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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/09/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2661 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(P. IVA ATU ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con gli avv.ti. Fausto Del Fante e Marco Gasparroni,
-attrice-
e
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. , Controparte_2 C.F._1
-convenuti contumaci-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe declaratorie del caso e di legge, ogni contraria istanza disattesa, nel merito, accertato e dichiarato, per le ragioni di cui in premessa, il grave inadempimento contrattuale di e del sig. , dichiarare risolto ai sensi degli Controparte_1 Controparte_2 artt.1453 e 1454 c.c. o come meglio, il contratto preliminare siglato in data 22.03.2016 e successive integrazioni e dichiarazioni aggiuntive come meglio in premesse specificate tra la società
[...] ed il sig. personalmente ed i signori Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
e la società conseguentemente, dichiarare tenuta la società Parte_3 Parte_1 [...] ed il sig. , in solido tra loro, alla restituzione in favore della società Controparte_1 Controparte_2 [...] della somma di €.20.000,00 versata dalla odierna attrice a titolo di acconto, oltre interessi di Parte_1 mora dal dì del dovuto al saldo, se dovuti. Con vittoria di spese, compensi di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
1 ***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito “ ) ha Parte_1 Pt_1
Cont convenuto in giudizio (di seguito “ ) e al fine Controparte_1 Controparte_2 di vedere accolte le conclusioni sopra trascritte, a fondamento delle quali ha allegato e dedotto: Cont
- che in data 22/03/2016 e avevano stipulato (quest'ultima unitamente a Pt_1 Pt_2
e un contratto preliminare per “sviluppo autorizzazioni
[...] Parte_3 eoliche da 60 Kw e realizzazione delle opere necessarie alla costruzione e relativa connessione degli Cont impianti”, contestualmente impegnandosi ad addivenire alla stipula del definitivo tra e una new co. da costituire solo in caso di concessione di finanziamento bancario o leasing assicurato entro il 30/06/2016;
- che con la clausola 6.3.2) del contratto preliminare le parti avevano pattuito il pagamento di una somma di euro 20.000,00, “versata da parte di al momento della sottoscrizione Parte_1 del presente contratto a titolo di caparra per la nuova srl da costituire”;
- che in adempimento alla predetta pattuizione, aveva corrisposto l'importo di euro Pt_1
20.000,00 (euro 10.000,00 in contanti ed euro 10.000,00 tramite bonifico bancario) allo
; CP_2
- che con la clausola 4.1) le parti avevano previsto che ove le stesse “non raggiungessero un Cont accordo entro il 30.06.2016 (...) si impegna a restituire alla la caparra di Parte_1
€.20.000,00 senza interessi ed ulteriori spese”;
- che sempre il 22/03/2016 era stata sottoscritta anche una dichiarazione aggiuntiva mediante la quale le parti avevano stabilito che “la caparra di euro 20.000,00 verrà versata da
R.E.O. in forma di cauzione rimborsabile nel caso in cui il contratto non viene stipulato a causa della Co mancante delibera del finanziamento” con la precisazione che “la ed il sig. Controparte_2 personalmente si obbligano a restituire la cauzione di €.20.000,00 entro 7 giorni a partire dal
30.06.2016”;
- che il termine del 30/06/2016 era stato poi prorogato per concorde volontà delle parti dapprima al 30/09/2016 e poi al 15/12/2016;
- che stante la mancata concessione del finanziamento e/o leasing, le parti non erano Cont addivenute alla stipula del contratto definitivo sicché, in data 15/12/2016, aveva emesso assegno bancario per euro 20.000,00 in favore dell'odierna attrice, rimasto insoluto per mancanza di provvista;
- che vani erano rimasti i tentativi per ottenere la restituzione della somma versata.
2 I-2. Le parti convenute, pur destinatarie di rituale vocatio in ius, non si sono costituite, con conseguente declaratoria della loro contumacia con provvedimento a verbale dell'udienza del
10/02/2020.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025 al cui esito, con ordinanza del 26/05/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 15/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La domanda dell'attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
II-5. Parte attrice ha allegato di aver concluso un negozio con i convenuti, la cui efficacia è stata subordinata a un evento condizionale rappresentato dal reperimento di provvista finanziaria (sotto forma di finanziamento bancario o leasing assicurato) e di aver, contestualmente alla stipula, versato euro 20.000,00 a titolo di caparra. Ha poi allegato che il termine è spirato al 15/12/2016, senza che Cont l'evento condizionale si sia realizzato, deducendo di aver ricevuto un assegno da rimasto insoluto.
II-5.1. A fronte di tale enucleazione della causa petendi, l'attrice ha prodotto, tra l'altro:
- il contratto del 22/03/2016 (doc. n. 1 – citazione);
- documentazione attestante il versamento di euro 20.000,00 in favore dello (cfr. CP_2 doc. nn. 2 e 3 – citazione);
- la dichiarazione contrattuale aggiuntiva del 22/03/2016 a mente della quale “ ed il CP_4 signore personalmente si obbligano a restituire la cauzione di € 20.000. entro 7 giorni a Controparte_2 partire dal 30/06/2016 [n.d.r. termine poi prorogato sino al 15/12/2016]” (doc. n. 4 – citazione);
- copia dell'assegno bancario n. 8305720427-04 emesso da FEI in favore di per euro Pt_1
20.000,00, in data 15/12/2016 (cfr. doc. 7 – citazione), rimasto insoluto.
II-6. Né, a fronte di tale solido corredo istruttorio, i convenuti hanno offerto elementi idonei ad incrinare la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice o a contestare il suo diritto ad ottenere la restituzione dell'importo versato a titolo di caparra.
Occorre infatti evidenziare che, se è pur vero che dalla contumacia non discende alcuna ammissione di responsabilità, trattandosi di contegno processuale neutro da intendersi quale ficta litis contestatio,
è in ogni caso evidente che, non costituendosi in giudizio, i convenuti nulla di utile hanno offerto alla dialettica processuale.
3 II-7. I convenuti vanno dunque condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di ella Pt_1 somma di euro 20.000,00.
II-7.1. Sul predetto importo sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal
20/11/2017 (cfr. doc. n. 10 – citazione) al soddisfo.
II-8. Contrariamente a quanto concluso dall'attrice, non occorre procedere alla dichiarazione giudiziale di risoluzione ex artt. 1453 e 1454 c.c., tenuto conto che il contratto per cui è causa si è risolto stragiudizialmente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., allo spirare del termine essenziale stabilito dalle parti.
II-9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. Per le ragioni esposte la domanda attorea va accolta.
III-11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del
50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, della semplicità dell'affare e della contumacia della parte convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parti
(P. IVA ), nei confronti di (P. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
IVA e (C.F. , ogni contraria istanza, P.IVA_2 Controparte_2 C.F._1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ND e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di euro 20.000,00, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno 20/11/2017 al soddisfo;
- ND e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 refusione, in favore di , delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
2.538,50 per compensi e in euro 324,90 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 16 settembre 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2661 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(P. IVA ATU ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con gli avv.ti. Fausto Del Fante e Marco Gasparroni,
-attrice-
e
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. , Controparte_2 C.F._1
-convenuti contumaci-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe declaratorie del caso e di legge, ogni contraria istanza disattesa, nel merito, accertato e dichiarato, per le ragioni di cui in premessa, il grave inadempimento contrattuale di e del sig. , dichiarare risolto ai sensi degli Controparte_1 Controparte_2 artt.1453 e 1454 c.c. o come meglio, il contratto preliminare siglato in data 22.03.2016 e successive integrazioni e dichiarazioni aggiuntive come meglio in premesse specificate tra la società
[...] ed il sig. personalmente ed i signori Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
e la società conseguentemente, dichiarare tenuta la società Parte_3 Parte_1 [...] ed il sig. , in solido tra loro, alla restituzione in favore della società Controparte_1 Controparte_2 [...] della somma di €.20.000,00 versata dalla odierna attrice a titolo di acconto, oltre interessi di Parte_1 mora dal dì del dovuto al saldo, se dovuti. Con vittoria di spese, compensi di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
1 ***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito “ ) ha Parte_1 Pt_1
Cont convenuto in giudizio (di seguito “ ) e al fine Controparte_1 Controparte_2 di vedere accolte le conclusioni sopra trascritte, a fondamento delle quali ha allegato e dedotto: Cont
- che in data 22/03/2016 e avevano stipulato (quest'ultima unitamente a Pt_1 Pt_2
e un contratto preliminare per “sviluppo autorizzazioni
[...] Parte_3 eoliche da 60 Kw e realizzazione delle opere necessarie alla costruzione e relativa connessione degli Cont impianti”, contestualmente impegnandosi ad addivenire alla stipula del definitivo tra e una new co. da costituire solo in caso di concessione di finanziamento bancario o leasing assicurato entro il 30/06/2016;
- che con la clausola 6.3.2) del contratto preliminare le parti avevano pattuito il pagamento di una somma di euro 20.000,00, “versata da parte di al momento della sottoscrizione Parte_1 del presente contratto a titolo di caparra per la nuova srl da costituire”;
- che in adempimento alla predetta pattuizione, aveva corrisposto l'importo di euro Pt_1
20.000,00 (euro 10.000,00 in contanti ed euro 10.000,00 tramite bonifico bancario) allo
; CP_2
- che con la clausola 4.1) le parti avevano previsto che ove le stesse “non raggiungessero un Cont accordo entro il 30.06.2016 (...) si impegna a restituire alla la caparra di Parte_1
€.20.000,00 senza interessi ed ulteriori spese”;
- che sempre il 22/03/2016 era stata sottoscritta anche una dichiarazione aggiuntiva mediante la quale le parti avevano stabilito che “la caparra di euro 20.000,00 verrà versata da
R.E.O. in forma di cauzione rimborsabile nel caso in cui il contratto non viene stipulato a causa della Co mancante delibera del finanziamento” con la precisazione che “la ed il sig. Controparte_2 personalmente si obbligano a restituire la cauzione di €.20.000,00 entro 7 giorni a partire dal
30.06.2016”;
- che il termine del 30/06/2016 era stato poi prorogato per concorde volontà delle parti dapprima al 30/09/2016 e poi al 15/12/2016;
- che stante la mancata concessione del finanziamento e/o leasing, le parti non erano Cont addivenute alla stipula del contratto definitivo sicché, in data 15/12/2016, aveva emesso assegno bancario per euro 20.000,00 in favore dell'odierna attrice, rimasto insoluto per mancanza di provvista;
- che vani erano rimasti i tentativi per ottenere la restituzione della somma versata.
2 I-2. Le parti convenute, pur destinatarie di rituale vocatio in ius, non si sono costituite, con conseguente declaratoria della loro contumacia con provvedimento a verbale dell'udienza del
10/02/2020.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025 al cui esito, con ordinanza del 26/05/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 15/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La domanda dell'attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
II-5. Parte attrice ha allegato di aver concluso un negozio con i convenuti, la cui efficacia è stata subordinata a un evento condizionale rappresentato dal reperimento di provvista finanziaria (sotto forma di finanziamento bancario o leasing assicurato) e di aver, contestualmente alla stipula, versato euro 20.000,00 a titolo di caparra. Ha poi allegato che il termine è spirato al 15/12/2016, senza che Cont l'evento condizionale si sia realizzato, deducendo di aver ricevuto un assegno da rimasto insoluto.
II-5.1. A fronte di tale enucleazione della causa petendi, l'attrice ha prodotto, tra l'altro:
- il contratto del 22/03/2016 (doc. n. 1 – citazione);
- documentazione attestante il versamento di euro 20.000,00 in favore dello (cfr. CP_2 doc. nn. 2 e 3 – citazione);
- la dichiarazione contrattuale aggiuntiva del 22/03/2016 a mente della quale “ ed il CP_4 signore personalmente si obbligano a restituire la cauzione di € 20.000. entro 7 giorni a Controparte_2 partire dal 30/06/2016 [n.d.r. termine poi prorogato sino al 15/12/2016]” (doc. n. 4 – citazione);
- copia dell'assegno bancario n. 8305720427-04 emesso da FEI in favore di per euro Pt_1
20.000,00, in data 15/12/2016 (cfr. doc. 7 – citazione), rimasto insoluto.
II-6. Né, a fronte di tale solido corredo istruttorio, i convenuti hanno offerto elementi idonei ad incrinare la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice o a contestare il suo diritto ad ottenere la restituzione dell'importo versato a titolo di caparra.
Occorre infatti evidenziare che, se è pur vero che dalla contumacia non discende alcuna ammissione di responsabilità, trattandosi di contegno processuale neutro da intendersi quale ficta litis contestatio,
è in ogni caso evidente che, non costituendosi in giudizio, i convenuti nulla di utile hanno offerto alla dialettica processuale.
3 II-7. I convenuti vanno dunque condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di ella Pt_1 somma di euro 20.000,00.
II-7.1. Sul predetto importo sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal
20/11/2017 (cfr. doc. n. 10 – citazione) al soddisfo.
II-8. Contrariamente a quanto concluso dall'attrice, non occorre procedere alla dichiarazione giudiziale di risoluzione ex artt. 1453 e 1454 c.c., tenuto conto che il contratto per cui è causa si è risolto stragiudizialmente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., allo spirare del termine essenziale stabilito dalle parti.
II-9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. Per le ragioni esposte la domanda attorea va accolta.
III-11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del
50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, della semplicità dell'affare e della contumacia della parte convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parti
(P. IVA ), nei confronti di (P. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
IVA e (C.F. , ogni contraria istanza, P.IVA_2 Controparte_2 C.F._1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ND e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di euro 20.000,00, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno 20/11/2017 al soddisfo;
- ND e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 refusione, in favore di , delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
2.538,50 per compensi e in euro 324,90 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 16 settembre 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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