Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1978, n. 837
Versione
29 dicembre 1978
Art. 1. Articolo unico

La scadenza del termine previsto dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596 , e' prorogata di un anno.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 29 dicembre 1978