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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1424/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1424/2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VENTURA KATIA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. VENTURA KATIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGOLO VANNA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. VIGOLO VANNA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale d'udienza del 10/7/2025 così chiedendo:
“- dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
pagina 1 di 5
2. La casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, verrà assegnata a quest'ultimo, mentre la moglie si è già di fatto trasferita altrove, asportando i soli effetti personali.
3. La moglie si impegna a trasferire la propria residenza entro 30 giorni dalla data odierna.
4. I figli minori e saranno affidati in via esclusiva Persona_1 Persona_2 al padre, presso il quale rimarranno a vivere.
5. Poiché la moglie si trasferirà definitivamente all'estero, le parti acconsentono che ella potrà vedere
i figli nei periodi in cui farà ritorno in Italia, previo avviso di almeno 8 giorni al padre, nel rispetto degli impegni scolastici e non dei figli stessi e con riserva di concordare di volta in volta il calendario concreto di visita.
6. La madre contribuirà al mantenimento ordinario della prole versando la somma di euro 150,00 per figlio e così complessivamente euro 300,00 al mese.
7. L'assegno unico universale sarà dal padre interamente percepito e le detrazioni e gli sgravi fiscali conseguenti ed inerenti saranno a favore dello stesso.
8. Le parti contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli rispettivamente la madre nella misura del 30% ed il padre in quella del 70%, dovendosi intendere per spese straordinarie le spese mediche specialistiche non convenzionate, scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate e successivamente documentate, con integrale richiamo al contenuto del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza. Tale suddivisione delle spese straordinarie avverrà per un anno
a fare data dalla odierna udienza, impegnandosi nel frattempo parte ricorrente a trovare stabile occupazione;
decorso tale periodo di tempo, quindi dal mese di luglio 2026, esse riprenderanno ad essere suddivise al 50%.
9. In ragione della temporanea situazione di squilibrio economico tra le parti, il marito si impegna a corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento, la somma di Euro 200,00 mensili. Tale contributo verrà erogato per un anno a fare data dal corrente mese di luglio 2025, impegnandosi nel frattempo parte ricorrente a trovare stabile occupazione;
decorso tale periodo di tempo, quindi con il mese di luglio 2026, esso cesserà definitivamente.
10. Le parti si riservano di volta in volta di concordare l'eventuale trasferimento dei figli minori fuori dal Paese presso l'abitazione della madre quando quest'ultima vi si sarà trasferita in modo stabile ed avrà trovato occupazione. In tale caso, per il periodo di spettanza, ella provvederà in toto al mantenimento dei figli, facendosi carico delle spese di viaggio da e per l'Italia.
11. La madre farà con i figli videochiamate quotidiane, in orari da concordarsi, sull'utenza del signor
e ciò finché i minori non avranno una propria utenza cellulare, in tale ultimo caso il signor CP_1 comunicherà il/i numero/i delle loro utenze immediatamente all'attivazione. CP_1
pagina 2 di 5 12. Spese di giudizio compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2025, esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile con in Plaza de la Revolucion - Cuba in data 08/03/2013, CP_1 iscritto nel registro del Comune di Lonigo al n. 22, p. 2, S. C., anno 2013 in regime di comunione di beni;
che dall'unione erano nati i due figli minori (nato il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]); che la coppia era entrata in irreversibile crisi;
sicché chiedeva Persona_2 al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, con affido condiviso della prole e collocamento di essa presso di sé nella casa coniugale sita in via G. Cappelletto n. 8 int. 5 Lonigo (V), di cui chiedeva pure l'assegnazione. Oltre a diritti di visita per il padre ed assegno di contribuzione al mantenimento per la prole di euro 600,00 al mese (300,00 euro a figlio) e assegno per il proprio mantenimento di euro 400,00al mese. Oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da
Protocollo del Tribunale.
Con comparsa depositata in data 5/6/2025 si costituiva in giudizio concludendo a CP_1 condizioni differenti da quelle ex adverso, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, ma con addebito alla moglie e chiedendo di pronunciare altresì lo scioglimento del matrimonio ai sensi di legge, una volta maturati i termini di legge dopo la pronuncia della sentenza di separazione. Il convenuto chiedeva di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della madre e di stabilire l'affido esclusivo della prole a sé, con cui avrebbe vissuto presso la predetta abitazione coniugale di sua esclusiva proprietà. Nulla a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti mentre chiedeva di disporre il mantenimento diretto dei figli a proprio carico, oltre al 50% delle spese straordinarie da dividersi a metà con l'altro genitore. Con assegno unico esclusivamente a proprio favore.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice Delegato del 10/7/2025, le parti raggiungevano un accordo che chiedevano al Tribunale di recepire, quanto alla domanda di separazione, con richiesta di rimessione in istruttoria all'esito al fine di concludere anche sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per disattendere le richieste concordemente formulate dai coniugi.
pagina 3 di 5 Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con implicita rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta all'affido esclusivo dei figli minori al padre, atteso l'imminente trasferimento all'estero della madre, con diritti di visita stabiliti in favore di quest'ultima che si reputano congrui alle esigenze dei minori ed alle circostanze specifiche del caso di specie.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico della madre quale genitore non collocatario un assegno di mantenimento ordinario per la prole di euro
300,00 al mese (euro 150,00 per ciascun figlio) che si reputa congruo alle esigenze di cura ed accudimento dei minori e proporzionato alle diverse attuali situazioni reddituali dei coniugi, con contribuzione delle spese straordinarie per il 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre.
Con assegno unico per la prole a beneficio integrale del padre, in virtù del collocamento dei figli presso di lui, come concordato.
Altresì nulla osta alla conferma per il convenuto dell'obbligo di corrispondere all'attrice, a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c., la somma di euro 200,00 mensili vertendosi in materia di diritti disponibili.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché le parti hanno chiesto altresì lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la causa va comunque rimessa sul ruolo con separata ordinanza affinché decorso il tempo di legge, venga pronunciata relativa sentenza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Cuba, Plaza de la Revolucion, in data 8/03/2013 con atto trascritto al registro degli pagina 4 di 5 atti di matrimonio del Comune di Lonigo al n. 22, parte 2, serie C, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lonigo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/7/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1424/2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VENTURA KATIA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. VENTURA KATIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGOLO VANNA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. VIGOLO VANNA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale d'udienza del 10/7/2025 così chiedendo:
“- dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
pagina 1 di 5
2. La casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, verrà assegnata a quest'ultimo, mentre la moglie si è già di fatto trasferita altrove, asportando i soli effetti personali.
3. La moglie si impegna a trasferire la propria residenza entro 30 giorni dalla data odierna.
4. I figli minori e saranno affidati in via esclusiva Persona_1 Persona_2 al padre, presso il quale rimarranno a vivere.
5. Poiché la moglie si trasferirà definitivamente all'estero, le parti acconsentono che ella potrà vedere
i figli nei periodi in cui farà ritorno in Italia, previo avviso di almeno 8 giorni al padre, nel rispetto degli impegni scolastici e non dei figli stessi e con riserva di concordare di volta in volta il calendario concreto di visita.
6. La madre contribuirà al mantenimento ordinario della prole versando la somma di euro 150,00 per figlio e così complessivamente euro 300,00 al mese.
7. L'assegno unico universale sarà dal padre interamente percepito e le detrazioni e gli sgravi fiscali conseguenti ed inerenti saranno a favore dello stesso.
8. Le parti contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli rispettivamente la madre nella misura del 30% ed il padre in quella del 70%, dovendosi intendere per spese straordinarie le spese mediche specialistiche non convenzionate, scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate e successivamente documentate, con integrale richiamo al contenuto del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza. Tale suddivisione delle spese straordinarie avverrà per un anno
a fare data dalla odierna udienza, impegnandosi nel frattempo parte ricorrente a trovare stabile occupazione;
decorso tale periodo di tempo, quindi dal mese di luglio 2026, esse riprenderanno ad essere suddivise al 50%.
9. In ragione della temporanea situazione di squilibrio economico tra le parti, il marito si impegna a corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento, la somma di Euro 200,00 mensili. Tale contributo verrà erogato per un anno a fare data dal corrente mese di luglio 2025, impegnandosi nel frattempo parte ricorrente a trovare stabile occupazione;
decorso tale periodo di tempo, quindi con il mese di luglio 2026, esso cesserà definitivamente.
10. Le parti si riservano di volta in volta di concordare l'eventuale trasferimento dei figli minori fuori dal Paese presso l'abitazione della madre quando quest'ultima vi si sarà trasferita in modo stabile ed avrà trovato occupazione. In tale caso, per il periodo di spettanza, ella provvederà in toto al mantenimento dei figli, facendosi carico delle spese di viaggio da e per l'Italia.
11. La madre farà con i figli videochiamate quotidiane, in orari da concordarsi, sull'utenza del signor
e ciò finché i minori non avranno una propria utenza cellulare, in tale ultimo caso il signor CP_1 comunicherà il/i numero/i delle loro utenze immediatamente all'attivazione. CP_1
pagina 2 di 5 12. Spese di giudizio compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2025, esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile con in Plaza de la Revolucion - Cuba in data 08/03/2013, CP_1 iscritto nel registro del Comune di Lonigo al n. 22, p. 2, S. C., anno 2013 in regime di comunione di beni;
che dall'unione erano nati i due figli minori (nato il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]); che la coppia era entrata in irreversibile crisi;
sicché chiedeva Persona_2 al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, con affido condiviso della prole e collocamento di essa presso di sé nella casa coniugale sita in via G. Cappelletto n. 8 int. 5 Lonigo (V), di cui chiedeva pure l'assegnazione. Oltre a diritti di visita per il padre ed assegno di contribuzione al mantenimento per la prole di euro 600,00 al mese (300,00 euro a figlio) e assegno per il proprio mantenimento di euro 400,00al mese. Oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da
Protocollo del Tribunale.
Con comparsa depositata in data 5/6/2025 si costituiva in giudizio concludendo a CP_1 condizioni differenti da quelle ex adverso, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, ma con addebito alla moglie e chiedendo di pronunciare altresì lo scioglimento del matrimonio ai sensi di legge, una volta maturati i termini di legge dopo la pronuncia della sentenza di separazione. Il convenuto chiedeva di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della madre e di stabilire l'affido esclusivo della prole a sé, con cui avrebbe vissuto presso la predetta abitazione coniugale di sua esclusiva proprietà. Nulla a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti mentre chiedeva di disporre il mantenimento diretto dei figli a proprio carico, oltre al 50% delle spese straordinarie da dividersi a metà con l'altro genitore. Con assegno unico esclusivamente a proprio favore.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice Delegato del 10/7/2025, le parti raggiungevano un accordo che chiedevano al Tribunale di recepire, quanto alla domanda di separazione, con richiesta di rimessione in istruttoria all'esito al fine di concludere anche sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per disattendere le richieste concordemente formulate dai coniugi.
pagina 3 di 5 Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con implicita rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta all'affido esclusivo dei figli minori al padre, atteso l'imminente trasferimento all'estero della madre, con diritti di visita stabiliti in favore di quest'ultima che si reputano congrui alle esigenze dei minori ed alle circostanze specifiche del caso di specie.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico della madre quale genitore non collocatario un assegno di mantenimento ordinario per la prole di euro
300,00 al mese (euro 150,00 per ciascun figlio) che si reputa congruo alle esigenze di cura ed accudimento dei minori e proporzionato alle diverse attuali situazioni reddituali dei coniugi, con contribuzione delle spese straordinarie per il 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre.
Con assegno unico per la prole a beneficio integrale del padre, in virtù del collocamento dei figli presso di lui, come concordato.
Altresì nulla osta alla conferma per il convenuto dell'obbligo di corrispondere all'attrice, a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c., la somma di euro 200,00 mensili vertendosi in materia di diritti disponibili.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché le parti hanno chiesto altresì lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la causa va comunque rimessa sul ruolo con separata ordinanza affinché decorso il tempo di legge, venga pronunciata relativa sentenza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Cuba, Plaza de la Revolucion, in data 8/03/2013 con atto trascritto al registro degli pagina 4 di 5 atti di matrimonio del Comune di Lonigo al n. 22, parte 2, serie C, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lonigo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/7/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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