Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 174/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 174/2025 R.G. promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Venturini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Massa Lombarda (RA), Via Gian Battista
Bassi n. 65, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Giulia Tarroni presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Alfonsine (RA), Via Nino Bixio n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
Per
“1) disporre l'affidamento dei figli minori ed , ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, pagina 1 di 5
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Disporre in relazione al mantenimento, tenuta in considerazione la prevalente ed esclusiva attività domestica, di accudimento e gestione dei figli, nonché la collocazione prevalente presso la madre, che il Sig. corrisponda alla sig.ra la somma di € 800,00 mensili Controparte_1 Parte_1
annualmente rivalutati per legge secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 del mese a mezzo di bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra utilizzato fin da ora per i rimborsi. Parte_1
Disporre quanto segue circa le spese straordinarie relative ai minori, sempre e comunque da documentare. Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo:
- spese scolastiche: tasse scolastiche di istituti pubblici, libri di testo e cancelleria necessaria, abbonamenti a trasporto pubblico, gite scolastiche senza pernottamento;
-spese mediche urgenti e necessarie, o prescritte dal medico curante e relativi ticket sanitari;
- spese relative ad attività extrascolastiche: pre-scuola, dopo-scuola e mensa. Spese che richiedono il preventivo accordo: Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, alloggio presso la sede universitaria;
- spese mediche: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale non richiesti dal medico curante, farmaci particolari;
- spese extrascolastiche: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze dei ragazzi senza genitori;
- spese di custodia se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infraquattordicenne e/o del genitore prevalentemente collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
4) Le spese verranno ripartite in parti uguali al 50% tra le parti, e versate entro il 15 del mese successivo al momento in cui sono state sostenute alla parte che le avrà anticipate.
Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta) sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio, salvo i casi di impossibilità, sarà inteso come assenso.
In relazione alle spese straordinarie che abbisognano secondo il Protocollo di preventivo consenso, le parti hanno concordato le seguenti eccezioni:
pagina 2 di 5 - spese per ripetizioni e/o recuperi, il Sig. verserà la somma massima mensile di €.70,00 per CP_1
ciascun figlio, senza necessità di preventivo accordo;
- per le visite e relative certificazioni necessarie per i DSA, sostenute nell'interesse dei figli, il Sig. rimborserà alla Sig.ra senza necessità CP_1 Pt_1
di preventivo accordo, il 50% ;
- per quanto concerne le spese mediche il Sig. rimborserà, a fronte di semplice richiesta e senza CP_1
necessità di preventivo accordo, alla Sig.ra il 50% di tutte le spese sostenute dalla stessa in Pt_1
favore del figlio per medicinali e visite relative alla sua patologia certificata e attualmente Per_1
seguita dall'Ospedale di Bologna – Sezione Endocrinologia.
- La ricarica telefonica del telefono del figlio sarà a carico del Sig. mentre la Sig. Per_1 CP_1
Per provvederà con il pagamento della ricarica del figlio . Il Sig. riconosce Pt_1 Controparte_1
a titolo di spese straordinarie la somma di €. 3.993,88 calcolate al 30/10/2024, che ha già versato alla
Sig.ra mediante bonifico bancario. Il Sig. riconosce inoltre la somma di €. 238,90 Parte_1 CP_1
per le spese di mediazione sostenute dalla Sig.ra in quanto ha rifiutato di aderire. Tale somma Pt_1
è stata già versata unitamente alle spese straordinarie arretrate. Le spese dal mese di novembre 2024 verranno rimborsate come da punto 4). Con il pagamento delle somme predette le parti si danno reciprocamente atto di avere definito le pregresse pendenze circa il rimborso delle spese straordinarie sostenute alla data del 31/10/2024.
5) Per quanto concerne il diritto di visita, i genitori concordano affinché il Sig. terrà ed CP_1 Per_1
Per
il mercoledì e il venerdì dalle 18.30 con cena e pernottamento presso lo stesso quando i minori trascorreranno il fine settimana con la madre.
Le serate di lunedì e giovedì, sempre dalle 18.30, con cena e pernottamento, quando i minori trascorreranno il fine settimana con il padre.
Il fine settimana, durante il periodo scolastico è da intendersi dall'uscita da scuola al lunedì mattina.
I genitori trascorreranno con i minori i fine settimana ( sabato e domenica) in modo alternato. Le parti si impegnano a trascorrere il giorno di Natale unitamente ai figli. Nel caso il Sig. non voglia CP_1
partecipare i figli trascorreranno il giorno di Natale e quello della NA (06.02) sempre con la madre.
Per quanto concerne il Capodanno le parti provvederanno ad anni alterni.
Le parti si impegnano espressamente a trascorrere le giornate dei compleanni dei bambini insieme.
Nel periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive, di vacanze con i figli. dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e soggiorno dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno, in tempo consono per l'organizzazione.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
pagina 3 di 5 Le parti concordano nel divieto di pubblicazione di foto dei ragazzi sui social, nessuno escluso, ne' dalle parti ne' da terzi.
6) Il sig. lascerà l'abitazione di residenza rilasciandola alla legittima proprietaria Controparte_1
sig.ra , nata LA di RO (FC) il 14/06/1948 residente a [...] Parte_2
alla via Del Bosco, entro e non oltre il 30.06.2025 reperendo un immobile idoneo, previa reinstallazione di quanto tolto dall'immobile senza autorizzazione (lavello zona lavanderia) potrà prelevare dallo stesso i seguenti beni, a parte quelli strettamente personali: divano, porta cd verticale, televisioni, frigorifero, lavatrice, letto matrimoniale e comodini, letti ragazzi (ad eccezione delle due librerie bianche e del comò bianco), scrivania piano terra. Entro il mese di aprile 2025 le parti si impegnano a rivedere gli accordi di affidamento e mantenimento dei figli qualora il sig. trasferisca la propria residenza al di fuori CP_1
del comprensorio di Lugo o di Fusignano.
7) L'assegno unico e/o altri benefici riguardanti la cura dei minori - se ed in quanto dovuti - verranno percepiti dalla madre per intero in quanto genitore collocatario e con gestione prevalente Per quanto qui non richiamato si fa comunque riferimento al Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia familiare.
8) Con l'adempimento dei patti sopra richiamati le parti dichiarano di avere definito ogni questione traente origine dalla cessazione della convivenza e di non avere a pretendere nulla l'uno dall'altra a nessun titolo.
9) Ciascuna parte sosterrà le spese ed i compensi professionali dovuti ai rispettivi difensori”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/1/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 3/4/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi dei figli minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via pagina 4 di 5 prevalente e mantenimento dei minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 174/2025
R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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