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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SC ROBERTO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, OR
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T8HCRPF00033 2025 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso
Resistente: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali (412000)”,
è stata oggetto di controllo in relazione al “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0-art. 1, commi da 46 a 56 della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81 della legge n. 145/2018”. In particolare, la società Ricorrente_1
ha indicato, nel quadro RU rigo 5 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta
2022, di aver maturato il credito d'imposta in argomento per un importo complessivo di € 91.871,00 utilizzato in compensazione negli anni 2023 e 2024. L'Ufficio, al fine di verificare il diritto al credito e la sua corretta determinazione, ha notificato l'invito a comparire n. I00484/2024 ex artt. 32 D.P.R. n. 600/1973 e 51 D.P.R.
n. 633/1972 con il quale veniva richiesta la documentazione relativa ai corsi di formazione erogati al personale dipendente. All'esito del controllo, l'Ufficio ha emesso l'atto qui impugnato con il quale, ai sensi dell'art. 38- bis del D.P.R. 600/1973, ha recuperato il credito d'imposta indebitamente compensato nell'anno d'imposta
2023 per € 86.615,85 ed ha irrogato, ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. 471/97, la sanzione pari al 100% del credito d'imposta usufruito indebitamente, trattandosi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
La società Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'atto di recupero del credito d'imposta eccependo: 1) Mancanza di specificità nelle motivazioni;
2) Errata interpretazione della normativa in materia di credito d'imposta formazione 4.0; 3) Errata qualificazione della Società formatrice e del relativo certificato;
4) Irrilevanza delle contestazioni penali in capo al legale rappresentante di Società_1 srl;
5) Errata qualificazione del credito d'imposta come inesistente;
6) Sanzioni sproporzionate e applicate in violazione del principio di buona fede e contrarie al Diritto Comunitario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Livorno, replicando ai motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie, citando svariate sentenze di diverse Corti di giustizia favorevoli alla tesi del contribuente e ribadendo quanto già sostenuto in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è a parere del Collegio infondato. Ciò in considerazione del fatto che l'Ufficio nella motivazione dell'atto impugnato ha indicato puntualmente gli elementi di fatto e i riferimenti normativi che hanno determinato la pretesa erariale. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'Ufficio ha indicato in maniera puntuale e precisa le gravi incongruenze emerse in sede di controllo documentale e cioè:
Inattendibilità del dato relativo alle ore di formazione annue utilizzate per il calcolo del credito d'imposta maturato nell'anno 2022; Inattendibilità dell'orario di inizio e fine del corso di formazione;
Mancata indicazione del numero delle ore effettuate nell'attestato di partecipazione rilasciato ai discenti;
Inattendibilità della presenza effettiva del personale dipendente ai corsi di formazione;
Errori nel calcolo del credito d'imposta;
Inattendibilità della certificazione della documentazione contabile ed amministrativa sottoscritta dalla dott. Nominativo_1. Per quanto sopra evidenziato è infondata l'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancanza di specificità nelle motivazioni dell'atto di cui si discute.
Anche l'errata interpretazione dell'Ufficio della normativa in materia di credito d'imposta formazione 4.0, non
è a parere del Collegio fondata. A tal proposito l'articolo 1 della Legge 207/2017 al comma 48 il quale dispone che “sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.”, specificando al successivo comma 49 che “non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.” Viceversa , l'Impresa Ricorrente_1 sostiene di essersi occupata, nell'ambito della tematica “integrazione digitale dei processi aziendali”, delle seguenti materie:
Tecniche di marketing;
Fondamentali di web marketing;
Uso strategico dei social media;
Sicurezza informatica;
Sistema operativo windows;
Win word;
Miglioramento dei processi;
Compliance aziendale;
Elementi di informatica: Aggiornamento informatico di base;
Controllo di gestione;
Configurazione di costo;
Strumenti per l'organizzazione e la gestione aziendale;
Innovazione nell'organizzazione aziendale;
Archiviazione digitale;
Uso di pec e firma digitale;
Excel; Excel 2; Excel 3; Fatturazione elettronica;
Logistica;
Organizzazione e sistemi informativi;
La gestione delle risorse umane;
Modulo privacy. Dette materie devono poter essere applicate negli ambiti elencati nell'allegato A, che prevede Vendita e Marketing,
Informatica e Tecniche tecnologie di produzione. Questi sono dunque gli ambiti di applicazione ma non costituiscono le materie oggetto dei corsi per i quali si può usufruire del credito di cui si discute. Video e slide prodotte in sede di istruttoria dimostrano che le materie trattate non sono innovative ma riportano principi base del marketing, dell'economia aziendale oltre elementi basilari sull'informatica e sulla fatturazione che nulla hanno a che vedere con la digitalizzazione dei processi aziendali. Ulteriormente, la ricorrente sostiene che l'Ufficio avrebbe emanato un atto viziato da eccesso di potere per aver contestato l'indebita compensazione del credito d'imposta senza richiedere preventivamente un parere del Ministero dello
Sviluppo Economico (“MISE”). La doglianza è priva di pregio. Per espressa previsione normativa e come ammesso dalla stessa ricorrente, la richiesta del parere in questione costituisce una mera facoltà per l'Amministrazione finanziaria e non un obbligo. Anche il terzo motivo di ricorso è a parere del Collegio infondato. L'errore nella identificazione della società rappresenta un mero refuso che non inficia la ricostruzione dei fatti come operata dall'Ufficio. Anche il quarto motivo di ricorso, a parere del Collegio, è infondato. Ciò in considerazione del fatto che il recupero operato dall'Ufficio non è fondato sul procedimento penale citato ma se ne è dato solo atto a conferma delle irregolarità emerse in sede di controllo. Anche il quinto motivo di ricorso è, a parere del Collegio, infondato. In proposito, la Corte di Cassazione a sezioni
Unite la sentenza dell'11 dicembre 2023, n. 34452, della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite ha cristallizzato il discrimen tra credito inesistente e credito non spettante. L'inesistenza inesistente, si realizza
- alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n.
158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, comma
1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n.
158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile>> (CFR. Cass. SS.UU. del 11 dicembre 2023, n. 34452).
Quindi, ne deriva che un credito non solo è inesistente al momento del suo utilizzo in compensazione, ma tale inesistenza, quando gli adempimenti richiesti si traducano in attività non meramente formali, non è neppure rilevabile in sede di controllo automatizzato, restando la condotta del contribuente – che ha posto in compensazione il credito nonostante l'inosservanza degli obblighi, di facere o non facere, su di lui ricadenti – indubbiamente valutabile come abusiva e fraudolenta. Ebbene, il richiamo operato dalla contribuente alla fattispecie del credito "non spettante" risulta del tutto fuori luogo, poiché, nel caso in esame, le conclusioni assunte dall'Ufficio non si sono affatto fondate su un semplice controllo formale delle dichiarazioni (ai sensi degli artt. 36-bis o 36-ter DPR 600/73), bensì su un'approfondita valutazione della documentazione prodotta dalla società. Infine anche l'eccezione relativa alla sproporzione delle sanzioni applicate in violazione del principio di buona fede e contrarie al Diritto Comunitario deve essere respinta. Nell'ipotesi de qua, rilevata l'assenza del presupposto costitutivo per usufruire del credito d'imposta in esame e tenuto conto del fatto che l'assenza di detti requisiti non era riscontrabile mediante il mero controllo automatizzato delle dichiarazioni, ma solo a seguito di esame della documentazione relativa alle attività di formazione espletate, correttamente l'Ufficio ha qualificato il predetto credito come inesistente ed irrogato la sanzione pari al 100% dell'importo compensato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00).
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SC ROBERTO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, OR
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T8HCRPF00033 2025 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso
Resistente: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali (412000)”,
è stata oggetto di controllo in relazione al “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0-art. 1, commi da 46 a 56 della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81 della legge n. 145/2018”. In particolare, la società Ricorrente_1
ha indicato, nel quadro RU rigo 5 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta
2022, di aver maturato il credito d'imposta in argomento per un importo complessivo di € 91.871,00 utilizzato in compensazione negli anni 2023 e 2024. L'Ufficio, al fine di verificare il diritto al credito e la sua corretta determinazione, ha notificato l'invito a comparire n. I00484/2024 ex artt. 32 D.P.R. n. 600/1973 e 51 D.P.R.
n. 633/1972 con il quale veniva richiesta la documentazione relativa ai corsi di formazione erogati al personale dipendente. All'esito del controllo, l'Ufficio ha emesso l'atto qui impugnato con il quale, ai sensi dell'art. 38- bis del D.P.R. 600/1973, ha recuperato il credito d'imposta indebitamente compensato nell'anno d'imposta
2023 per € 86.615,85 ed ha irrogato, ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. 471/97, la sanzione pari al 100% del credito d'imposta usufruito indebitamente, trattandosi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
La società Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'atto di recupero del credito d'imposta eccependo: 1) Mancanza di specificità nelle motivazioni;
2) Errata interpretazione della normativa in materia di credito d'imposta formazione 4.0; 3) Errata qualificazione della Società formatrice e del relativo certificato;
4) Irrilevanza delle contestazioni penali in capo al legale rappresentante di Società_1 srl;
5) Errata qualificazione del credito d'imposta come inesistente;
6) Sanzioni sproporzionate e applicate in violazione del principio di buona fede e contrarie al Diritto Comunitario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Livorno, replicando ai motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie, citando svariate sentenze di diverse Corti di giustizia favorevoli alla tesi del contribuente e ribadendo quanto già sostenuto in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è a parere del Collegio infondato. Ciò in considerazione del fatto che l'Ufficio nella motivazione dell'atto impugnato ha indicato puntualmente gli elementi di fatto e i riferimenti normativi che hanno determinato la pretesa erariale. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'Ufficio ha indicato in maniera puntuale e precisa le gravi incongruenze emerse in sede di controllo documentale e cioè:
Inattendibilità del dato relativo alle ore di formazione annue utilizzate per il calcolo del credito d'imposta maturato nell'anno 2022; Inattendibilità dell'orario di inizio e fine del corso di formazione;
Mancata indicazione del numero delle ore effettuate nell'attestato di partecipazione rilasciato ai discenti;
Inattendibilità della presenza effettiva del personale dipendente ai corsi di formazione;
Errori nel calcolo del credito d'imposta;
Inattendibilità della certificazione della documentazione contabile ed amministrativa sottoscritta dalla dott. Nominativo_1. Per quanto sopra evidenziato è infondata l'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancanza di specificità nelle motivazioni dell'atto di cui si discute.
Anche l'errata interpretazione dell'Ufficio della normativa in materia di credito d'imposta formazione 4.0, non
è a parere del Collegio fondata. A tal proposito l'articolo 1 della Legge 207/2017 al comma 48 il quale dispone che “sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.”, specificando al successivo comma 49 che “non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.” Viceversa , l'Impresa Ricorrente_1 sostiene di essersi occupata, nell'ambito della tematica “integrazione digitale dei processi aziendali”, delle seguenti materie:
Tecniche di marketing;
Fondamentali di web marketing;
Uso strategico dei social media;
Sicurezza informatica;
Sistema operativo windows;
Win word;
Miglioramento dei processi;
Compliance aziendale;
Elementi di informatica: Aggiornamento informatico di base;
Controllo di gestione;
Configurazione di costo;
Strumenti per l'organizzazione e la gestione aziendale;
Innovazione nell'organizzazione aziendale;
Archiviazione digitale;
Uso di pec e firma digitale;
Excel; Excel 2; Excel 3; Fatturazione elettronica;
Logistica;
Organizzazione e sistemi informativi;
La gestione delle risorse umane;
Modulo privacy. Dette materie devono poter essere applicate negli ambiti elencati nell'allegato A, che prevede Vendita e Marketing,
Informatica e Tecniche tecnologie di produzione. Questi sono dunque gli ambiti di applicazione ma non costituiscono le materie oggetto dei corsi per i quali si può usufruire del credito di cui si discute. Video e slide prodotte in sede di istruttoria dimostrano che le materie trattate non sono innovative ma riportano principi base del marketing, dell'economia aziendale oltre elementi basilari sull'informatica e sulla fatturazione che nulla hanno a che vedere con la digitalizzazione dei processi aziendali. Ulteriormente, la ricorrente sostiene che l'Ufficio avrebbe emanato un atto viziato da eccesso di potere per aver contestato l'indebita compensazione del credito d'imposta senza richiedere preventivamente un parere del Ministero dello
Sviluppo Economico (“MISE”). La doglianza è priva di pregio. Per espressa previsione normativa e come ammesso dalla stessa ricorrente, la richiesta del parere in questione costituisce una mera facoltà per l'Amministrazione finanziaria e non un obbligo. Anche il terzo motivo di ricorso è a parere del Collegio infondato. L'errore nella identificazione della società rappresenta un mero refuso che non inficia la ricostruzione dei fatti come operata dall'Ufficio. Anche il quarto motivo di ricorso, a parere del Collegio, è infondato. Ciò in considerazione del fatto che il recupero operato dall'Ufficio non è fondato sul procedimento penale citato ma se ne è dato solo atto a conferma delle irregolarità emerse in sede di controllo. Anche il quinto motivo di ricorso è, a parere del Collegio, infondato. In proposito, la Corte di Cassazione a sezioni
Unite la sentenza dell'11 dicembre 2023, n. 34452, della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite ha cristallizzato il discrimen tra credito inesistente e credito non spettante. L'inesistenza inesistente, si realizza
- alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n.
158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, comma
1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n.
158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile>> (CFR. Cass. SS.UU. del 11 dicembre 2023, n. 34452).
Quindi, ne deriva che un credito non solo è inesistente al momento del suo utilizzo in compensazione, ma tale inesistenza, quando gli adempimenti richiesti si traducano in attività non meramente formali, non è neppure rilevabile in sede di controllo automatizzato, restando la condotta del contribuente – che ha posto in compensazione il credito nonostante l'inosservanza degli obblighi, di facere o non facere, su di lui ricadenti – indubbiamente valutabile come abusiva e fraudolenta. Ebbene, il richiamo operato dalla contribuente alla fattispecie del credito "non spettante" risulta del tutto fuori luogo, poiché, nel caso in esame, le conclusioni assunte dall'Ufficio non si sono affatto fondate su un semplice controllo formale delle dichiarazioni (ai sensi degli artt. 36-bis o 36-ter DPR 600/73), bensì su un'approfondita valutazione della documentazione prodotta dalla società. Infine anche l'eccezione relativa alla sproporzione delle sanzioni applicate in violazione del principio di buona fede e contrarie al Diritto Comunitario deve essere respinta. Nell'ipotesi de qua, rilevata l'assenza del presupposto costitutivo per usufruire del credito d'imposta in esame e tenuto conto del fatto che l'assenza di detti requisiti non era riscontrabile mediante il mero controllo automatizzato delle dichiarazioni, ma solo a seguito di esame della documentazione relativa alle attività di formazione espletate, correttamente l'Ufficio ha qualificato il predetto credito come inesistente ed irrogato la sanzione pari al 100% dell'importo compensato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00).