Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1838/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Vincenzo Parte_1
Arcidiacono;
e
Controparte_1
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Arcidiacono;
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/05/2018, ha rappresentato che con Parte_1 domande trasmesse all' il 21.7.2016 aveva chiesto all'Istituto assicuratore il CP_1
riconoscimento della sua inabilità al lavoro a carattere permanente scaturita da malattie all'apparato respiratorio (tumore alla laringe e fibrosi interstiziale) da lui contratte a causa dell'attività lavorativa svolta a contatto con l'amianto. In particolare, il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ICROT S.p.a. di Taranto, come si evince dall'estratto contributivo , CP_2
svolgendo le mansioni di addetto alle pulizie industriali e di sfiammatore pirotomista e subendo una intensa esposizione all'amianto dal 2.8.1975 al 31.12.1992, come risultante dalla certificazione rilasciata dall' il 24.1.2017 ai fini della concessione dei benefici di cui alla CP_1
Legge n. 257/1992 e successive modifiche. L' con provvedimento del 18.11.2016 ha CP_1
rigettato la domanda, giustificando il diniego sul presupposto che la certificazione medica trasmessa sarebbe stata insufficiente ad esprimere un giudizio medico-legale. Avverso il suddetto provvedimento l'odierno ricorrente ha proposto ricorso con nota del 23.5.2017 e ha allegato la perizia medico-legale redatta dal dr. in cui si esponeva Persona_1
l'esistenza di una malattia ad eziologia professionale e la sussistenza di una invalidità a carattere permanente nella misura del 45%. Ha quindi domandato di: 1) accertare e dichiarare che a
1
dipendente della ICROT S.p.a. di Taranto, il lavoratore è stato colpito da un tumore alla laringe e fibrosi interstiziale ai polmoni, così come specificato in narrativa, e a suo carico erano residuati postumi invalidanti permanenti quantificabili nella misura minima indennizzabile e/o risarcibile o nella misura che riverrà dall'espletanda istruttoria a mezzo di espletanda CTU, quantificabile nel 45%; 2) per l'effetto dichiarare l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuto a
[...]
versare in favore del ricorrente le somme corrispondenti alla rendita di inabilità permanente rivendicata dal sig. , ragguagliata al suo grado di inabilità che sarà Parte_1
accertato in corso di causa nonché ad indennizzare lo stesso del danno biologico subito, ai sensi del D.Lgs. del 23.2.2000 n. 38, ragguagliato al grado di menomazione che sarà determinato all'esito dell'espletanda istruttoria;
3) conseguentemente condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente i ratei scaduti della predetta rendita, dalla data della domanda sino al soddisfo, con le maggiorazioni per danno da svalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo nonché ad indennizzare l'istante per il danno biologico subito, ai sensi del D.Lgs del 23.2.2000 n. 38, in base al grado di menomazione che sarà determinato all'esito dell'espletanda istruttoria e che il Magistrato adito riterrà di
Giustizia.
L' nel costituirsi, ha negato il nesso di causalità tra attività lavorativa e patologia CP_1
denunciata e ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata disposta ed espletata CTU medico-legale sulla persona del ricorrente.
2. L'esposizione del ricorrente all'amianto è provata dal documento proveniente dall' (si CP_1
veda doc. 6 fascicolo di parte ricorrente).
3. Con analisi esaustiva e completa (cui pure integralmente si rimanda), il CTU dott.
[...]
è pervenuto alle seguenti conclusioni sui quesiti sottoposti: Persona_2
“a) se la malattia denunciata dalla parte ricorrente abbia natura professionale, e cioè se, secondo un criterio di certezza o di elevata probabilità, l'attività lavorativa svolta sia stata una condizione necessaria ed essenziale (anche se eventualmente non esclusiva) per la determinazione della malattia.
Le malattie denunciate dalla parte ricorrente, Fibrosi Interstiziale Polmonare e Carcinoma della
Laringe hanno, secondo un criterio di elevata probabilità, natura professionale in quanto l'attività lavorativa svolta è stata una condizione necessaria ed essenziale - anche se non esclusiva (periziando forte fumatore) - per la determinazione delle suddette malattie, per come
2 illustrato nel paragrafo Discussione Diagnostica e Considerazioni Medico-Legali al quale integralmente si rimanda.
b) se ne siano scaturiti postumi di danno biologico, quantificandone l'entità.
Nel caso di specie, per il Carcinoma della Laringe sono scaturiti postumi di danno biologico, e applicando le tabelle si può riconoscere, della documentazione sanitaria in atti e dal CP_1
riscontro clinico obiettivo, un danno biologico che si aggira attorno al 30% sulla base della voce
133 (neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità dei segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia, fino a 30), per come illustrato nel paragrafo Discussione Diagnostica e Considerazioni Medico-Legali al quale integralmente si rimanda.
Per la Fibrosi Interstiziale Polmonare (Asbestosi), sulla base della documentazione esibita, non
è possibile in un quadro di ragionevole certezza, procedere alla determinazione del danno biologico in quanto l'allegato 2 parte A delle Tabelle - Tabella Relativa alle CP_1
Pneumopatie Ostruttive - correla la percentuale di danno biologico alla riduzione percentuale dell'indice FEV1 (Forced Expiratory Volume in the first second).
Il FEV1, parametro fondamentale della spirometria, indica il volume di aria che viene espirata nel corso del primo secondo di massima espirazione ed è indice accurato di pervietà delle vie aeree. Pertanto, non avendo trovato riscontro, nei documenti agli atti, della riduzione percentuale dell'indice FEV1, non si è potuto procedere alla determinazione del danno biologico per la suddetta patologia”.
Il D.L.vo 38/00, applicabile al caso in esame trattandosi di malattia professionale denunciata successivamente al 25/7/00, prevede che il pregiudizio permanente determinato dalla lesione all'integrità psico-fisica della persona sia indennizzabile fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia. L'art.13 co. 2 del predetto decreto dispone che l'indennizzo viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%.
Pertanto, l' va condannato ad erogare a favore della parte ricorrente il relativo indennizzo CP_1 sotto forma di rendita per l'inabilità permanente, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' convenuto e distratte in favore del procuratore CP_1
dichiaratosi anticipante (art. 93 c.p.c.).
3 Le spese di CTU vanno pure poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna l' a pagare in favore della parte ricorrente in relazione all'accertato danno CP_1
biologico pari al 30% l'indennizzo in rendita per l'inabilità permanente dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
- spese di CTU definitivamente a carico dell' resistente. CP_1
Castrovillari, 05/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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