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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6491/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6491/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...]-Crimea (UKR), il 02/10/1973, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Cingolani ed Enrico Cingolani elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cassina de' Pecchi (MI), Via Antonio Gramsci n. 16/L, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...]-Crimea (UKR), il 22/03/1970, CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dalla Prof. Avv. Orietta Rachele Grazioli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Achille Zezon n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_2 Parte_1
, in Yalta-Crimea (UKR), in data 06 giugno 1992, trascritto ai registri della Prefettura di
[...]
Yalta-Crimea per atto n. 260 del 1992 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vimodrone in data 27 aprile 2021 atto n. 12 parte 2 serie C, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti CONDIZIONI 2) Dare atto che la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, risiede attualmente presso Per_1 la madre e che il padre corrisponderà alla signora un contributo CP_1 Parte_1 mensile per il mantenimento della figlia di € 353,70 (trecentocinquantatre/70), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dalle “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” adottate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
3) Dichiarare che la sig.ra ha diritto di richiedere ed usufruire al 100% Parte_1 dell'assegno unico.
4) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all' assegno divorziale, avendo già risolto in sede di separazione ogni ulteriore questione e pertanto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
5) Spese di lite interamente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale accordo ex art. 6 DL 132/2014 in data 22.12.2020, autorizzato dal PM in data 20.01.2021 e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vimodrone al n. 15, p. II s. C. Non è poi contestato che sin dalla separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 09.10.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1 data 6 giugno 1992 (atto n. 12 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimodrone), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6491/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...]-Crimea (UKR), il 02/10/1973, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Cingolani ed Enrico Cingolani elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cassina de' Pecchi (MI), Via Antonio Gramsci n. 16/L, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...]-Crimea (UKR), il 22/03/1970, CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dalla Prof. Avv. Orietta Rachele Grazioli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Achille Zezon n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_2 Parte_1
, in Yalta-Crimea (UKR), in data 06 giugno 1992, trascritto ai registri della Prefettura di
[...]
Yalta-Crimea per atto n. 260 del 1992 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vimodrone in data 27 aprile 2021 atto n. 12 parte 2 serie C, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti CONDIZIONI 2) Dare atto che la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, risiede attualmente presso Per_1 la madre e che il padre corrisponderà alla signora un contributo CP_1 Parte_1 mensile per il mantenimento della figlia di € 353,70 (trecentocinquantatre/70), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dalle “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” adottate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
3) Dichiarare che la sig.ra ha diritto di richiedere ed usufruire al 100% Parte_1 dell'assegno unico.
4) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all' assegno divorziale, avendo già risolto in sede di separazione ogni ulteriore questione e pertanto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
5) Spese di lite interamente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale accordo ex art. 6 DL 132/2014 in data 22.12.2020, autorizzato dal PM in data 20.01.2021 e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vimodrone al n. 15, p. II s. C. Non è poi contestato che sin dalla separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 09.10.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1 data 6 giugno 1992 (atto n. 12 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimodrone), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi