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29 dicembre 1978
29 dicembre 1978
Art. 1. Articolo unico
La scadenza del termine previsto dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596 , e' prorogata di un anno.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La scadenza del termine previsto dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596 , e' prorogata di un anno.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/05/2026, n. 16735Provvedimento: Oscuramento disposto Numero registro generale 11291/2025 Numero sezionale 711/2026 Numero di raccolta generale 16735/2026 Data pubblicazione 28/05/2026 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. DO IN Presidente Dott. Luciano Varotti Dott. Luigi D'Orazio Dott. Rita E.A. Russo Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere Oggetto Malattia psichiatrica; mera terapia farmacolo- gica; lungodegenza Dott. Aldo Ruggiero Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA CC 11/2/2026 CC Cron. n. 11291/2025 sul ricorso n. 11291/2025 r.g. proposto da: NI NA, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in …Leggi di più...
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