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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/08/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
n. 37/2022 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 37/2022 R.G., avente ad oggetto: “lesione personale”/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1641/2021, depositata il 4.08.2021, e non notificata, vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Abate Parte_1
Gimma, n. 240, presso lo studio dell'Avv. Ileana Giovanna Magarelli, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello del 23.12.2021,
- APPELLANTE - contro
, elettivamente domiciliato in Bari alla via Nicolai, n. 177, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Pier Paolo Chieco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.04.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1
c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 13.01.2017, ritualmente notificato in data 19.01.2017, Controparte_1 conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 1842/2017), il e, deducendo la Parte_1 responsabilità del predetto Ente ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. per la “specifica manifestazione di incuria CP_2
o omessa manutenzione” del tratto di strada da egli percorsa, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi €. 4.851,53, “ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà equa e provata ai sensi di legge”, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, occorsi in occasione del sinistro verificatosi in data 13.02.2016, alle ore
1 Dott. Luca Sforza
n. 37/2022 R.G. 10:00 circa, allorquando “mentre percorreva a piedi la via Vanese nella città vecchia, improvvisamente, cadeva rovinosamente a terra a causa di un occulto ed insidioso dissesto di una chianca della strada, tra
l'altro non segnalato, né visibile a causa della pioggia”, riportando lesioni personali diagnosticate in “trauma cranico minore, distorsione caviglia sinistra”, con prognosi iniziale di 30 gg. e successiva terapia farmacologica e trattamenti riabilitativi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 12.04.2017 dinanzi al giudice di pace di Bari, si costituiva nel giudizio di primo grado il chiedendo il rigetto della domanda Parte_1 in quanto infondata, in fatto e in diritto, non essendo imputabile al convenuto alcuna omessa Pt_1 manutenzione o vigilanza del tratta di strada in esame, caratterizzata da una diffusa disomogeneità in tutta la sua estensione “in ragione delle congiunzioni delle basole (chianche) di antica fattura che, nel centro storico, costituiscono la pavimentazione stradale”, né essendovi alcuna pioggia al momento della caduta attorea, e dovendo in goni caso riconoscersi un concorso colposo ex art. 1227 co. 1 c.p.c. dello stesso con vittoria CP_1 delle spese di giudizio.
All'esito dell'attività istruttoria, consistita nella produzione documentale, nell'interrogatorio formale dell'attore, nell'escussione dei testi richiesti dalle parti, e nell'espletamento della CTU medico-legale, a firma del dott. , il Giudice di pace di Bari, con sentenza n. n. 1641/2021, depositata il 4.08.2021, e Persona_1 non notificata, accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarando la responsabilità del Parte_1 ex art. 2051 c.c. e lo condannava al pagamento della somma di “€. 2.207,62 come in motivazione determinata, oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro ed interessi legali sulla somma via via rivalutata ogni anno sino alla data della presente sentenza…”, con condanna del alle spese del giudizio di prime cure e Pt_1 ponendo a suo carico le spese della CTU medico-legale.
Con atto di citazione in appello del 23.12.2021, ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, il impugnava la detta sentenza deducendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza grava ex artt. 283 e 351 c.p.c., l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie cui sarebbe incorso il giudice di prime cure e, in particolare, lamentando la: “1) motivazione incoerente, contraddittoria e priva di ragionevolezza.
2. Erronea quantificazione del danno morale.
3. Erroneo riconoscimento e quantificazione degli interessi.
4. Determinazione del compenso professionale”. con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio di appello anche il quale, deducendo l'infondatezza Controparte_1 dei motivi di gravame e, riportandosi alle difese ed eccezioni sollevate in primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introitata in decisione da questo Giudice, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.04.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte
2 Dott. Luca Sforza
n. 37/2022 R.G. depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1
c.p.c..
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, tenuto conto del potere di qualificazione giuridica della domanda spettante al giudice sulla base dei fatti tempestivamente allegati, deve osservarsi che correttamente il giudice di prime cure ha inquadrato, sia pure in modo sintetico e stringato, la fattispecie concreta in esame nell'alveo applicativo della norma di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di un bene, quello su cui è avvenuto il sinistro prospettato da parte attrice, sul quale è dallo stesso esercitabile di fatto un potere di controllo, vigilanza e custodia. Pt_1 Pt_1
Come la giurisprudenza di legittimità ha ribadito più volte, “la radicale oggettivizzazione” dell'ipotesi normativa “rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta)” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 29.01.2013, n. 2094).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni per i beni demaniali e, in particolare, agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, «L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile» (cfr. Cass. civ., sez. 3, 28.06.2019, n. 17434).
La nozione della custodia rappresenta, pertanto, un elemento strutturale dell'illecito in esame, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico;
i criteri di valutazione della c.d. esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, si è sostenuto che la possibilità in concreto della custodia, nei termini appena evidenziati, va esaminata non solo in relazione all'estensione del bene, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico caso per caso appresta.
Ed invero, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, elaborato in tema di sinistro per buca o sconnessione su strada pubblica, la norma sulla responsabilità del custode è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente preposto, da valutarsi alla stregua della situazione concreta, tenendo conto anche (ma non solo) degli indici sintomatici rappresentati dalla notevole estensione del bene e dall'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti;
in particolare, la concorrente presenza di tali due ultime condizioni (uso generale e diretto della cosa, notevole estensione) non giustifica ipso facto l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., in quanto occorre verificare di volta in volta l'oggettiva controllabilità della cosa, che è elemento costitutivo della relazione di custodia (cfr. Cass. civ., n. 5307/2007; Cass. civ., n. 20427/2008, e succ. conformi).
Si è così ritenuto che sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale
è la posizione della stessa all'interno della perimetrazione del centro abitato, poiché la localizzazione della
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n. 37/2022 R.G. strada all'interno del centro urbano, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione primaria e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la possibilità di una effettiva vigilanza della zona, per cui Pt_1 sarebbe arduo sostenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione a quel bene stradale
(cfr. Cass. civ., n. 7112/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 5307/2007 cit. e Cass. civ., n.
11446/2003).
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto nel giudizio di primo grado che il pregiudizio patito, e di cui si chiede ristoro, sarebbe derivato dalla strada pubblica e, segnatamente, dall'incuria e dall'omessa manutenzione della stessa in relazione alla presenza di chianche nel contro storico cittadino, anche per la presenza di pioggia al momento della caduta dell'attore; inoltre, è pacifico, perché incontestato tra le parti, che la via comunale ove si è verificato il sinistro è una strada sita nel Comune di Bari, comune di grandi dimensioni;
si tratta cioè di una fattispecie in relazione alla quale era certamente possibile l'esercizio di un effettivo potere di custodia CP_ e manutenzione da parte dell' convenuto, sicché in capo a quest'ultimo ben può ritenersi radicata la posizione di custode normativamente rilevante, con la conseguente sussumibilità della fattispecie concreta nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c.
Ciò posto, i profili della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. sono stati puntualmente delineati dalla giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato il principio secondo cui si tratta responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. Cass. civ., n.
15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006).
In proposito, la tesi interpretativa che appare preferibile è quella sostenuta dalla più autorevole dottrina e dalla più accreditata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. civ., 7.04.2010, n. 8229; Cass. civ.,
5.12.2008, n. 28811, e succ. conformi), in base alla quale si ritiene che l'art. 2051 c.c. stabilisca a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità e non una mera presunzione di colpa;
la responsabilità del custode si connota cioè come responsabilità oggettiva (e non come responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta), ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso ed alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile;
ne consegue che la prova liberatoria deve avere ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando invece la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (ancora, cfr. ex multis, Cass. civ., n.
12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.; Cass. civ., n.
20427/2008; Cass. civ., n. 4279/2008; Cass. civ., n. 10040/2006; più recentemente, Cass. civ., sez. 6-3, ord.
22.12.2017, n. 30775; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 30.10.2018, n. 27724, secondo cui “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai
4 Dott. Luca Sforza
n. 37/2022 R.G. principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”; v. anche, Cass. civ., sez. 3, 10.06.2020, n.
11096, in cui si evidenzia che “Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno. Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito”).
La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile nei confronti del custode per i danni arrecati dai beni dei quali ha la concreta disponibilità, incombendo sul danneggiato l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.
Per converso, la responsabilità del custode è esclusa, come è stato efficacemente sottolineato dalla Suprema
Corte, “allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dalla stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”. “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (così, Cass. civ., n. 581/2001; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, n. 11946/2013, secondo la quale “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”; Cass. civ., sez. 3, n. 23919/2013, rv. 629108; nonché, più di recente, Cass. civ., sez. 3, n.
5 Dott. Luca Sforza
n. 37/2022 R.G. 287/2015, rv. 633949; Cass. civ, sez. 3, ord. 1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482, 2483; Cass. civ, sez. 6, ord.
3.07.2018, n. 17324, nella cui motivazione si evidenzia che «Un comportamento “normalmente diligente” da parte dell'infortunata avrebbe di fatto potuto evitare il fatto dannoso, con la conseguente esclusione del nesso di causalità tra l'anomalia presente sul manto stradale e la conseguente caduta della vittima. Se infatti la donna, esistendo condizioni di luce ottimali, avesse prestato la necessaria attenzione e l'opportuna prudenza
e cautela, non avrebbe subito il danno, pure in presenza dell'asfalto rovinato, in quanto tale danno del manto stradale era ben percepibile ed evidente e quindi facilmente evitabile dal pedone»; Cass. civ, sez. 3, ord.
29.01.2019, n. 2345, per la quale “In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa
e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.”; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 3.04.2019, n. 9315 secondo cui “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; Cass. civ., sez. 3, ord. 4.04.2019, n. 9319; Cass. civ., sez. 3,
13.02.2019, n. 4160; Cass. civ., sez. 3, ord. 19.02.2020, n. 4178; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 27.08.2020, n. 17873;
Cass. civ., ord. n. 25460/2020 per la quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., primo comma, cod, civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva
6 Dott. Luca Sforza
n. 37/2022 R.G. efficienza causale nella produzione del sinistro”; Cass. civ., sez. 3, ord. n. 21675/2023 per la quale: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca”).
Come è stato precisato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, nell'azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., l'attore-danneggiato ha l'onere di provare: i) il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, ii)
l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, iii) il danno conseguenza;
mentre il convenuto- custode, per liberarsi dalla sua responsabilità (di tipo oggettivo), deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva (caso fortuito) che sia idoneo ad interrompere quel nesso causale e si sostanzi in un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Con specifico riferimento al caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato, le Sezioni Unite della
Suprema corte di Cassazione hanno avuto modo di chiarire di recente che “... quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr. Cass. S.U., 30.06.2022, n. 20943).
Ed invero, la responsabilità dell'ente convenuto resta esclusa in presenza del caso fortuito, la cui prova grava sull'ente medesimo, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità del custode, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
E difatti, la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile
e inevitabile” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 23.05.2023, n. 14228, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).
Per dirla in altri termini, una volta riconosciuta la sussistenza di un rapporto di custodia con la res sussumibile entro lo schema dell'art. 2051 c.c., solo la prova del caso fortuito può escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente custode del bene.
7 Dott. Luca Sforza
n. 37/2022 R.G. È stato sottolineato in giurisprudenza che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorrerà dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obbiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno (cfr. Cass. civ., 5.02.2013, n. 2660, ove si evidenzia “(…) la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo”, trattandosi di presupposti che “(…) debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi”; più recentemente, Cass. civ., sez. 6, 1.02.2021, n. 2184, secondo cui “In tema di art.
2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene”).
L'accertamento sul nesso causale non può che procedere, come detto, anche con la verifica contestuale del comportamento tenuto dallo stesso danneggiato (o da terzi), essendo evidente che la cosa (e la eventuale situazione di potenziale pericolo, da essa rappresentata) può degradare, in applicazione delle regole predette,
a concausa del danno o scemare a mera occasione di esso a seconda che vi siano comportamenti dolosi o colposi che abbiano più o meno concorso alla produzione dell'evento ovvero lo abbiano addirittura determinato
(circa la possibilità logica di un concorso dì cause, anche nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., cfr.
Cass. civ., sez. 3, 08.08.2007, n. 17377; Cass. civ., 20.07.2002 n. 10641).
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In definitiva, volendo trarre le fila del discorso sopra enucleato, la responsabilità del custode è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile e segnalabile, o riconducibile a cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta colposa della stessa vittima danneggiata, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.
Orbene, nel caso che ci occupa, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, non vagliando adeguatamente le risultanze, in verità in parte discordanti, della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, né ha attentamente valutato gli altri elementi di prova, anche documentale, acquisiti nel giudizio di primo grado.
Ed invero, l'istruttoria compiuta in primo grado, diversamente da quanto affermato dal primo giudice e sostenuto dalla difesa di parte appellata, non ha consentito di raggiungere un soddisfacente riscontro in ordine all'effettiva ricostruzione del fatto storico denunciato.
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n. 37/2022 R.G. Sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado, è emerso infatti che il CP_1 camminava nella città vecchia di Bari, allorquando, giunto nella strada Vanese del medesimo Comune,
“improvvisamente, cadeva rovinosamente a terra a causa di un occulto ed insidioso dissesto di una chianca della strada” non visibile a causa della pioggia, con ciò procurandosi i danni fisici diagnosticati dal pronto soccorso del Policlinico di Bari (presso cui lo stesso si recava soltanto 2 giorni dopo il sinistro, ossia il CP_1
15.02.2016) in “trauma cranico minore, distorsione caviglia sinistra” (v. referti allegati in atti), così come anche valutati dal CTU incaricato nel giudizio di prime cure (v. consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott.
). Persona_1
Dalle prove orali assunte nel corso del giudizio di primo grado e risultanti dal verbale di udienza del
23.10.2017 si desumono le circostanze della caduta: questa sarebbe avvenuta in una giornata invernale
(13.02.2016), in piena mattina (ore 10:00 circa), con condizioni meteo avverse (avendo i testi riferito che
“stava piovendo”, fatto salvo quanto si dirà infra sulla ulteriore documentazione prodotta dall' CP_4 non adeguatamente valutata dal primo giudice), e in un tratto di strada del centro storico cittadino, ossia in
“Bari vecchia”, sprovvisto di marciapiede, a causa di una “buca” presente tra due basole o chianche di storica fattura, celata da una pozzanghera.
Il giudice di prime ha accolto la domanda attorea ritenendo, per un verso, provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, e per altro verso, non dimostrato il caso fortuito del cui onere probatorio era gravato il in qualità di custode per superare la presunzione di responsabilità, omettendo tuttavia di Pt_1 valutare adeguatamente anche il comportamento dello stesso danneggiato che, ove ritenuto imprudente e contrario all'ordinaria diligenza, è per la sopracitata giurisprudenza ed autorevole dottrina idoneo a integrare il c.d. “fortuito incidentale”.
Ebbene, l'appellato nel corso dell'interrogatorio formale ha espressamente dichiarato di essere perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi, ammettendo “la disomogeneità delle congiunzioni delle basole”, confermando, altresì, che “conosco la zona anche perché posso riferire che una parte è pavimentata con chianche, altra recentemente è stata sistemata pavimentazione e che nelle zone non ci sono marciapiedi”,
e riferendo, tuttavia, che la strada “non era sufficientemente illuminata in quanto c'era maltempo e stava piovendo” (cfr. verbale di udienza del 23.10.2017, in atti).
Orbene, tali affermazioni assumono innanzitutto la valenza in parte qua di dichiarazioni confessorie ex artt.
228 c.p.c. e 2730 c.c., nella parte in cui lo stesso attore ha dichiarato di essere a conoscenza della
“disomogeneità delle congiunzioni delle basole” presente sulla strada Vanese della città vecchia di Bari, così come dalle medesime dichiarazioni attoree può ragionevolmente desumersi che nel momento in cui stava camminando lo stesso si fosse accorto della pozzanghera e, ciò nonostante, avesse scelto di mettere il piede al suo interno anziché percorrere un tratto di strada alternativo e privo di imperfezioni;
costituisce, infatti, massima di comune esperienza quella per cui è sconsigliabile per un pedone prudente e di ordinaria diligenza, il calpestio di una pozzanghera o comunque di un tratto di strada di cui non si intravede il fondo.
Il giudice di pace, dal suo canto, nella sentenza appellata ha ricostruito diversamente la vicenda affermando che l'odierno appellato, pur impiegando tutto l'impegno e l'attenzione da essa esigibile, non avrebbe potuto
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n. 37/2022 R.G. evitare la buca, ancor più insidiosa a causa dell'acqua che la ricopriva, in virtù del fatto che la pozzanghera stessa non fosse visibile.
Tuttavia, non può dirsi sufficientemente provata la sussistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità dell'insidia per diversi ordini di ragioni: innanzi tutto le risultanze della prova orale sopra richiamate, non conducono in maniera inequivoca a sostenere che la pozzanghera – che di norma si forma in presenza di un avvallamento – non fosse visivamente percepibile.
È, poi, sicuramente ragionevole dedurre, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellante, che una semplice pioggia di piena mattina non poteva certamente mutare lo stato dei luoghi rendendo invisibile un'anomalia strutturale della ben nota disomogenea pavimentazione con basole di Bari vecchia, tenuto conto, in particolare, dell'ora diurna di piena mattina in cui la caduta ebbe a verificarsi.
A ciò si aggiunga che il giudice di pace non ha tenuto in adeguata considerazione le risultanze documentali pur tempestivamente prodotte dall' in primo grado, attestanti la situazione meteorologica della CP_4 mattina del giorno 13.02.2016 in cui veniva dettagliatamente riportata la progressione oraria a far tempo dalle ore 05,50 allorché sussisteva esser in atto una buona visibilità, che il tempo era poco nuvoloso con pioggia moderata, che la stessa terminava alle ore 07,50, per poi evolversi decisamente in termini migliorativi alle ore
09,50 allorché il tempo, da poco nuvoloso diventava sereno.
Dalle suddette risultanze documentali si evince, dunque, la totale assenza di pioggia temporalesca idonea a rendere invisibile il ben noto stato dei luoghi in cui si verificò la caduta dell'attore-odierno appellato.
Da tale angolo visuale, inoltre, e contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice nella sentenza gravata, appaiono del tutto irrilevanti le risultanze della prova testimoniale assunta in prime cure, stante la scarsa credibilità e attendibilità dei due testi escussi i quali, contrariamente alle risultanze documentali innanzi richiamate, circa l'assenza di fenomeni temporaleschi in atto al momento della caduta del hanno tuttavia CP_1 dichiarato che “stava piovendo”, rilasciando dichiarazioni incoerenti rispetto alle predette risultanze documentali, oltre che intimamente contraddittorie, atteso che nessuno dei due ebbe ad assistere personalmente alla fase della caduta dell'attore (il teste ha dichiarato: “Preciso altresì di non aver assistito Testimone_1 materialmente alla caduta in quanto l'ho visto per terra dopo aver svoltato la strada e l'ho aiutato a rialzarsi”; analogamente il teste ha dichiarato di “aver visto il sig. a terra che aveva il piede Testimone_2 CP_1 all'interno della buca che era piena di acqua. In quel momento stava piovendo e c'era molta acqua per terra che scorreva”: cfr. verbale di udienza del 23.10.20217), rilasciando, invece, dichiarazioni intrise di valutazioni personali insostenibili rispetto alle risultanze documentali, nella misura in cui fanno riferimento alla non ben chiara situazione metereologica della pioggia, finanche definita “temporalesca” dal teste (peraltro, Tes_2 nemmeno prospettata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), ma in realtà assente sin dalle 9:50 per quanto sopra chiarito, risultando in tal modo ulteriormente carente e incongruente la prova dell'esatta dinamica della caduta (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 20865/2019, secondo cui “Al riguardo deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. n. 7623/2016), la verifica in ordine all'attendibilità del teste -che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza
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n. 37/2022 R.G. della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”).
Sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado, è emerso infatti in maniera non inequivoca che stesse piovendo al momento della caduta del come contraddittoriamente riferito dai CP_1 testi di parte attrice ascoltati nel giudizio di primo grado, le cui dichiarazioni sono state, in verità, erroneamente valutate e poste a fondamento della decisione dal primo giudice.
Tanto più che in sede di interrogatorio formale dell'attore, lo stesso ha riconosciuto di essere a conoscenza della “disomogeneità delle congiunzioni delle basole” presente sul vico Vanese con ciò lasciando ragionevolmente presumere che conoscesse lo stato della strada attraversata il giorno del sinistro.
Ed invero, deve aggiungersi che l'attore conoscesse lo stato dei luoghi per averlo verosimilmente percorso più volte: infatti, per quanto confermato dallo stesso attore ascoltato in sede di interrogatorio formale, il fatto Per avvenne nelle vicinanze della propria abitazione, essendo la detta strada o Vanese, distante appena 180 metri dal luogo dell'evento, in quanto lo stesso risiede nella città vecchia di Bari in Corte Azzareo, che è la prosecuzione del predetto circostanza, quest'ultima, mai contestata da parte attrice, apparendo, CP_5 pertanto, alquanto improbabile che lo stesso non conoscesse la detta via, non avvedendosi delle condizioni della strada per averla verosimilmente percorsa e attraversata in altre occasioni (cfr. sul punto, Cass. civ., sez.
6, 14.06.2016, n. 12174).
Ne consegue, che qualsiasi persona diligente, avendo avuto modo di apprendere l'esistenza di insidie sulla strada già percorsa in altre occasioni, per la disomogeneità del piano di calpestio costituito da basole di storica costruzione, non solo porrebbe maggiore attenzione nell'attraversare la stessa strada in condizioni meteorologiche e di luce non ottimali, ma plausibilmente opterebbe per un percorso alternativo a quello dissestato.
Dai rilievi fotografici prodotti è possibile trarre ancora un ulteriore oggettivo elemento di valutazione in ordine alla non visibilità della insidia, questa volta suggerito dalla posizione della buca che, quantunque celata dalla pozzanghera, è collocata immediatamente tra due basole finitime in prossimità di un tombino delle acque reflue in una zona tutta ampiamente caratterizzata da antiche chianche disomogenee e, dunque, ampiamente visibile al pedone.
Inoltre, corrobora l'assenza di puntuale riscontro sulla dinamica della caduta anche l'assenza, alquanto inspiegabile, a fronte delle lesioni personali lamentate dall'odierno appellato, di alcuna chiamata sia dei sanitari del 118, sia di vigili urbani o di altri agenti delle forze dell'ordine; infatti, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, viene riferito che lo stesso attore si recò al pronto soccorso del Policlinico di Bari soltanto 2 giorni dopo la predetta caduta.
Ebbene, dalle suindicate incongruenze dell'istruttoria espletata in primo grado non emergono prove sufficienti e rassicuranti che facciano ritenere la riconducibilità causale del sinistro occorso al alla piccola CP_1 buca colma d'acqua presente sulla strada Vanese e, dunque, alla responsabilità dell'Ente convenuto tenuto alla
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n. 37/2022 R.G. relativa custodia e manutenzione, non potendo pertanto escludersi con certezza che la caduta possa essere riconducibile alla perdita di equilibrio dello stesso odierno appellato perché distratto o perché si accingeva ad attraversare con sollecitudine la strada per poter ripararsi dalla pioggia anche sotto il vicolo presente sulla detta strada, o a qualsiasi altra causa, in tal modo risultando insostenibile una puntuale ricostruzione della dinamica descritta nella domanda con il supporto di una adeguata ed efficace prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Corte
App. Bari, 3 sez., 17.09.2020).
Ad ogni buon conto, dalla documentazione e dai rilievi fotografici in atti ritraenti il luogo del sinistro, allegati al fascicolo della stessa parte attrice, si nota che la buca in esame pur non essendo di notevoli dimensioni, si trova in prossimità di ampia disomogeneità del tratto della città vecchia, ampiamente visibile anche perché noto allo stesso attore e, dunque, facilmente evitabile dal passante medio, il che porta a ritenere che effettivamente l'attore vi sia caduto perché distratto e disattento, risultando massima di comune esperienza quella secondo cui è contrario ai comuni canoni della prudenza l'attraversamento di qualsiasi pozza d'acqua presente su manto stradale, proprio in ragione dell'esigenza di evitare qualsiasi sconnessione (buca od avvallamento) che possa esservi ragionevolmente e prevedibilmente allocata al di sotto, tale da far perdere l'equilibrio.
È noto, inoltre, l'orientamento della Suprema Corte per il quale la “pioggia” non può essere considerata una causa di interruzione del nesso causale, “quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno”, bensì, al contrario, essa rappresenta un evento normale e largamente prevedibile che, al più, contribuisce a causare il danno, poiché nascondendo le asperità del suolo le rende ancor più insidiose (cfr. Cass. civ., 24.05.2011, n. 11430; in senso conforme, più recentemente, Cass. civ.,
14.11.2013, n. 25633; e Cass. civ., 18.02.2014, n. 3793).
Ma è altrettanto vero che nel caso di specie l'evento dannoso, pur volendo ritenersi verificato mentre “stava piovendo” (così come riferito dai testi escussi) non è dalle precipitazioni stato causato;
bensì quel che è emerso, più semplicemente, è stata la presenza di una pozzanghera, ampiamente visibile sul tratto di strada percorso, nel quale il avrebbe sconsideratamente poggiato il piede, e che avrebbe ben potuto essere evitata, per le CP_1 ragioni sopra già evidenziate, in difetto di elementi contrari tali da far ritenere che ci fossero ostacoli concreti ed effettivi che avrebbero impedito all'appellato di compiere un percorso differente.
A tale ultimo riguardo, vale la pena ricordare che allorquando si riscontra la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, in modo tale da superarla con le normali cautele, la valutazione del comportamento di colui che si assume danneggiato riveste particolare rilevanza, atteso che può assurgere ad elemento interruttivo del nesso causale (cfr. in termini, Cass. civ., n.
9319/2019, cit.).
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della
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n. 37/2022 R.G. prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 9.05.2024, n. 12663).
Orbene, gli elementi obiettivi innanzi descritti convergono nel far ritenere che non sia stato sufficientemente raggiunto in primo grado un adeguato riscontro probatorio in merito all'accadimento del fatto dannoso così come prospettato nell'atto introduttivo, tenuto conto di quanto evidenziato anche in punto fatto colposo dell'attore, concretatosi nel non aver assunto la dovuta diligenza e prudenza esigibili nel caso concreto al tempo della caduta, il quale omise di usare la dovuta attenzione al fine di non imbattersi nell'evitabile dissesto stradale.
Come ribadito di recente dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato rispetto alla cosa è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull'evento, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma
1, e del dovere di solidarietà stabilito dall'art. 2 Cost., e che la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l'adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento (cfr. Cass. civ., n. 5457/2021; Cass. civ., n. 2480/2018; Cass. civ., n. 9315/2019).
A tale ultimo riguardo, vale la pena ricordare che allorquando si riscontra la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, in modo tale da superarla con le normali cautele, la valutazione del comportamento di colui che si assume danneggiato riveste particolare rilevanza, atteso che può assurgere ad elemento interruttivo del nesso causale [cfr. in termini, Cass. civ., n.
9319/2019, cit., assimilabile alla presente fattispecie, in cui si fa riferimento proprio ad una “modesta irregolarità dell'asfalto”, al “fatto che la caduta era avvenuta in ora di piena luce naturale” e alla “contenuta velocità di andatura del pedone”, quali circostanze che “avrebbero dovuto consentire allo stesso di avvedersi per tempo delle caratteristiche della strada”; v. anche in motivazione, in cui si evidenzia che “la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (ribaditi da ultimo nella ordinanza n. 2480/2018) e in particolare del principio per cui è il danneggiato che deve fornire la prova positiva dell'intrinseca pericolosità della cosa e, quindi, della sussistenza del nesso causale tra la res (nella specie l'irregolarità dell'asfalto), l'evento (nella specie la caduta a terra) ed il danno lamentato, nonché dell'ulteriore principio per cui il caso fortuito può essere rappresentato dalla condotta imprudente del danneggiato, la quale, interrompendo il nesso causale tra causa del danno ed il danno stesso, finisce con
l'assumere esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento”, chiarendo che la Corte di merito “ha ritenuto che l'irregolarità dell'asfalto, riprodotta nella documentazione fotografica in atti, fosse modesta e percepibile con una minima, esigibile, attenzione – occorre qui ribadire che tanto più la situazione è suscettibile di essere prevista tanto più il comportamento imprudente del danneggiato assume efficienza nel dinamismo causale del danno;
e che il generale principio di auto – responsabilità dei privati – affermato dal
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n. 37/2022 R.G. Giudice delle leggi ormai da vent'anni (cfr. sent. n. 156 del 10/5/1999) porta ad imputare in via esclusiva all'utente la responsabilità dell'evento che sarebbe stato evitato con l'uso dell'ordinaria diligenza”].
Con riferimento alla scelta del materiale probatorio, vale la pena richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidate secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori
(cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n.
5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui, «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»; Cass. sez. lav., 21.07.2010, n. 17097).
Infine, quanto alle risultanze della CTU medico-legale, a firma del dott. , mette conto Persona_1 evidenziare che in essa il nominato ausiliario riferisce che della compatibilità delle lesioni riportate dal CP_1 con la riferita dinamica del sinistro;
ma nulla dice, in ciò rimanendo del tutto neutra, rispetto ad eventuali fattori interruttivi del nesso eziologico, come rilevati nel caso di specie, apprezzamenti, questi ultimi, come noto demandati alla esclusiva valutazione dell'autorità giurisdizionale;
detto in altri termini, si appalesa prevalente, e pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico, rispetto alle conclusioni suindicate,
l'individuazione di un preciso fattore di interruzione del nesso di causalità, come riscontrato nella fattispecie concreta, tale da far ritenere assorbente, primaria ed esclusiva la responsabilità della stessa attrice nella ridetta caduta.
Del resto, e ad abundantiam, le suesposte considerazioni valgono a fortiori anche rispetto all'alternativa dell'inquadramento della responsabilità per cui è causa nell'ambito della previsione dell'art. 2043 c.c., dovendo condividersi l'orientamento sostenuto dalla Corte di Cassazione in merito al fatto che “non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo
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n. 37/2022 R.G. elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza” (Cass. civ., n. 10096/2013) ed ancora
“il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa
e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.” (Cass. civ., n. 999/2014).
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda risarcitoria azionata in prime cure da , con conseguente obbligo dell'appellato Controparte_1 alla restituzione in favore del appellante di quanto da questo eventualmente già corrisposto in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite, noto il principio secondo cui, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. ex multis, Cass. civ., 14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775, secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”), deve ritenersi che la complessità della questione esaminata e la situazione di obiettiva incertezza, tenuto conto delle oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto, idonee ad incidere sulla esatta conoscibilità
a priori delle rispettive ragioni delle parti, in uno ai non sempre univoci orientamenti della giurisprudenza in materia, consentono di compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 co.
2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre
2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Le spese della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, così come liquidate nel detto giudizio, restano definitivamente a carico di parte appellata.
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n. 37/2022 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1641/2021, Parte_1 depositata il 4.08.2021, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti del con conseguente obbligo Controparte_1 Parte_1 dell'appellato alla restituzione in favore del appellante di quanto da questo eventualmente già Pt_1 corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) pone definitivamente le spese della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado a carico di
[...]
. CP_1
Così deciso in Bari, il 18.08.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
16 Dott. Luca Sforza