Art. 1. Articolo unico
La scadenza del termine previsto dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596 , e' prorogata di un anno.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La scadenza del termine previsto dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596 , e' prorogata di un anno.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.