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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 451/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BOCCARDI DOMENICO e l'avv. COZZI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO GUGLIELMO ALESSANDRO ) C.F._1
ATTRICE contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Per i motivi esposti in narrativa, accertare la conclusione del contratto di appalto concluso in data 25 novembre
2022;
- Accertare il grave inadempimento posto in essere dalla società in Controparte_1 relazione alle obbligazioni contenute all'interno del contratto concluso con l'odierna attrice in data 25 novembre 2022 e per l'effetto
- Risolvere il suddetto contratto per grave inadempimento della convenuta Controparte_1
[...]
- Condannare la al risarcimento dei danni tutti patiti dalla che Controparte_1 Parte_1 si quantificano in € 12.866,42, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa pagina 1 di 8 e/o sarà ritenuta di giustizia dal Giudice, nonché ad una cifra quantificata dal Giudice secondo equità ai sensi dell'art.1226 Cod. Civ. per l'impossibilità di dare avvio all'attività commerciale “ Parte_2
nel periodo maggiormente redditizio ricompreso tra il mese di dicembre 2022 e il mese di
[...] gennaio 2023;
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si volesse ritenere validamente concluso il contratto in data 25 novembre 2022, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della società Controparte_1
e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società
[...] che si quantificano in € 12.866,42, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata in Parte_1 corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia dal Giudice, nonché ad una cifra quantificata dal Giudice secondo equità ai sensi dell'art. 1226 Cod. Civ. per la impossibilità di dare avvio all'attività commerciale “ Parte_2
nel periodo maggiormente redditizio ricompreso tra il mese di dicembre 2022 e il mese di gennaio
[...]
2023;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite, compensi ed onorari del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo che il Tribunale accertasse la conclusione del contratto di appalto concluso in
[...]
data 25 novembre 2022, il grave inadempimento posto in essere dalla società Controparte_1
in relazione alle obbligazioni contenute all'interno del contratto concluso con l'odierna
[...]
attrice in data 25 novembre 2022 e, per l'effetto, risolvesse il suddetto contratto per grave inadempimento della convenuta condannando Controparte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni tutti patiti dalla quantificati in € 12.866,42, ovvero
[...] Parte_1
nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia dal Giudice, nonché ad una cifra quantificata dal Giudice secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. per l'impossibilità di dare avvio all'attività commerciale nel periodo maggiormente redditizio Parte_2
ricompreso tra il mese di dicembre 2022 e il mese di gennaio 2023; in via subordinata, si chiedeva al
Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della società Controparte_1
e, per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
[...]
società quantificati in € 12.866,42, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in Parte_1
corso di causa e/o ritenuta di giustizia, nonché ad una cifra quantificata dal Giudice secondo equità ai sensi dell'art. 1226 Cod. Civ. per la impossibilità di dare avvio all'attività commerciale Parte_2
pagina 2 di 8 nel periodo maggiormente redditizio ricompreso tra il mese di dicembre 2022 e il mese di Pt_2
gennaio 2023.
In particolare, parte attrice esponeva che:
- le parti avevano avuto i primi rapporti commerciali nell'anno 2021, quando il dott. Per_1
rappresentante legale della società aveva incaricato la società convenuta
[...] Parte_1
per la ristrutturazione di un locale, sito in Bormio (SO), gestito dalla società attrice;
- in data 25 luglio 2022, , rappresentante legale della Controparte_2 Controparte_1
veniva avvisato circa la possibilità di ristrutturare un nuovo locale, denominato
[...] [...]
, sito nella località di Madonna di Campiglio (TN), Via Sfulmini 11; Parte_2
- in data 28 settembre 2022, il sig. provvedeva ad indirizzare al rappresentante legale CP_2 della società attrice il primo preventivo per gli interventi ristrutturativi da effettuarsi all'interno del locale;
Parte_2
- il dott. sottolineando già in data 9 ottobre 2022 l'importanza dell'inaugurazione del Per_1 locale all'inizio del mese di dicembre, richiedeva la revisione del preventivo;
- a seguito di tale prima semplice richiesta, il sig. non forniva riscontro ai numerosi CP_2
messaggi del dott. con cui veniva richiesta una conferma sulla disponibilità di effettuare Per_1
i lavori di ristrutturazione, anticipando che, in caso contrario, avrebbe incaricato Parte_1 un'altra società;
- a seguito di un sopralluogo presso il locale de quo in data 10 novembre 2022, il rappresentante legale della società convenuta assicurava, in data 11 novembre 2022, l'invio di un nuovo preventivo, che veniva inviato a mezzo mail al Dott. solamente in data 21 novembre Per_1
2022;
- il sig. indirizzava al dott. la proposta definitiva in data 24 novembre 2022 a CP_2 Per_1
mezzo mail;
- il dott. accettava la proposta formulata e rassegnava il proprio assenso circa Persona_1
l'esecuzione degli interventi in essa ricompresi e, al contempo, chiedeva di procedere nel minor tempo possibile con gli interventi pattuiti
- in data 30 novembre 2022, il sig. avanzava delle ingiustificate doglianze circa CP_2
l'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto concluso in data 24 novembre 2022;
pagina 3 di 8 - nel contempo, a riprova della conclusione del contratto, il sig. chiedeva, come da CP_2 accordi, il pagamento del 50% dell'importo complessivo contenuto nel preventivo del 24 novembre 2022;
- il dott. si rendeva disponibile, in data 30 novembre 2022, a posticipare la data di Per_1
apertura del locale, ricordando, al contempo, per ovvie esigenze commerciali, che avrebbe dovuto inaugurare il locale entro il 22 dicembre 2022;
- il rappresentante legale della non riscontrava più le numerose Controparte_1
richieste del dott. il quale, come ultimo messaggio, sottolineava il rischio di perdere gli Per_1 incassi derivanti dalle festività di Sant'Ambrogio, dall'evento della Coppa del Mondo di Slalom
Gigante e, in generale, dalle festività natalizie;
- successivamente, veniva intimato l'adempimento alla società convenuta;
- in data 28 dicembre 2022 veniva inviata alla società convenuta un'ulteriore comunicazione, avente ad oggetto la risoluzione del contratto.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace con decreto del 25.07.2023.
Successivamente, veniva ammesso l'interrogatorio formale di parte convenuta.
Tuttavia, all'udienza del 23.04.2024, parte convenuta non si presentava per rendere l'interrogatorio formale.
Veniva quindi fissata udienza per la rimessione della causa in decisione e infine, con ordinanza del
07.04.2025, la causa era trattenuta in decisione.
***
Parte attrice ha chiesto in primo luogo l'accertamento della conclusione del contratto di appalto intervenuto tra le parti.
Ebbene, tale domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto dalla documentazione prodotta (cfr. docc. 3, 8 e 9 fascicolo attore) risulta provata la conclusione di un contratto tra le parti. In particolare, risulta dai numerosi messaggi WhatsApp prodotti sub. doc. 3, che il contratto si è concluso in data
25.11.2022, allorché il legale rappresentante della società attrice aveva accettato la proposta proveniente dal legale rappresentante della società convenuta, inviata a mezzo e-mail in data
24.11.2022 (cfr. doc.
8-9 fascicolo attrice).
Ad ulteriore prova dell'avvenuta stipula del contratto di appalto, preme sottolineare che, in data 30 novembre 2022, il legale rappresentante della società convenuta aveva richiesto, come da contratto (si veda doc. 8 sub. fascicolo parte attrice), il versamento del 50% dell'importo previsto.
pagina 4 di 8 Si evidenzia altresì che il contratto di appalto è un contratto a forma libera, pertanto, per la sua stipulazione, non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem.
Va inoltre rilevato che, nonostante fosse stato ammesso, nessuno è comparso per la convenuta a rendere l'interrogatorio formale deferitole.
In proposito, giova rilevare che l'art. 232 c.p.c. sancisce che “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Il Giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Va sottolineato, però, che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
In tale senso, a più riprese, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 7208/2004): “la facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità”. Ebbene, a fronte delle prove documentali dedotte e della mancata risposta all'interrogatorio formale, non appare sussistere ragionevole dubbio in ordine all'avvenuta conclusione del contratto di appalto tra le parti avente ad oggetto interventi di ristrutturazione presso il locale sito in Madonna di Parte_2
Campiglio.
Dunque, acclarata l'avvenuta conclusione del contratto di appalto tra le parti, si evidenzia come esso debba essere dichiarato risolto a causa del grave inadempimento della società convenuta.
Invero, aveva incaricato di effettuare interventi di Parte_1 Controparte_1 ristrutturazione del locale presso Madonna di Campiglio, avendo cura di Pt_2 Parte_2 sottolineare numerose volte la necessità di inaugurare il locale prima dell'affluenza del turismo nella predetta località (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).
pagina 5 di 8 Si consideri che, come si evince dalla messaggistica WhatsApp allegata da parte attrice (cfr. doc. 3 fascicolo attrice), in data 30.11.2022 il legale rappresentante di aveva comunicato a parte Parte_1
convenuta che il bar avrebbe dovuto essere aperto in data 22 dicembre 2022. non ha tuttavia adempiuto alle proprie obbligazioni, lasciando Controparte_1
totalmente incompiuta la prestazione oggetto del contratto.
A questo proposito, risulta documentalmente provato che, a causa dell'inadempimento della la società attrice che si è vista costretta ad avvalersi di un'altra Controparte_1 impresa per l'esecuzione degli interventi (cfr.doc. 15 fascicolo attrice).
Inoltre, parte convenuta, come già sopra esposto, non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale, di talché, anche in considerazione di tale circostanza, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per grave inadempimento di parte convenuta.
Parte attrice ha chiesto che venisse condannata al risarcimento del Controparte_1 danno, quantificato nella somma di € 12.866,42, nonché ad una cifra quantificata secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., per l'impossibilità di dare avvio all'attività commerciale Parte_2
nel periodo maggiormente redditizio ricompreso tra il mese di dicembre 2022 e il mese di gennaio
2023.
Ebbene, quanto alla richiesta di risarcimento del danno per la somma di € 12.866,44, si ritiene che tale domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Si evidenzia infatti che parte attrice, avendo in programma di inaugurare il locale entro l'inizio delle festività natalizie del 2022, aveva stipulato contratto di locazione ad uso commerciale dell'unità immobiliare sita in Madonna di Campiglio, Via Sfulmini, 11 (sede del bar), avente come data di inizio il 01 novembre 2022, pagando i canoni di locazione, le utenze e gli oneri condominiali, per un totale di
€ 4.515,42 (cfr. doc. 16 fascicolo attrice); aveva inoltre sottoscritto una polizza fidejussoria (doc. 17), come richiesto dall'art. 5 del contratto di locazione ad uso commerciale (v. doc. 16), corrispondendo la somma di € 1.276,00, nonché un contratto di locazione di natura transitoria per “uso lavoro” necessario per supervisionare gli interventi programmati all'interno del locale e per inaugurare Parte_2 il locale de quo (doc. 18), pagando € 7.075,00 a titolo di canoni di locazione, per un totale complessivo di € 12.866,42.
Ebbene, si ritiene che, in ragione dell'inadempimento di parte convenuta, che non ha consentito l'apertura del locale nei tempi stabiliti, debba essere condannata a Controparte_1
pagina 6 di 8 corrispondere a parte attrice la somma di € 12.866,42 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Infine, parte attrice ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento di una somma, equitativamente determinata, a ristoro del pregiudizio consistito nell'impossibilità di dare avvio all'attività commerciale nel periodo maggiormente redditizio ricompreso tra il Parte_2
mese di dicembre 2022 e il mese di gennaio 2023.
Ebbene, tale domanda è infondata e non merita accoglimento, in quanto la Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che “i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale per loro stessa natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione (cfr. Cass. Sez. 3, 24/04/1997, n. 3596; Cass. sez. 1, 13/01/1987 n.132). Ciò non di meno, spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione. Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo
l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 3, 17/10/2016 n. 20889)” (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 06/07/2021) 03/11/2021, n. 31251).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcun elemento utile alla quantificazione del danno e non ha richiesto l'ammissione di alcuna prova idonea a fornire elementi riguardanti la maggiore redditività dello specifico esercizio commerciale nel periodo dicembre 2022-gennaio 2023, di talché nulla può essere liquidato a titolo di mancato guadagno.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere accertata l'avvenuta stipula di un contratto di appalto tra le parti e, stante il grave inadempimento di parte convenuta, deve essere dichiarata la risoluzione di tale contratto. Parte convenuta deve essere infine condannata a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 12.866,42, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere Controparte_1
condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della Parte_1
pagina 7 di 8 causa accertato € 12.866,42), in € 5.077 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accerta che e avevano stipulato un contratto di Parte_1 Controparte_1 appalto relativo alla ristrutturazione del locale presso Madonna di Parte_2
Campiglio, Via Sfulmini, 11;
- dichiara risolto il suddetto contratto di appalto per grave inadempimento di Controparte_1
[...]
- condanna a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
12.866,42, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
liquidate in motivazione in € 5.077, 00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per esborsi.
Sondrio, 5 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 451/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BOCCARDI DOMENICO e l'avv. COZZI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO GUGLIELMO ALESSANDRO ) C.F._1
ATTRICE contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Per i motivi esposti in narrativa, accertare la conclusione del contratto di appalto concluso in data 25 novembre
2022;
- Accertare il grave inadempimento posto in essere dalla società in Controparte_1 relazione alle obbligazioni contenute all'interno del contratto concluso con l'odierna attrice in data 25 novembre 2022 e per l'effetto
- Risolvere il suddetto contratto per grave inadempimento della convenuta Controparte_1
[...]
- Condannare la al risarcimento dei danni tutti patiti dalla che Controparte_1 Parte_1 si quantificano in € 12.866,42, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa pagina 1 di 8 e/o sarà ritenuta di giustizia dal Giudice, nonché ad una cifra quantificata dal Giudice secondo equità ai sensi dell'art.1226 Cod. Civ. per l'impossibilità di dare avvio all'attività commerciale “ Parte_2
nel periodo maggiormente redditizio ricompreso tra il mese di dicembre 2022 e il mese di
[...] gennaio 2023;
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si volesse ritenere validamente concluso il contratto in data 25 novembre 2022, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della società Controparte_1
e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società
[...] che si quantificano in € 12.866,42, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata in Parte_1 corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia dal Giudice, nonché ad una cifra quantificata dal Giudice secondo equità ai sensi dell'art. 1226 Cod. Civ. per la impossibilità di dare avvio all'attività commerciale “ Parte_2
nel periodo maggiormente redditizio ricompreso tra il mese di dicembre 2022 e il mese di gennaio
[...]
2023;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite, compensi ed onorari del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo che il Tribunale accertasse la conclusione del contratto di appalto concluso in
[...]
data 25 novembre 2022, il grave inadempimento posto in essere dalla società Controparte_1
in relazione alle obbligazioni contenute all'interno del contratto concluso con l'odierna
[...]
attrice in data 25 novembre 2022 e, per l'effetto, risolvesse il suddetto contratto per grave inadempimento della convenuta condannando Controparte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni tutti patiti dalla quantificati in € 12.866,42, ovvero
[...] Parte_1
nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia dal Giudice, nonché ad una cifra quantificata dal Giudice secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. per l'impossibilità di dare avvio all'attività commerciale nel periodo maggiormente redditizio Parte_2
ricompreso tra il mese di dicembre 2022 e il mese di gennaio 2023; in via subordinata, si chiedeva al
Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della società Controparte_1
e, per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
[...]
società quantificati in € 12.866,42, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in Parte_1
corso di causa e/o ritenuta di giustizia, nonché ad una cifra quantificata dal Giudice secondo equità ai sensi dell'art. 1226 Cod. Civ. per la impossibilità di dare avvio all'attività commerciale Parte_2
pagina 2 di 8 nel periodo maggiormente redditizio ricompreso tra il mese di dicembre 2022 e il mese di Pt_2
gennaio 2023.
In particolare, parte attrice esponeva che:
- le parti avevano avuto i primi rapporti commerciali nell'anno 2021, quando il dott. Per_1
rappresentante legale della società aveva incaricato la società convenuta
[...] Parte_1
per la ristrutturazione di un locale, sito in Bormio (SO), gestito dalla società attrice;
- in data 25 luglio 2022, , rappresentante legale della Controparte_2 Controparte_1
veniva avvisato circa la possibilità di ristrutturare un nuovo locale, denominato
[...] [...]
, sito nella località di Madonna di Campiglio (TN), Via Sfulmini 11; Parte_2
- in data 28 settembre 2022, il sig. provvedeva ad indirizzare al rappresentante legale CP_2 della società attrice il primo preventivo per gli interventi ristrutturativi da effettuarsi all'interno del locale;
Parte_2
- il dott. sottolineando già in data 9 ottobre 2022 l'importanza dell'inaugurazione del Per_1 locale all'inizio del mese di dicembre, richiedeva la revisione del preventivo;
- a seguito di tale prima semplice richiesta, il sig. non forniva riscontro ai numerosi CP_2
messaggi del dott. con cui veniva richiesta una conferma sulla disponibilità di effettuare Per_1
i lavori di ristrutturazione, anticipando che, in caso contrario, avrebbe incaricato Parte_1 un'altra società;
- a seguito di un sopralluogo presso il locale de quo in data 10 novembre 2022, il rappresentante legale della società convenuta assicurava, in data 11 novembre 2022, l'invio di un nuovo preventivo, che veniva inviato a mezzo mail al Dott. solamente in data 21 novembre Per_1
2022;
- il sig. indirizzava al dott. la proposta definitiva in data 24 novembre 2022 a CP_2 Per_1
mezzo mail;
- il dott. accettava la proposta formulata e rassegnava il proprio assenso circa Persona_1
l'esecuzione degli interventi in essa ricompresi e, al contempo, chiedeva di procedere nel minor tempo possibile con gli interventi pattuiti
- in data 30 novembre 2022, il sig. avanzava delle ingiustificate doglianze circa CP_2
l'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto concluso in data 24 novembre 2022;
pagina 3 di 8 - nel contempo, a riprova della conclusione del contratto, il sig. chiedeva, come da CP_2 accordi, il pagamento del 50% dell'importo complessivo contenuto nel preventivo del 24 novembre 2022;
- il dott. si rendeva disponibile, in data 30 novembre 2022, a posticipare la data di Per_1
apertura del locale, ricordando, al contempo, per ovvie esigenze commerciali, che avrebbe dovuto inaugurare il locale entro il 22 dicembre 2022;
- il rappresentante legale della non riscontrava più le numerose Controparte_1
richieste del dott. il quale, come ultimo messaggio, sottolineava il rischio di perdere gli Per_1 incassi derivanti dalle festività di Sant'Ambrogio, dall'evento della Coppa del Mondo di Slalom
Gigante e, in generale, dalle festività natalizie;
- successivamente, veniva intimato l'adempimento alla società convenuta;
- in data 28 dicembre 2022 veniva inviata alla società convenuta un'ulteriore comunicazione, avente ad oggetto la risoluzione del contratto.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace con decreto del 25.07.2023.
Successivamente, veniva ammesso l'interrogatorio formale di parte convenuta.
Tuttavia, all'udienza del 23.04.2024, parte convenuta non si presentava per rendere l'interrogatorio formale.
Veniva quindi fissata udienza per la rimessione della causa in decisione e infine, con ordinanza del
07.04.2025, la causa era trattenuta in decisione.
***
Parte attrice ha chiesto in primo luogo l'accertamento della conclusione del contratto di appalto intervenuto tra le parti.
Ebbene, tale domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto dalla documentazione prodotta (cfr. docc. 3, 8 e 9 fascicolo attore) risulta provata la conclusione di un contratto tra le parti. In particolare, risulta dai numerosi messaggi WhatsApp prodotti sub. doc. 3, che il contratto si è concluso in data
25.11.2022, allorché il legale rappresentante della società attrice aveva accettato la proposta proveniente dal legale rappresentante della società convenuta, inviata a mezzo e-mail in data
24.11.2022 (cfr. doc.
8-9 fascicolo attrice).
Ad ulteriore prova dell'avvenuta stipula del contratto di appalto, preme sottolineare che, in data 30 novembre 2022, il legale rappresentante della società convenuta aveva richiesto, come da contratto (si veda doc. 8 sub. fascicolo parte attrice), il versamento del 50% dell'importo previsto.
pagina 4 di 8 Si evidenzia altresì che il contratto di appalto è un contratto a forma libera, pertanto, per la sua stipulazione, non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem.
Va inoltre rilevato che, nonostante fosse stato ammesso, nessuno è comparso per la convenuta a rendere l'interrogatorio formale deferitole.
In proposito, giova rilevare che l'art. 232 c.p.c. sancisce che “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Il Giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Va sottolineato, però, che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
In tale senso, a più riprese, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 7208/2004): “la facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità”. Ebbene, a fronte delle prove documentali dedotte e della mancata risposta all'interrogatorio formale, non appare sussistere ragionevole dubbio in ordine all'avvenuta conclusione del contratto di appalto tra le parti avente ad oggetto interventi di ristrutturazione presso il locale sito in Madonna di Parte_2
Campiglio.
Dunque, acclarata l'avvenuta conclusione del contratto di appalto tra le parti, si evidenzia come esso debba essere dichiarato risolto a causa del grave inadempimento della società convenuta.
Invero, aveva incaricato di effettuare interventi di Parte_1 Controparte_1 ristrutturazione del locale presso Madonna di Campiglio, avendo cura di Pt_2 Parte_2 sottolineare numerose volte la necessità di inaugurare il locale prima dell'affluenza del turismo nella predetta località (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).
pagina 5 di 8 Si consideri che, come si evince dalla messaggistica WhatsApp allegata da parte attrice (cfr. doc. 3 fascicolo attrice), in data 30.11.2022 il legale rappresentante di aveva comunicato a parte Parte_1
convenuta che il bar avrebbe dovuto essere aperto in data 22 dicembre 2022. non ha tuttavia adempiuto alle proprie obbligazioni, lasciando Controparte_1
totalmente incompiuta la prestazione oggetto del contratto.
A questo proposito, risulta documentalmente provato che, a causa dell'inadempimento della la società attrice che si è vista costretta ad avvalersi di un'altra Controparte_1 impresa per l'esecuzione degli interventi (cfr.doc. 15 fascicolo attrice).
Inoltre, parte convenuta, come già sopra esposto, non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale, di talché, anche in considerazione di tale circostanza, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per grave inadempimento di parte convenuta.
Parte attrice ha chiesto che venisse condannata al risarcimento del Controparte_1 danno, quantificato nella somma di € 12.866,42, nonché ad una cifra quantificata secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., per l'impossibilità di dare avvio all'attività commerciale Parte_2
nel periodo maggiormente redditizio ricompreso tra il mese di dicembre 2022 e il mese di gennaio
2023.
Ebbene, quanto alla richiesta di risarcimento del danno per la somma di € 12.866,44, si ritiene che tale domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Si evidenzia infatti che parte attrice, avendo in programma di inaugurare il locale entro l'inizio delle festività natalizie del 2022, aveva stipulato contratto di locazione ad uso commerciale dell'unità immobiliare sita in Madonna di Campiglio, Via Sfulmini, 11 (sede del bar), avente come data di inizio il 01 novembre 2022, pagando i canoni di locazione, le utenze e gli oneri condominiali, per un totale di
€ 4.515,42 (cfr. doc. 16 fascicolo attrice); aveva inoltre sottoscritto una polizza fidejussoria (doc. 17), come richiesto dall'art. 5 del contratto di locazione ad uso commerciale (v. doc. 16), corrispondendo la somma di € 1.276,00, nonché un contratto di locazione di natura transitoria per “uso lavoro” necessario per supervisionare gli interventi programmati all'interno del locale e per inaugurare Parte_2 il locale de quo (doc. 18), pagando € 7.075,00 a titolo di canoni di locazione, per un totale complessivo di € 12.866,42.
Ebbene, si ritiene che, in ragione dell'inadempimento di parte convenuta, che non ha consentito l'apertura del locale nei tempi stabiliti, debba essere condannata a Controparte_1
pagina 6 di 8 corrispondere a parte attrice la somma di € 12.866,42 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Infine, parte attrice ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento di una somma, equitativamente determinata, a ristoro del pregiudizio consistito nell'impossibilità di dare avvio all'attività commerciale nel periodo maggiormente redditizio ricompreso tra il Parte_2
mese di dicembre 2022 e il mese di gennaio 2023.
Ebbene, tale domanda è infondata e non merita accoglimento, in quanto la Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che “i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale per loro stessa natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione (cfr. Cass. Sez. 3, 24/04/1997, n. 3596; Cass. sez. 1, 13/01/1987 n.132). Ciò non di meno, spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione. Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo
l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 3, 17/10/2016 n. 20889)” (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 06/07/2021) 03/11/2021, n. 31251).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcun elemento utile alla quantificazione del danno e non ha richiesto l'ammissione di alcuna prova idonea a fornire elementi riguardanti la maggiore redditività dello specifico esercizio commerciale nel periodo dicembre 2022-gennaio 2023, di talché nulla può essere liquidato a titolo di mancato guadagno.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere accertata l'avvenuta stipula di un contratto di appalto tra le parti e, stante il grave inadempimento di parte convenuta, deve essere dichiarata la risoluzione di tale contratto. Parte convenuta deve essere infine condannata a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 12.866,42, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere Controparte_1
condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della Parte_1
pagina 7 di 8 causa accertato € 12.866,42), in € 5.077 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accerta che e avevano stipulato un contratto di Parte_1 Controparte_1 appalto relativo alla ristrutturazione del locale presso Madonna di Parte_2
Campiglio, Via Sfulmini, 11;
- dichiara risolto il suddetto contratto di appalto per grave inadempimento di Controparte_1
[...]
- condanna a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
12.866,42, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
liquidate in motivazione in € 5.077, 00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per esborsi.
Sondrio, 5 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
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