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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 52/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 418/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 17.07.2019
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) ed ivi residente in Contrada Pinzelli s.n. CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Menallo, presso il cui studio, in Palermo, via Versilia n. 1, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in CP_1
Trieste, Largo Ugo Irneri n.1, (c.f. ) rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Edoardo Vagginelli, presso lo studio del quale, in Caltanissetta,
Via Don Minzoni n. 231/a, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia codesta ecc.ma Corte in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza n. 418/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta,
Sezione prima civile, in data 18/07/2019 e pubblicata in pari data, non
1 notificata accogliere le domande proposte nell'ambito del giudizio di prime cure e segnatamente: 1) Ritenere e dichiarare che le lesioni lamentate dalla signora sono riconducibili in modo diretto ed esclusivo al sinistro Pt_1 verificatosi in data 6 novembre 2016; 2) Ritenere e dichiarare che
l'infortunio ha provocato alla signora danni Parte_1 irreversibili e invalidanti;
3) Ritenere e dichiarare che il sinistro in oggetto ha determinato il mutamento delle abitudini di vita della signora Pt_1 oltre ad incidere sulle sue scelte future, sia in ambito universitario che lavorativo con conseguente configurabilità del danno esistenziale;
4)
Conseguentemente condannare la NI RA , CP_1 con sede in Trieste, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla signora che possono quantificarsi nella Parte_1 complessiva somma di €. 49.221,17 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte dovesse ritenere di non accogliere il metodo di calcolo utilizzato si chiede che provveda a risarcire le predette conseguenze in via equitativa;
6) Concedere sulle somme tutte liquidate in sentenza la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
7)
Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si insiste nella richiesta già formulata dall'odierno appellante del corso del giudizio di prime cure di rinnovazione della c.t.u. con affidamento del relativo incarico ad alto professionista, in particolare un medico legale dello
Sport affinché risponda ai medesimi quesiti indicati dal Giudice di prime cure in seno all'ordinanza del 27/09/2017.”
Conclusioni dell'appellata Società
“Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello dichiarare inammissibile il proposto appello e confermare per l'effetto l'impugnata sentenza. Rigettare comunque, nel merito, il proposto gravame confermando in toto la impugnata sentenza. In subordine rigettare ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto e non provata. In ulteriore subordine contenere
2 ogni pretesa di parte attrice nei limiti del dovuto, del giusto e del rigorosamente provato. In via istruttoria rigettare ogni avversa domanda ivi compresa quella del richiamo, di integrazione e/o di rinnovazione della consulenza medico legale. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2016 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Caltanissetta, la
[...]
al fine di chiedere il risarcimento dei danni - Controparte_2 quale NI RA della squadra pallavolistica dilettantistica denominata Nike di San Cataldo - da lei subiti nel corso di un allenamento sostenuto insieme alla squadra in data 6.11.2015. Deduceva che nel corso del predetto allenamento, ed in conseguenza di un brusco movimento, aveva avvertito una forte algia alla colonna vertebrale, successivamente esitata in ernia al disco, per la cura della quale era stato necessario ricorrere ad intervento chirurgico presso l'ospedale Civico G.
Di Cristina – Benefratelli di Palermo in seguito al quale erano residuati esiti invalidanti pari al 10% che ne avevano compromesso sia la vita sportiva che lavorativa avendo ella intenzione di proseguire gli studi universitari iscrivendosi presso la facoltà di Scienze Motorie, scelta ormai preclusa in seguito alle lesioni residuate.
Con comparsa del 21.02.2017 si costituiva in giudizio la che CP_1 contestava la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto eccependo, in via preliminare, come la richiesta risarcitoria non potesse ascriversi nell'alveo dell'azione aquilana, ex art. 2043 c.c., ma che dovesse trovare applicazione il D.M.
3.11.2000 disciplinante “l'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti” come pubblicato nella G.U. del 20.12.2010 n.
296.
Rappresentava, ancora, la previsione contrattuale di una franchigia assicurativa pari al 6% della invalidità complessiva contestando, infine la sussistenza, in concreto, del nesso di causalità tra l'evento lesivo e i traumi residuati.
3 Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e c.t.u. medico legale e, all'udienza del 28 febbraio 2019, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda attrice compensando interamente, tra le parti, le spese di lite e ponendo carico dell'attrice quelle di c.t.u. come liquidate con separato decreto.
Il Tribunale è pervenuto alle richiamate conclusioni evidenziando, in via preliminare, come, effettivamente la disciplina applicabile dovesse essere quella di cui al citato D.M.
3.11.2000 disciplinante l'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti dal momento che la giovane attrice aveva contratto l'infortunio proprio nel corso di un allenamento pallavolistico svolto quale componente della compagine sportiva Nike di
San Cataldo.
Ciò premesso il Giudice di prime cure - richiamate espressamente le norme del predetto Decreto Ministeriale – e valutate le conclusioni peritali a firma della Dott.ssa , che avevano escluso la Persona_1 possibilità di ricondurre "pienamente ed esclusivamente” gli esiti del sinistro all'evento traumatico del 6 novembre 2015 ma ad uno stato patologico preesistente all'infortunio, ha rigettato da domanda attorea.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per Parte_1
i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 26 settembre 62024 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'attrice lamenta l'omessa integrazione e/o rinnovazione della c.t.u. con palese vizio della motivazione della sentenza impugnata.
4 A sostegno del motivo si evidenzia come il Tribunale, nel denegare la richiesta di rinnovazione della c.t.u. non avesse, per nulla, tenuto conto delle dissertazioni del c.t.p. nominato, Prof. , il quale Persona_2 aveva rilevato come le conclusioni peritali, nell'escludere la sussistenza del nesso eziologico tra l'infortunio ed il danno, fossero affette da
“macroscopici errori” essendo basate “su una mera dissertazione” sull'ernia discale senza valutare che la attrice, all'epoca appena diciassettenne, non avesse mai avuto una pregressa sintomatologia dolorosa precedente all'infortunio e senza adeguatamente valutare il compendio documentale allegato a sostegno della domanda risarcitoria.
Il c.t.p., continua l'appellante, aveva ben evidenziato come, ove la Sig.na avesse effettivamente sofferto una qualche patologia pregressa Pt_1
“le radici nervose della cauda dovevano essere interessate per inibizione edemosa e flogistica” e, in assenza di ciò, era evidente che la fuoriuscita del disco erniato era da attribuire in via esclusiva all'evento traumatico del 6.11.2015.
Inoltre, deduce ancora l'appellante, le conclusioni peritali sono state il frutto di un' esame per nulla accurato della più recente letteratura medica, avendo, l'Ausiliario, richiamato esclusivamente una biografia medica del
2007 senza valutare che la tipologia di sport praticato dalla Pt_1
(Pallavolo) comporta il sovraccarico funzionale della colonna vertebrale – ed in particolare il tratto lombare – che vengono sottoposti a forze di torsione e continui traumi con indebolimento dell'anello fibroso del nucleo polposo del disco vertebrale, causando la patologia denominata
“ernia del disco post traumatica”.
A seguito di tali censure, ritiene l'appellante, che il Tribunale avesse omesso di soddisfare l'obbligo motivazionale posto a fondamento della decisione, limitandosi a richiamare, in modo acritico le conclusioni peritali, anzi riportandole per esteso in sentenza.
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5 Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al precedente,
l'appellante deduce la erroneità della sentenza con riferimento alla omessa integrazione e/o rinnovazione della c.t.u. e conseguente vizio di motivazione con riferimento alle conclusioni raggiunte dal c.t.u..
Si osserva che il Tribunale, in maniera acritica, ha ritenuto che “solo gravissimi traumi da caduta da grandi altezze potrebbero cagionare
l'espulsione discale come evento autonomo”.
Richiamate le argomentazioni già esplicate ad illustrazione del precedente motivo di gravame – con particolare riferimento alle conseguenze delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale in seguito alla tipologia di allenamento cui sono sottoposti gli atleti che praticano la pallavolo – si deduce come la patologia discale denominata “ernia del disco post traumatica” non è conseguenza solo “di caute da grandi altezze
(conclusone ovvia) “ ma anche da “continue pressioni sull'anello fibroso” che ne compromettono la naturale funzione sino alla rottura.
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Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto non sussistente il nesso eziologico tra infortunio e danno.
Richiamate, ancora una volta, le dinamiche dell'infortunio, l'appellante evidenzia come la dinamica del sinistro debba ritenersi compatibile con le lesioni riportate e i postumi invalidanti residuati secondo la criteriologia medico – legale.
Tali conclusioni sono giustificate non solo dall'esito degli esami clinici cui la si sottopose (RNM che aveva accertato: “disco erniato Pt_1 degenerato”) ma anche dalle accurate conclusioni rappresentate dal c.t. di parte Dott. , del tutto ignorate dal Decidente. Per_2
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6 Con il quarto motivo di censura si lamenta la erroneità della gravata sentenza con riferimento al “quantum” del danno patrimoniale.
Si osserva che, in conseguenza del grave infortunio, la giovane Pt_1 ha dovuto subire un improvviso mutamento delle proprie scelte di vita non solo con riferimento all'attività sportiva (abbandonata) ma anche con riferimento al suo futuro lavorativo non potendo ella partecipare né a selezioni per l'accesso al personale appartenente a Corpi di Polizia ma neanche alla possibilità di frequentare la facoltà di Scienze Motorie cui aspirava.
Da ciò continua l'appellante, la necessità di riconoscere e risarcire il c.d.
“danno esistenziale” consistente nel pregiudizio, oggettivamente accertabile, cagionato dall'evento lesivo sulle abitudini di vita del danneggiato, in aggiunta al danno biologico residuato (pari al 10%) ed al danno morale, danni tutti che l'appellante determina in €. 49.221,17.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
7 critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con Ordinanza dell' 8 febbraio 2021 ha ritenuto opportuno nominare nuovo c.t.u. - nella persona del Dott.
specialista in medicina sportiva – al fine di accertare Persona_3
“se la patologia discale lamentata dall'attrice possa trovare causa in una preesistente degenerazione dell'evento fibroso e non esclusivamente nell'infortunio sportivo occorso in data 6.11.2015”.
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Nel merito l'appello è infondato.
I motivi di gravame, stante la loro evidente connessione, possono trattarsi congiuntamente.
Quanto alle prime due censure che investono, sostanzialmente, la erroneità della gravata sentenza per non avere, il Giudice di primo grado disposto la rinnovazione della c.t.u. alla luce delle criticità della stessa per come ampiamente illustrate dal c.t. di parte e conseguente vizio di motivazione, va ricordato che il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
8 motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 9 gennaio
2024 n. 800 (negli stessi sensi Cass. 16 novembre 2022 n. 33742, Cass. 5 settembre 2022 n. 26051, Cass. 10 giugno 2020 n. 11081).
Nel caso in esame non vi è dubbio che le conclusioni peritali raggiunte dal c.t.u. nominato, Dott.ssa , erano state trasmesse ai Persona_1 consulenti di parte che avevano ampiamente controdedotto invitando l'Ausiliario a rendere gli opportuni chiarimenti che erano stati forniti, per come già richiamato nell'ordinanza interlocutoria di questa Corte dell' 8.2.
2021.
Deve, pertanto, ritenersi che nessun vizio di motivazione possa ritenersi sussistente nel caso in specie avendo, il Giudice di prime cure, riportato in parte motiva le indagini peritali nella loro quasi totale interezza ritenute
“condivisibili” (pag. 12 della sentenza) con conseguente rigetto del gravame sul punto.
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Quanto, poi, alla dedotta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, il Tribunale, avrebbe omesso di disporre nuova c.t.u. al fine di verificare le erronee conclusioni raggiunte dall'Ausiliario per come sottolineate dal c.t. di parte Prof. si osserva: Per_2
Con Ordinanza dell'8 febbraio 2021 la Corte, proprio allo scopo di “una esaustiva focalizzazione dell'indagine peritale e segnatamente allo scopo di accertare se la patologia discale lamentata dall'attrice fosse insorta in occasione dell'evento del 6 novembre 2015 o se fosse il risultato di una preesistente degenerazione dell'anello fibroso” ha disposto rinnovarsi l'accertamento peritale nominando all'uopo il Dott. – Persona_3
9 specialista in medicina legale – cui venne conferito l'incarico per come sopra integralmente riportato.
Accettato l'incarico peritale il Dott. con relazione depositata Per_3 nella Cancelleria di questa Corte, ha concluso nel senso che, in risposta dei quesiti “si ritiene che la patologia discale lamentata dall'attrice e ritenuta dalla stessa insorta nel corso della partita amichevole di pallavolo del 6.11.2015, sia da ricondurre, dal punto di vista causale ad una condizione patologica preesistente quale una degenerazione cronica dell'anello fibroso e delle componenti discali in generale, senza alcun modo potersi considerare un'esclusiva riconducibilità dell'infortunio sportivo denunciato che ha rappresentato il momento di scatenizzazione della discopatia erniata già preesistente attraverso le manifestazioni clinico algico – disfunzionali insorte e lamentate a carico del rachide lombo – sacrale nell'immediatezza dell'evento sportivo e nei giorni successivi ad esso”(pag. 12 della c.t.u.).
A sostegno delle sue conclusioni – che ricalcano integralmente quelle raggiunte dal c.t.u. in primo grado – il Dott. evidenzia (pag. Per_3
11) come, “nel caso in specie la sintomatologia della patologia discale lamentata dalla sig.ra e descritta come dolore al rachide lombo – Pt_1 sacrale, fosse insorto durante una normale partita di pallavolo, cioè determinata verosimilmente da uno o più sforzi corporei di lieve entità eseguiti durante l'attività sportiva, cioè da ripetuti movimenti di flessione, torsione e compressione del rachide lombo – sacrale e non si può ritenere che l'eventuale traumatismo occorso sulla colonna durante la partita possa essere stato la causa della produzione dell'ernia perché privo dell'idonea vis lesiva necessaria alla sua produzione (non sussiste la causa violenta ed accidentale).”
Alla luce delle superiori argomentazioni deve, pertanto, rigettarsi anche il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante lamentava la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, aveva ritenuto non sussistente il nesso eziologico tra infortunio e danno.
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Le argomentazioni che precedono rendono del tutto irrilevante l'esame del quarto motivo di censura con il quale si evidenziava l'erroneità della sentenza con riferimento “al quantum debeatur”, valutazione che, all'esito dell'esame sull'an debeatur, appare del tutto irrilevante.
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La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 418/2019 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 17 luglio 2019 ed appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del CP_1 presente grado del giudizio che liquida in €. 4.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Pone le spese di c.t.u. di questo grado, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte appellante.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 28 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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