione dei fatti (pur in assenza di documentazione medica attestante le visite di controllo e l'evoluzione degli esiti chirurgici), che “la convalescenza relativa al primo intervento possa ritenersi sovrapponibile a quella in caso di intervento riuscito con buon esito chirurgico”, mentre l'inabilità temporanea dovuta al secondo intervento risulta “correlata all'inadeguata gestione chirurgica della paziente” e che
“nonostante non vi siano certificazioni relative al periodo post operatorio risulterebbe che la paziente abbia avuto una convalescenza fino al marzo 2021”, periodo di tempo che “risulta coerente con gli ampi esiti cicatriziali ad oggi obiettivabili”. I CC.TT.UU. hanno, quindi, riconosciuto:
• periodo di IT al 50% pari a 30 giorni;
• un ulteriore periodo di IT al 25% per 60 giorni. I CC.TT.UU. hanno, inoltre, riscontrato la sussistenza di esiti derivati dalla vicenda clinica per cui è causa, corrispondenti ad un danno permanente “rimediabile solo ed esclusivamente con un ulteriore intervento chirurgico che potrebbe garantire, in mani esperte, una buona risoluzione dei problemi estetici presenti. Tale intervento richiederebbe: anestesia generale, degenza di una notte in casa di cura, 3 ore circa di sala operatoria, onorari per operatore, aiuto, anestesista, visite e controlli post-operatori, oltre a nuove protesi, il tutto quantificabile
pag. 6 in almeno Euro 12.000 ( dodicimila)” (cfr. pag. 10 CTU) e corrispondente ad un danno biologico permanente quantificabile in 10 punti percentuali. Trattasi, infine, di esiti di natura estetica che non incidono sulle attività quotidiane della paziente, ma che hanno, piuttosto,
“ripercussioni sulla vita di relazione” della stessa “a causa degli esiti cicatriziali periareolari”. Non risultando, infine, agli atti ricevute relative a spese mediche sostenute dall'attrice, i
CC.TT.UU. si sono pronunciati unicamente in merito alla ricevuta n. 55/A del 04/07/2022 della dott.ssa per € 600,00, ritenuta congrua per la tipologia della prestazione. Per_3
Parte attrice ha, dunque, assolto all'onere probatorio che le incombeva, mentre parte convenuta non ha svolto difesa alcuna e, conseguentemente, non ha dimostrato la non imputabilità dell'inadempimento. Deve, quindi, essere accertata la responsabilità professionale del dott. CP_2 in ordine alle conseguenze pregiudizievoli dell'intervento eseguito.
Il danno alla persona, nella sua dimensione non patrimoniale complessiva, va liquidato facendo ricorso alle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 (facendo uso del punto maggiorato per calcolare il danno non patrimoniale – comprensivo, dunque, della componente
“soggettiva” del danno morale presuntivamente correlato al tipo di menomazione subita, cfr. Cass. Civ. n. 23146/2019; Cass. Civ.n. 2516472020, visto l'iter terapeutico al quale l'attrice è stata sottoposta) con un punto base di ITT pari al valore intermedio di euro 144,00, tenuto conto della natura degli esiti.
Sulla scorta di esse si perviene, pertanto, alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 144,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 21.291,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.827,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.160,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.160,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.320,00
Totale generale: € 31.147,00
pag. 7 A tale proposito si osserva che:
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente è stato liquidato mediante incremento del punto danno biologico, rispettando tuttavia la distinzione delle due componenti – danno biologico, danno morale – che vanno a determinare l'entità del danno non patrimoniale complessivo (in base alle indicazioni della Suprema
Corte di Cassazione n. 25164/2020), secondo una stima che si ritiene tenga adeguatamente conto della sofferenza e dell'afflizione subita dall'attrice;
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità temporanea è stato liquidato facendo ricorso al parametro incrementato al 26% della tabella milanese (la predetta tabella, presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria prevede, quanto alla invalidità temporanea, un diverso sistema di personalizzazione che dall'importo medio di € 99,00 giunge fino a € 149,00, con un aumento quindi del 50% in presenza di interventi chirurgici, periodi di ricovero o periodi di immobilizzazione, che abbiano aggravato l'obiettiva lesività del fatto nel periodo considerato e la sofferenza soggettiva della vittima, come nel caso di specie);
✓ la personalizzazione non è stata riconosciuta: le conseguenze sul piano dinamico dell'intervento (in sede di visita peritale l'attrice ha lamentato disagio estetico, bruciore, e dolorabilità irradiata alle spalle a seguito degli esiti dell'intervento di mastoplastica, oltre che difficoltà di relazione) sono le stesse che qualsiasi soggetto, nella stessa posizione dell'attrice, si trova costretto a subire. La Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, e possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravita delle lesioni'” (Cass.23778/2014). Le allegazioni di parte attrice in punto personalizzazione non consentono, quindi, a questo giudice di riconoscere pregiudizi di natura “eccezionale” diversi da quelli che si verificano normalmente in casi analoghi.
Tutto quanto riportato da parte attrice, si ritiene, si atteggia come conseguenza normale dell'esito infausto dell'intervento chirurgico cui venne sottoposta.
pag. 8 Tenuto conto dei parametri di cui sopra si stima equo procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale in moneta attuale in misura di complessivi € 33.500, già tenuto conto della devalutazione e della rivalutazione e interessi anno per anno;
sulla somma di cui sopra dalla data della presente sentenza fino al saldo sono dovuti gli interessi in misura legale
Parte attrice ha, inoltre, rivendicato un danno da lesione al diritto d'informazione. Sul punto ha così dedotto: “A tali voci di danno, deve aggiungersi il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (cd. mancato consenso informato) che può essere inquadrato, sempre sulla scorta delle Tabelle di Milano, all'interno del parametro della grave entità, in considerazione del fatto che nel caso di specie è mancata qualsivoglia informazione circa i prevedibili possibili rischi cui poteva andare incontro la paziente e le connesse conseguenze pregiudizievoli, in termini di sofferenza soggettiva e diminuzione della propri a libertà di scelta. Prova ne sia la circostanza che non è stata neppure redatta e/o, comunque, mai rilasciata alcuna cartella clinica dell'operazione eseguita e che la condotta serbata dal medico, prima e dopo gli interventi chirurgici, è sempre stata improntata al minimizzare ogni circostanza tacciando i reali esiti (anche quando erano ormai evidenti anche a chi non è pratico dell'ars medica). Per tali ragioni, e in forza dei predetti parametri, tale danno viene quantificato in
€.20.000,00 ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e/o, comunque, ritenuta di Giustizia. Da ultimo, come accennato, infatti, giova ribadire che il dott. CP_2
riconoscendo il grave errore chirurgico nel quale è incorso, ha già provveduto a
[...] rimborsare integralmente il costo dell'operazione precedentemente sostenuto dalla paziente (€.4.000,00)”. Ora, che non vi sia prova della raccolta di un valido consenso informato non vi è dubbio;
tuttavia, ciò non comporta in automatico il diritto al risarcimento del danno che deve essere provato nell'an e nel quantum.. E' evidente che siamo fuori dal tema del diritto al consenso quando si afferma genericamente che la paziente “se fosse stata resa edotta di quelle che furono le conseguenze concrete dell'atto medico imperito” non lo avrebbe eseguito. Nessuno, infatti, vorrebbe sottoporsi ad un intervento chirurgico nella consapevolezza che questo finirà male. La lesione del diritto al consenso, in tale caso, esiste solo se il paziente, reso edotto dei possibili rischi, è in condizioni di dimostrare che si sarebbe sottratto alla cura. Come è noto, infatti, l'inadempimento dell'obbligo informativo ha natura plurioffensiva, potendo provocare la lesione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute (Cass. civ. n. 28985/2019; Cass. ord. N. 11112/2020). Vi saranno, quindi:
a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, onde non subirne le conseguenze invalidanti, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrate dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c. (Cassazione civile n. 24471/2020); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Non è possibile, infatti, confondere la lesione del diritto con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano, essendo indispensabile allegare pag. 9 specificamente quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute eventualmente derivati il danneggiato abbia subito (cfr. Cass. n. 24471/2020). Nel caso che occupa, l'intervento eseguito è quello che era stato concordato con la paziente (mastoplastica additiva) e le conseguenze invalidanti (residua asimmetria di volume e forma tra le due mammelle con sinistra < destra ed importanti esiti cicatriziali periareolari) sono solo il frutto di un errore di tecnica chirurgica e non il frutto di un intervento diverso da quello voluto. Inoltre, l'attrice non ha mai allegato e provato che, ove resa edotta dei possibili rischi dell'intervento (sanguinamento, ematomi con possibili sequele cicatriziali) non lo avrebbe praticato e non ha mai allegato e provato altri pregiudizi – diversi dal danno salute nella sua componente fisica e psichica risarcito sotto forma di danno biologico – che avrebbe patito. Nulla può, pertanto, essere riconosciuto a titolo di lesione del diritto al consenso.
Deve essere, infine, risarcito, il danno patrimoniale subito.
Le uniche spese mediche affrontate dall'attrice e versate in atti ammontano ad € 600,00, quale importo corrisposto per la relazione medico-legale di parte, redatta dalla dott.ssa , ritenuto congruo dai CC.TT.UU.; su detta somma vanno riconosciuti ed Per_2 interessi dalla data di esborso al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il convenuto il dott. CP_2 deve essere condannato a rifondere a parte attrice:
- le spese di lite del presente procedimento come liquidate nel dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M 147/2022, per le cause comprese nello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00. Gli importi liquidati sono prossimi a quelli minimi, in quanto parte convenuta non si
è costituita e non ha sviluppato difese;
- le spese per la procedura di mediazione, che consistono nelle spese vive sostenute (euro 48,80, doc. 5 fascicolo parte attrice) e nel compenso dovuto all'avv. Lombardo, liquidato in base alla tariffa per la mediazione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (limitata all'instaurazione del procedimento ed alla partecipazione al primo incontro: tabella 2022, D.M. 147/2022, valore affare compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), secondo l'importo medio di
€ 536,00 per la fase di attivazione, oltre accessori di legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, e pari a complessivi € 5.038,66, oltre accessori, suddivisi in parti uguali tra i CTU, vengono poste a carico in via definitiva del convenuto , con diritto dell'attrice alla ripetizione di quanto già eventualmente corrisposto in via anticipata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ accerta e dichiara la responsabilità professionale del dott. in ordine ai CP_2 fatti di cui è causa e, per l'effetto lo dichiara tenuto e lo condanna a pagare a parte attrice:
• € 33.500 liquidata in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito;
• € 600 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
pag. 10 oltre interessi con le decorrenze di cui in parte motiva;
✓ condanna, altresì, la parte convenuta a rimborsare a parte attrice:
• le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, c.p.a e i.v.a. se dovuta e rimborso spese CU;
le spese per la fase di mediazione che si liquidano in € 536, 00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, c.p.a e i.v.a. se dovuta e rimborso spese € 48,80; Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta;
condanna il convenuto a rimborsare a parte attrice quanto già corrisposto in favore del Collegio Medico in via anticipata
Genova, 15 Giugno 2025.
Il Giudice Maria Cristina Scarzella
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