Sentenza 4 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 10327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10327 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10327/2025REG.PROV.COLL.
N. 03220/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3220 del 2023, proposto dai signori NZ RI e OL RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Panizzolo ed Antonio Latorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Regione Basilicata Ufficio Rappresentanza in Roma, via Nizza 56;
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00661/2022, resa tra le parti.
.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il consigliere CA DE e udito per gli appellanti l’avvocato Filippo Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio sono la nota della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata prot. 117/43 del 16 dicembre 2020, avente ad oggetto il diniego di compatibilità paesaggistica delle opere di riqualificazione di una tettoia metallica, nonché la nota del Comune di Bernalda prot. 23893 del 22 dicembre 2020, con cui è stato tramesso agli interessati il citato diniego.
2. Espongono in fatto gli odierni appellanti di essere, rispettivamente, proprietario e comodatario di un’azienda agricola sita nel Comune di Bernalda, località Racioppi, in area sottoposta a vincolo paesaggistico con d.m. 11 aprile 1968.
2.1. In data 21 gennaio 2020 presentavano un’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per alcune opere abusive, tra cui una tettoia metallica con basamento in cemento di 768 mq, un corpo secondario a falda semplice di superficie di 632 mq e due celle frigo.
2.2. Con nota del 17 giugno 2020, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata esprimeva parere contrario alla sanatoria, evidenziando che “…l’intervento in questione, ha comportato la realizzazione di celle frigo, locali igienici e spazi coperti non completamente liberi su tutti i lati, bensì limitati con muri sia pure parzialmente costruiti e non per tutta l’altezza degli ambienti, che configurano gran parte degli stessi alla stregua di volumetrie tali da configgere con le limitazioni poste dal citato art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 ” e che “… gli interventi realizzati hanno comunque determinato un incremento di superficie utile rispetto al fabbricato esistente non contenuto entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato così come determinato anche nella circolare n. 33 del 26.6.2009 del Segretario Generale MIBAC e come meglio chiarito dall’Ufficio Legislativo prot. 0016721 del 13/9/2010 ”.
2.3. Con successiva istanza dell’11 settembre 2020 gli interessati chiedevano nuovamente la sanatoria paesaggistica sulla base di un progetto di riqualificazione della tettoia metallica che prevedeva la demolizione e ricostruzione delle parti degradate nonché la rimozione dei muretti, delle celle frigo e dei servizi igienici.
2.4. Con nota prot. 117/43 del 16 dicembre 2020 la Soprintendenza esprimeva nuovamente parere negativo, evidenziando che “ la realizzazione di un esteso basamento in cemento di mq 768 (che già costituisce elemento di compromissione dell’assetto del territorio e del paesaggio) e la struttura metallica delle tettoie, hanno determinano superfici utili a tutti gli effetti e pertanto ai fini paesaggistici, sono percepibili e incompatibili rispetto alle limitazioni poste dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 ”.
3. I signori RI impugnavano la nota della Soprintendenza, unitamente alla nota comunale di trasmissione prot. 23893/2020, con ricorso (integrato da successivi motivi aggiunti) al T.a.r. per la Basilicata che, con sentenza n. 661 del 4 ottobre 2022, lo respingeva.
3.1. Il giudice di primo grado evidenziava, in particolare, che il manufatto oggetto dell’istanza di sanatoria presenta caratteristiche qualitative e dimensionali che, come correttamente opinato dalla Soprintendenza con valutazione discrezionale ictu oculi non viziata, ostano al positivo accertamento della sua compatibilità paesaggistica.
4. I ricorrenti hanno interposto appello, articolando tre motivi di gravame, rubricati sub E), F) e G) e riproponendo, in via devolutiva, ai sensi dell’art. 101 c.p.a. i motivi formulati con ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti in quanto sarebbero stati illegittimamente elusi dalla sentenza impugnata (punto D dell’atto di appello).
5. Si sono costituite in resistenza la Regione Basilicata e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata.
6. All’udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità delle doglianze formulate al punto D dell’appello in quanto con esse gli appellanti si limitano alla mera riproposizione delle censure di primo grado, senza articolare alcuna critica specifica alla sentenza impugnata, in violazione dell’art. 101 c.p.a.
7.1. Ad esonerare gli appellanti dall’obbligo di specificità dei motivi di impugnazione non vale il rilievo, contenuto al citato punto D, all’asserita natura “elusiva” dei capi della sentenza che hanno, invece, puntualmente esaminato ed espressamente disatteso le censure in questa sede riproposte.
8. Sempre in via preliminare, il collegio osserva che non è stata articolata alcuna critica al capo della sentenza che ha respinto il terzo motivo di ricorso introduttivo, relativo all’asserita violazione del principio di legittimo affidamento. Su tale capo si è, quindi, formato il giudicato interno.
9. Premesso quanto sopra l’appello è infondato e deve essere respinto.
10. Con il primo motivo di appello, rubricato sub E, gli appellanti censurano il capo della sentenza con cui è stato respinto il primo motivo di ricorso, relativo all’assenza di qualunque pregiudizio sul piano paesaggistico derivante dalla tettoia in quanto non visivamente percepibile e non integrante volume o superficie utile (in quanto aperta su tutti i lati).
11. Le censure, sostanzialmente riproduttive di quelle di primo grado, sono infondate.
12. Per costante giurisprudenza, la realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni comporta una trasformazione edilizia del territorio ed è, pertanto, rilevante sia dal punto di vista urbanistico-edilizio, con conseguente necessità del permesso di costruire (Ad. plen. n. 8 del 10 luglio 2020; Cons. Stato sez. II, 26 gennaio 2024, n. 858; sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9656), che dal punto di vista paesaggistico, in termini di creazione di nuovi volumi e superfici utili o di incremento di quelli esistenti (Cons. Stato, sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8513 che ha escluso la sanabilità in via postuma ex art. 167, comma 4, d.lgs 42/2004 di una tettoia di collegamento, oltre che di una pompeiana e di un deposito attrezzi; cfr. anche, sez. II, 16 maggio 2024 n. 4366; sez. II, 4 aprile 2024 n. 3084).
13. Nel caso di specie si controverte di una tettoia con un basamento in cemento di 768 metri, altezza di circa 5 metri e copertura metallica, destinata - come puntualizzato dagli stessi appellanti (pag. 9 dell’appello) - alla protezione dei lavoratori e dei prodotti ortofrutticoli dagli agenti atmosferici, ossia ad esigenze stabili e permanenti dell’azienda agricola.
14. Il manufatto presenta, per le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali, una non trascurabile incidenza sul piano paesaggistico, con incremento della superficie utile, oltre che del carico urbanistico.
15. L’assunto di parte appellante, secondo cui la tettoia sarebbe sanabile in via postuma ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs 42/2004 in quanto non determinante un incremento di superficie utile sul piano urbanistico-edilizio, non può essere condiviso.
16. Questo Consiglio di Stato ha di recente osservato che, tanto a fini urbanistico-edilizi che a fini paesaggistici, la nozione di superficie utile identifica la “sup erficie calpestabile, di regola non esposta alle intemperie, che può essere oggetto di una fruizione di tipo abitativo/residenziale/commerciale, o comunque atta allo svolgimento di attività umane, non necessariamente private, di varia natura, e cioè di contenuto quasi mai (o raramente) pre-determinato a prior i” (Cons. Stato sez. VII, 19 marzo 2025 n. 2269).
17. L’applicazione al caso di specie delle sopra richiamate coordinate giurisprudenziali conferma che la tettoia in questione - consistente in una struttura autonoma di notevoli dimensioni, con copertura metallica e basamento in cemento, ed avente la specifica funzione di deposito di prodotti ortofrutticoli- è qualificabile come superficie utile sia nell’accezione urbanistico-edilizia che in quella paesaggistica.
18. Ne discende la radicale insanabilità del manufatto ai sensi dell’art. 167, comma 4 , d.lgs 42/2004, a prescindere da ogni considerazione in ordine all’asserita compatibilità in concreto con i valori tutelati dal vincolo paesaggistico, trattandosi di una valutazione già effettuata a monte dal legislatore che ha escluso la sanabilità di nuovi volumi e nuove superfici. Ciò in disparte l’inammissibilità delle censure formulate al riguardo (punti 53 e ss. dell’appello) in quanto afferenti a profilo di merito tecnico, sottratti al sindacato di questo giudice.
19. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
20. Con il secondo motivo di appello, rubricato sub F, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi aggiunti con cui si era dedotta la disparità di trattamento rispetto ad altra opera (un capannone), realizzata in area limitrofa e di maggiore impatto paesaggistico, in relazione alla quale la Soprintendenza ha, invece, espresso parere favorevole.
21. La censura non può essere accolta.
22. La perfetta identità delle situazioni prese a confronto, che costituisce il presupposto indispensabile ai fini della configurabilità del vizio di disparità di trattamento, non ricorre nel caso di specie.
23. Dalla stessa prospettazione degli appellanti, infatti, emerge la diversità della fattispecie presa a confronto in quanto: a) riguarda un capannone e non una tettoia e, quindi, difetta l’identità strutturale; b) attiene ad un’autorizzazione preventiva e non ad una sanatoria postuma, sicché non trova applicazione l’art. 167 d.lgs 42/2004.
24. In ogni caso, il vizio di disparità di trattamento, strettamente afferente all’attività amministrativa discrezionale, è intrinsecamente incompatibile con l’attività vincolata, poiché, in presenza di un incremento di superficie utile, l’amministrazione è comunque tenuta a negare la sanatoria, ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs 42/2004, indipendentemente da qualunque richiamo ad altre fattispecie, anche se ritenute sovrapponibili.
25. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il motivo deve essere respinto.
26. Con il terzo motivo di appello, rubricato sub G, gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso con cui era stata dedotta l’erroneità, la contraddittorietà ed il difetto di istruttoria per avere la Soprintendenza richiamato a presupposto del provvedimento impugnato il diniego espresso con l’atto prot. n. 5086 del 17 giugno 2020, nonostante la nuova istanza sottoposta alla sua valutazione recepisse e superasse (prevedendo la riqualificazione della tettoia, previa rimozione di muretti perimetrali, delle celle frigo e dei servizi igienici) i rilievi ostativi alla compatibilità paesaggistica opposti nel precedente parere.
27. Il motivo è infondato.
28. L’incremento di superficie utile determinato dalla tettoia è radicalmente ostativo alla sanatoria, come sopra osservato. Non è, quindi, ravvisabile alcun contrasto tra l’atto impugnato ed il precedente parere del 17 giugno 2020, atteso che la progettata eliminazione o trasformazione degli ulteriori manufatti realizzati sine titulo (muretti, celle frigo e servizi igienici) non interferisce sul differente profilo dell’impossibilità di addivenire alla sanatoria della tettoia, come correttamente puntualizzato dal T.a.r.
29. Anche il terzo motivo deve essere respinto, con conseguente reiezione integrale dell’appello.
30. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della vicenda concreta, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN OR, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
CA DE, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DE | AN OR |
IL SEGRETARIO