Sentenza 14 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9591 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
"A"AULA 95 9 1 /01 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni Mazzarella Rel. Consigliere R.G.N.00667/99 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. 22193 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.22.05.2001 da MI N I S TE R O DELL I NT ERNO in persona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,2442 ricorrente
contro
ALBANESE G I NN - intimata per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio A Calabria n. 00245/97 del 18.11/30.12.1997, R.G. n. 00298/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 07 aprile 1995 il Pretore di Locri, espletata consulenza medico-legale, accoglieva la domanda proposta da GI BA contro il Ministero dell'Interno e riconosceva il diritto della BA alla richiesta indennità di accompagnamento con decorrenza I° maggio 1992. Il Tribunale di Reggio Calabria, espletata nuova consulenza medico-legale, rigettava l'appello; nulla per le spese di lite, ad eccezione di quelle di consulenza tecnica a carico del Ministero. Osservava il Tribunale: il consulente tecnico di secondo grado aveva concluso che il quadro patologico della BA, con particolare riferimento alla malattia psichiatrica e a quella oculistica, determinava senz'altro stessala sua incapacità a badare a sé medesima;
la consulenza di parte appellante era sul punto in sintonia, 2 sicché non vi era motivo di ulteriori motivazioni;
le due consulenze di ufficio erano concordi sulla retrodatazione della decorrenza alla data indicata dal Pretore;
l'asserita mancanza di pubblica documentazione sanitaria sulla detta decorrenza era circostanza irrilevante in presenza di precise e motivate argomentazioni sul punto degli ausiliari del giudice. Ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno con unico motivo di censura. BA GI non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 18 del 1980, 6 del decreto legislativo n. 509 del 1988, e 2, comma 2, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale aveva ritenuto sussistente il requisito sanitario ai fini della concessa prestazione per la sussistenza di difficoltà persistenti, non essendosi evidenziata situazione di impossibilità alcuna;
in realtà, l'art. 6 citato in titolazione rimarcava l'importanza, in sede di valutazione dello stato invalidante delle persone "1anziane, di tener conto delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della fascia di 3 non costituiva età considerata"; sicché, in conclusione, invalidante pur nella impossibilità a compiere fattore alcuni atti, il raggiungimento della senilità avanzata, se non in presenza di un accertamento che stabilisca quanto sia dovuto al parametro medio della fascia di età e quanto invece allo stato abnorme di minorazione indotta da fatti morbosi che abbiano alterato il detto parametro medio;
nella specie la demenza senile era definita dal consulente una invalidità tabellaredi grado medio-elevato con oscillante fra il 61 e il 100%, e il deficit visivo, valutato, con correzione, pari ad un decimo in entrambi gli occhi, non evidenziava situazione di impossibilità alcuna;
nella sentenza, subordinatamente, e nella stessa relazione tecnica non risultavano i motivi della stabilita retrodatazione, anche in considerazione della valutazione a decorso ingravescente delle malattie in considerazione del collegamento all'età senile avanzata dell'assistita. Il ricorso è infondato. Il Ministero oppone in questa sede, premessi i principi in tema di requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta (non sarebbe sufficiente la sussistenza di uno stato invalidante pur in presenza di impossibilità a compiere alcuni atti, se non si verifichi in concreto una situazione di impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita la 4 deambulazione da valutarsi non naturali in relazione alla fascia di età considerata), che nella specie non si riveniva la sussistenza di situazione di impossibilità alcuna". Ed a ciò perviene esaminando le stesse singole malattie a suo tempo poste dal consulente tecnico di ufficio a fondamento della diversa conclusione recepita dal giudice di appello. In realtà, il criterio di valutazione delle malattie (demenza senile di grado medio elevato, deficit visivo con elevabile a seguito di correzione ad un decimovisus scarso in entrambi gli occhi, il tutto in soggetto di condizioni generali discrete e di età apparente uguale a quella anagrafica), singolarmente esaminate dal Ministero, e correlate alle percentuali di invalidità di cui alle tabelle di riferimento, non può ritenersi corretto, se non contemporanea complessiva valutazione dellovi sia una intero stato patologico, che interferisca, nella sua inerenza costante al soggetto invalido, nella quotidianità della vita di esso;
e ciò, tanto più in quanto in punto valutazione che il complesso patologico determina l'incapacità di badare a sé medesima" (assistita) concordava (vedi sentenza) la stessa consulenza di parte prodotta dal Ministero. Ed allora, la parzialità del criterio di valutazione operato dal Ministero, in quanto limitato alla mera affermazione critica, è insuscettibile 5 di tradursi in valido motivo di ricorso, costituendo mera opposizione di una valutazione diversa da quella operata dal giudice di appello in sintonia con le due consulenze di ufficio e con quella di parte. Non diversamente deve rilevarsi quanto alla contestata decorrenza, retrodatata dai giudici di merito al 1° maggio 1992. La semplice valutazione che trattasi nella specie, come si rileva dalla stessa relazione peritale, di malattie a decorso ingravescente, in quanto collegate all'età senile dell'assistita, non vale certamente a censurare la valutazione conclusiva dello stesso consulente, peraltro operata in sintonia con l'elaborato di primo grado, ed alla quale ultima il Ministero aveva in "sostanza solo opposto una rilevata mancanza di pubblica documentazione sanitaria", che il giudice di appello, con argomentazioni neanche contestate in questa sede, ha ritenuto irrilevante nella ipotesi in cui il consulente di ufficio "logicamente, ed in modo coerente con lo stato delle accertate infermità, collochi il consolidamento del complesso patologico in data anteriore alla sua visita". Il ricorso, pertanto, va rigettato, e va dichiarato non doversi procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione per mancanza di attività difensiva dell'intimata non costituita. ん
P. Q. M.
la C o rt e rigetta il ricorso e dichiara non doversi procedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 maggio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovan ilyappareils Giuseppe Ianniruberto كان شكس IL CANCELLIERES Depositato in Cancelleria oggi, 14 LUG. 2001 N R IL CANCELLIERE D R O A O 3 0 3 1 A I 5 S . D S . T , A R N O T A L , ' L 3 A L O S L 7 - E B E 8 P I D - S D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L T R E L I S T I E D N G D E E O S R E 7