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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 10107/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 SIMPLICIO SIMONE;
e
In persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira Castellaneta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'erogazione dell'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dall'infortunio su lavoro di cui al ricorso - deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per CP_1 le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni Questo Giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte e sull'attento esame della documentazione ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha valutato i postumi di danno biologico scaturiti in capo alla parte ricorrente dall'indicata malattia professionale nella misura del 2%, inferiore a quella minima indennizzabile da parte dell' CP_1
La domanda deve essere quindi integralmente rigettata.
1 Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite essendo stata depositata valida dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. come provvisoriamente liquidate in corso di causa sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone le spese per l'espletamento della C.T.U. a carico dell' CP_1
Bari, 30/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 SIMPLICIO SIMONE;
e
In persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira Castellaneta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'erogazione dell'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dall'infortunio su lavoro di cui al ricorso - deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per CP_1 le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni Questo Giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte e sull'attento esame della documentazione ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha valutato i postumi di danno biologico scaturiti in capo alla parte ricorrente dall'indicata malattia professionale nella misura del 2%, inferiore a quella minima indennizzabile da parte dell' CP_1
La domanda deve essere quindi integralmente rigettata.
1 Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite essendo stata depositata valida dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. come provvisoriamente liquidate in corso di causa sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone le spese per l'espletamento della C.T.U. a carico dell' CP_1
Bari, 30/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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