TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11877 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16075/2022 + 5515/2023 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Luigia Stravino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 16075/2022 e 5515/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnate in decisione con ordinanza del 22.09.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 281-quinquies, co. 1 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto l'11.12.2025;
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (c.f. ), tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli alla via Carlo Poerio n. 90 nello studio degli Avv.ti
SE IA (c.f. ), (c.f. C.F._5 Parte_5
e (c.f. , che li C.F._6 Parte_6 CodiceFiscale_7 rappresentano e difendono in virtù di procure in calce agli atti di citazione;
- ATTORI/OPPONENTI
E
(P.I. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in San Nicola La Strada (CE) alla Via Giuseppe Saragat, n. 1, presso lo studio dell'avv. MAURINO MARTA (c.f.. che la rappresenta C.F._8
e difende, unitamente all'avv. MELE FERUCCIO (c.f. , in virtù C.F._9 di procure in calce alle comparse di costituzione;
- CONVENUTA/OPPOSTA
NONCHÉ
Il sito in San Giorgio a Cremano (NA) Controparte_2 alla via Domenico Scarlatti n. 1 (c.f. , elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Napoli, al Largo Francesco Torraca n. 71, 80133, presso lo studio dell'Avv. RUSSO SE (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso giusta C.F._10 procura in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTO
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc).
Conclusioni: Per gli opponenti/attori: “a) accolga l'opposizione a decreto ingiuntivo dichiarando la carenza di legittimazione passiva (rectius titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) degli opponenti per quanto esposto e per l'effetto lo revochi b) condannando l'opposta p. iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante c.f. , e quindi la Controparte_1 C.F._11 stessa nella qualità, all'immediata restituzione dei 24.000,00 euro versati dai Parte_1 in favore della stessa in dipendenza del decreto ingiuntivo c) con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione. anche relativamente al giudizio riunito d) accerti e dichiari che illegittimamente, e/o erroneamente, il convenuto ha indicato CP_2 alla ditta di come debitori nel pagamento del saldo della CP_1 Controparte_1 sua fattura n. 56/2021 gli attori perché al 16 luglio 2021, quando l'assemblea dei condòmini ha approvato e ratificato il contratto di appalto con la ditta
[...]
, gli stessi non erano più proprietari del lastrico, come comunicato Controparte_1 all'amministratore del dall'avvocato con sua pec del 14 CP_2 Parte_5 luglio 2021, con l'allegata certificazione notarile dell'avvenuto trasferimento, e dall'attore con sua raccomandata di pari data a cui era anche Parte_2 allegato il rogito notarile di trasferimento ed accerti e dichiari quindi che gli odierni attori non erano debitori nei confronti della ditta C.G. VA;
e) stante l'avvenuto pagamento dei in favore della condanni il convenuto , Parte_1 CP_1 CP_2 anche a titolo di risarcimento del danno, a rimborsare agli attori € 24.000,00 versati dagli stessi alla in forza del revocando decreto ingiuntivo e comunque tutto CP_1 quanto corrisposto per effetto del decreto ingiuntivo n. 3495/2022 di codesto Tribunale comprensivi delle spese legali dell'opposizione; f) condanni il a CP_2 rimborsare ai tutto quanto eventualmente dovuto alla in caso di Parte_1 CP_1 rigetto dell'opposizione anche a titolo di spese legali della fase monitoria e di opposizione RG 16075/2022 del Tribunale di Napoli condannandolo in ogni caso al rimborso dei 24.000,00 euro versati alla in forza del decreto ingiuntivo CP_1
- 2 - opposto in forza del necessario accoglimento delle domande proposte nel giudizio
5515/2023; g) condanni in ogni caso il alla totale rivalsa in favore degli CP_2 attori delle spese e competenze legali, oltre accessori, dagli stessi dovute ai loro difensori Avv.ti Sepe nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo r.g. 16075/2022, determinandone esso Tribunale l'entità secondo tariffario;
h) condanni il CP_2 al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, con attribuzione, nonché ex art. 96 c.p.c.”;
Per la ditta : si riporta alle conclusioni rassegnate nelle comparse di risposta CP_1 depositate nei giudizi riuniti;
Per il Condominio: “- Relativamente al giudizio recante N.R.G. 5515/2023: - accertare e dichiarare la nullità del libello introduttivo degli ai sensi Parte_7 dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carenti dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4, 5
e 7 cod. proc. civ. ovvero rigettarlo nel merito;
- rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto destituite di fondamento logico e giuridico, Parte_7 nonché del tutto prive di supporto probatorio;
- accertare e dichiarare in via principale inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili le domande e/o le conclusioni tutte, così come proposte e/o formulate nei confronti del , sia Controparte_2 dagli che dalla di , ovvero in subordine Parte_7 CP_1 Controparte_1 rigettarle nel merito;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15% e accessori. - Relativamente al giudizio recante N.R.G.
16075/2022: - accertare e dichiarare in via principale inammissibili e/o improponibili
e/o improcedibili e/o tardive le domande e/o le conclusioni tutte, così come proposte e/o formulate nei confronti del , sia dagli , Controparte_2 Parte_7 attori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che dalla di CP_1 CP_1
, convenuta nel predetto giudizio, ovvero in subordine rigettarle tutte nel
[...] merito. - in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15% e accessori. - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate, si chiede, salvo gravame, di rimettere la causa sul ruolo e di assegnare, come sopra esposto, i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 3 - 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 24.06.2022,
, , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenuto in giudizio la ditta (d'ora in poi “la ditta Controparte_1
” o “la ditta”) al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 3495/2022, CP_1 emesso il 10.05.2022 dal Tribunale di Napoli XII Sezione Civile, dott.ssa Luigia
Stravino, nel procedimento n. R.G. 9839/2022, notificato agli opponenti il 25.05.2022.
In particolare, a sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto:
- Che nel giudizio monitorio, la ditta ha agito assumendo di essere creditrice del in San Giorgio a Cremano (NA) alla per il Parte_8 Controparte_2 mancato pagamento di euro 22.493,37, dovuti quale saldo della fattura n. 56/2021, emessa a seguito del contratto del 26.03.2021 (rectius 25.03.2021), con cui le venivano commissionati lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del predetto edificio, con esclusione del vincolo della solidarietà passiva dei condomini, convenuta all'art. 16 del contratto;
- Che, nella stessa sede, la ditta ha affermato di aver richiesto il pagamento all'amministratore del con pec del 02.11.2021, e che questi, con sua pec CP_2 del successivo 05.11.2021, le comunicava che l'intera somma residua era dovuta dagli eredi del defunto , in quanto proprietari al momento della delibera Persona_1 assembleare e della conseguente stipula del contratto di appalto, allegando alla pec copia del contratto di appalto e del rogito notarile, trascritto il 15.07.2021, con cui gli eredi avevano venduto la copertura dell'edificio; Parte_1
- Che, pertanto, la ditta, con raccomandata del 19.11.2021, chiedeva il pagamento agli eredi;
inoltre, con ulteriore raccomandata del 12.01.2022, chiedeva ed Parte_1 otteneva dall'amministratore del condominio la copia delle tabelle millesimali e del riparto consuntivo dei lavori da cui evincere le morosità, onde procedere al recupero giudiziario nei confronti dei condomini morosi;
- Che, tuttavia, la ricostruzione fornita dalla ditta non corrisponde al vero, non tenendo conto del succedersi delle delibere condominiali poste alla base dell'affidamento dei lavori in questione;
- In particolare, ad una prima delibera del 12.12.2019, con cui si era deliberato di affidare i lavori alla ditta oggi opposta, annullata per errore di identificazione delle parti, aveva fatto seguito una seconda delibera del 19.03.2021, in base alla quale era stato stabilito
- 4 - che “l'assemblea approva e delibera all'unanimità il rinnovo del contratto di appalto dei lavori del lastrico solare con la società di con P.I. CP_1 Controparte_1
alle medesime condizioni del precedente contratto di appalto”; P.IVA_1
- Tale delibera, in forza della quale, il 25.03.2021, l'amministratore del Condominio sottoscriveva con la ditta il contratto di appalto, veniva tuttavia impugnata dagli eredi per inosservanza del termine di convocazione previsto dall'art. 7 del Parte_1
Regolamento Condominiale, e successivamente revocata, in data 20.09.2021, su accordo delle parti all'esito del tentativo obbligatorio di mediazione;
- Conseguentemente, nell'assemblea del 16.07.2021 veniva nuovamente deliberato
“l'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera ed approva la ratifica del contratto di appalto dei lavori al lastrico solare tra il Condominio e la società Controparte_1
P.I. alle medesime condizioni del precedente contratto, i cui
[...] P.IVA_1 lavori sono stati deliberati ed approvati già nell'assemblea del 12 dicembre 2019 ad eccezione della data di inizio e fine lavori che sarà sempre di giorni 60”;
- Tale delibera, tuttavia, è successiva alla trascrizione alla Conservatoria dei RR.II., avvenuta il 15.07.2021, del rogito notarile del 13.07.2021, con cui gli eredi Parte_1 hanno venduto il lastrico solare, con la conseguenza che essi opponenti non erano proprietari al momento della stessa e pertanto non sono tenuti al pagamento della relativa spesa, come comunicato tanto all'amministratore del Condominio con pec del
14.07.2021, quanto alla ditta con comunicazione del 25.11.2021;
- Tali comunicazioni fondano, da un lato, una responsabilità ex art. 96 c.p.c. della ditta per aver agito nei confronti degli eredi, dall'altro, una responsabilità del CP_2 per aver sottaciuto l'annullamento delle delibere e che la ratifica dei lavori era avvenuta successivamente alla vendita da parte dei;
Parte_1
- In ogni caso, posto che la parziarietà delle obbligazioni può farsi valere esclusivamente in sede esecutiva, la ditta opposta avrebbe dovuto promuovere il giudizio monitorio nei confronti del Condominio in quanto parte negoziale del contratto di appalto, e solo successivamente avrebbe potuto eventualmente far valere il credito così accertato nei confronti di essi opponenti;
- Inoltre, il credito vantato dalla ditta non può in alcun modo ritenersi certo, avendo la stessa depositato a sostegno dell'ingiunzione solo una copia pdf della fattura 56/2021 di
€ 33.517,62 (e non il file telematico originale) emessa nei confronti del ed CP_2
- 5 - una copia conforme delle scritture contabili autenticata da un soggetto non abilitato, senza una contabilità finale dei lavori e neppure una certificazione di regolare esecuzione delle opere con relativo collaudo.
Alla luce di tali premesse, gli odierni attori hanno dunque citato in giudizio la ditta opposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accolga la presente opposizione dichiarando la carenza di legittimazione passiva
(rectius titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) degli opponenti per quanto esposto;
b) revochi l'opposto decreto ingiuntivo;
c) condanni l'opposta al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, cassa avvocati ed iva, anche ex art. 96 c.p.c. per quanto esposto”.
1.1. In data 03.11.2022 si è costituita in giudizio la ditta evidenziando: CP_1
- Che ella ha agito nei confronti dei condomini morosi sulla base delle informazioni fornitele dall'amministratore del fabbricato, non essendo ad essa opponibili le vicende interne della vita condominiale ed in particolare le conseguenze del successivo annullamento della delibera in base alla quale aveva acquistato il proprio diritto in buona fede, rispetto alle quali l'amministratore non le ha mai comunicato nulla;
- Che, comunque, nelle more dell'impugnazione la delibera del 19.03.2021 non era stata oggetto di sospensione, dovendosi quindi ritenere che, a dispetto del successivo annullamento, il contratto è stato sottoscritto ed i lavori sono stati eseguiti in forza di tale deliberato assembleare, che identificava, tra gli altri, i quali condomini Parte_1 proprietari del lastrico;
- Che la ditta ha eseguito tutte le lavorazioni richiestele sulla scorta del contratto sottoscritto nel marzo 2021, e difatti ha avviato i lavori in data 19.04.2021 ed ultimato le opere in data 23.07.2021, consegnando il cantiere il 26.07.2021;
- Che, comunque, il contratto di compravendita con cui gli odierni opponenti hanno alienato il lastrico solare prevedeva espressamente che i carichi condominiali rimanevano, in ogni caso, a proprio pieno ed esclusivo carico, con la conseguenza che le lavorazioni per cui è causa avrebbero dovuto e devono essere pagate da essi opponenti;
- Che la ditta è pienamente legittimata ad agire, in base alla legge, non solo nei confronti del ma anche dei singoli condomini, purché morosi;
CP_2
- Che la stessa, inoltre, non ha mai ricevuto alcuna comunicazione da parte degli eredi né
a mezzo raccomandata, né a mezzo pec;
- 6 - - Che, infine, la regolare esecuzione delle opere da parte dell'impresa esecutrice non è mai stata contestata da alcun condomino.
La ditta opposta ha inoltre chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa, con contestuale differimento dell'udienza, il al fine di veder accogliere le seguenti CP_2 conclusioni: “confermare l'ingiunzione di pagamento nr. 3495/2022 emessa […] per la complessiva somma di €. 22.493,37 (ventiduemilaquattrocentonovantatre/37) oltre interessi, spese, diritti ed onorari concedendo altresì la provvisoria esecuzione della stessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. sussistendone tutti i presupposti di legge;
b) condannare gli eredi , odierni opponenti, alla refusione delle spese di giudizio Parte_1 con assegnazione ai sottoscritti procuratori che sin da ora se ne dichiarano antistatari;
c) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della opposizione che ci occupa, condannare il al pagamento delle spese nei confronti Controparte_2 di tutte le parti coinvolte nel presente giudizio in ragione della mancata cooperazione dell'amministratore p.t. del Condominio con la società creditrice;
d) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione che ci occupa, condannare il
al pagamento dell'importo richiesto da parte Controparte_2 dell'odierna opposta;
e) ancora in subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione de qua, condannare il Controparte_3
a garantire e a manlevare l'opposta dal pagamento di ogni e qualsivoglia somma sia costretta ad erogare nei confronti degli odierni opponenti”.
1.2. Con ordinanza del 09.09.2022, il Giudice ha respinto l'istanza di chiamata in causa del terzo formulata da parte opposta, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo;
con successiva ordinanza del 29.11.2022, ha inoltre concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. vigente ratione temporis.
2. Nelle more del giudizio, con ulteriore atto di citazione notificato in data 20.02.2023, gli odierni opponenti hanno convenuto in giudizio, nella causa iscritta con R.G. n.
5515/2023, incardinata presso la XII Sezione Civile di questo Tribunale, dinanzi al
Giudice dott. Impresa (successivamente trasmessa al Giudice dott. Cislaghi), il
, oltre alla impresa appaltatrice, deducendo che: Controparte_2
- Essi, in quanto proprietari, con rogito per notaio di Napoli del 13.07.2021 rep. Per_2
N. 53409, racc. n. 12209, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli il
- 7 - 15.07.2021, avevano venduto il lastrico solare, unitamente ad altri beni facenti parte del
Condominio per cui è causa, ad Persona_3
- Di tale avvenuta vendita ne dava notizia all'amministratore del Condominio, CP_4
sia l'avvocato degli eredi con pec del 14.07.2021, cui era allegata
[...] Parte_1 anche la certificazione del notaio rogante, sia il personalmente, con Parte_2 sua raccomandata inviata in pari data, in vista della successiva assemblea che si sarebbe tenuta in data 16.07.2021 in cui era in discussione l'approvazione dei lavori al suddetto lastrico solare.
Richiamate, inoltre, le deduzioni già svolte nell'ambito del presente giudizio, nonché le vicende relative a quest'ultimo, gli attori hanno dunque chiesto che il Tribunale: “1) accerti e dichiari che illegittimamente, e/o erroneamente, il convenuto ha CP_2 indicato alla ditta come debitori nel pagamento del Controparte_1 saldo della sua fattura n. 56/2021 gli attori perché al 16 luglio 2021, quando
l'assemblea dei condòmini ha approvato e ratificato il contratto di appalto con la ditta
, gli attori non erano più proprietari dello stesso, come Controparte_1 comunicato all'amministratore del dall'avvocato con sua CP_2 Parte_5 pec del 14 luglio 2021, con l'allegata certificazione notarile dell'avvenuto trasferimento, e dall'attore con sua raccomandata in pari data a cui Parte_2 era anche allegato il rogito notarile di trasferimento ed accerti e dichiari quindi che gli odierni attori non erano debitori nei confronti della ditta;
2) condanni il CP_1 convenuto , anche a titolo di risarcimento del danno, a pagare direttamente CP_2 alla ditta tutto quanto alla stessa dovuto per effetto del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3495/2022 di codesto Tribunale, o, invia subordinata, se dagli attori già pagato per il detto decreto a quest'ultima, quanto dovuto per effetto della concessa provvisoria esecuzione dello stesso, condanni il a rivalere gli CP_2 attori, anche a titolo di risarcimento danni, di tutto quanto pagato alla ditta , CP_1 anche per le spese legali relative al giudizio di opposizione RG 16075/2022 del
Tribunale di Napoli;
3) condanni in ogni caso il alla totale rivalsa in CP_2 favore degli attori delle spese e competenze legali, oltre accessori, dagli stessi dovute ai loro difensori Avv.ti Sepe nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo r.g.
16075/2022, determinandone esso Tribunale l'entità secondo tariffario;
4) condanni il
- 8 - al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre CP_2 accessori”.
2.1. In tale giudizio si è costituito il chiedendo il rigetto dell'avversa domanda CP_2 alla luce della nullità della stessa ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché, in ogni caso, della relativa infondatezza nel merito, sulla base di argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli sollevati dalla ditta nel giudizio R.G. n. 16075/2022. CP_1
Più nel dettaglio, il , in tale giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità del libello introduttivo per il mancato esperimento preventivo della mediazione obbligatoria ovvero della negoziazione assistita, per tutto quanto sopra esposto;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per tutte le CP_2 ragioni esposte nel presente atto;
- accertare e dichiarare la nullità del libello introduttivo e ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carenti dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4, 5 e 7 cod. proc. civ. ovvero rigettarlo nel merito per le motivazioni sopra esposte;
- rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto destituite di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto prive di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15% e accessori”.
2.2. In data 31.05.2023 si è inoltre costituita la ditta, eccependo la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al giudizio, nonché l'abuso del processo e la responsabilità ex art. 96 c.p.c. degli attori, in virtù della strumentale duplicazione di giudizi attuata, riportandosi per il resto alle difese già spiegate nel giudizio R.G. n. 16075/2022.
In particolare, la ditta ha chiesto al Tribunale di: “a) accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 163, co. 2, nn. 3 e 4 ed ex art. 164, co. 4 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
b) nel merito, rilevare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
nel presente giudizio e disporne l'immediata estromissione;
c) Controparte_1 rilevare l'abuso del processo perpetrato dalle parti che hanno istaurato il presente giudizio e conseguentemente condannarle, ai sensi del co. 1, dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno nella misura che il Giudicante adito riterrà congrua, nonché alla corresponsione di una somma equitativamente determinata dal medesimo
- 9 - Giudicante ai sensi del co. 3 dell'art. 96 cit. d) condannare gli eredi al Parte_1 pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza, per i motivi meglio specificati al capo V del presente atto, nonché degli onorari di lite comprensivi di iva e
c.p.a. da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano sin d'ora antistatari”.
2.3. Con ordinanza del 12.12.2023, il dott. Cislaghi, rilevata la sussistenza di una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il giudizio incardinato davanti a sé e l'opposizione a decreto ingiuntivo recante R.G. n. 16075/2022, ha trasmesso il fascicolo n. 5515/2023 R.G. al Presidente di Gabinetto per le valutazioni di competenza ex art. 274 c.p.c.; lo stesso veniva dunque trasmesso a questo Giudice, che ne ha disposto la riunione al fascicolo n. 16075/22 R.G. con ordinanza del 15.03.2024;
3. In seguito alla disposta riunione, con ordinanza del 22.09.2025, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha provveduto ai sensi dell'art. 190 c.p.c., assegnando alle parti termine di 60 e 20 giorni rispettivamente per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
5. In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dalla ditta convenuta e dal con riguardo alla nullità, ai sensi degli artt. 163, co. 2, nn. 3 e 4 e 164, co. 4 CP_2
c.p.c., della domanda proposta da parte attrice nel giudizio R.G.n. 5515/23, dovendosi ritenere che il contenuto della stessa risulti idoneo ad individuare, con sufficiente chiarezza, il contenuto della pretesa avanzata, nonché gli elementi dedotti a supporto della medesima.
6. Nel merito, giova preliminarmente rilevare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
- 10 - 6.1. Nella specie, non è oggetto di contestazione, oltre ad essere provata per tabulas, la sussistenza del rapporto contrattuale tra la ditta VA ed il , con la CP_2 conseguenza che il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il titolo negoziale, assurge a fatto pacifico e deve essere posto dal giudicante a fondamento della decisione.
Può, inoltre, ritenersi provata la corretta esecuzione delle opere, alla luce della documentazione depositata dalla ditta opposta, consistente nella contabilità finale dei lavori e nella certificazione della regolare esecuzione delle opere, a firma dell'impresa e del Direttore dei Lavori.
Nondimeno, parte opponente eccepisce, in relazione al quantum, un errato calcolo della quota oggetto di richiesta nei suoi confronti a saldo della fattura n. 56/2021, emessa a seguito del contratto del 25.03.2021, rilevando peraltro che, a riprova del credito, la ditta avrebbe depositato esclusivamente una copia pdf della fattura emessa nei confronti del Condominio ed una copia conforme delle scritture contabili autenticata da un soggetto non abilitato;
inoltre, essa contesta altresì il riparto eseguito per oltre 60.000 euro, a fronte del mancato deposito, da parte della ditta, di una contabilità finale dei lavori ovvero di una certificazione di regolare esecuzione delle opere con relativo collaudo.
Ebbene, a tale proposito va innanzitutto rilevato che la ditta , in realtà, a CP_1 sostegno della propria pretesa ha depositato la predetta fattura n. 56/2021 in formato elettronico .xml.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, la fattura elettronica prodotta in formato .xml, trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), costituisce da sola prova del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo
(Tribunale di Verona 29-11-2019). Difatti, si tratta di un documento che nasce informatico e che deve essere prodotto secondo specifiche e precise norme tecniche, il cui rispetto consente di garantire autenticità, integrità, immodificabilità e leggibilità di quanto è in esso contenuto. In tal caso, la fattura deve essere redatta secondo le specifiche fornite dall'Agenzia delle Entrate, così rendendo non necessario provvedere al deposito dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili di cu all'art. 634 co 2
c.p.c.
- 11 - Si può affermare che, a fronte dei controlli effettuati dal Sistema SdI, la fattura elettronica possa avere la stessa efficacia, sotto il profilo probatorio, dell'estratto autentico notarile al fine di vedere ammessa la domanda di ingiunzione.
Parte opposta, inoltre, in sede di costituzione ha depositato tanto il Conto Finale dei lavori, quanto il certificato di regolare esecuzione degli stessi, sottoscritti tanto dall'impresa, quanto dal Direttore dei Lavori.
Tali osservazioni consentono di ritenere superate le eccezioni sollevate sul punto da parte opponente.
Ciò posto, va inoltre rilevato che, a fronte della provata regolare esecuzione del contratto da parte della ditta , le contestazioni sollevate da parte opponente in CP_1 relazione al quantum devono ritenersi assolutamente generiche, risultando peraltro fondate su un'asserita erroneità di calcolo, di cui però non viene mai specificato in alcun modo, neanche approssimativo, il presupposto, in modo tale da consentire di vagliare la fondatezza della relativa eccezione.
Ne deriva che il credito azionato dalla ditta in sede monitoria può ritenersi CP_1 sufficientemente provato anche nella presente fase di cognizione.
7. Tanto premesso con riguardo alla sussistenza del credito, gli opponenti, come evidenziato in premessa, sostengono poi di non essere tenuti al pagamento dello stesso in quanto, all'esito dell'annullamento/revoca di una serie di delibere condominiali, i lavori in questione sarebbero stati effettivamente deliberati soltanto in data 16.07.2021, in seguito all'alienazione, da parte degli stessi, del lastrico solare oggetto dei lavori, avvenuta con rogito trascritto in data 15.07.2021.
7.1. Al fine di dirimere tale questione, è necessario ricostruire con maggiore precisione il susseguirsi di atti che ha dato vita alla vicenda per cui è causa.
In particolare, nel contratto di appalto del 25.03.2021, su cui si è fondata l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, si dà atto che l'amministratore del Controparte_5
ai fini della stipula, agisce “in nome e per conto del citato condominio ed in
[...] esecuzione della delibera dell'assemblea condominiale del 19.03.2021”.
Nel corso di tale assemblea, nello specifico, secondo quanto attestato dal relativo verbale, al punto n. 3 dell'o.d.g., era stato deliberato che “l'assemblea approva e delibera all'unanimità il rinnovo del contratto di appalto lavori del lastrico con la
- 12 - società di […] alle medesime condizioni del precedente CP_1 Controparte_1 contratto di appalto”.
Il rinnovo in questione, per espressa previsione, doveva intendersi riferito al precedente deliberato dell'assemblea del del 12.12.2019, la quale “all'unanimità ha CP_2 deliberato di affidare alla predetta ditta gli interventi Controparte_1 di rifacimento dei lastrici solari” per cui è causa, per un importo complessivo di euro
65.000,00 oltre iva come per legge, con inizio dei lavori previsto per il 19.04.2021 e termine di consegna entro sessanta giorni lavorativi dall'inizio dei lavori, salvi eventuali ritardi dovuti ad avversità atmosferiche o cause di forza maggiore.
Come riconosciuto concordemente dalle parti, tale delibera del dicembre 2019 era stata annullata essendo inficiata da un vizio sostanziale, consistente nell'errata identificazione delle parti (segnatamente, con riguardo all'indicazione del codice fiscale), con conseguente rinnovo della stessa all'assemblea del marzo 2021 e quindi della stipula del successivo contratto di appalto.
Con riguardo, invece, alla successiva assemblea del 16.07.2021, per ciò che attiene ai fatti di causa, il verbale, in relazione al punto n. 3 dell'o.d.g., attesta che “l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera ed approva la ratifica del contratto di appalto dei lavori del lastrico solare tra il Condominio e la società Controparte_1
[…] alle medesime condizioni del precedente contratto, i cui lavori sono stati deliberati ed approvati già nell'assemblea del 12 dicembre 2019, ad eccezione della data di inizio
e fine lavori che sarà sempre di giorni 60”.
Tale ulteriore delibera si è resa necessaria – anche su tale punto non vi è contestazione – in quanto l'originaria delibera del 19.03.21, in forza della quale era stato sottoscritto il contratto di appalto il successivo 25.03.21, era stata impugnata dagli odierni opponenti per inosservanza del termine di convocazione previsto dall'art. 7 del Regolamento
Condominiale, e successivamente revocata, su accordo delle parti, il 20.09.2021.
7.2. Ebbene, chiariti in tal modo i fatti, al fine di individuarne il relativo inquadramento giuridico va evidenziato che, mentre la prima delibera del 19.03.2021 espressamente parla di “rinnovo” del contratto, che difatti è stato nuovamente stipulato in seguito alla stessa, la seconda delibera del 16.07.2021 ha ad oggetto la “ratifica” del contratto di appalto già precedentemente concluso tra il Condominio e la ditta . CP_1
- 13 - In relazione a tale distinzione, la Cassazione ha chiarito che “Perchè possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2,
09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n.
3069). Ove, invece, l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta” (Cass. sez. VI, 8 giugno
2020, n. 10847).
Nel caso di specie, la delibera del 16 luglio si è limitata a ratificare, eliminando il vizio formale da cui era affetta, il contenuto della precedente delibera del 19 marzo, senza apportarvi alcunché di nuovo sul piano sostanziale;
conseguentemente, deve ritenersi che il relativo effetto debba farsi retroagire sino al momento dell'adozione di quest'ultima.
Quanto, più nello specifico, all'idoneità di una successiva ratifica a fondare l'obbligo di contribuzione dei condomini rispetto ad un atto negoziale inizialmente posto in essere dall'amministratore in assenza dei requisiti di legge, è possibile richiamare quanto affermato dalla Cassazione con pronuncia del 18 agosto 2017, n. 20136, secondo cui “E' pacifico che occorra l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., comma 4, per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si vedano indicativamente Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4430; Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865).
[…] Ove siano mancate la preventiva approvazione o la successiva ratifica della spesa inerente tale incarico professionale da parte dell'assemblea, a norma dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e art. 1136 c.c., comma 4, l'iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non è sufficiente a fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini, salvo che non ricorra il presupposto dell'urgenza nella fattispecie considerata dall'art. 1135 c.c., u.c. (arg. da Cass. Sez. 2, 02/02/2017, n. 2807)”.
Argomentando sulla base di tale principio, è dunque consentito concludere, in definitiva, che la ratifica intervenuta il 16 luglio 2021 non abbia dato vita ad una nuova
- 14 - delibera di approvazione dei lavori, ma che la stessa, essendo dotata di effetto retroattivo, sia suscettibile di fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini con riguardo all'appalto originariamente approvato con delibera del 19 marzo, momento in cui gli odierni opponenti erano ancora proprietari del lastrico solare del Condominio.
In tal senso, può altresì ritenersi che la successiva revoca, su accordo delle parti, della originaria delibera del marzo 2021, avvenuta il 17.09.2021 in sede di mediazione, non abbia inciso in alcun modo sul piano sostanziale, trattandosi della mera rimozione formale di un atto ormai già sostituito, sul piano degli effetti, da una successiva delibera emendata dal vizio formale di cui la prima era affetta (con la conseguenza che, in realtà, tenuto anche conto della mancata sospensione di quest'ultima nelle more dell'impugnazione, i relativi effetti, quanto all'esecuzione dei lavori per cui è causa, hanno continuato a spiegarsi senza alcuna soluzione di continuità).
7.3. Tali considerazioni rivestono carattere assorbente rispetto alla sollevata questione della eventuale opponibilità al terzo in buona fede dell'annullamento di una delibera condominiale, posto che, tenuto conto che la delibera di marzo, nelle more dell'impugnazione, non è stata oggetto di sospensione, tale annullamento (rectius: revoca) della delibera in realtà, come già osservato, è intervenuto quando la stessa era stata già sostituita con effetto retroattivo da un ulteriore provvedimento emendato dai vizi contestati, e dunque pienamente valido.
7.4. Ad ulteriore conferma di quanto sinora osservato, può ancora osservarsi che, comunque, il contratto di compravendita stipulato tra gli odierni opponenti e l'acquirente all'art. 5, espressamente prevede che “i pagamenti di imposte, Persona_3 tasse e carichi condominiali, comunque, insieme a quanto altro a tutt'oggi eventualmente dovuto, cederanno a pieno ed esclusivo carico di essa parte venditrice”.
Tale previsione contrattuale, in base al suo chiaro tenore letterale, comporta evidentemente che, nonostante l'alienazione del lastrico solare in questione avvenuta nella costanza dei lavori, il compenso per questi ultimi continua ad essere dovuto, nei rapporti tra alienanti ed acquirente, esclusivamente dai primi.
7.5. Va pertanto rigettata altresì l'eccezione avente ad oggetto la carenza, in capo agli opponenti, della titolarità passiva del rapporto per cui è causa.
8. In subordine, parte attrice ha poi sostenuto che, posto che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali avrebbe rilievo esclusivamente nella fase esecutiva, la
- 15 - ditta avrebbe dovuto in ogni caso promuovere il giudizio monitorio nei CP_1 confronti del Condominio committente, in quanto parte negoziale del contratto di appalto, per poi rivolgersi ai singoli condomini morosi soltanto successivamente, per il recupero del relativo credito in sede esecutiva.
Anche tale prospettazione non può essere condivisa.
Sul punto va difatti richiamato quanto recentemente chiarito dalla Cassazione con pronuncia n. 19756 del 20 giugno 2022, secondo cui “In tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, né per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., chi non era condomino al momento in cui è insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, nella specie per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali lavori”.
Ebbene, tale affermazione consente, evidentemente, di dedurre – argomentando a contrario – che colui che, invece, era condomino al momento del sorgere dell'obbligazione ben può ritenersi obbligato in via diretta verso il terzo creditore, non soltanto in sede esecutiva, ma altresì in sede di cognizione.
Tale conclusione trova conferma anche in un ulteriore passo della motivazione della pronuncia richiamata, ove si legge che “in caso di azione proposta da soggetti terzi rispetto al condominio, volta all'adempimento delle obbligazioni contratte dall'amministratore per conto del condominio medesimo, passivamente legittimati sono esclusivamente i proprietari effettivi delle unità immobiliari al tempo in cui il rapporto obbligatorio ha avuto genesi”.
Dovendosi ritenere che nella locuzione “azione volta all'adempimento” possa ricondursi senz'altro anche il procedimento monitorio, non sussistono i presupposti per ritenere che, nel caso di specie, sussistesse alcun obbligo per la ditta VA di agire preventivamente nei confronti del anziché direttamente avverso gli odierni CP_2 opponenti.
A ben vedere, difatti, la giurisprudenza richiamata da parte opponente in realtà si limita a chiarire che un eventuale provvedimento giudiziale recante condanna del CP_2 per un credito vantato da chi abbia contratto con l'amministratore rappresenta titolo
- 16 - esecutivo nei confronti di tutti i condomini, pur se non parti del giudizio e neppure individuati nominativamente nel provvedimento, ma con la precisazione che si tratta soltanto di una delle ipotesi contemplate dall'art. 63 disp.att.c.c.; la stessa giurisprudenza, difatti, aggiunge poi che “in base agli attuali indirizzi interpretativi in ordine alla natura parziaria della responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni condominiali, le quali si dividono e gravano, pertanto, pro parte, sui singoli condomini, deve necessariamente ammettersi che ciascuno di questi, così come è soggetto all'azione di cognizione del creditore, nonchè all'azione esecutiva dello stesso, anche sulla base di un titolo esecutivo formatosi nei confronti del solo ente di gestione, per il recupero della quota dell'obbligazione condominiale che grava su di lui, è del pari legittimato ad estinguere tale sua obbligazione (parziaria) direttamente nei confronti del creditore, anche al fine di evitare di essere assoggettato a tali azioni (e ai relativi maggiori costi)” (Cass. sez. III, 6 dicembre 2023, n. 34220).
In altri termini, a fronte di un'obbligazione pacificamente parziaria – quale è quella assunta dall'amministratore nell'interesse del – l'ordinamento, in un'ottica CP_2 di maggior tutela del terzo creditore, consente a quest'ultimo, in base al suo discrezionale giudizio, di agire tanto nei confronti del , al fine di ottenere un CP_2 titolo esecutivo poi azionabile in sede esecutiva pro quota nei confronti dei singoli condomini, quanto, direttamente, nei confronti di questi già in sede di cognizione, chiaramente nei limiti della quota di relativa spettanza.
8.1. Peraltro, sul punto può evidenziarsi altresì che il contratto di appalto, all'art. 16, prevede che “l'appaltatore esclude il condominio committente e i condomini in regola con il pagamento delle rispettive quote, dal loro coinvolgimento in qualsivoglia azione legale diretta al recupero di eventuali crediti vantati verso il condominio per morosità di singoli partecipanti al condominio […] l'impresa appaltatrice potrà recuperare eventuali crediti verso il condominio, derivanti da morosità di singoli condomini, con azioni giudiziarie proponibili esclusivamente verso i condomini morosi”.
Tale conclusione, pertanto, oltre ad essere contemplata dalla legge, è stata altresì specificamente eletta dalle parti nella gestione dei rispettivi rapporti, così come disciplinati dal regolamento contrattuale.
8.2. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza – e dunque il rigetto – anche di tale eccezione sollevata da parte opponente.
- 17 - 9. Le osservazioni che precedono comportano l'integrale rigetto, altresì, di tutte le altre domande formulate dagli opponenti-attori anche nei confronti del Condominio nel giudizio recante R.G.n. 5515/23, riunito al presente, non sussistendo alcun profilo di responsabilità dell'amministratore dello stesso per le ragioni esposte, nonché
l'assorbimento delle ulteriori domande proposte in via subordinata dalle parti convenute, in quanto tutte fondate sull'eventuale accoglimento della domanda proposta in via principale dagli attori/opponenti.
10. Va poi rigettata la domanda di condanna ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c. spiegata dalla ditta nei confronti degli opponenti, tenuto conto che tale condanna “richiede un CP_1 accertamento circa l'esercizio abusivo delle prerogative processuali da parte del soccombente, senza tener conto degli interessi in gioco”, non essendo “sufficiente il solo rigetto della domanda o l'infondatezza dell'impugnazione per integrare tale condanna”
(Cass. sez. III, 18 luglio 2025, n. 20200).
Più nello specifico, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede
o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Trib. Roma, sez. IV, 4 gennaio
2021, n. 24).
Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per ritenere raggiunta la prova di tali elementi, sicché la relativa domanda non può essere accolta.
11. Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo.
Sul punto si richiama Cass. sez. I, 28 maggio 2018, n. 13276, secondo cui “In tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi
- 18 - per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (oggi vedi art.4 DM n.55/2014). .
A mente di tale principio, per quanto riguarda la difesa della ditta , parte in CP_1 entrambi i giudizi, nella liquidazione dei compensi per il giudizio R.G.n. 16075/2022 si tiene conto dei valori medi, mentre per quelli relativi al giudizio R.G.n. 5515/2023, stante la sostanziale sovrapponibilità delle difese ivi spiegate a quelle del primo giudizio, si fa riferimento ai valori minimi. Per quanto riguarda, invece, la difesa del i relativi compensi sono liquidati avendo riguardo, complessivamente, ai CP_2 valori medi, in relazione alle singole fasi svolte.
Stante la natura essenzialmente documentale della causa, non si ritiene che sussistano i presupposti per la maggiorazione del 30% prevista dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12^ Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei due giudizi riuniti nel presente procedimento, così provvede:
- In relazione al procedimento n. 16075/2022 R.G., rigetta l'opposizione spiegata da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3495/2022, emesso il 10.05.2022 dal Tribunale di Napoli, 12^ sezione civile, Giudice dott. Luigia Stravino nel procedimento R.G.n. 9839/2022, notificato il 25.05.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Rigetta ogni altra domanda proposta dagli opponenti/attori;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ditta di CP_1 nei confronti degli opponenti/attori; Controparte_1
- In relazione al procedimento n.5515/23 R.G. rigetta le domande proposte dagli attori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
[...]
- 19 - - Dichiara assorbite tutte le ulteriori domande proposte nei giudizi riuniti dalla ditta e dal Controparte_1 CP_2
- NN , e Parte_1 Parte_9 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ditta , Parte_4 CP_1 delle spese dei due giudizi riuniti nel presente procedimento, che liquida in €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge, per il giudizio n. 16075/2022 R.G., più € 1.689,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, per il giudizio n. 5515/2023 R.G., con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- NN , e Parte_1 Parte_9 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Parte_4 Controparte_2
, delle spese dei due giudizi riuniti nel presente procedimento, che
[...] liquida complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 16-12-2025 Il Giudice
Dott. Luigia Stravino
- 20 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Luigia Stravino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 16075/2022 e 5515/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnate in decisione con ordinanza del 22.09.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 281-quinquies, co. 1 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto l'11.12.2025;
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (c.f. ), tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli alla via Carlo Poerio n. 90 nello studio degli Avv.ti
SE IA (c.f. ), (c.f. C.F._5 Parte_5
e (c.f. , che li C.F._6 Parte_6 CodiceFiscale_7 rappresentano e difendono in virtù di procure in calce agli atti di citazione;
- ATTORI/OPPONENTI
E
(P.I. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in San Nicola La Strada (CE) alla Via Giuseppe Saragat, n. 1, presso lo studio dell'avv. MAURINO MARTA (c.f.. che la rappresenta C.F._8
e difende, unitamente all'avv. MELE FERUCCIO (c.f. , in virtù C.F._9 di procure in calce alle comparse di costituzione;
- CONVENUTA/OPPOSTA
NONCHÉ
Il sito in San Giorgio a Cremano (NA) Controparte_2 alla via Domenico Scarlatti n. 1 (c.f. , elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Napoli, al Largo Francesco Torraca n. 71, 80133, presso lo studio dell'Avv. RUSSO SE (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso giusta C.F._10 procura in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTO
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc).
Conclusioni: Per gli opponenti/attori: “a) accolga l'opposizione a decreto ingiuntivo dichiarando la carenza di legittimazione passiva (rectius titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) degli opponenti per quanto esposto e per l'effetto lo revochi b) condannando l'opposta p. iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante c.f. , e quindi la Controparte_1 C.F._11 stessa nella qualità, all'immediata restituzione dei 24.000,00 euro versati dai Parte_1 in favore della stessa in dipendenza del decreto ingiuntivo c) con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione. anche relativamente al giudizio riunito d) accerti e dichiari che illegittimamente, e/o erroneamente, il convenuto ha indicato CP_2 alla ditta di come debitori nel pagamento del saldo della CP_1 Controparte_1 sua fattura n. 56/2021 gli attori perché al 16 luglio 2021, quando l'assemblea dei condòmini ha approvato e ratificato il contratto di appalto con la ditta
[...]
, gli stessi non erano più proprietari del lastrico, come comunicato Controparte_1 all'amministratore del dall'avvocato con sua pec del 14 CP_2 Parte_5 luglio 2021, con l'allegata certificazione notarile dell'avvenuto trasferimento, e dall'attore con sua raccomandata di pari data a cui era anche Parte_2 allegato il rogito notarile di trasferimento ed accerti e dichiari quindi che gli odierni attori non erano debitori nei confronti della ditta C.G. VA;
e) stante l'avvenuto pagamento dei in favore della condanni il convenuto , Parte_1 CP_1 CP_2 anche a titolo di risarcimento del danno, a rimborsare agli attori € 24.000,00 versati dagli stessi alla in forza del revocando decreto ingiuntivo e comunque tutto CP_1 quanto corrisposto per effetto del decreto ingiuntivo n. 3495/2022 di codesto Tribunale comprensivi delle spese legali dell'opposizione; f) condanni il a CP_2 rimborsare ai tutto quanto eventualmente dovuto alla in caso di Parte_1 CP_1 rigetto dell'opposizione anche a titolo di spese legali della fase monitoria e di opposizione RG 16075/2022 del Tribunale di Napoli condannandolo in ogni caso al rimborso dei 24.000,00 euro versati alla in forza del decreto ingiuntivo CP_1
- 2 - opposto in forza del necessario accoglimento delle domande proposte nel giudizio
5515/2023; g) condanni in ogni caso il alla totale rivalsa in favore degli CP_2 attori delle spese e competenze legali, oltre accessori, dagli stessi dovute ai loro difensori Avv.ti Sepe nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo r.g. 16075/2022, determinandone esso Tribunale l'entità secondo tariffario;
h) condanni il CP_2 al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, con attribuzione, nonché ex art. 96 c.p.c.”;
Per la ditta : si riporta alle conclusioni rassegnate nelle comparse di risposta CP_1 depositate nei giudizi riuniti;
Per il Condominio: “- Relativamente al giudizio recante N.R.G. 5515/2023: - accertare e dichiarare la nullità del libello introduttivo degli ai sensi Parte_7 dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carenti dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4, 5
e 7 cod. proc. civ. ovvero rigettarlo nel merito;
- rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto destituite di fondamento logico e giuridico, Parte_7 nonché del tutto prive di supporto probatorio;
- accertare e dichiarare in via principale inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili le domande e/o le conclusioni tutte, così come proposte e/o formulate nei confronti del , sia Controparte_2 dagli che dalla di , ovvero in subordine Parte_7 CP_1 Controparte_1 rigettarle nel merito;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15% e accessori. - Relativamente al giudizio recante N.R.G.
16075/2022: - accertare e dichiarare in via principale inammissibili e/o improponibili
e/o improcedibili e/o tardive le domande e/o le conclusioni tutte, così come proposte e/o formulate nei confronti del , sia dagli , Controparte_2 Parte_7 attori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che dalla di CP_1 CP_1
, convenuta nel predetto giudizio, ovvero in subordine rigettarle tutte nel
[...] merito. - in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15% e accessori. - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate, si chiede, salvo gravame, di rimettere la causa sul ruolo e di assegnare, come sopra esposto, i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 3 - 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 24.06.2022,
, , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenuto in giudizio la ditta (d'ora in poi “la ditta Controparte_1
” o “la ditta”) al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 3495/2022, CP_1 emesso il 10.05.2022 dal Tribunale di Napoli XII Sezione Civile, dott.ssa Luigia
Stravino, nel procedimento n. R.G. 9839/2022, notificato agli opponenti il 25.05.2022.
In particolare, a sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto:
- Che nel giudizio monitorio, la ditta ha agito assumendo di essere creditrice del in San Giorgio a Cremano (NA) alla per il Parte_8 Controparte_2 mancato pagamento di euro 22.493,37, dovuti quale saldo della fattura n. 56/2021, emessa a seguito del contratto del 26.03.2021 (rectius 25.03.2021), con cui le venivano commissionati lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del predetto edificio, con esclusione del vincolo della solidarietà passiva dei condomini, convenuta all'art. 16 del contratto;
- Che, nella stessa sede, la ditta ha affermato di aver richiesto il pagamento all'amministratore del con pec del 02.11.2021, e che questi, con sua pec CP_2 del successivo 05.11.2021, le comunicava che l'intera somma residua era dovuta dagli eredi del defunto , in quanto proprietari al momento della delibera Persona_1 assembleare e della conseguente stipula del contratto di appalto, allegando alla pec copia del contratto di appalto e del rogito notarile, trascritto il 15.07.2021, con cui gli eredi avevano venduto la copertura dell'edificio; Parte_1
- Che, pertanto, la ditta, con raccomandata del 19.11.2021, chiedeva il pagamento agli eredi;
inoltre, con ulteriore raccomandata del 12.01.2022, chiedeva ed Parte_1 otteneva dall'amministratore del condominio la copia delle tabelle millesimali e del riparto consuntivo dei lavori da cui evincere le morosità, onde procedere al recupero giudiziario nei confronti dei condomini morosi;
- Che, tuttavia, la ricostruzione fornita dalla ditta non corrisponde al vero, non tenendo conto del succedersi delle delibere condominiali poste alla base dell'affidamento dei lavori in questione;
- In particolare, ad una prima delibera del 12.12.2019, con cui si era deliberato di affidare i lavori alla ditta oggi opposta, annullata per errore di identificazione delle parti, aveva fatto seguito una seconda delibera del 19.03.2021, in base alla quale era stato stabilito
- 4 - che “l'assemblea approva e delibera all'unanimità il rinnovo del contratto di appalto dei lavori del lastrico solare con la società di con P.I. CP_1 Controparte_1
alle medesime condizioni del precedente contratto di appalto”; P.IVA_1
- Tale delibera, in forza della quale, il 25.03.2021, l'amministratore del Condominio sottoscriveva con la ditta il contratto di appalto, veniva tuttavia impugnata dagli eredi per inosservanza del termine di convocazione previsto dall'art. 7 del Parte_1
Regolamento Condominiale, e successivamente revocata, in data 20.09.2021, su accordo delle parti all'esito del tentativo obbligatorio di mediazione;
- Conseguentemente, nell'assemblea del 16.07.2021 veniva nuovamente deliberato
“l'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera ed approva la ratifica del contratto di appalto dei lavori al lastrico solare tra il Condominio e la società Controparte_1
P.I. alle medesime condizioni del precedente contratto, i cui
[...] P.IVA_1 lavori sono stati deliberati ed approvati già nell'assemblea del 12 dicembre 2019 ad eccezione della data di inizio e fine lavori che sarà sempre di giorni 60”;
- Tale delibera, tuttavia, è successiva alla trascrizione alla Conservatoria dei RR.II., avvenuta il 15.07.2021, del rogito notarile del 13.07.2021, con cui gli eredi Parte_1 hanno venduto il lastrico solare, con la conseguenza che essi opponenti non erano proprietari al momento della stessa e pertanto non sono tenuti al pagamento della relativa spesa, come comunicato tanto all'amministratore del Condominio con pec del
14.07.2021, quanto alla ditta con comunicazione del 25.11.2021;
- Tali comunicazioni fondano, da un lato, una responsabilità ex art. 96 c.p.c. della ditta per aver agito nei confronti degli eredi, dall'altro, una responsabilità del CP_2 per aver sottaciuto l'annullamento delle delibere e che la ratifica dei lavori era avvenuta successivamente alla vendita da parte dei;
Parte_1
- In ogni caso, posto che la parziarietà delle obbligazioni può farsi valere esclusivamente in sede esecutiva, la ditta opposta avrebbe dovuto promuovere il giudizio monitorio nei confronti del Condominio in quanto parte negoziale del contratto di appalto, e solo successivamente avrebbe potuto eventualmente far valere il credito così accertato nei confronti di essi opponenti;
- Inoltre, il credito vantato dalla ditta non può in alcun modo ritenersi certo, avendo la stessa depositato a sostegno dell'ingiunzione solo una copia pdf della fattura 56/2021 di
€ 33.517,62 (e non il file telematico originale) emessa nei confronti del ed CP_2
- 5 - una copia conforme delle scritture contabili autenticata da un soggetto non abilitato, senza una contabilità finale dei lavori e neppure una certificazione di regolare esecuzione delle opere con relativo collaudo.
Alla luce di tali premesse, gli odierni attori hanno dunque citato in giudizio la ditta opposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accolga la presente opposizione dichiarando la carenza di legittimazione passiva
(rectius titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) degli opponenti per quanto esposto;
b) revochi l'opposto decreto ingiuntivo;
c) condanni l'opposta al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, cassa avvocati ed iva, anche ex art. 96 c.p.c. per quanto esposto”.
1.1. In data 03.11.2022 si è costituita in giudizio la ditta evidenziando: CP_1
- Che ella ha agito nei confronti dei condomini morosi sulla base delle informazioni fornitele dall'amministratore del fabbricato, non essendo ad essa opponibili le vicende interne della vita condominiale ed in particolare le conseguenze del successivo annullamento della delibera in base alla quale aveva acquistato il proprio diritto in buona fede, rispetto alle quali l'amministratore non le ha mai comunicato nulla;
- Che, comunque, nelle more dell'impugnazione la delibera del 19.03.2021 non era stata oggetto di sospensione, dovendosi quindi ritenere che, a dispetto del successivo annullamento, il contratto è stato sottoscritto ed i lavori sono stati eseguiti in forza di tale deliberato assembleare, che identificava, tra gli altri, i quali condomini Parte_1 proprietari del lastrico;
- Che la ditta ha eseguito tutte le lavorazioni richiestele sulla scorta del contratto sottoscritto nel marzo 2021, e difatti ha avviato i lavori in data 19.04.2021 ed ultimato le opere in data 23.07.2021, consegnando il cantiere il 26.07.2021;
- Che, comunque, il contratto di compravendita con cui gli odierni opponenti hanno alienato il lastrico solare prevedeva espressamente che i carichi condominiali rimanevano, in ogni caso, a proprio pieno ed esclusivo carico, con la conseguenza che le lavorazioni per cui è causa avrebbero dovuto e devono essere pagate da essi opponenti;
- Che la ditta è pienamente legittimata ad agire, in base alla legge, non solo nei confronti del ma anche dei singoli condomini, purché morosi;
CP_2
- Che la stessa, inoltre, non ha mai ricevuto alcuna comunicazione da parte degli eredi né
a mezzo raccomandata, né a mezzo pec;
- 6 - - Che, infine, la regolare esecuzione delle opere da parte dell'impresa esecutrice non è mai stata contestata da alcun condomino.
La ditta opposta ha inoltre chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa, con contestuale differimento dell'udienza, il al fine di veder accogliere le seguenti CP_2 conclusioni: “confermare l'ingiunzione di pagamento nr. 3495/2022 emessa […] per la complessiva somma di €. 22.493,37 (ventiduemilaquattrocentonovantatre/37) oltre interessi, spese, diritti ed onorari concedendo altresì la provvisoria esecuzione della stessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. sussistendone tutti i presupposti di legge;
b) condannare gli eredi , odierni opponenti, alla refusione delle spese di giudizio Parte_1 con assegnazione ai sottoscritti procuratori che sin da ora se ne dichiarano antistatari;
c) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della opposizione che ci occupa, condannare il al pagamento delle spese nei confronti Controparte_2 di tutte le parti coinvolte nel presente giudizio in ragione della mancata cooperazione dell'amministratore p.t. del Condominio con la società creditrice;
d) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione che ci occupa, condannare il
al pagamento dell'importo richiesto da parte Controparte_2 dell'odierna opposta;
e) ancora in subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione de qua, condannare il Controparte_3
a garantire e a manlevare l'opposta dal pagamento di ogni e qualsivoglia somma sia costretta ad erogare nei confronti degli odierni opponenti”.
1.2. Con ordinanza del 09.09.2022, il Giudice ha respinto l'istanza di chiamata in causa del terzo formulata da parte opposta, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo;
con successiva ordinanza del 29.11.2022, ha inoltre concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. vigente ratione temporis.
2. Nelle more del giudizio, con ulteriore atto di citazione notificato in data 20.02.2023, gli odierni opponenti hanno convenuto in giudizio, nella causa iscritta con R.G. n.
5515/2023, incardinata presso la XII Sezione Civile di questo Tribunale, dinanzi al
Giudice dott. Impresa (successivamente trasmessa al Giudice dott. Cislaghi), il
, oltre alla impresa appaltatrice, deducendo che: Controparte_2
- Essi, in quanto proprietari, con rogito per notaio di Napoli del 13.07.2021 rep. Per_2
N. 53409, racc. n. 12209, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli il
- 7 - 15.07.2021, avevano venduto il lastrico solare, unitamente ad altri beni facenti parte del
Condominio per cui è causa, ad Persona_3
- Di tale avvenuta vendita ne dava notizia all'amministratore del Condominio, CP_4
sia l'avvocato degli eredi con pec del 14.07.2021, cui era allegata
[...] Parte_1 anche la certificazione del notaio rogante, sia il personalmente, con Parte_2 sua raccomandata inviata in pari data, in vista della successiva assemblea che si sarebbe tenuta in data 16.07.2021 in cui era in discussione l'approvazione dei lavori al suddetto lastrico solare.
Richiamate, inoltre, le deduzioni già svolte nell'ambito del presente giudizio, nonché le vicende relative a quest'ultimo, gli attori hanno dunque chiesto che il Tribunale: “1) accerti e dichiari che illegittimamente, e/o erroneamente, il convenuto ha CP_2 indicato alla ditta come debitori nel pagamento del Controparte_1 saldo della sua fattura n. 56/2021 gli attori perché al 16 luglio 2021, quando
l'assemblea dei condòmini ha approvato e ratificato il contratto di appalto con la ditta
, gli attori non erano più proprietari dello stesso, come Controparte_1 comunicato all'amministratore del dall'avvocato con sua CP_2 Parte_5 pec del 14 luglio 2021, con l'allegata certificazione notarile dell'avvenuto trasferimento, e dall'attore con sua raccomandata in pari data a cui Parte_2 era anche allegato il rogito notarile di trasferimento ed accerti e dichiari quindi che gli odierni attori non erano debitori nei confronti della ditta;
2) condanni il CP_1 convenuto , anche a titolo di risarcimento del danno, a pagare direttamente CP_2 alla ditta tutto quanto alla stessa dovuto per effetto del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3495/2022 di codesto Tribunale, o, invia subordinata, se dagli attori già pagato per il detto decreto a quest'ultima, quanto dovuto per effetto della concessa provvisoria esecuzione dello stesso, condanni il a rivalere gli CP_2 attori, anche a titolo di risarcimento danni, di tutto quanto pagato alla ditta , CP_1 anche per le spese legali relative al giudizio di opposizione RG 16075/2022 del
Tribunale di Napoli;
3) condanni in ogni caso il alla totale rivalsa in CP_2 favore degli attori delle spese e competenze legali, oltre accessori, dagli stessi dovute ai loro difensori Avv.ti Sepe nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo r.g.
16075/2022, determinandone esso Tribunale l'entità secondo tariffario;
4) condanni il
- 8 - al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre CP_2 accessori”.
2.1. In tale giudizio si è costituito il chiedendo il rigetto dell'avversa domanda CP_2 alla luce della nullità della stessa ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché, in ogni caso, della relativa infondatezza nel merito, sulla base di argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli sollevati dalla ditta nel giudizio R.G. n. 16075/2022. CP_1
Più nel dettaglio, il , in tale giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità del libello introduttivo per il mancato esperimento preventivo della mediazione obbligatoria ovvero della negoziazione assistita, per tutto quanto sopra esposto;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per tutte le CP_2 ragioni esposte nel presente atto;
- accertare e dichiarare la nullità del libello introduttivo e ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carenti dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4, 5 e 7 cod. proc. civ. ovvero rigettarlo nel merito per le motivazioni sopra esposte;
- rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto destituite di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto prive di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15% e accessori”.
2.2. In data 31.05.2023 si è inoltre costituita la ditta, eccependo la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al giudizio, nonché l'abuso del processo e la responsabilità ex art. 96 c.p.c. degli attori, in virtù della strumentale duplicazione di giudizi attuata, riportandosi per il resto alle difese già spiegate nel giudizio R.G. n. 16075/2022.
In particolare, la ditta ha chiesto al Tribunale di: “a) accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 163, co. 2, nn. 3 e 4 ed ex art. 164, co. 4 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
b) nel merito, rilevare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
nel presente giudizio e disporne l'immediata estromissione;
c) Controparte_1 rilevare l'abuso del processo perpetrato dalle parti che hanno istaurato il presente giudizio e conseguentemente condannarle, ai sensi del co. 1, dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno nella misura che il Giudicante adito riterrà congrua, nonché alla corresponsione di una somma equitativamente determinata dal medesimo
- 9 - Giudicante ai sensi del co. 3 dell'art. 96 cit. d) condannare gli eredi al Parte_1 pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza, per i motivi meglio specificati al capo V del presente atto, nonché degli onorari di lite comprensivi di iva e
c.p.a. da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano sin d'ora antistatari”.
2.3. Con ordinanza del 12.12.2023, il dott. Cislaghi, rilevata la sussistenza di una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il giudizio incardinato davanti a sé e l'opposizione a decreto ingiuntivo recante R.G. n. 16075/2022, ha trasmesso il fascicolo n. 5515/2023 R.G. al Presidente di Gabinetto per le valutazioni di competenza ex art. 274 c.p.c.; lo stesso veniva dunque trasmesso a questo Giudice, che ne ha disposto la riunione al fascicolo n. 16075/22 R.G. con ordinanza del 15.03.2024;
3. In seguito alla disposta riunione, con ordinanza del 22.09.2025, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha provveduto ai sensi dell'art. 190 c.p.c., assegnando alle parti termine di 60 e 20 giorni rispettivamente per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
5. In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dalla ditta convenuta e dal con riguardo alla nullità, ai sensi degli artt. 163, co. 2, nn. 3 e 4 e 164, co. 4 CP_2
c.p.c., della domanda proposta da parte attrice nel giudizio R.G.n. 5515/23, dovendosi ritenere che il contenuto della stessa risulti idoneo ad individuare, con sufficiente chiarezza, il contenuto della pretesa avanzata, nonché gli elementi dedotti a supporto della medesima.
6. Nel merito, giova preliminarmente rilevare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
- 10 - 6.1. Nella specie, non è oggetto di contestazione, oltre ad essere provata per tabulas, la sussistenza del rapporto contrattuale tra la ditta VA ed il , con la CP_2 conseguenza che il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il titolo negoziale, assurge a fatto pacifico e deve essere posto dal giudicante a fondamento della decisione.
Può, inoltre, ritenersi provata la corretta esecuzione delle opere, alla luce della documentazione depositata dalla ditta opposta, consistente nella contabilità finale dei lavori e nella certificazione della regolare esecuzione delle opere, a firma dell'impresa e del Direttore dei Lavori.
Nondimeno, parte opponente eccepisce, in relazione al quantum, un errato calcolo della quota oggetto di richiesta nei suoi confronti a saldo della fattura n. 56/2021, emessa a seguito del contratto del 25.03.2021, rilevando peraltro che, a riprova del credito, la ditta avrebbe depositato esclusivamente una copia pdf della fattura emessa nei confronti del Condominio ed una copia conforme delle scritture contabili autenticata da un soggetto non abilitato;
inoltre, essa contesta altresì il riparto eseguito per oltre 60.000 euro, a fronte del mancato deposito, da parte della ditta, di una contabilità finale dei lavori ovvero di una certificazione di regolare esecuzione delle opere con relativo collaudo.
Ebbene, a tale proposito va innanzitutto rilevato che la ditta , in realtà, a CP_1 sostegno della propria pretesa ha depositato la predetta fattura n. 56/2021 in formato elettronico .xml.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, la fattura elettronica prodotta in formato .xml, trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), costituisce da sola prova del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo
(Tribunale di Verona 29-11-2019). Difatti, si tratta di un documento che nasce informatico e che deve essere prodotto secondo specifiche e precise norme tecniche, il cui rispetto consente di garantire autenticità, integrità, immodificabilità e leggibilità di quanto è in esso contenuto. In tal caso, la fattura deve essere redatta secondo le specifiche fornite dall'Agenzia delle Entrate, così rendendo non necessario provvedere al deposito dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili di cu all'art. 634 co 2
c.p.c.
- 11 - Si può affermare che, a fronte dei controlli effettuati dal Sistema SdI, la fattura elettronica possa avere la stessa efficacia, sotto il profilo probatorio, dell'estratto autentico notarile al fine di vedere ammessa la domanda di ingiunzione.
Parte opposta, inoltre, in sede di costituzione ha depositato tanto il Conto Finale dei lavori, quanto il certificato di regolare esecuzione degli stessi, sottoscritti tanto dall'impresa, quanto dal Direttore dei Lavori.
Tali osservazioni consentono di ritenere superate le eccezioni sollevate sul punto da parte opponente.
Ciò posto, va inoltre rilevato che, a fronte della provata regolare esecuzione del contratto da parte della ditta , le contestazioni sollevate da parte opponente in CP_1 relazione al quantum devono ritenersi assolutamente generiche, risultando peraltro fondate su un'asserita erroneità di calcolo, di cui però non viene mai specificato in alcun modo, neanche approssimativo, il presupposto, in modo tale da consentire di vagliare la fondatezza della relativa eccezione.
Ne deriva che il credito azionato dalla ditta in sede monitoria può ritenersi CP_1 sufficientemente provato anche nella presente fase di cognizione.
7. Tanto premesso con riguardo alla sussistenza del credito, gli opponenti, come evidenziato in premessa, sostengono poi di non essere tenuti al pagamento dello stesso in quanto, all'esito dell'annullamento/revoca di una serie di delibere condominiali, i lavori in questione sarebbero stati effettivamente deliberati soltanto in data 16.07.2021, in seguito all'alienazione, da parte degli stessi, del lastrico solare oggetto dei lavori, avvenuta con rogito trascritto in data 15.07.2021.
7.1. Al fine di dirimere tale questione, è necessario ricostruire con maggiore precisione il susseguirsi di atti che ha dato vita alla vicenda per cui è causa.
In particolare, nel contratto di appalto del 25.03.2021, su cui si è fondata l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, si dà atto che l'amministratore del Controparte_5
ai fini della stipula, agisce “in nome e per conto del citato condominio ed in
[...] esecuzione della delibera dell'assemblea condominiale del 19.03.2021”.
Nel corso di tale assemblea, nello specifico, secondo quanto attestato dal relativo verbale, al punto n. 3 dell'o.d.g., era stato deliberato che “l'assemblea approva e delibera all'unanimità il rinnovo del contratto di appalto lavori del lastrico con la
- 12 - società di […] alle medesime condizioni del precedente CP_1 Controparte_1 contratto di appalto”.
Il rinnovo in questione, per espressa previsione, doveva intendersi riferito al precedente deliberato dell'assemblea del del 12.12.2019, la quale “all'unanimità ha CP_2 deliberato di affidare alla predetta ditta gli interventi Controparte_1 di rifacimento dei lastrici solari” per cui è causa, per un importo complessivo di euro
65.000,00 oltre iva come per legge, con inizio dei lavori previsto per il 19.04.2021 e termine di consegna entro sessanta giorni lavorativi dall'inizio dei lavori, salvi eventuali ritardi dovuti ad avversità atmosferiche o cause di forza maggiore.
Come riconosciuto concordemente dalle parti, tale delibera del dicembre 2019 era stata annullata essendo inficiata da un vizio sostanziale, consistente nell'errata identificazione delle parti (segnatamente, con riguardo all'indicazione del codice fiscale), con conseguente rinnovo della stessa all'assemblea del marzo 2021 e quindi della stipula del successivo contratto di appalto.
Con riguardo, invece, alla successiva assemblea del 16.07.2021, per ciò che attiene ai fatti di causa, il verbale, in relazione al punto n. 3 dell'o.d.g., attesta che “l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera ed approva la ratifica del contratto di appalto dei lavori del lastrico solare tra il Condominio e la società Controparte_1
[…] alle medesime condizioni del precedente contratto, i cui lavori sono stati deliberati ed approvati già nell'assemblea del 12 dicembre 2019, ad eccezione della data di inizio
e fine lavori che sarà sempre di giorni 60”.
Tale ulteriore delibera si è resa necessaria – anche su tale punto non vi è contestazione – in quanto l'originaria delibera del 19.03.21, in forza della quale era stato sottoscritto il contratto di appalto il successivo 25.03.21, era stata impugnata dagli odierni opponenti per inosservanza del termine di convocazione previsto dall'art. 7 del Regolamento
Condominiale, e successivamente revocata, su accordo delle parti, il 20.09.2021.
7.2. Ebbene, chiariti in tal modo i fatti, al fine di individuarne il relativo inquadramento giuridico va evidenziato che, mentre la prima delibera del 19.03.2021 espressamente parla di “rinnovo” del contratto, che difatti è stato nuovamente stipulato in seguito alla stessa, la seconda delibera del 16.07.2021 ha ad oggetto la “ratifica” del contratto di appalto già precedentemente concluso tra il Condominio e la ditta . CP_1
- 13 - In relazione a tale distinzione, la Cassazione ha chiarito che “Perchè possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2,
09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n.
3069). Ove, invece, l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta” (Cass. sez. VI, 8 giugno
2020, n. 10847).
Nel caso di specie, la delibera del 16 luglio si è limitata a ratificare, eliminando il vizio formale da cui era affetta, il contenuto della precedente delibera del 19 marzo, senza apportarvi alcunché di nuovo sul piano sostanziale;
conseguentemente, deve ritenersi che il relativo effetto debba farsi retroagire sino al momento dell'adozione di quest'ultima.
Quanto, più nello specifico, all'idoneità di una successiva ratifica a fondare l'obbligo di contribuzione dei condomini rispetto ad un atto negoziale inizialmente posto in essere dall'amministratore in assenza dei requisiti di legge, è possibile richiamare quanto affermato dalla Cassazione con pronuncia del 18 agosto 2017, n. 20136, secondo cui “E' pacifico che occorra l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., comma 4, per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si vedano indicativamente Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4430; Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865).
[…] Ove siano mancate la preventiva approvazione o la successiva ratifica della spesa inerente tale incarico professionale da parte dell'assemblea, a norma dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e art. 1136 c.c., comma 4, l'iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non è sufficiente a fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini, salvo che non ricorra il presupposto dell'urgenza nella fattispecie considerata dall'art. 1135 c.c., u.c. (arg. da Cass. Sez. 2, 02/02/2017, n. 2807)”.
Argomentando sulla base di tale principio, è dunque consentito concludere, in definitiva, che la ratifica intervenuta il 16 luglio 2021 non abbia dato vita ad una nuova
- 14 - delibera di approvazione dei lavori, ma che la stessa, essendo dotata di effetto retroattivo, sia suscettibile di fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini con riguardo all'appalto originariamente approvato con delibera del 19 marzo, momento in cui gli odierni opponenti erano ancora proprietari del lastrico solare del Condominio.
In tal senso, può altresì ritenersi che la successiva revoca, su accordo delle parti, della originaria delibera del marzo 2021, avvenuta il 17.09.2021 in sede di mediazione, non abbia inciso in alcun modo sul piano sostanziale, trattandosi della mera rimozione formale di un atto ormai già sostituito, sul piano degli effetti, da una successiva delibera emendata dal vizio formale di cui la prima era affetta (con la conseguenza che, in realtà, tenuto anche conto della mancata sospensione di quest'ultima nelle more dell'impugnazione, i relativi effetti, quanto all'esecuzione dei lavori per cui è causa, hanno continuato a spiegarsi senza alcuna soluzione di continuità).
7.3. Tali considerazioni rivestono carattere assorbente rispetto alla sollevata questione della eventuale opponibilità al terzo in buona fede dell'annullamento di una delibera condominiale, posto che, tenuto conto che la delibera di marzo, nelle more dell'impugnazione, non è stata oggetto di sospensione, tale annullamento (rectius: revoca) della delibera in realtà, come già osservato, è intervenuto quando la stessa era stata già sostituita con effetto retroattivo da un ulteriore provvedimento emendato dai vizi contestati, e dunque pienamente valido.
7.4. Ad ulteriore conferma di quanto sinora osservato, può ancora osservarsi che, comunque, il contratto di compravendita stipulato tra gli odierni opponenti e l'acquirente all'art. 5, espressamente prevede che “i pagamenti di imposte, Persona_3 tasse e carichi condominiali, comunque, insieme a quanto altro a tutt'oggi eventualmente dovuto, cederanno a pieno ed esclusivo carico di essa parte venditrice”.
Tale previsione contrattuale, in base al suo chiaro tenore letterale, comporta evidentemente che, nonostante l'alienazione del lastrico solare in questione avvenuta nella costanza dei lavori, il compenso per questi ultimi continua ad essere dovuto, nei rapporti tra alienanti ed acquirente, esclusivamente dai primi.
7.5. Va pertanto rigettata altresì l'eccezione avente ad oggetto la carenza, in capo agli opponenti, della titolarità passiva del rapporto per cui è causa.
8. In subordine, parte attrice ha poi sostenuto che, posto che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali avrebbe rilievo esclusivamente nella fase esecutiva, la
- 15 - ditta avrebbe dovuto in ogni caso promuovere il giudizio monitorio nei CP_1 confronti del Condominio committente, in quanto parte negoziale del contratto di appalto, per poi rivolgersi ai singoli condomini morosi soltanto successivamente, per il recupero del relativo credito in sede esecutiva.
Anche tale prospettazione non può essere condivisa.
Sul punto va difatti richiamato quanto recentemente chiarito dalla Cassazione con pronuncia n. 19756 del 20 giugno 2022, secondo cui “In tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, né per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., chi non era condomino al momento in cui è insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, nella specie per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali lavori”.
Ebbene, tale affermazione consente, evidentemente, di dedurre – argomentando a contrario – che colui che, invece, era condomino al momento del sorgere dell'obbligazione ben può ritenersi obbligato in via diretta verso il terzo creditore, non soltanto in sede esecutiva, ma altresì in sede di cognizione.
Tale conclusione trova conferma anche in un ulteriore passo della motivazione della pronuncia richiamata, ove si legge che “in caso di azione proposta da soggetti terzi rispetto al condominio, volta all'adempimento delle obbligazioni contratte dall'amministratore per conto del condominio medesimo, passivamente legittimati sono esclusivamente i proprietari effettivi delle unità immobiliari al tempo in cui il rapporto obbligatorio ha avuto genesi”.
Dovendosi ritenere che nella locuzione “azione volta all'adempimento” possa ricondursi senz'altro anche il procedimento monitorio, non sussistono i presupposti per ritenere che, nel caso di specie, sussistesse alcun obbligo per la ditta VA di agire preventivamente nei confronti del anziché direttamente avverso gli odierni CP_2 opponenti.
A ben vedere, difatti, la giurisprudenza richiamata da parte opponente in realtà si limita a chiarire che un eventuale provvedimento giudiziale recante condanna del CP_2 per un credito vantato da chi abbia contratto con l'amministratore rappresenta titolo
- 16 - esecutivo nei confronti di tutti i condomini, pur se non parti del giudizio e neppure individuati nominativamente nel provvedimento, ma con la precisazione che si tratta soltanto di una delle ipotesi contemplate dall'art. 63 disp.att.c.c.; la stessa giurisprudenza, difatti, aggiunge poi che “in base agli attuali indirizzi interpretativi in ordine alla natura parziaria della responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni condominiali, le quali si dividono e gravano, pertanto, pro parte, sui singoli condomini, deve necessariamente ammettersi che ciascuno di questi, così come è soggetto all'azione di cognizione del creditore, nonchè all'azione esecutiva dello stesso, anche sulla base di un titolo esecutivo formatosi nei confronti del solo ente di gestione, per il recupero della quota dell'obbligazione condominiale che grava su di lui, è del pari legittimato ad estinguere tale sua obbligazione (parziaria) direttamente nei confronti del creditore, anche al fine di evitare di essere assoggettato a tali azioni (e ai relativi maggiori costi)” (Cass. sez. III, 6 dicembre 2023, n. 34220).
In altri termini, a fronte di un'obbligazione pacificamente parziaria – quale è quella assunta dall'amministratore nell'interesse del – l'ordinamento, in un'ottica CP_2 di maggior tutela del terzo creditore, consente a quest'ultimo, in base al suo discrezionale giudizio, di agire tanto nei confronti del , al fine di ottenere un CP_2 titolo esecutivo poi azionabile in sede esecutiva pro quota nei confronti dei singoli condomini, quanto, direttamente, nei confronti di questi già in sede di cognizione, chiaramente nei limiti della quota di relativa spettanza.
8.1. Peraltro, sul punto può evidenziarsi altresì che il contratto di appalto, all'art. 16, prevede che “l'appaltatore esclude il condominio committente e i condomini in regola con il pagamento delle rispettive quote, dal loro coinvolgimento in qualsivoglia azione legale diretta al recupero di eventuali crediti vantati verso il condominio per morosità di singoli partecipanti al condominio […] l'impresa appaltatrice potrà recuperare eventuali crediti verso il condominio, derivanti da morosità di singoli condomini, con azioni giudiziarie proponibili esclusivamente verso i condomini morosi”.
Tale conclusione, pertanto, oltre ad essere contemplata dalla legge, è stata altresì specificamente eletta dalle parti nella gestione dei rispettivi rapporti, così come disciplinati dal regolamento contrattuale.
8.2. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza – e dunque il rigetto – anche di tale eccezione sollevata da parte opponente.
- 17 - 9. Le osservazioni che precedono comportano l'integrale rigetto, altresì, di tutte le altre domande formulate dagli opponenti-attori anche nei confronti del Condominio nel giudizio recante R.G.n. 5515/23, riunito al presente, non sussistendo alcun profilo di responsabilità dell'amministratore dello stesso per le ragioni esposte, nonché
l'assorbimento delle ulteriori domande proposte in via subordinata dalle parti convenute, in quanto tutte fondate sull'eventuale accoglimento della domanda proposta in via principale dagli attori/opponenti.
10. Va poi rigettata la domanda di condanna ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c. spiegata dalla ditta nei confronti degli opponenti, tenuto conto che tale condanna “richiede un CP_1 accertamento circa l'esercizio abusivo delle prerogative processuali da parte del soccombente, senza tener conto degli interessi in gioco”, non essendo “sufficiente il solo rigetto della domanda o l'infondatezza dell'impugnazione per integrare tale condanna”
(Cass. sez. III, 18 luglio 2025, n. 20200).
Più nello specifico, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede
o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Trib. Roma, sez. IV, 4 gennaio
2021, n. 24).
Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per ritenere raggiunta la prova di tali elementi, sicché la relativa domanda non può essere accolta.
11. Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo.
Sul punto si richiama Cass. sez. I, 28 maggio 2018, n. 13276, secondo cui “In tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi
- 18 - per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (oggi vedi art.4 DM n.55/2014). .
A mente di tale principio, per quanto riguarda la difesa della ditta , parte in CP_1 entrambi i giudizi, nella liquidazione dei compensi per il giudizio R.G.n. 16075/2022 si tiene conto dei valori medi, mentre per quelli relativi al giudizio R.G.n. 5515/2023, stante la sostanziale sovrapponibilità delle difese ivi spiegate a quelle del primo giudizio, si fa riferimento ai valori minimi. Per quanto riguarda, invece, la difesa del i relativi compensi sono liquidati avendo riguardo, complessivamente, ai CP_2 valori medi, in relazione alle singole fasi svolte.
Stante la natura essenzialmente documentale della causa, non si ritiene che sussistano i presupposti per la maggiorazione del 30% prevista dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12^ Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei due giudizi riuniti nel presente procedimento, così provvede:
- In relazione al procedimento n. 16075/2022 R.G., rigetta l'opposizione spiegata da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3495/2022, emesso il 10.05.2022 dal Tribunale di Napoli, 12^ sezione civile, Giudice dott. Luigia Stravino nel procedimento R.G.n. 9839/2022, notificato il 25.05.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Rigetta ogni altra domanda proposta dagli opponenti/attori;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ditta di CP_1 nei confronti degli opponenti/attori; Controparte_1
- In relazione al procedimento n.5515/23 R.G. rigetta le domande proposte dagli attori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
[...]
- 19 - - Dichiara assorbite tutte le ulteriori domande proposte nei giudizi riuniti dalla ditta e dal Controparte_1 CP_2
- NN , e Parte_1 Parte_9 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ditta , Parte_4 CP_1 delle spese dei due giudizi riuniti nel presente procedimento, che liquida in €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge, per il giudizio n. 16075/2022 R.G., più € 1.689,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, per il giudizio n. 5515/2023 R.G., con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
- NN , e Parte_1 Parte_9 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Parte_4 Controparte_2
, delle spese dei due giudizi riuniti nel presente procedimento, che
[...] liquida complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 16-12-2025 Il Giudice
Dott. Luigia Stravino
- 20 -