Art. 32. 1. Le autorita' competenti, nell'emanare norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 32 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
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Articolo 32 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
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7 aprile 1989
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