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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/09/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 289/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso da
(C.F. ), nata a [...] il 31.5.1992, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PETRONE ANNA contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
PITRONE ROSELLA
con regolare comunicazione all , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, all'udienza di comparizione del 26.9.2025, le parti hanno raggiunto il seguente accordo volto a regolamentare i rispettivi rapporti con i figli minori, (nata il [...]) e (nato il [...]), Per_1 Per_2 dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio:
1. i figli minori, (nata il [...]) e (nato il [...]), saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. quanto alle frequentazioni tra il padre ed i minori, tenuto conto dei turni di lavoro del padre (che ha due giorni di riposo a settimana, non sempre in coincidenza del weekend) e della vicinanza tra le abitazioni: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, tutte le settimane, i giorni di riposo, dall'uscita da scuola il giorno prima del primo giorno di riposo fino con riaccompagnamento a scuola la mattina dopo l'ultimo giorno di riposo;
un ulteriore pomeriggio a settimana (da concordarsi previamente tra i genitori) dall'uscita da scuola sino alle 20.00 (cena compresa); una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre con il papà e tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con la mamma, alternando di anno in anno, il Natale e la Vigilia con uno o con l'altro genitore e fino al terzo/quarto anno di interrompendo Per_2 la settimana a metà e facendo in modo che i bambini possano stare con l'altro genitore;
le vacanze pasquali
e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze dei figli;
3. assegnazione della casa familiare -di proprietà esclusiva del padre- alla madre;
4. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese alla madre,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del
Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018.
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e tempi di permanenza della prole presso i genitori possa essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima, ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATOche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate, in considerazione dell'accordo raggiunto;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
PROVVEDE nei termini di cui al soprariportato accordo delle parti;
SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 26.9.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso da
(C.F. ), nata a [...] il 31.5.1992, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PETRONE ANNA contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
PITRONE ROSELLA
con regolare comunicazione all , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, all'udienza di comparizione del 26.9.2025, le parti hanno raggiunto il seguente accordo volto a regolamentare i rispettivi rapporti con i figli minori, (nata il [...]) e (nato il [...]), Per_1 Per_2 dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio:
1. i figli minori, (nata il [...]) e (nato il [...]), saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. quanto alle frequentazioni tra il padre ed i minori, tenuto conto dei turni di lavoro del padre (che ha due giorni di riposo a settimana, non sempre in coincidenza del weekend) e della vicinanza tra le abitazioni: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, tutte le settimane, i giorni di riposo, dall'uscita da scuola il giorno prima del primo giorno di riposo fino con riaccompagnamento a scuola la mattina dopo l'ultimo giorno di riposo;
un ulteriore pomeriggio a settimana (da concordarsi previamente tra i genitori) dall'uscita da scuola sino alle 20.00 (cena compresa); una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre con il papà e tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con la mamma, alternando di anno in anno, il Natale e la Vigilia con uno o con l'altro genitore e fino al terzo/quarto anno di interrompendo Per_2 la settimana a metà e facendo in modo che i bambini possano stare con l'altro genitore;
le vacanze pasquali
e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze dei figli;
3. assegnazione della casa familiare -di proprietà esclusiva del padre- alla madre;
4. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese alla madre,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del
Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018.
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e tempi di permanenza della prole presso i genitori possa essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima, ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATOche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate, in considerazione dell'accordo raggiunto;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
PROVVEDE nei termini di cui al soprariportato accordo delle parti;
SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 26.9.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao