Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 348 del 2024, proposto da:
PI BI, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli, n. 8245/2021, dep. 27.12.2021 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 2215/2020 R.G.), con cui è stato accolto il ricorso ed ordinato alla Amministrazione di eseguire la sentenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OL SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, lamentandone la mancata esecuzione, ha agito per l’ottemperanza delle Amministrazioni intimate alla sentenza di questa Sezione, indicata in epigrafe.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni sopra indicate, depositando memoria in cui hanno rilevato quanto segue: “La Settima Sezione del Consiglio di Stato, sul ricorso numero di registro generale n. 3453 del 2022, proposto dall’U.S.R. per la CAMPANIA per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 8245/2021, con la sentenza che si deposita e contraddistinta con il n. 7204, pubblicata il 24 luglio 2023, ha respinto il ricorso proposto in primo grado dai ricorrenti, riformando la sentenza . tra essi ricorrenti è compresa la sig.ra PI AN; e hanno chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso siccome inammissibile, improcedibile ed infondato.
In data 20.03.2024, parte ricorrente depositava dichiarazione di rinunzia al ricorso, notificata contestualmente alle controparti.
All’udienza in camera di consiglio del 18 marzo 2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Tribunale prende atto della rinuncia al ricorso e dichiara pertanto estinto il giudizio.
Tanto in applicazione dell’art. 84 c.p.a., a termini dei cui commi, da 1 a 3: “1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue (…)”.
Le spese di lite, per la peculiarità della specie, possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OL SE, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL SE |
IL SEGRETARIO