TRIB
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1878 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Mihaela Ghiuzan, Parte_1 C.F._1 presso cui elettivamente domicilia, alla via Locatelli n. 17, in Verona (VR)
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Fabio Enrico Spotti, presso cui elettivamente domicilia, alla via Mantova n. 57, in Cremona (CR)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.2.2025 le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) l'immobile destinato ad abitazione familiare, di cui le parti sono comproprietarie al 50%, posto in OD (MN), via Fratelli Rosselli, 29, catastalmente individuato in via Turati Filippo al foglio 13, particelle 182, sub 2 – 250, sub.1, categoria A/3 e particella 250, sub 2, categoria C/6, con tutto il mobilio ivi contenuto, viene assegnato in via provvisoria a che ivi abiterà fino alla data del 31.12.2028; 3) entro Controparte_1 Controparte_1 l'11.02.2025, corrisponderà la somma di €.5.000,00 (euro cinquemila/00) a e Parte_1 trasferirà alla stessa la propria quota in comproprietà della casa coniugale, con atto notarile da stipularsi ad avvenuta pubblicazione della sentenza di separazione, con la precisazione che l'atto notarile di compravendita conterrà una condizione sospensiva in forza della quale gli effetti traslativi si perfezioneranno al passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio alle qui riportate condizioni;
4) le parti riconoscono che le attribuzioni che precedono a favore di
[...] costituiscono contributo alla stessa in un'unica soluzione vita natural durante e sono state Pt_1 effettuate a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. Fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, alle medesime condizioni della stessa, ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c.,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a OD (MN) in data 07.09.2013, iscritto nel registro degli Atti di matrimonio al n.4 Parte 1, Reg.1, anno 2013, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Le parti rinunciano ad impugnare le emanande sentenze di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio. Spese legali compensate.”
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in data 19.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, premesso che dal matrimonio con il resistente, Parte_1 celebrato in data 7.9.2013 come risulta dagli atti del Comune di OD (atto n. 4, P. I, Reg. 1, anno
2013), non sono nati figli e che, essendo divenuta la convivenza difficile e problematica, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alle conclusioni della ricorrente in merito alla separazione personale dei coniugi, chiedendo una diversa definizione delle situazioni economiche pendenti tra i coniugi.
All'udienza del 11.2.2025, le parti hanno raggiunto un accordo e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accordo intercorso tra le parti, ricorrano i motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente e definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) dà atto che l'immobile destinato ad abitazione familiare, di cui le parti sono comproprietarie al
50%, posto in OD (MN), via Fratelli Rosselli, 29, catastalmente individuato in via Turati
Filippo al foglio 13, particelle 182, sub 2 – 250, sub.1, categoria A/3 e particella 250, sub 2, categoria C/6, con tutto il mobilio ivi contenuto, rimane nella disponibilità in via provvisoria a che ivi abiterà fino alla data del 31.12.2028; Controparte_1
3) dà atto che entro l'11.02.2025, corrisponderà la somma di €.5.000,00 (euro Controparte_1 cinquemila/00) a e trasferirà alla stessa la propria quota in comproprietà della casa Parte_1 coniugale, con atto notarile da stipularsi ad avvenuta pubblicazione della sentenza di separazione, con la precisazione che l'atto notarile di compravendita conterrà una condizione sospensiva in forza della quale gli effetti traslativi si perfezioneranno al passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio alle qui riportate condizioni;
4) dà atto che le parti riconoscono che le attribuzioni che precedono a favore di Parte_1 costituiscono contributo alla stessa in un'unica soluzione vita natural durante e sono state effettuate a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
5) dà atto che le parti rinunciano ad impugnare la sentenza di separazione personale dei coniugi;
6) spese legali compensate.
7) manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di OD per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 4, parte I, Reg. 1, anno 2013.
8) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio concernente la domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 20.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola