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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/11/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 128/2024
promossa da
(Cod. Fisc: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Stacchietti del foro di Fermo (C.F. n. ) e elettivamente C.F._2 domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio sito in Porto Sant'Elpidio alla Via
Tunisia numero 3 interno 10, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Legge presso il proprio numero di telefax 0734-900562 oppure all'indirizzo di posta elettronica:
ovvero all'indirizzo di posta certificata: Email_1 Email_2
- appellante -
contro
Controparte_1
CF/P.IVA: in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale P.IVA_1 pagina 1 di 12 Rappresentante pro tempore, Dott. nato a [...] il [...] (CF: Controparte_2
) con sede ad Ancona P.zza Salvo d'Acquisto n. 40, rappresentato e difeso, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sabrina Tosti (C.F. - pec: C.F._4
e NN TI (C.F. - pec: Email_3 C.F._5
dell'Avvocatura ERAP Marche, in forza Email_4 della delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 79/2024 del 20/03/2024 e in virtù di procura allegata al presente atto, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli indicati procuratori
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 460/2024, pubblicata il
30.04.2024, in tema di responsabilità professionale per l'attività difensiva svolta in precedenti giudizi.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - conveniva in giudizio l' esponendo di essere stato Parte_1 CP_1 assegnatario di un immobile sito in Porto San Giorgio, che aveva condotto in locazione in virtù di contratto stipulato con l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Ascoli Piceno, del 08.02.1984, registrato presso l'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno n. 226, anno 1995; che l'immobile in questione era stato compreso ed individuato dall'Ente nel piano di vendita, predisposto in attuazione della l. n. 560/1993, n. 560 ed approvato dalla Regione Marche con deliberazione della Giunta
Regionale del 14.03.1994, n. 805; che pertanto provvedeva a presentare la domanda di riscatto di CP_ alloggio già nel 1994, poi, nel 1999 e nel 2007; che l' di Ascoli Piceno esprimeva parere favorevole alla cessione dell'immobile come da verbale del consiglio di amministrazione del
28.06.2007, deliberando ai sensi dell'art. 20 septiesdecies, comma 11 L.R. 36/05; che, tuttavia,
l'acquisto dell'immobile si perfezionava solo il 28.06.2017, allorché veniva stipulato atto di compravendita a rogito del Notaio di Porto San Giorgio, rep. n. 13138, racc. n. 55165, Per_1 pagina 2 di 12 trascritto il 26.07.2017 al n. 4482RP e n. 6139 RG, a fronte del pagamento del prezzo stabilito in Euro
27.268,80, oltre IVA, per un importo totale pari ad euro 28.359,55; che il ritardo tra la domanda di CP_ riscatto e l'assegnazione dell'alloggio era da imputare all' convenuto che era stato, più volte, sollecitato dal procuratore dell'attore rispondendo che il ritardo era da ascrivere alla mancata conclusione della procedura amministrativa riguardante il perfezionamento della convenzione urbanistica con il Comune di Porto San Giorgio;
che, peraltro, nonostante, l'impedimento fosse noto all'Ente, lo stesso non si era attivato con iniziative concrete volte ad addivenire all'acquisto dell'area sulla quale insistevano gli alloggi popolari, inserendo incautamente l'immobile nel piano delle vendite, originando le domande di riscatto e approvando una vendita irrealizzabile;
che solo in data 22.2.2017 CP_ veniva stipulata la convenzione tra l' e il Comune di Porto San Giorgio e a tale risultato si CP_ addiveniva per lo più a seguito delle iniziative intraprese dall'attore che si era surrogato all' ; che sussisteva la responsabilità dell'ente per il danno arrecato all'attore quale conseguenza del ritardo nell'assegnazione dell'alloggio per cui è causa, da calcolare in base ai canoni versati dal gennaio 2007 sino alla data dell'acquisto dell'immobile oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva l'ente convenuto, e contestava la domanda, dovendosi tener conto della complessa vicenda amministrativa e negoziale che era venuta in rilievo;
che il ritardo nella vendita del detto immobile dipendeva dalla mancanza della documentazione necessaria, sub specie di copia conforme ordinanza di esproprio definitivo delle aree assegnate all' della Provincia di Ascoli Piceno e, in generale, per CP_1
CP_ le condotte di terze Amministrazioni coinvolte nella vicenda;
che, al contrario, l' di Ascoli Piceno aveva richiesto al Comune l'approvazione dello schema di modifica della originaria convenzione, la necessaria documentazione integrativa, nonché l'acquisizione definitiva dell'area edificatoria sita in via dei Pini n. 38. Inoltre, essendo intervenuta la costruzione dell'edificio era divenuto necessario modificare il testo della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del CP_ 1980 e, sul punto, nonostante i solleciti fatti in tal senso dell' di Ascoli Piceno, il Comune aveva provveduto ad approvare lo schema di convenzione integrativa solo con delibera consiliare n. 53 del
30.11.2016, pubblicata il 07.12.2016; che, in ogni caso, con la Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 66 del 28.06.2007, l'ente individuava gli immobili potenzialmente da porre in vendita e l'immobile in questione era di fatto stato ceduto ad un prezzo di maggiore convenienza per l'acquirente laddove si fosse tenuto in debito conto che i successivi piani di vendita erano stati predisposti ai sensi della L.R. Marche n. 36 del 2005, la quale aveva previsto l'adozione di prezzi di cessione notevolmente superiori rispetto a quelli praticati ai sensi della L. 560/1993, che si basavano sulle rendite catastali.
pagina 3 di 12 § 2 - Il primo Giudice decideva la causa secondo i seguenti snodi in fatto e diritto
1) La parte attrice si è doluta di un comportamento omissivo da parte dell' integrato Controparte_1 dalla sostanziale inerzia dell'Ente nel sollecitare l'attività negoziale coinvolgente il Comune di
Porto San Giorgio finalizzata al trasferimento al dell'immobile per cui è causa, Parte_1 nonché per aver destinato alla vendita un immobile ancora privo dei requisiti necessari alla cessione. Ma, con riferimento a tale ultima doglianza, nessun addebito di responsabilità può essere mosso all'Ente tenuto conto dell'effettiva cessione dell'immobile de quo che, quindi, ha smentito ogni dubbio circa la sussistenza dei requisiti medesimi per il trasferimento e, pertanto, della mancata frustrazione dell'aspettativa del proponente.
2) Quanto all'ulteriore inerzia dell'Ente, la parte attrice ha dimostrato di essersi attivata sollecitando il Comune di Porto San Giorgio a fornire la documentazione integrativa necessaria per la stipula dell'atto pubblico di convenzione sull'area edificatoria, con note risalenti ai mesi di novembre e dicembre 2014 (come attestato dal doc 6 fascicolo parte attrice). Peraltro, la parte convenuta, dal canto suo, ha dato prova di aver sollecitato dal 2007, sino al 2011, l'ente comunale proprio per il deposito della documentazione necessaria alla stipula dell'atto di convenzione, con note riscontrate dal Comune solo con la comunicazione della già citata deliberazione del 1980.
3) Del resto, il Comune solo con direttiva del 02.11.2015 avente ad oggetto la definizione della procedura per la cessione all' del diritto di superficie dell'area sulla quale era stato CP_1 edificato l'immobile per cui è causa, partecipava agli uffici comunali di procedere alle operazioni e alle attività necessarie per la celere risoluzione delle pratiche relative alla cessione.
Tuttavia, proprio la delibera di integrazione dello schema di convenzione per la concessione dell'alloggio per cui è causa, n. 58 veniva emessa solo in data 30.11.2016 con ciò dovendosi rilevare come nonostante lo stesso Procuratore dell'attore si sia attivato, comunque, l'ente deputato all'approvazione dell'atto prodromico alla cessione abbia ancora impiegato un ulteriore anno per la redazione della deliberazione in parola.
§ 3 - Il conseguente rigetto posto in essere dal tribunale di Fermo era oggetto di impugnazione, con i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per omessa e/o carente motivazione pagina 4 di 12 2) Nullità della sentenza per illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della chiamata del terzo e/o al litisconsorzio necessario in giudizio del comune di Porto San Giorgio
3) Fondatezza, nel merito, della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore
CP_ Si è costituito l' , contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Dopo una proposta conciliativa, da parte del C.I. , non andata a buon fine, la causa veniva ritenuta in decisione.
§ 4 – Considerazioni preliminari
CP_ A prescindere da una condotta in un modo o nell'altro contra jus (asseritamente) in capo all' , va innanzitutto richiamato quanto osservato nella sentenza impugnata, la quale riporta una delle difese CP_ dell nei seguenti termini
“…quanto ad asseriti comportamenti omissivi della convenuta nell'ambito della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 28.06.2007, doveva darsi atto che la legge 24 dicembre 1993, n. 560, nell'interesse dell'ente CP_ edilizio proprietario alla dismissione del patrimonio di secondo un criterio di vetustà (a partire dagli immobili realizzati negli anni Venti) aveva previsto che le unità in vendita dovevano essere individuate in appositi piani di cessione entro precisi limiti percentuali (massimo 75% del patrimonio abitativo vendibile) e che l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica doveva essere subordinata alla inclusione degli stessi in appositi Piani di cessione, salvo verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi di vendibilità degli alloggi. Ecco che, con la deliberazione in esame, l'ente individuava gli immobili potenzialmente da porre in vendita tanto che lo stesso poi era di fatto stato ceduto ad un prezzo di maggiore convenienza per l'acquirente laddove si fosse tenuto in debito conto che i successivi piani di vendita erano stati predisposti ai sensi della L.R. Marche n. 36 del 2005, la quale aveva previsto l'adozione di prezzi di cessione notevolmente superiori rispetto a quelli praticati ai sensi della L. 560/1993, che si basavano sulle rendite catastali…”.
Tale osservazione, a prescindere dalla correttezza dei riferimenti e ad un aspetto, invero, paradossale, che adombra un tale tipo di difesa, vale adire quello relativo ad una gestione della pratica, in sostanza, non conforme agli interessi erariali in tema di massimo gettito, introduce una questione essenziale, vale a dire l'onere della prova di un danno che l'appellante avrebbe riportato, secondo una prospettiva di CP_ adempimento tempestivo rispetto a tutte le condotte e provvedimenti che facevano carico all' .
Tale prova del danno, sotto tale profilo, è mancata del tutto.
È mancata, in altre parole, la prova di un danno che avrebbe riportato il privato rispetto ad una condotta della PA perfettamente conforme a diritto, prima ancora che risultare poco chiara anche la specifica condotta alternativa che avrebbe dovuto tenere la PA stessa. In questo senso, coglie nel segno quanto affermato dal primo giudice, ove rileva che “…la stessa individuazione dell'elemento pagina 5 di 12 soggettivo della colpa emerge in termini del tutto generici dalle difese dell'attore, al pari della CP_ descrizione del comportamento attivo effettivamente esigibile in capo all' nell'ambito della descritta complessa procedura a tappe vincolate...”.
Né sarà inutile considerare che secondo i dati ufficiali dell'Agenzia entrate, nel 2017 la zona in questione aveva un valore al mq tra i 1700 ed i 2200 euro, quindi per un appartamento di 100 mq circa
(la visura catastale in atti ne indica 106), ad es, intorno ad una media di euro 200mila.
Come si vedrà ai §§ successivi, tale condotta colposa trova più specifica evidenziazione dai motivi di gravame.
§ 5 – Il primo motivo di gravame
Evidenzia l'appellante che sussiste
“…la colpa grave dell'Ente che consapevole dell'impossibilità oggettiva di alienare l'immobile lo dichiara comunque disponibile alla vendita e, fatto ancora più grave, provoca l'adesione alla stessa dell'assegnatario. Pertanto, a prescindere dalla tesi difensiva dell'Ente, sposata dal giudice in sentenza a pagina 8) per cui ogni addebito del ritardo sarebbe dipeso dal Comune di Porto San Giorgio, ciò che è decisivo ma passato inosservato è che tale comportamento dimostra solo la
dell'Ente ex art. 1218 Cod. Civ. Del tutto taciuta è l'altra circostanza, anch'essa documentale perché Parte_2 contenuta nella delibera consiliare del Comune di Porto San Giorgio, che l' si è reso inadempiente almeno CP_1 sino al 2016 degli importi per le urbanizzazioni primarie e secondarie e che queste erano dovute sin dalla Concessione edilizia n. 978 del 11.05.1981 (si veda pagina 4 dell'allegato numero 6) alla citazione). Tale prova non considerata dal Giudice nel definire il giudizio è parimenti dirimente rispetto a quella poc'anzi citata in quanto il pagamento di tale prezzo costituiva il presupposto per la cessione dell'area all' e poi di seguito al signor .” CP_1 Parte_1
Ora, poiché non v'è dubbio che la prova che l'immobile poteva essere alienato, tanto è vero che lo è stato, l' “impossibilità di alienare” l'immobile stesso, cui si fa riferimento, non può essere intesa che in termini di impossibilità temporanea e, pertanto di ritardo nel favorire l'alienazione cui l'appellante conservava interesse, lamentandosi semmai del maggior prezzo che avrebbe corrisposto.
Ma che, di per sé, il dichiarare l'immobile disponibile alla vendita, pur nell'impossibilità di una sua alienazione immediata, configuri di per sé una colpa grave, come afferma l'atto di appello, è affermazione condivisibile solo nella misura in cui la dichiarazione di disponibilità alla vendita contenga in sé tutte le altre attività e condotte, gli adempimenti e i provvedimenti che, semmai, sono conseguenza di tale dichiarazione di disponibilità. In altre parole, la dichiarazione di disponibilità alla vendita è un presupposto per tutte le altre attività, complesse, che portano alla fine all'alienazione del bene. Ma non può contenere in sé , vale a dire secondo passaggi automatici, l'alienazione stessa.
Se così è, non può ritenersi certo colpa grave tale dichiarazione, semmai la condotta colposa va esaminata in atti che sono o non sono stati effettuati. pagina 6 di 12 § 6 – Si duole poi il che il Giudice sia incorso in motivazione manifestamente illogica ove Parte_1 statuiva che “(…) Deve, poi, essere ribadito il rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo, nella persona del Comune di Porto San Giorgio” ma al contempo pure affermava “è agevole rilevare come la decisione da assumere nel presente giudizio verta esclusivamente sull'individuazione del soggetto asseritamente rimasto inerte rispetto alla conclusione del procedimento di cessione senza che ricorrano i sopra esposti presupposti fondanti la ricorrenza di un litisconsorzio necessario”.
Sul punto, l'appellante osserva che il Comune di Porto San Giorgio doveva partecipare al giudizio in quanto chiamato nei termini di legge alla prima udienza dall'attore ovvero perché litisconsortile necessario. E se il primo giudice non riteneva di dover ammettere la chiamata del terzo in giudizio come litisconsortile facoltativo respingendo la richiesta dell'attore, il Comune doveva comunque partecipare nel giudizio in qualità di litisconsortile necessario perché come tale definito dallo stesso responsabile della realizzazione in ritardo degli atti presupposti al riscatto che, lo si ripete, CP_1 coinvolgono, gli Enti e non l'attore che, lo si ribadisce, in tale rapporto aveva solo il compito di aderire alla proposta di vendita dell'ERAP.
Tali affermazioni In realtà esprimono un malgoverno degli istituti processuali che esse richiamano. È agevole infatti affermare che, nel caso di litisconsorzio facoltativo, rimane ferma ogni valutazione del giudice, nell'autorizzare o meno la chiamata del terzo. Chiamata che in questo caso addirittura non proviene dal convenuto, ma dall'attore. E la chiamata in esame può essere disattesa per molteplici motivi, prima fra tutti ragioni di speditezza del processo.
Se poi l'attore, magari anche a seguito delle difese di parte convenuta, afferma trattarsi di litisconsorzio necessario, la questione è diversa.
In realtà non si tratta di litisconsorzio necessario in quanto, come bene si evince dalle argomentazioni della sentenza impugnata, si possono enucleare due percorsi eziologici ben distinti (ed addirittura, oltre CP_ che alternativi, l'uno escludente l'altro) che fanno capo ad asserite responsabilità dell' , o prima ancora dello Iacp, ovvero a distinte condotte, eventualmente contra ius, di altri enti e segnatamente del comune di Porto San Giorgio.
Non si vede, pertanto dove individuare i presupposti del litisconsorzio necessario in relazione alla specifica domanda avanzata dall'attore e dalle difese conseguenti.
pagina 7 di 12 Va poi rigettata l'affermazione contenuta nell'atto di appello, secondo la quale “…il primo Giudice ha attribuito la colpa del ritardo della vendita in riscatto al Comune di Porto San Giorgio che però non è parte del giudizio e quindi tale statuizione non può esser utilmente a questo opposta...”.
In realtà, proprio perché il primo giudice non poteva rendere alcuna decisione nei confronti del
, non si pone, in radice, la questione se tale statuizione poteva essere Controparte_3
“utilmente” opposta ad esso. In secondo luogo, il primo giudice non poteva, di conseguenza
“attribuire” alcuna colpa del ritardo a soggetti terzi ma semplicemente esaminare, nell'ambito della doglianza a lui rimessa con la domanda attorea, quali fossero, ove ci fossero, ragioni del ritardo ed evidenziare che, semmai, tali ritardi erano attribuibili a cause estranee al soggetto convenuto .
§ 7 – Con il terzo motivo d'appello il ritorna – sotto un profilo appena di poco diverso – Parte_1 sulla “colposa” messa in vendita dell'immobile :
“…l' agendo in maniera negligente imprudente ed imperita ha proposto l'acquisto in riscatto CP_1 dell'immobile in Viale dei Pini a Porto San Giorgio al signor prima nel 1994, poi nel 1999 Parte_1 ed infine nel 2007 ben sapendo di non essere ancora proprietario dell'immobile oggetto della vendita.
Tanto chiarito non si capisce come si possa affermare che l''ERAP non fosse in grado di conoscere o comunque prevedere le oggettive difficoltà relative alla stipula dell'atto di vendita in riscatto..”.
La questione sta o cade negli stessi termini esaminati al § 5 .
Distinta è altra specifica questione, introdotta con lo stesso motivo d'appello, che riguarda, in sostanza, il comportamento non inerte dell'AP che avrebbe sollecitato ripetutamente il Comune di Porto San
Giorgio. La circostanza viene negata dall'appellante nei seguenti termini
Si è già riferito in primo grado e ivi si ribadisce che gli allegati dell'ERAP denominati “solleciti inviati al Comune di Porto San Giorgio”, peraltro considerati quali prova fondante della sentenza di rigetto, mancano della prova dell'invio e della ricezione per questo sconosciuti e non citati dal Comune nella delibera perché mai ricevuti. Infatti, è stata prodotta a fronte di “soli” 6 solleciti in 23 anni una sola ricevuta di ritorno di raccomandata A.r. che è però sprovvista di “velina” che neppure permette di avere la prova certa che la comunicazione denominata “sesto sollecito” sia effettivamente quella inviata e comunque non opponibile al signor perché non incluso tra i destinatari della corrispondenza. Parte_1
È da ritenere che tali solleciti, seppure non provati nella loro consistenza numerica, vi siano comunque stati, valga il riferimento ai documenti prodotti in primo grado e le considerazioni che seguono
CP_ 1) Risposta del Comune di Porto San Giorgio all' datata 5.11.2008 con la quale si riscontra
“la richiesta di documentazione integrativa per la stipula dell'atto pubblico di convenzione” pagina 8 di 12 2) I sei solleciti di cui si parla, pur avendo solo uno la ricevuta AR (anche se non la “velina” di cui CP_ parla l'appellante) sono tutti dotati di protocollo interno e sotto tal profilo sarebbe difficile contestarne la sussistenza senza altri indici specifici
In definitiva, l'appello va rigettato .
§ 8 – La proposta conciliativa avanzata dal C.I. ed il riscontro delle parti.
Con ordinanza del 29.4.25 il C.I. faceva una proposta conciliativa, in sintesi, come segue “Chiusura della controversia nel modo seguente : rinuncia alla domanda attorea, compensazione integrale delle spese del giudizio d'appello fra le parti”.
A tale proposta, il faceva seguito nel modo seguente: Parte_1
“la scrivente difesa manifesta la volontà del signor ad accettare la proposta Parte_1 conciliativa del Giudice che prevede “Chiusura della controversia nel modo seguente : rinuncia alla domanda attorea, compensazione integrale delle spese del giudizio d'appello fra le parti”. In subordine e qualora l' non aderisse, insiste nell'accoglimento CP_1
dell'appello chiedendo alla Corte di tener conto nella decisione del comportamento dell'Ente anche in ordine alle spese di lite.”
CP_ L' , a sua volta, faceva seguito nel modo seguente
In relazione alla proposta conciliativa formulata dal Consigliere Istruttore con de-creto del 29 aprile
2025 si precisa quanto segue.
1) Quanto alla rinuncia alla domanda attorea: si ritiene che tale soluzione sia in linea con gli interessi dell'Ente pubblico convenuto. La rinuncia alla domanda attorea da parte dell'appellante appare coerente con l'esito del giudizio di primo grado, che ha integralmente rigettato le pretese di parte attrice, riconoscendo l'assenza di responsabilità dell'Ente medesimo.
…[…]…
pagina 9 di 12 2) Quanto alla compensazione integrale delle spese del giudizio d'appello: Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, l'ERAP non può che rimettersi alla valutazione dell'Organo Giudicante, considerata la dinamica processuale che ha caratterizzato il presente giudizio con la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
3) Quanto alla "possibilità che le parti, concordemente, aderiscano a diversa composizione della lite": Nel caso specifico, la natura pubblica dell'Ente e delle relative risorse patrimoniali ed economiche, appare ostativa rispetto alla possibilità di una diversa composizione della lite.
L'ERAP, in quanto ente pubblico non economico, è vincolato dal principio di legalità e dai limiti posti dalla normativa in materia di gestione del patrimonio pubblico e di tutela degli interessi pubblici perseguiti. Non si rinvengono, infatti, idonee motivazioni che potrebbero giustificare una composizione della lite che non fosse coerente con il decisum della sentenza di primo grado, anche in applicazione del principio secondo cui la decisione si ricostruisce attraverso l'esame congiunto di dispositivo e motivazione della sentenza e non può condurre a ritenere esistente una statuizione in contrasto con quanto espressamente stabilito nel dispositivo.
…[…]….
4) Quanto alle eventuali modalità di fuoriuscita dal processo: sarebbe preferibile una pronuncia del giudice anche nel rito che definisca chiaramente la controversia.
§ 9 – Conseguenze della proposta conciliativa e dei riscontri ad essa come sopra indicati
9.1 - Non è possibile pronunciare l'estinzione del giudizio in quanto tale possibilità è preclusa : la compensazione delle spese del grado d'appello erano una condizione della rinuncia totale all'appello medesimo proposto dal giudice, e solo a tal fine si sarebbe potuta ricollegare all'estinzione, mentre quanto ulteriormente argomentato dall'AP 1) non indica un'esplicita adesione 2) osserva che
“…sarebbe preferibile una pronuncia del giudice anche nel rito che definisca chiaramente la controversia…”
Poiché
- L'unica pronuncia nel rito, che AP qualifica “preferibile” sarebbe quella che prende atto della rinuncia proposta dal C.I.
- La rinuncia proposta dal C.I. si collega alla compensazione delle spese pagina 10 di 12 - La pronuncia del giudice “in rito” non è possibile perché il condizionale usato dalla controparte
“sarebbe preferibile” non è equivalente ad una chiara accettazione della proposta, che invece sarebbe stata auspicabile e possibile in termini di chiarezza
- Ulteriori interlocuzioni con le parti sarebbero state contro la ragionevole durata del processo, né
d'altro canto si vede su che base potrebbero farsi a fronte, si ripete, di una proposta chiara e di una chiara accettazione della parte
Di qui la necessità di operare con una sentenza – come in effetti si è fatto - che entra nel merito e, rispetto alla quale, i riscontri dati dalle parti alla proposta conciliativa possono valere come uno degli elementi per la regolamentazione delle spese.
9.2 – Non v'è dubbio che l'accettazione incondizionata alla proposta del C.I. da parte del soccombente, unitamente a considerazioni che attengono alla obiettiva lungaggine della conclusione dell'acquisto, sia CP_ CP_ pure non imputabile giuridicamente ad , unitamente alla qualità della prova che l' ha fornito di essersi ripetutamente attivato per sbloccare le lungaggini amministrative, prova sicuramente idonea, per le ragioni di cui sopra, ma certo non denotante il livello di precisione esigibile da un soggetto pubblico, inducono a compensare integralmente le spese del grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del CU.
P.q.m.
La Corte definitivamente pronunciando
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del grado
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, del 18.11.25
Il cons. est.
Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 128/2024
promossa da
(Cod. Fisc: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Stacchietti del foro di Fermo (C.F. n. ) e elettivamente C.F._2 domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio sito in Porto Sant'Elpidio alla Via
Tunisia numero 3 interno 10, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Legge presso il proprio numero di telefax 0734-900562 oppure all'indirizzo di posta elettronica:
ovvero all'indirizzo di posta certificata: Email_1 Email_2
- appellante -
contro
Controparte_1
CF/P.IVA: in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale P.IVA_1 pagina 1 di 12 Rappresentante pro tempore, Dott. nato a [...] il [...] (CF: Controparte_2
) con sede ad Ancona P.zza Salvo d'Acquisto n. 40, rappresentato e difeso, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sabrina Tosti (C.F. - pec: C.F._4
e NN TI (C.F. - pec: Email_3 C.F._5
dell'Avvocatura ERAP Marche, in forza Email_4 della delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 79/2024 del 20/03/2024 e in virtù di procura allegata al presente atto, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli indicati procuratori
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 460/2024, pubblicata il
30.04.2024, in tema di responsabilità professionale per l'attività difensiva svolta in precedenti giudizi.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - conveniva in giudizio l' esponendo di essere stato Parte_1 CP_1 assegnatario di un immobile sito in Porto San Giorgio, che aveva condotto in locazione in virtù di contratto stipulato con l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Ascoli Piceno, del 08.02.1984, registrato presso l'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno n. 226, anno 1995; che l'immobile in questione era stato compreso ed individuato dall'Ente nel piano di vendita, predisposto in attuazione della l. n. 560/1993, n. 560 ed approvato dalla Regione Marche con deliberazione della Giunta
Regionale del 14.03.1994, n. 805; che pertanto provvedeva a presentare la domanda di riscatto di CP_ alloggio già nel 1994, poi, nel 1999 e nel 2007; che l' di Ascoli Piceno esprimeva parere favorevole alla cessione dell'immobile come da verbale del consiglio di amministrazione del
28.06.2007, deliberando ai sensi dell'art. 20 septiesdecies, comma 11 L.R. 36/05; che, tuttavia,
l'acquisto dell'immobile si perfezionava solo il 28.06.2017, allorché veniva stipulato atto di compravendita a rogito del Notaio di Porto San Giorgio, rep. n. 13138, racc. n. 55165, Per_1 pagina 2 di 12 trascritto il 26.07.2017 al n. 4482RP e n. 6139 RG, a fronte del pagamento del prezzo stabilito in Euro
27.268,80, oltre IVA, per un importo totale pari ad euro 28.359,55; che il ritardo tra la domanda di CP_ riscatto e l'assegnazione dell'alloggio era da imputare all' convenuto che era stato, più volte, sollecitato dal procuratore dell'attore rispondendo che il ritardo era da ascrivere alla mancata conclusione della procedura amministrativa riguardante il perfezionamento della convenzione urbanistica con il Comune di Porto San Giorgio;
che, peraltro, nonostante, l'impedimento fosse noto all'Ente, lo stesso non si era attivato con iniziative concrete volte ad addivenire all'acquisto dell'area sulla quale insistevano gli alloggi popolari, inserendo incautamente l'immobile nel piano delle vendite, originando le domande di riscatto e approvando una vendita irrealizzabile;
che solo in data 22.2.2017 CP_ veniva stipulata la convenzione tra l' e il Comune di Porto San Giorgio e a tale risultato si CP_ addiveniva per lo più a seguito delle iniziative intraprese dall'attore che si era surrogato all' ; che sussisteva la responsabilità dell'ente per il danno arrecato all'attore quale conseguenza del ritardo nell'assegnazione dell'alloggio per cui è causa, da calcolare in base ai canoni versati dal gennaio 2007 sino alla data dell'acquisto dell'immobile oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva l'ente convenuto, e contestava la domanda, dovendosi tener conto della complessa vicenda amministrativa e negoziale che era venuta in rilievo;
che il ritardo nella vendita del detto immobile dipendeva dalla mancanza della documentazione necessaria, sub specie di copia conforme ordinanza di esproprio definitivo delle aree assegnate all' della Provincia di Ascoli Piceno e, in generale, per CP_1
CP_ le condotte di terze Amministrazioni coinvolte nella vicenda;
che, al contrario, l' di Ascoli Piceno aveva richiesto al Comune l'approvazione dello schema di modifica della originaria convenzione, la necessaria documentazione integrativa, nonché l'acquisizione definitiva dell'area edificatoria sita in via dei Pini n. 38. Inoltre, essendo intervenuta la costruzione dell'edificio era divenuto necessario modificare il testo della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del CP_ 1980 e, sul punto, nonostante i solleciti fatti in tal senso dell' di Ascoli Piceno, il Comune aveva provveduto ad approvare lo schema di convenzione integrativa solo con delibera consiliare n. 53 del
30.11.2016, pubblicata il 07.12.2016; che, in ogni caso, con la Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 66 del 28.06.2007, l'ente individuava gli immobili potenzialmente da porre in vendita e l'immobile in questione era di fatto stato ceduto ad un prezzo di maggiore convenienza per l'acquirente laddove si fosse tenuto in debito conto che i successivi piani di vendita erano stati predisposti ai sensi della L.R. Marche n. 36 del 2005, la quale aveva previsto l'adozione di prezzi di cessione notevolmente superiori rispetto a quelli praticati ai sensi della L. 560/1993, che si basavano sulle rendite catastali.
pagina 3 di 12 § 2 - Il primo Giudice decideva la causa secondo i seguenti snodi in fatto e diritto
1) La parte attrice si è doluta di un comportamento omissivo da parte dell' integrato Controparte_1 dalla sostanziale inerzia dell'Ente nel sollecitare l'attività negoziale coinvolgente il Comune di
Porto San Giorgio finalizzata al trasferimento al dell'immobile per cui è causa, Parte_1 nonché per aver destinato alla vendita un immobile ancora privo dei requisiti necessari alla cessione. Ma, con riferimento a tale ultima doglianza, nessun addebito di responsabilità può essere mosso all'Ente tenuto conto dell'effettiva cessione dell'immobile de quo che, quindi, ha smentito ogni dubbio circa la sussistenza dei requisiti medesimi per il trasferimento e, pertanto, della mancata frustrazione dell'aspettativa del proponente.
2) Quanto all'ulteriore inerzia dell'Ente, la parte attrice ha dimostrato di essersi attivata sollecitando il Comune di Porto San Giorgio a fornire la documentazione integrativa necessaria per la stipula dell'atto pubblico di convenzione sull'area edificatoria, con note risalenti ai mesi di novembre e dicembre 2014 (come attestato dal doc 6 fascicolo parte attrice). Peraltro, la parte convenuta, dal canto suo, ha dato prova di aver sollecitato dal 2007, sino al 2011, l'ente comunale proprio per il deposito della documentazione necessaria alla stipula dell'atto di convenzione, con note riscontrate dal Comune solo con la comunicazione della già citata deliberazione del 1980.
3) Del resto, il Comune solo con direttiva del 02.11.2015 avente ad oggetto la definizione della procedura per la cessione all' del diritto di superficie dell'area sulla quale era stato CP_1 edificato l'immobile per cui è causa, partecipava agli uffici comunali di procedere alle operazioni e alle attività necessarie per la celere risoluzione delle pratiche relative alla cessione.
Tuttavia, proprio la delibera di integrazione dello schema di convenzione per la concessione dell'alloggio per cui è causa, n. 58 veniva emessa solo in data 30.11.2016 con ciò dovendosi rilevare come nonostante lo stesso Procuratore dell'attore si sia attivato, comunque, l'ente deputato all'approvazione dell'atto prodromico alla cessione abbia ancora impiegato un ulteriore anno per la redazione della deliberazione in parola.
§ 3 - Il conseguente rigetto posto in essere dal tribunale di Fermo era oggetto di impugnazione, con i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per omessa e/o carente motivazione pagina 4 di 12 2) Nullità della sentenza per illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della chiamata del terzo e/o al litisconsorzio necessario in giudizio del comune di Porto San Giorgio
3) Fondatezza, nel merito, della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore
CP_ Si è costituito l' , contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Dopo una proposta conciliativa, da parte del C.I. , non andata a buon fine, la causa veniva ritenuta in decisione.
§ 4 – Considerazioni preliminari
CP_ A prescindere da una condotta in un modo o nell'altro contra jus (asseritamente) in capo all' , va innanzitutto richiamato quanto osservato nella sentenza impugnata, la quale riporta una delle difese CP_ dell nei seguenti termini
“…quanto ad asseriti comportamenti omissivi della convenuta nell'ambito della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 28.06.2007, doveva darsi atto che la legge 24 dicembre 1993, n. 560, nell'interesse dell'ente CP_ edilizio proprietario alla dismissione del patrimonio di secondo un criterio di vetustà (a partire dagli immobili realizzati negli anni Venti) aveva previsto che le unità in vendita dovevano essere individuate in appositi piani di cessione entro precisi limiti percentuali (massimo 75% del patrimonio abitativo vendibile) e che l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica doveva essere subordinata alla inclusione degli stessi in appositi Piani di cessione, salvo verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi di vendibilità degli alloggi. Ecco che, con la deliberazione in esame, l'ente individuava gli immobili potenzialmente da porre in vendita tanto che lo stesso poi era di fatto stato ceduto ad un prezzo di maggiore convenienza per l'acquirente laddove si fosse tenuto in debito conto che i successivi piani di vendita erano stati predisposti ai sensi della L.R. Marche n. 36 del 2005, la quale aveva previsto l'adozione di prezzi di cessione notevolmente superiori rispetto a quelli praticati ai sensi della L. 560/1993, che si basavano sulle rendite catastali…”.
Tale osservazione, a prescindere dalla correttezza dei riferimenti e ad un aspetto, invero, paradossale, che adombra un tale tipo di difesa, vale adire quello relativo ad una gestione della pratica, in sostanza, non conforme agli interessi erariali in tema di massimo gettito, introduce una questione essenziale, vale a dire l'onere della prova di un danno che l'appellante avrebbe riportato, secondo una prospettiva di CP_ adempimento tempestivo rispetto a tutte le condotte e provvedimenti che facevano carico all' .
Tale prova del danno, sotto tale profilo, è mancata del tutto.
È mancata, in altre parole, la prova di un danno che avrebbe riportato il privato rispetto ad una condotta della PA perfettamente conforme a diritto, prima ancora che risultare poco chiara anche la specifica condotta alternativa che avrebbe dovuto tenere la PA stessa. In questo senso, coglie nel segno quanto affermato dal primo giudice, ove rileva che “…la stessa individuazione dell'elemento pagina 5 di 12 soggettivo della colpa emerge in termini del tutto generici dalle difese dell'attore, al pari della CP_ descrizione del comportamento attivo effettivamente esigibile in capo all' nell'ambito della descritta complessa procedura a tappe vincolate...”.
Né sarà inutile considerare che secondo i dati ufficiali dell'Agenzia entrate, nel 2017 la zona in questione aveva un valore al mq tra i 1700 ed i 2200 euro, quindi per un appartamento di 100 mq circa
(la visura catastale in atti ne indica 106), ad es, intorno ad una media di euro 200mila.
Come si vedrà ai §§ successivi, tale condotta colposa trova più specifica evidenziazione dai motivi di gravame.
§ 5 – Il primo motivo di gravame
Evidenzia l'appellante che sussiste
“…la colpa grave dell'Ente che consapevole dell'impossibilità oggettiva di alienare l'immobile lo dichiara comunque disponibile alla vendita e, fatto ancora più grave, provoca l'adesione alla stessa dell'assegnatario. Pertanto, a prescindere dalla tesi difensiva dell'Ente, sposata dal giudice in sentenza a pagina 8) per cui ogni addebito del ritardo sarebbe dipeso dal Comune di Porto San Giorgio, ciò che è decisivo ma passato inosservato è che tale comportamento dimostra solo la
dell'Ente ex art. 1218 Cod. Civ. Del tutto taciuta è l'altra circostanza, anch'essa documentale perché Parte_2 contenuta nella delibera consiliare del Comune di Porto San Giorgio, che l' si è reso inadempiente almeno CP_1 sino al 2016 degli importi per le urbanizzazioni primarie e secondarie e che queste erano dovute sin dalla Concessione edilizia n. 978 del 11.05.1981 (si veda pagina 4 dell'allegato numero 6) alla citazione). Tale prova non considerata dal Giudice nel definire il giudizio è parimenti dirimente rispetto a quella poc'anzi citata in quanto il pagamento di tale prezzo costituiva il presupposto per la cessione dell'area all' e poi di seguito al signor .” CP_1 Parte_1
Ora, poiché non v'è dubbio che la prova che l'immobile poteva essere alienato, tanto è vero che lo è stato, l' “impossibilità di alienare” l'immobile stesso, cui si fa riferimento, non può essere intesa che in termini di impossibilità temporanea e, pertanto di ritardo nel favorire l'alienazione cui l'appellante conservava interesse, lamentandosi semmai del maggior prezzo che avrebbe corrisposto.
Ma che, di per sé, il dichiarare l'immobile disponibile alla vendita, pur nell'impossibilità di una sua alienazione immediata, configuri di per sé una colpa grave, come afferma l'atto di appello, è affermazione condivisibile solo nella misura in cui la dichiarazione di disponibilità alla vendita contenga in sé tutte le altre attività e condotte, gli adempimenti e i provvedimenti che, semmai, sono conseguenza di tale dichiarazione di disponibilità. In altre parole, la dichiarazione di disponibilità alla vendita è un presupposto per tutte le altre attività, complesse, che portano alla fine all'alienazione del bene. Ma non può contenere in sé , vale a dire secondo passaggi automatici, l'alienazione stessa.
Se così è, non può ritenersi certo colpa grave tale dichiarazione, semmai la condotta colposa va esaminata in atti che sono o non sono stati effettuati. pagina 6 di 12 § 6 – Si duole poi il che il Giudice sia incorso in motivazione manifestamente illogica ove Parte_1 statuiva che “(…) Deve, poi, essere ribadito il rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo, nella persona del Comune di Porto San Giorgio” ma al contempo pure affermava “è agevole rilevare come la decisione da assumere nel presente giudizio verta esclusivamente sull'individuazione del soggetto asseritamente rimasto inerte rispetto alla conclusione del procedimento di cessione senza che ricorrano i sopra esposti presupposti fondanti la ricorrenza di un litisconsorzio necessario”.
Sul punto, l'appellante osserva che il Comune di Porto San Giorgio doveva partecipare al giudizio in quanto chiamato nei termini di legge alla prima udienza dall'attore ovvero perché litisconsortile necessario. E se il primo giudice non riteneva di dover ammettere la chiamata del terzo in giudizio come litisconsortile facoltativo respingendo la richiesta dell'attore, il Comune doveva comunque partecipare nel giudizio in qualità di litisconsortile necessario perché come tale definito dallo stesso responsabile della realizzazione in ritardo degli atti presupposti al riscatto che, lo si ripete, CP_1 coinvolgono, gli Enti e non l'attore che, lo si ribadisce, in tale rapporto aveva solo il compito di aderire alla proposta di vendita dell'ERAP.
Tali affermazioni In realtà esprimono un malgoverno degli istituti processuali che esse richiamano. È agevole infatti affermare che, nel caso di litisconsorzio facoltativo, rimane ferma ogni valutazione del giudice, nell'autorizzare o meno la chiamata del terzo. Chiamata che in questo caso addirittura non proviene dal convenuto, ma dall'attore. E la chiamata in esame può essere disattesa per molteplici motivi, prima fra tutti ragioni di speditezza del processo.
Se poi l'attore, magari anche a seguito delle difese di parte convenuta, afferma trattarsi di litisconsorzio necessario, la questione è diversa.
In realtà non si tratta di litisconsorzio necessario in quanto, come bene si evince dalle argomentazioni della sentenza impugnata, si possono enucleare due percorsi eziologici ben distinti (ed addirittura, oltre CP_ che alternativi, l'uno escludente l'altro) che fanno capo ad asserite responsabilità dell' , o prima ancora dello Iacp, ovvero a distinte condotte, eventualmente contra ius, di altri enti e segnatamente del comune di Porto San Giorgio.
Non si vede, pertanto dove individuare i presupposti del litisconsorzio necessario in relazione alla specifica domanda avanzata dall'attore e dalle difese conseguenti.
pagina 7 di 12 Va poi rigettata l'affermazione contenuta nell'atto di appello, secondo la quale “…il primo Giudice ha attribuito la colpa del ritardo della vendita in riscatto al Comune di Porto San Giorgio che però non è parte del giudizio e quindi tale statuizione non può esser utilmente a questo opposta...”.
In realtà, proprio perché il primo giudice non poteva rendere alcuna decisione nei confronti del
, non si pone, in radice, la questione se tale statuizione poteva essere Controparte_3
“utilmente” opposta ad esso. In secondo luogo, il primo giudice non poteva, di conseguenza
“attribuire” alcuna colpa del ritardo a soggetti terzi ma semplicemente esaminare, nell'ambito della doglianza a lui rimessa con la domanda attorea, quali fossero, ove ci fossero, ragioni del ritardo ed evidenziare che, semmai, tali ritardi erano attribuibili a cause estranee al soggetto convenuto .
§ 7 – Con il terzo motivo d'appello il ritorna – sotto un profilo appena di poco diverso – Parte_1 sulla “colposa” messa in vendita dell'immobile :
“…l' agendo in maniera negligente imprudente ed imperita ha proposto l'acquisto in riscatto CP_1 dell'immobile in Viale dei Pini a Porto San Giorgio al signor prima nel 1994, poi nel 1999 Parte_1 ed infine nel 2007 ben sapendo di non essere ancora proprietario dell'immobile oggetto della vendita.
Tanto chiarito non si capisce come si possa affermare che l''ERAP non fosse in grado di conoscere o comunque prevedere le oggettive difficoltà relative alla stipula dell'atto di vendita in riscatto..”.
La questione sta o cade negli stessi termini esaminati al § 5 .
Distinta è altra specifica questione, introdotta con lo stesso motivo d'appello, che riguarda, in sostanza, il comportamento non inerte dell'AP che avrebbe sollecitato ripetutamente il Comune di Porto San
Giorgio. La circostanza viene negata dall'appellante nei seguenti termini
Si è già riferito in primo grado e ivi si ribadisce che gli allegati dell'ERAP denominati “solleciti inviati al Comune di Porto San Giorgio”, peraltro considerati quali prova fondante della sentenza di rigetto, mancano della prova dell'invio e della ricezione per questo sconosciuti e non citati dal Comune nella delibera perché mai ricevuti. Infatti, è stata prodotta a fronte di “soli” 6 solleciti in 23 anni una sola ricevuta di ritorno di raccomandata A.r. che è però sprovvista di “velina” che neppure permette di avere la prova certa che la comunicazione denominata “sesto sollecito” sia effettivamente quella inviata e comunque non opponibile al signor perché non incluso tra i destinatari della corrispondenza. Parte_1
È da ritenere che tali solleciti, seppure non provati nella loro consistenza numerica, vi siano comunque stati, valga il riferimento ai documenti prodotti in primo grado e le considerazioni che seguono
CP_ 1) Risposta del Comune di Porto San Giorgio all' datata 5.11.2008 con la quale si riscontra
“la richiesta di documentazione integrativa per la stipula dell'atto pubblico di convenzione” pagina 8 di 12 2) I sei solleciti di cui si parla, pur avendo solo uno la ricevuta AR (anche se non la “velina” di cui CP_ parla l'appellante) sono tutti dotati di protocollo interno e sotto tal profilo sarebbe difficile contestarne la sussistenza senza altri indici specifici
In definitiva, l'appello va rigettato .
§ 8 – La proposta conciliativa avanzata dal C.I. ed il riscontro delle parti.
Con ordinanza del 29.4.25 il C.I. faceva una proposta conciliativa, in sintesi, come segue “Chiusura della controversia nel modo seguente : rinuncia alla domanda attorea, compensazione integrale delle spese del giudizio d'appello fra le parti”.
A tale proposta, il faceva seguito nel modo seguente: Parte_1
“la scrivente difesa manifesta la volontà del signor ad accettare la proposta Parte_1 conciliativa del Giudice che prevede “Chiusura della controversia nel modo seguente : rinuncia alla domanda attorea, compensazione integrale delle spese del giudizio d'appello fra le parti”. In subordine e qualora l' non aderisse, insiste nell'accoglimento CP_1
dell'appello chiedendo alla Corte di tener conto nella decisione del comportamento dell'Ente anche in ordine alle spese di lite.”
CP_ L' , a sua volta, faceva seguito nel modo seguente
In relazione alla proposta conciliativa formulata dal Consigliere Istruttore con de-creto del 29 aprile
2025 si precisa quanto segue.
1) Quanto alla rinuncia alla domanda attorea: si ritiene che tale soluzione sia in linea con gli interessi dell'Ente pubblico convenuto. La rinuncia alla domanda attorea da parte dell'appellante appare coerente con l'esito del giudizio di primo grado, che ha integralmente rigettato le pretese di parte attrice, riconoscendo l'assenza di responsabilità dell'Ente medesimo.
…[…]…
pagina 9 di 12 2) Quanto alla compensazione integrale delle spese del giudizio d'appello: Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, l'ERAP non può che rimettersi alla valutazione dell'Organo Giudicante, considerata la dinamica processuale che ha caratterizzato il presente giudizio con la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
3) Quanto alla "possibilità che le parti, concordemente, aderiscano a diversa composizione della lite": Nel caso specifico, la natura pubblica dell'Ente e delle relative risorse patrimoniali ed economiche, appare ostativa rispetto alla possibilità di una diversa composizione della lite.
L'ERAP, in quanto ente pubblico non economico, è vincolato dal principio di legalità e dai limiti posti dalla normativa in materia di gestione del patrimonio pubblico e di tutela degli interessi pubblici perseguiti. Non si rinvengono, infatti, idonee motivazioni che potrebbero giustificare una composizione della lite che non fosse coerente con il decisum della sentenza di primo grado, anche in applicazione del principio secondo cui la decisione si ricostruisce attraverso l'esame congiunto di dispositivo e motivazione della sentenza e non può condurre a ritenere esistente una statuizione in contrasto con quanto espressamente stabilito nel dispositivo.
…[…]….
4) Quanto alle eventuali modalità di fuoriuscita dal processo: sarebbe preferibile una pronuncia del giudice anche nel rito che definisca chiaramente la controversia.
§ 9 – Conseguenze della proposta conciliativa e dei riscontri ad essa come sopra indicati
9.1 - Non è possibile pronunciare l'estinzione del giudizio in quanto tale possibilità è preclusa : la compensazione delle spese del grado d'appello erano una condizione della rinuncia totale all'appello medesimo proposto dal giudice, e solo a tal fine si sarebbe potuta ricollegare all'estinzione, mentre quanto ulteriormente argomentato dall'AP 1) non indica un'esplicita adesione 2) osserva che
“…sarebbe preferibile una pronuncia del giudice anche nel rito che definisca chiaramente la controversia…”
Poiché
- L'unica pronuncia nel rito, che AP qualifica “preferibile” sarebbe quella che prende atto della rinuncia proposta dal C.I.
- La rinuncia proposta dal C.I. si collega alla compensazione delle spese pagina 10 di 12 - La pronuncia del giudice “in rito” non è possibile perché il condizionale usato dalla controparte
“sarebbe preferibile” non è equivalente ad una chiara accettazione della proposta, che invece sarebbe stata auspicabile e possibile in termini di chiarezza
- Ulteriori interlocuzioni con le parti sarebbero state contro la ragionevole durata del processo, né
d'altro canto si vede su che base potrebbero farsi a fronte, si ripete, di una proposta chiara e di una chiara accettazione della parte
Di qui la necessità di operare con una sentenza – come in effetti si è fatto - che entra nel merito e, rispetto alla quale, i riscontri dati dalle parti alla proposta conciliativa possono valere come uno degli elementi per la regolamentazione delle spese.
9.2 – Non v'è dubbio che l'accettazione incondizionata alla proposta del C.I. da parte del soccombente, unitamente a considerazioni che attengono alla obiettiva lungaggine della conclusione dell'acquisto, sia CP_ CP_ pure non imputabile giuridicamente ad , unitamente alla qualità della prova che l' ha fornito di essersi ripetutamente attivato per sbloccare le lungaggini amministrative, prova sicuramente idonea, per le ragioni di cui sopra, ma certo non denotante il livello di precisione esigibile da un soggetto pubblico, inducono a compensare integralmente le spese del grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del CU.
P.q.m.
La Corte definitivamente pronunciando
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del grado
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, del 18.11.25
Il cons. est.
Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
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