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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 1683/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1683 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al C.F._2 ricorso, dall'avv. GASPARI WALTER presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via
Ferdinando Galiani n. 3;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Napoli il 29/07/1976 e che dalla loro relazione erano nati il 10/10/1978 e Per_1
il 21/10/1985, economicamente autosufficienti, rappresentavano di essersi separati Per_2
consensualmente in virtù di sentenza dell'intestato Tribunale n. 47/2024 del 24/04/2024 resa nel pag. 1 di 3 procedimento RG 2226/24 e aggiungevano di essere entrambi pensionati. Chiedevano la pronuncia di divorzio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti e venivano onerate quest'ultime al deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza separativa.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 10.04.25 celebrata in modalità cartolare i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare confermando le condizioni di cui al ricorso e depositavano l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza separativa rilasciata in data 24.03.25.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b)
L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alla luce delle seguenti conclusioni concordi:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Napoli il 29 luglio dell'anno 1976 tra la sig.ra ed il sig. trascritto presso l'Ufficio Parte_1 Parte_2
dello stato civile di Napoli, anno 1976, atto n. 259, p II, S.A., sez. O;
b) i coniugi di comune accordo stabiliscono che stante la posizione di separazione di fatto intervenuta da diversi anni, ciascuno è pensionato e rinunciano reciprocamente al mantenimento economico a favore dell'altro;
c) Per quanto concerne il mantenimento dei figli maggiorenni e gli stessi, godono di una Per_1 Per_2
propria autonomia patrimoniale ed economica personale, allo stato non convivono con i genitori e, pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento;
d) Atteso che ciascuno dei coniugi convive autonomamente presso la propria residenza da diversi anni, in particolare, la sig.ra è collocata presso l'appartamento in Napoli alla Via Camaldolilli, Parte_1
n. 136 mentre il sig. è collocato presso l'appartamento in Napoli alla Via San Giacomo Parte_2
dei Capri, n. 63/E, rinunciano ciascuno dei coniugi a favore dell'altro ad ogni forma di mantenimento economico”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli il 29/07/1976 (atto n.259, parte II, S. A SEZ. O, reg. Atti Matrimonio anno Parte_2
1976);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1683 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al C.F._2 ricorso, dall'avv. GASPARI WALTER presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via
Ferdinando Galiani n. 3;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Napoli il 29/07/1976 e che dalla loro relazione erano nati il 10/10/1978 e Per_1
il 21/10/1985, economicamente autosufficienti, rappresentavano di essersi separati Per_2
consensualmente in virtù di sentenza dell'intestato Tribunale n. 47/2024 del 24/04/2024 resa nel pag. 1 di 3 procedimento RG 2226/24 e aggiungevano di essere entrambi pensionati. Chiedevano la pronuncia di divorzio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti e venivano onerate quest'ultime al deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza separativa.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 10.04.25 celebrata in modalità cartolare i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare confermando le condizioni di cui al ricorso e depositavano l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza separativa rilasciata in data 24.03.25.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b)
L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alla luce delle seguenti conclusioni concordi:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Napoli il 29 luglio dell'anno 1976 tra la sig.ra ed il sig. trascritto presso l'Ufficio Parte_1 Parte_2
dello stato civile di Napoli, anno 1976, atto n. 259, p II, S.A., sez. O;
b) i coniugi di comune accordo stabiliscono che stante la posizione di separazione di fatto intervenuta da diversi anni, ciascuno è pensionato e rinunciano reciprocamente al mantenimento economico a favore dell'altro;
c) Per quanto concerne il mantenimento dei figli maggiorenni e gli stessi, godono di una Per_1 Per_2
propria autonomia patrimoniale ed economica personale, allo stato non convivono con i genitori e, pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento;
d) Atteso che ciascuno dei coniugi convive autonomamente presso la propria residenza da diversi anni, in particolare, la sig.ra è collocata presso l'appartamento in Napoli alla Via Camaldolilli, Parte_1
n. 136 mentre il sig. è collocato presso l'appartamento in Napoli alla Via San Giacomo Parte_2
dei Capri, n. 63/E, rinunciano ciascuno dei coniugi a favore dell'altro ad ogni forma di mantenimento economico”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli il 29/07/1976 (atto n.259, parte II, S. A SEZ. O, reg. Atti Matrimonio anno Parte_2
1976);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3