Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2024 REG.RIC.
N. 01117/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2024, proposto da
TI DU, rappresentato e difeso dall'avvocato TI Foresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cuccuru, Anna Lisa Noce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della AR, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2024, proposto da
TI DU, rappresentato e difeso dall'avvocato TI Foresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cuccuru, Anna Lisa Noce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della AR, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso n. 1077 del 2024:
Per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. 5369 del 20.09.2024 emessa dal Direttore del Servizio Territoriale della Gallura di ARGEA AR che ha disposto il rigetto della domanda di sostegno SIAN n. 44920093232 con la quale l’Impresa ED TI non è stata ammessa a contributo a seguito della istruttoria espletata, nonché di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali.
quanto al ricorso n. 1177 del 2024:
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
se del caso anche in parte qua , della determina dirigenziale n. 7246 del 05.12.2024 e relativa comunicazione, notificata al ricorrente in pari data, con cui ARGEA avrebbe corretto/integrato - nella parte motiva - il precedente provvedimento n. 5369 emesso in data 20.09.2024 dallo stesso Ente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’EA AR, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente, con il ricorso iscritto al n.r.g. 1077/2024, ha impugnato il provvedimento con cui EA AR ha rigettato la sua domanda di sostegno (SIAN n. 44920093232) con riferimento ai contributi a valere sul PNRR - Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile” -Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” , sottomisura “ ammodernamento delle macchine agricole” ;
- con il successivo ricorso, iscritto al n.r.g. 1177/2024, ha impugnato anche la determinazione del 5 dicembre 2024 con cui l’Amministrazione ha inteso correggere e integrare, nella parte motiva, il suo precedente provvedimento;
- come si evince dalla lettura congiunta di entrambi i provvedimenti, l’Amministrazione ha rigettato la domanda di sostegno in quanto ha ritenuto che “il punteggio pari a 5 indicato in domanda nella sezione “Criteri di selezione e Autovalutazione progetto” non può essere riconosciuto e la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, deve essere ritenuta non veritiera con il conseguente rigetto dell’istanza” ;
- il ricorrente, a sostegno dei ricorsi e della domanda cautelare proposta, ha evidenziato plurimi profili di illegittimità del provvedimento impugnato sintetizzabili, essenzialmente, nel rilievo per il quale l’Amministrazione non avrebbe correttamente valutato gli elementi documentali forniti a sostegno della richiesta del punteggio premiale (ossia gli attestati di pagamento della polizza incendio e della polizza multirischio) e che, anche a voler ritenere diversamente, l’Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a non riconoscergli tale punteggio, senza escluderlo dalla procedura;
- EA AR, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare;
- all’esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025 il Collegio, previa riunione dei ricorsi, ha accolto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 14/2025 invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza del ricorrente alla luce della documentazione prodotta in giudizio, che ulteriormente avvalora quanto già aveva evidenziato nel corso del procedimento amministrativo in ordine alla spettanza del contestato punteggio premiale;
- in previsione dell’udienza di trattazione del merito le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. L’EA, con la memoria depositata il 12 dicembre 2025, ha dato atto di aver concesso all’impresa del ricorrente, con la determinazione n. 1311 del 14/03/2025, il contributo economico da egli richiesto, pari ad € 22.750,00 ossia il 65% della spesa ammessa a finanziamento di € 44.45,00 a valere sul PNRR – Sottomisura “innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” – bando 2023. Il ricorrente, a sua volta, con la memoria depositata il 23 dicembre 2025 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, domandando la condanna dell’EA al pagamento delle spese di lite;
- all’esito dell’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che:
- la sopravvenuta attribuzione al ricorrente del bene della vita da egli richiesto determini la cessazione della materia del contendere;
- le spese di lite, in applicazione della c.d. soccombenza virtuale, debbano essere poste a carico dell’EA in ragione del fatto che sin dalla fase procedimentale il ricorrente aveva prodotto elementi documentali (ossia gli attestati di pagamento di due polizze assicurative) che, tramite un adeguato approfondimento istruttorio avrebbero condotto l’Amministrazione ad accertare la spettanza del bene della vita. Stante il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Agricoltura, come dalle medesime eccepito con la memoria del 16 gennaio 2025, nulla deve essere disposto quanto alle spese di lite nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe riuniti, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’EA a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 1.800,00 (euro milleottocento/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT AR |
IL SEGRETARIO