Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2022, proposto da US PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Franchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Dap Piemonte Liguria Valle D'Aosta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto con irrogazione di sanzione disciplinare ex art. 3, co. 2, lett. f-h e art. 4 co. 1, lett. b del d.lgs. n. 449/1992 emesso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. 51546/ Segr. – Disc. / 2021 – Rif. Prot. N.m_dg.DAPPR 18.06/10/2021.0044897, come notificato il 6 ottobre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa ES EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Sovrintendente Capo di Polizia Penitenziaria, ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 6.20.2021 (e gli atti ad esso presupposti) con cui gli è stata irrogata una sanzione pecuniaria nella misura di 30/30 di una mensilità dello stipendio e della deplorazione.
Espone in fatto che il procedimento disciplinare da cui è scaturito il provvedimento sanzionatorio gravato trae origine da una comunicazione di notizia di reato del 20 maggio 2020, con cui veniva segnalato che il ricorrente, in qualità di preposto presso la Direzione Generale, sebbene messo a conoscenza di fatti penalmente rilevanti posti in essere dal detenuto NA e procedibili d’ufficio avrebbe omesso “di intervenire direttamente presso il Pad. [padiglione] B”, “di relazionare, sotto il profilo disciplinare, sul comportamento oltraggioso del detenuto” e “di redigere la doverosa comunicazione all’Autorità Giudiziaria, quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria”.
Espone, altresì, di aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare il 20.06.2020, senza alcuna puntualizzazione, peraltro, dei rilievi contestati, e che nella stessa veniva comunicata la sospensione del medesimo procedimento fino alla conclusione della vicenda giudiziaria. La notitia criminis veniva archiviata dalla Procura della Repubblica l’11.11.2020, non ravvisandosi alcuna ipotesi di reato per il quale doversi procedere. Il successivo 12 marzo 2021 veniva nuovamente notificata al ricorrente la contestazione di addebiti disciplinari per la violazione dell’art. 3, co. 2, lett. f e h e dell’art. 4, co. 1, lett. b del d. lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, ovvero per “la grave negligenza in servizio” (lett. f, art. 3) e “l'irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari” (lett. h, art. 3), sanzionate con la pena pecuniaria ex art. 3 d. lgs. 449/1992; nonché “il dare prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina” (lett. b, art. 4), sanzionato ex art. 4 d. lgs. 449/1992 con la deplorazione.
Nonostante il deposito di ampia memoria difensiva, il 21 aprile 2021 il Funzionario Istruttore depositava la relazione istruttoria che, secondo il ricorrente, avrebbe contenuto una ricostruzione fattuale del tutto erronea. In tale relazione, peraltro, secondo parte ricorrente l’Ufficiale Istruttore avrebbe manifestato la propria non terzietà rispetto all’amministrazione, segnalando un altro asserito illecito disciplinare consistente nell’offensività di una frase contenuta nello scritto difensivo del ricorrente (offensività, peraltro, smentita dalla sentenza Tar Torino, sez. III, 5.03.2024, n. 232, che ha annullato la sanzione comminata al ricorrente per l’espressione in discorso). Nonostante i molteplici rilievi di incoerenza valorizzati nelle proprie difese, il Provveditore regionale assumeva l’impugnato decreto di irrogazione di sanzione avente la seguente motivazione : “« Considerato che la telefonata effettuata dall’Assistente Capo PO IT alla Sorveglianza Generale, come si può facilmente evincere dalle rivelazioni dell’Agente RR MA del 08/04/2021, dell’Agente LO MA del 12/04/2021 e dell’Agente Scelto CE US del 16/04/2021; a nulla rileva il contenuto della stesa dal momento che, a seguito di richiesta di intervento, la Sorveglianza Generale avrebbe dovuto perlomeno dare disposizioni per la gestione dell’evento. Per di più, sulla scorta degli atti, emerge che il PERILLO non ha denunciato l’Assistente Capo PO per falso, pertanto, è da ritenere la veridicità del contenuto della relazione di servizio di quest0ultimo. Infine, si rileva che tutte le altre argomentazioni enunciate nelle memorie difensive esulano dai fatti specificatamente contestati ».
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha articolato li seguenti motivi di diritto:
1) Sull’insussistenza delle violazioni attribuite (Violazione di legge in relazione agli artt. 3, lett. f e h, 4, lett. b, 12 e ss. del d. lgs. 30 ottobre 1992, n. 449. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed ingiustizia manifesta)
Secondo parte ricorrente, le violazioni contestate e per le quali sono state comminate le sanzioni gravate non troverebbero riscontro nelle risultanze dell’istruttoria.
Della sussistenza della telefonata incriminata dell’Assistente IT PO non si rinverrebbe alcuna certezza. Il ricorrente avrebbe recisamente negato di esserne mai stato destinatario. Nessuno ne ha sentito o avrebbe potuto sentirne il contenuto. Il coadiuvante del Sig. PE, RT DI, che avrebbe potuto ricevere la telefonata in questione o comunque essere informato sui fatti, non è mai stato sentito e, nella prima relazione di servizio del 25 marzo 2020, non viene fatta alcuna menzione della conversazione telefonica in parola, venendo indicata solo nella successiva integrazione del giorno successivo.
2) Vizio del procedimento per difetto e carenza dell’istruttoria. (Eccesso di potere, per sviamento e travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta, carenza di terzietà, illogicità e irrazionalità manifesta, carenza dei presupposti fattuali, difetto di motivazione).
L’istruttoria non avrebbe fornito una ricostruzione completa e credibile dell’accaduto, superando le numerose incongruenze evidenziate negli scritti difensivi, facendo, invece, propria una rappresentazione non storica, ma mediata secondo il canone della verosimiglianza.
3) Sulla tardiva contestazione e la ritardata conclusione del procedimento. (Violazione di legge per tardività della contestazione in relazione agli artt. 103 T.U. 3/1957 e d. lgs 449/1991, dei principi ex art. 97 Cost. come postulati dalla legge 241/1990., artt. 1 e 2. Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 9 d. lgs. 449/1992. Eccesso di potere e vizi del procedimento per violazione del principio di immediatezza della contestazione rispetto ai fatti di rilevanza disciplinare, nonché di durata della procedura amministrativa, con violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, 15, co. 4 e 5, d. lgs. 449/1992 e 103 T.U. 3/1957. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta)
La formale contestazione nei confronti del ricorrente avrebbe avuto luogo un anno dopo l’accadimento dei fatti censurati. L’incolpazione reca la data del 12 marzo 2021, i fatti per cui si procede risalgono al 25 marzo 2020. Secondo parte ricorrente, in assenza di alcuna coordinata normativa invocabile, il procedimento disciplinare sarebbe stato sospeso all’esito delle investigazioni penali, nonostante il ricorrente non abbia mai assunto la qualità di imputato e la notizia criminis avviata nei suoi confronti sia stata ritenuta dall’Inquirente infondata. Nel caso di specie lo spazio temporale che separa la conoscenza dei fatti da parte dell’amministrazione con la compiuta imputazione dell’addebito appare manifestamente eccessivo.
4) Eccessività delle sanzioni inflitte e loro sproporzione. (Violazione di legge in relazione agli artt. 1, co. 2, e 11, lett. a, d. lgs. 449/1992. Violazione dell’art. 97 Cost. e art. 1 l. 241/1990. Eccesso di potere per sproporzione ed ingiustizia manifesta, irragionevolezza ed illogicità manifeste del provvedimento sanzionatorio. Difetto di motivazione anche in violazione art. 3 l. 241/1990)
Il ricorrente censura la asserita violazione del principio di proporzionalità della sanzione, in quanto le sanzioni comminate apparirebbero eccessive ed esondanti per comportamenti da cui non è scaturita alcuna conseguenza e alcun danno per l’Amministrazione procedente ed i terzi. Non sarebbe stato ponderato, peraltro, lo stato di servizio del ricorrente e l’ottimo giudizio espresso sul suo operato, né l’anzianità, il valore o le capacità da sempre mostrate in servizio.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente si duole del provvedimento sanzionatorio disciplinare irrogatogli dal Ministero della Difesa – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 6.10.2021, assumendo che il sottostante procedimento sarebbe stato affetto da carenza istruttoria, eccesso di potere e travisamento dei fatti e che, comunque, la sanzione irrogata avrebbe violato il principio di proporzionalità, tenuto conto sia del grado di accertamento del fatto contestato che della carriera del ricorrente.
Tali doglianze non possono essere accolte.
3. Secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali “ le valutazioni dell'Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, anche quelle in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere - ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati - con la conseguenza che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità ” ( T.A.R. OL, sez. VI, 01.07.2025, n. 4917).
L'Amministrazione, inoltre, “ ha l'obbligo di rispettare il principio di proporzionalità, il quale consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario sulle suggestioni del diritto tedesco (art. 5, ultimo comma, del trattato CE, ora art. 5 trattato UE), non consente di controllare il merito dell'azione amministrativa, ma legittima il controllo sul rispetto del c.d. gradualismo sanzionatorio. ” (T.A.R. OL, sez. VII, 21.10.2020, n.4646)
4. Nel caso di specie, la ricostruzione fattuale effettuata dall’Amministrazione si basa sulle dichiarazioni, formulate in relazioni di servizio, dei soggetti coinvolti che hanno attestato la mancata attivazione del ricorrente rispetto ad un evento rappresentatogli dal sottoposto e per il quelle egli aveva l’obbligo di intervenire. Le contestazioni effettuate dal ricorrente in più scritti difensivi, non ultimo il presente ricorso, nel quale lo stesso evidenzia come nella prima relazione di servizio non vi fosse l’indicazione precisa da parte del sig. PO della frase che egli avrebbe rivolto al ricorrente e della risposta di questi, mentre tale evidenza sarebbe stata inserita solo nell’integrazione – ritenuta irrituale - del giorno successivo, non elidono la ricostruzione effettuata dall’amministrazione che dispone di documentazione dalla quel emerge, nonostante le dichiarazioni contrarie del ricorrente, che lo stesso non si sia attivato in un contesto nel quale avrebbe dovuto farlo, venendo meno ai suoi doveri. A nulla rileva quanto affermato dal ricorrente in merito ad una denuncia ex art. 368 c.p. sporta avverso le circostanze ritenute calunniose esposte nella comunicazione di notizia di reato. La stessa, invero, non equivale a querela di falso avverso la relazione di servizio del 26.03.2020 dell’agente PO, documento del quale si inferisce la mancata attivazione del ricorrente davanti alla esposizione della problematica da parte del medesimo agente. Sotto questo profilo correttamente l’amministrazione, nella propria memoria difensiva, ha evidenziato come il ricorrente, pur contestando la veridicità del contenuto delle relazioni di servizio che costituiscono atto pubblico ex art. 2700 c.c., non ha proposto querela di falso avverso le stesse, in particolare avverso la relazione del 26 marzo 2020 dell’Assistente Capo PO.
Pertanto, innanzi alla documentazione allegata in atti e nonostante le affermazioni contrarie del ricorrente, la ricostruzione fattuale dell’Amministrazione in merito al verosimile svolgimento dei fatti non si caratterizza per la presenza di vizi macroscopici che giustificherebbero il sindacato giurisdizionale sull’operato della P.A.
4.1. Nemmeno si ravvisano elementi per ritenere che l’Amministrazione abbia violato il principio di proporzionalità nella scelta della sanzione da irrogare.
Al riguardo, invero, da un lato, come già evidenziato, la giurisprudenza ha chiarito che " La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare e, dunque, in ordine al rapporto tra l'infrazione e il fatto, costituisce espressione di larga discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice della legittimità, se non sub specie di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche " (T.A.R. Milano, sez. III, 10.06.2019, n.1313).
Dall’altro, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte ricorrente, sono stati valutati i precedenti di carriera del ricorrente medesimo e gli stessi, lungi dall’avere quella connotazione esclusivamente positiva tratteggiata nel ricorso, si caratterizzano anche per numerosi richiami e sanzioni disciplinari.
In particolare nello stato di servizio del ricorrente sono annotate tre censure, una deplorazione e la comminazione di due pene pecuniarie, per eventi che denotano una scarsa propensione al rispetto dei doveri sussistenti in capo al ricorrente medesimo per la sua qualifica.
Pertanto, correttamente, nella determinazione della sanzione di cui si discute, l’Amministrazione non ha potuto non considerare i predetti precedenti disciplinari a carico dell’istante, peraltro specifici ed infraquinquennali.
4.2. Prive di pregio sono anche le doglianze relative all’asserita inosservanza dei termini del procedimento disciplinare. Al ricorrente è stata comunicata la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 con nota del 17.06.2020, stante la pendenza del procedimento penale. È nella facoltà dell’amministrazione sospendere o meno il procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale nel quale l’incolpato non abbia assunto la qualità di imputato (laddove, nel caso di imputazione, la sospensione è obbligatoria). L’ amministrazione, dunque, non è incorsa in alcuna violazione di legge quando ha ritenuto di sospensore il procedimento disciplinare nell’attesa della definizione del procedimento penale.
Come evidenziato dall’Amministrazione nella propria memoria difensiva, peraltro, in data 11 novembre 2020 è stato emesso dal G.I.P presso il Tribunale di Torino decreto di archiviazione, di cui la Direzione della Casa Circondariale di Torino ha avuto notizia in data 22 gennaio 2021. Acquisita copia del provvedimento e della richiesta del P.M., in data 10 febbraio 2021 ha trasmesso gli atti ai Superiori Uffici e in data 15 febbraio 2021 il Dipartimento ha demandato al P.R.A.P le valutazioni disciplinari del caso, ritenendo che l’ipotesi configurabile esulasse dalla propria competenza in quanto la condotta era punibile con sanzione meno grave della sospensione dal servizio. Il Provveditorato Regionale, alla luce del contenuto motivazionale della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver compiuto ulteriori approfondimenti (acquisendo ulteriori atti dalla Direzione della Casa Circondariale di Torino) in data 10 marzo 2021 inoltrava all’incolpato comunicazione di avvio del procedimento disciplinare - notificata l’11 marzo 2021 - e conferiva incarico di svolgere l’inchiesta disciplinare al Dirigente di Polizia Penitenziaria, dott. Andrea Tonellotto, il quale, con atto del 12 marzo 2021, procedeva a contestazione degli addebiti. L’inchiesta veniva conclusa in data 21 aprile 2021 e, in data 14 giugno 2021, veniva trasmesso il fascicolo disciplinare al Presidente del Consiglio Regionale di Disciplina. In data 2 luglio 2021, dopo un rinvio della convocazione fissata per il 23 giugno 2021 per legittimo impedimento di uno dei componenti il Consiglio Regionale di Disciplina, si celebrava la trattazione preliminare e, in data 20 settembre 2021, l’udienza di trattazione già fissata per il 12 luglio 2021 ma rinviata per legittimo impedimento di uno dei componenti il Consiglio Regionale di Disciplina.
Stante l’iter procedimentale sopra descritto, priva di consistenza è la censura di parte ricorrente circa il ritardo nella contestazione dell’addebito al ricorrente dall’avvenimento del fatto, considerate le formalità procedimentali necessarie ai fini della completezza e dell’approfondimento procedimentale nel caso di specie, caratterizzato dall’innestarsi di un concomitante procedimento penale.
5. Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LI Di OL, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
ES EF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES EF | EL LI Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.