Art. 5. Modifiche all'articolo 7 1. All' articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «(30 punti)» sono sostituite da: «(20 punti)»;
b) e' abrogata la lettera c);
c) alla lettera d) sono soppresse le parole: «o privati» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
d) alla lettera e) le parole: «(20 punti);» sono sostituite da: «(10 punti).». Al termine della lettera e' aggiunto il seguente periodo: «Detta priorita' non e' riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziati per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992 »;
e) alla lettera f) dopo le parole: «n. 19» sono aggiunte le parole: «e dell' articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 » e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
f) alla lettera g) sono soppresse le parole: «interventi finanziati», e dopo le parole: «iniziative complementari ad» sono aggiunte le parole: «altra analoga iniziativa finanziata». Le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
g) sono abrogate le lettere h) e i);
h) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere:
«l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorita' strategica in base alle linee direttive sulla attivita' promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti);
m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti);
n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti).».
2. All' articolo 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 , dopo il comma 5 e' aggiunto il comma 5-bis: «5-bis. La graduatoria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.».
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7 (Graduatoria e priorita). - 1. La graduatoria e' redatta sulla base dei seguenti punteggi:
a) qualita' dell'iniziativa, riguardante la capacita' dei soggetti coinvolti ad attuare l'iniziativa, la compatibilita' dell'iniziativa con la realta' locale, la coerenza degli obiettivi, dei risultati e delle attivita' previste, la pertinenza, la congruita' e l'opportunita' della spesa (fino a 60 punti);
b) iniziative aventi ad oggetto interventi di assistenza tecnica e/o consulenza diretta agli organi di Governo dei Paesi beneficiari nel settore dell'economia o in quelle delle infrastrutture (20 punti);
c) (abrogata);
d) iniziative per i quali e' prevista una partecipazione finanziaria da parte di soggetti pubblici del Paese beneficiario pari o superiore al 10 cento del costo globale dell'iniziativa (10 punti).
e) iniziative proposte da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, consorzi, societa' consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente 10 punti. Detta priorita' non e' riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziari per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992 ;
f) iniziative complementari ad altre per le quali sono stati deliberati un finanziamento o una partecipazione societaria ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19 e dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (10 punti);
g) iniziative complementari ad altra analoga iniziativa finanziata da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (10 punti);
h) (abrogata);
i) (abrogata);
l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorita' strategica in base alle linee direttive sulla attivita' promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti);
m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti);
n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti).».
2. Sono escluse dalla graduatoria le iniziative che, relativamente al comma 1, lettera a), abbiano riportato un punteggio inferiore a quarantadue.
3. La valutazione di cui al comma 1, lettera a) puo' essere condizionata ad un eventuale riduzione degli importi di spesa indicati nel preventivo, qualora gli stessi non risultino congrui.
4. Il finanziamento massimo attribuibile ad una o piu' iniziative riguardanti lo stesso Paese non puo' assorbire un importo superiore al 20 per cento della dotazione finanziaria assegnata annualmente allo stato di previsione del Ministero per le iniziative di cui alla legge.
5. Al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra i vari Paesi dei benefici previsti dalla legge, il Comitato di valutazione provvede:
a) in presenza, per lo stesso Paese, di iniziative similari che si concentrino su uno stesso specifico settore, ad inserire nella graduatoria esclusivamente l'iniziativa comparativamente piu' valida e, in presenza di ex-aequo, a richiedere la preferenza alle competenti autorita' del Paese beneficiario;
b) in presenza di piu' iniziative riguardanti lo stesso Paese, ad escludere dalla graduatoria le iniziative con minore punteggio che, se finanziate, comporterebbero il superamento dell'ammontare massimo per Paese indicato al comma 4.
5-bis. La graduatoria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.».
a) alla lettera b) le parole: «(30 punti)» sono sostituite da: «(20 punti)»;
b) e' abrogata la lettera c);
c) alla lettera d) sono soppresse le parole: «o privati» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
d) alla lettera e) le parole: «(20 punti);» sono sostituite da: «(10 punti).». Al termine della lettera e' aggiunto il seguente periodo: «Detta priorita' non e' riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziati per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992 »;
e) alla lettera f) dopo le parole: «n. 19» sono aggiunte le parole: «e dell' articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 » e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
f) alla lettera g) sono soppresse le parole: «interventi finanziati», e dopo le parole: «iniziative complementari ad» sono aggiunte le parole: «altra analoga iniziativa finanziata». Le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
g) sono abrogate le lettere h) e i);
h) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere:
«l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorita' strategica in base alle linee direttive sulla attivita' promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti);
m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti);
n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti).».
2. All' articolo 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 , dopo il comma 5 e' aggiunto il comma 5-bis: «5-bis. La graduatoria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.».
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7 (Graduatoria e priorita). - 1. La graduatoria e' redatta sulla base dei seguenti punteggi:
a) qualita' dell'iniziativa, riguardante la capacita' dei soggetti coinvolti ad attuare l'iniziativa, la compatibilita' dell'iniziativa con la realta' locale, la coerenza degli obiettivi, dei risultati e delle attivita' previste, la pertinenza, la congruita' e l'opportunita' della spesa (fino a 60 punti);
b) iniziative aventi ad oggetto interventi di assistenza tecnica e/o consulenza diretta agli organi di Governo dei Paesi beneficiari nel settore dell'economia o in quelle delle infrastrutture (20 punti);
c) (abrogata);
d) iniziative per i quali e' prevista una partecipazione finanziaria da parte di soggetti pubblici del Paese beneficiario pari o superiore al 10 cento del costo globale dell'iniziativa (10 punti).
e) iniziative proposte da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, consorzi, societa' consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente 10 punti. Detta priorita' non e' riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziari per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992 ;
f) iniziative complementari ad altre per le quali sono stati deliberati un finanziamento o una partecipazione societaria ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19 e dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (10 punti);
g) iniziative complementari ad altra analoga iniziativa finanziata da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (10 punti);
h) (abrogata);
i) (abrogata);
l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorita' strategica in base alle linee direttive sulla attivita' promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti);
m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti);
n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti).».
2. Sono escluse dalla graduatoria le iniziative che, relativamente al comma 1, lettera a), abbiano riportato un punteggio inferiore a quarantadue.
3. La valutazione di cui al comma 1, lettera a) puo' essere condizionata ad un eventuale riduzione degli importi di spesa indicati nel preventivo, qualora gli stessi non risultino congrui.
4. Il finanziamento massimo attribuibile ad una o piu' iniziative riguardanti lo stesso Paese non puo' assorbire un importo superiore al 20 per cento della dotazione finanziaria assegnata annualmente allo stato di previsione del Ministero per le iniziative di cui alla legge.
5. Al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra i vari Paesi dei benefici previsti dalla legge, il Comitato di valutazione provvede:
a) in presenza, per lo stesso Paese, di iniziative similari che si concentrino su uno stesso specifico settore, ad inserire nella graduatoria esclusivamente l'iniziativa comparativamente piu' valida e, in presenza di ex-aequo, a richiedere la preferenza alle competenti autorita' del Paese beneficiario;
b) in presenza di piu' iniziative riguardanti lo stesso Paese, ad escludere dalla graduatoria le iniziative con minore punteggio che, se finanziate, comporterebbero il superamento dell'ammontare massimo per Paese indicato al comma 4.
5-bis. La graduatoria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.».