Articolo 32 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
Articolo 31Articolo 33
Versione
7 aprile 1989
Art. 32. 1. Le autorita' competenti, nell'emanare norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Entrata in vigore il 7 aprile 1989