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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa LE RI Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2316/2025 promossa da:
(CF ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessandra Marconi
e
(C.F. ), con il patrocinio degli CP_1 C.F._2
Avv.ti MO LI e IA CE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nasceva il figlio in data 5.1.2011, rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza, riscontrata la regolamentazione nella gestione di Per_1 disposta con provvedimento del Tribunale di Livorno dell'1/4/2022
(procedimento n. 1930/2022 V.G.), ritenuta la necessità di regolamentare nuovamente alcuni aspetti, in ragione di sopravvenute esigenze del minore per il trascorrere del tempo, con ricorso congiunto depositato in data 3.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e CP_1 [...] chiedevano disciplinare l'affidamento del figlio minore, le Parte_1 modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i relativi diritti di mantenimento
1 sulla base delle condizioni concordate, ferme restando le altre condizioni già previste nel precedente accordo.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuto non pregiudizievole all'interesse del figlio l'accordo previsto tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del precedente accordo contenuto nel decreto
1.4.2022 (procedimento N.V.G. 1930/2022) così dispone:
1) il figlio minore quattordicenne, resterà affidato in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori, e avrà residenza anagrafica presso la madre in Suvereto Via Dell'Acquedotto. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera disgiunta per l'ordinaria amministrazione quando il figlio sarà presso ciascun genitore, mentre per le questioni di maggior importanza, quali ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute le relative decisioni verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio stesso;
2) il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, previo avviso alla madre e tenerlo con sé secondo il seguente calendario: nella prima settimana Per_1 sarà collocato il lunedì e martedì con un genitore, mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro, sabato e domenica con il primo e la settimana successiva farà
l'inverso con l'altro genitore;
Il figlio potrà trascorrere altresì con entrambi i genitori un periodo di due settimane di vacanza in inverno e/o in estate, anche non consecutive, da concordarsi entro congruo termine tra i genitori, il 31 maggio e, quanto alle festività scolastiche nel periodo natalizio, trascorrerà i giorni del 25 Per_1 dicembre e del 26 dicembre ad anni alterni con i genitori, mentre quanto alle feste di fine anno, 31 dicembre e 1 gennaio, nonché le festività pasquali, parimenti si tratterrà con ciascuno dei genitori sempre secondo il Per_1 criterio dell'alternanza. I genitori concorderanno, di volta in volta, con quale genitore il figlio trascorrerà eventuali “ponti” previsti dal calendario scolastico e comunque si accorderanno per frequentazioni in giorni o orari diversi da quelli convenuti, con congruo anticipo.
2 3) per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio minore il Sig. in forza della miglior condizione reddituale rispetto alla madre del CP_1 minore, stante le tempistiche attuali di frequentazione paritaria tra i genitori e il maggior fabbisogno del ragazzo, corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra la somma di euro 500,00 (cinquecento mensili) ed € Parte_1
600,00 nel mese di Dicembre mediante bonifico postale o bancario, somma rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, dando atto in questa sede le parti di aver regolato con separato accordo le somme dovute sino alla data odierna dal sig. alla sig.ra a titolo di arretrati per CP_1 Parte_1 incremento ISTAT sull'importo pattuito in sede di provvedimento giudiziale del 2022. Le spese straordinarie del minore, secondo le Linee guida del CNF del 2017 che in questa sede si richiamano integralmente, saranno sostenute integralmente dal sig. CP_1
L'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
4)fermo il resto per quanto non oggetto della presente modifica.
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6.11.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa LE RI)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa LE RI Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2316/2025 promossa da:
(CF ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessandra Marconi
e
(C.F. ), con il patrocinio degli CP_1 C.F._2
Avv.ti MO LI e IA CE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nasceva il figlio in data 5.1.2011, rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza, riscontrata la regolamentazione nella gestione di Per_1 disposta con provvedimento del Tribunale di Livorno dell'1/4/2022
(procedimento n. 1930/2022 V.G.), ritenuta la necessità di regolamentare nuovamente alcuni aspetti, in ragione di sopravvenute esigenze del minore per il trascorrere del tempo, con ricorso congiunto depositato in data 3.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e CP_1 [...] chiedevano disciplinare l'affidamento del figlio minore, le Parte_1 modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i relativi diritti di mantenimento
1 sulla base delle condizioni concordate, ferme restando le altre condizioni già previste nel precedente accordo.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuto non pregiudizievole all'interesse del figlio l'accordo previsto tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del precedente accordo contenuto nel decreto
1.4.2022 (procedimento N.V.G. 1930/2022) così dispone:
1) il figlio minore quattordicenne, resterà affidato in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori, e avrà residenza anagrafica presso la madre in Suvereto Via Dell'Acquedotto. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera disgiunta per l'ordinaria amministrazione quando il figlio sarà presso ciascun genitore, mentre per le questioni di maggior importanza, quali ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute le relative decisioni verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio stesso;
2) il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, previo avviso alla madre e tenerlo con sé secondo il seguente calendario: nella prima settimana Per_1 sarà collocato il lunedì e martedì con un genitore, mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro, sabato e domenica con il primo e la settimana successiva farà
l'inverso con l'altro genitore;
Il figlio potrà trascorrere altresì con entrambi i genitori un periodo di due settimane di vacanza in inverno e/o in estate, anche non consecutive, da concordarsi entro congruo termine tra i genitori, il 31 maggio e, quanto alle festività scolastiche nel periodo natalizio, trascorrerà i giorni del 25 Per_1 dicembre e del 26 dicembre ad anni alterni con i genitori, mentre quanto alle feste di fine anno, 31 dicembre e 1 gennaio, nonché le festività pasquali, parimenti si tratterrà con ciascuno dei genitori sempre secondo il Per_1 criterio dell'alternanza. I genitori concorderanno, di volta in volta, con quale genitore il figlio trascorrerà eventuali “ponti” previsti dal calendario scolastico e comunque si accorderanno per frequentazioni in giorni o orari diversi da quelli convenuti, con congruo anticipo.
2 3) per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio minore il Sig. in forza della miglior condizione reddituale rispetto alla madre del CP_1 minore, stante le tempistiche attuali di frequentazione paritaria tra i genitori e il maggior fabbisogno del ragazzo, corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra la somma di euro 500,00 (cinquecento mensili) ed € Parte_1
600,00 nel mese di Dicembre mediante bonifico postale o bancario, somma rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, dando atto in questa sede le parti di aver regolato con separato accordo le somme dovute sino alla data odierna dal sig. alla sig.ra a titolo di arretrati per CP_1 Parte_1 incremento ISTAT sull'importo pattuito in sede di provvedimento giudiziale del 2022. Le spese straordinarie del minore, secondo le Linee guida del CNF del 2017 che in questa sede si richiamano integralmente, saranno sostenute integralmente dal sig. CP_1
L'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
4)fermo il resto per quanto non oggetto della presente modifica.
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6.11.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa LE RI)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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