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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8727/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 8727/2023
tra
DA Parte_1 Pt_2
DA
[...] Parte_1 Pt_3
AUGUSTO DA
[...] Parte_4
RICORRENTI
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 11.45 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per Per Parte_5 Parte_1 [...]
e Per l'avv. BONATO GIOVANNI, oggi Pt_5 Controparte_2 sostituito dall'avv. Sara Pini.
Per nessuno già contumace;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso;
pagina 1 di 10 Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._1 dell'avv. BONATO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_7 C.F._2 dell'avv. BONATO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI AL AUGUSTO (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. BONATO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben pagina 3 di 10 potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Persona_1
(o , nato a [...], il [...], il quale emigrava in Brasile dove contraeva Persona_1 matrimonio con la Sig.ra (o nella città di IR (Brasile), in data Persona_2 Persona_3
29/10/1904. Lo stesso non perdeva mai la cittadinanza italiana, non avendo mai presentato istanza di naturalizzazione.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto quanto segue: “ Che Parte_8
e
[...] Parte_5 Controparte_2
(odierni ricorrenti) sono titolari del diritto soggettivo di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo discendenti, in linea retta, di cittadino italiano per nascita
[...]
(o , come verrà in seguito esposto, provato in via documentale e Persona_1 Persona_1 riassunto nell'albero genealogico, prodotto in giudizio (v. all. 2).
Infatti, risulta comprovato, dai documenti allegati, tradotti e muniti di apostille, che:
- i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di (o cittadino Persona_1 Persona_1 italiano, nato a [...], in data [...] (v. all. 3).
- (o non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si Persona_1 Persona_1
è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione n°
000.900.487.041/2022, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4).
- (o ha contratto matrimonio con (o Persona_1 Persona_1 Persona_2 Per_3
nella città di IR (Brasile), in data 29/10/1904, come risulta dal certificato integrale di
[...] matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 5).
- dall'unione coniugale tra (o e (o Persona_1 Persona_1 Persona_2 Per_3
è nato (o , in data 13/10/1906, nella città
[...] Persona_4 Persona_5
di IR (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 6).
- (o ha contratto matrimonio con in data 11/12/1926, Persona_4 Persona_5 Controparte_3 nella città di Iacanga (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 7). pagina 4 di 10 - dall'unione coniugale tra (o e è nata , Persona_4 Persona_5 Controparte_3 Persona_6 in data 22/08/1934, nella città di Iacanga (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 8).
- ha contratto matrimonio con da , in data 04/05/1958 nella Persona_6 CP_2 Pt_2 città di Bauru (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_6 chiamarsi con il nome da . Persona_6 Pt_2
- dall'unione coniugale tra da e è nato Persona_6 Pt_2 Controparte_2 CP_2
da in data 02/07/1960, nella città di Bauru (Brasile), come risulta dal
[...] Parte_4 certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10).
- ha contratto matrimonio con , in Controparte_2 Persona_7 data 30/11/1985, nella città di Bauru (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 11). Successivamente al matrimonio,
[...]
passerà a chiamarsi con il nome da Parte_9 Parte_9
. Pt_2
- dall'unione coniugale tra da e da CP_2 Parte_4 Parte_9
è nata da , in data 30/04/1990, nella città di Manaus Pt_2 Parte_5 Pt_2
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 12).
- dall'unione coniugale tra da e da CP_2 Parte_4 Parte_9
è nata da , in data 24/09/1996, nella città di Rio de Janeiro Pt_2 Parte_8 Pt_2
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 13). da ha contratto matrimonio con Parte_5 Pt_2 Persona_8 in data 14/11/2016, nella città di Brasilia (Brasile) come risulta dal certificato integrale di
[...] matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 14).
- dall'unione coniugale tra da e è nato Parte_5 Pt_2 Persona_8
da in data 13/05/2019, nella città di Brasília (Brasile), come risulta dal CP_4 Persona_9 certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 15).
Riassuntivamente, dalla sopra indicata linea di discendenza risulta, chiaramente, provato e incontroverso che: a) l'avo (o era sicuramente cittadino Persona_1 Persona_1 italiano per nascita, essendo nato in Italia, a [...], in data [...], non essendosi mai naturalizzato e non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana. pagina 5 di 10 b) (o ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al Persona_1 Persona_1 suo proprio figlio (o . Persona_4 Persona_5
c) (o ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla sua Persona_4 Persona_5 propria figlia (da ). Persona_6 Pt_2
d) (da ) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo proprio Persona_6 Pt_2 figlio da (odierno ricorrente). CP_2 Parte_4
e) trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alle sue proprie Controparte_2 figlie da e da (odierne ricorrenti). Parte_5 Pt_2 Persona_10 Pt_2
f) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis sanguinis Parte_5 Pt_2 al suo proprio figlio da CP_4 Persona_9
Pertanto, in base all'art. 4 del codice civile del 1865 (per l'ascendente originario), all'art. 1 della
Legge n. 555/1912 (successivo discendente) e all'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 91/1992
(odierni ricorrenti), i signori , Parte_8 Parte_5
e devono considerarsi cittadini italiani per
[...] Controparte_2 trasmissione, iure sanguinis, dello status civitatis, essendo discendenti dell'avo italiano
[...]
(o , cittadino italiano nato in [...] e, in seguito, emigrato all'estero Persona_1 Persona_1
Si sottolinea, altresì, che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, avendo riguardo ai fatti allegati e provati in via documentale, risulta essere pienamente legittimo, fondato ed esistente il diritto dei ricorrenti di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in ragione del possesso ininterrotto di tale posizione giuridica, essendo discendenti di cittadino italiano per nascita. Ciò a differenza di quanto avviene per il riconoscimento della cittadinanza per linea materna, trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tra l'altro, gli odierni ricorrenti hanno regolarmente provveduto ad adire la Pubblica
Amministrazione competente – il Consolato Generale d'Italia in Brasília– inoltrando l'apposita richiesta per ottenere il riconoscimento, in via amministrativa, del suo status civitatis, in particolare:
- la signora , ha inviato la richiesta al Consolato italiano in Pt_1 Parte_8
Brasília. (v. all. n. 16);
- la signora ha inviato la richiesta al Consolato italiano in Parte_5
Brasília.(v. all. n. 17).
- il signore , ha inviato la richiesta al Consolato italiano in Controparte_2
Brasília. (v. all. n. 18);
pagina 6 di 10 Tuttavia, per le ragioni che saranno successivamente esposte, il diritto alla cittadinanza italiana, di cui sono titolari i ricorrenti, è attualmente menomato e gravemente leso – trovandosi in uno stato di obiettiva incertezza – e per la cui tutela giurisdizionale è necessario l'intervento di ES
Illustrissimo Tribunale.”
I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale
d'Italia a San Paolo (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al Consolato di San Paolo, contenente la menzionata domanda, cfr. doc. 16, 17 e 18 ricorrente), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta.
All'udienza del 17 novembre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, è stata dichiarata la contumacia della resistente e, disposto alcuni rinvii, la causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
Con decreto 83/2025 il presente procedimento è stato assegnato alla scrivente in data 27.10.2025.
1. La domanda è fondata.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale
«salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto delle cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto pagina 7 di 10 di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza interrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la pagina 8 di 10 perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Le divergenze nei nomi e cognomi sono dovuti alla diversità di idioma e del contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati nel Brasile. La diversità dei cognomi trova pertanto la sua giustificazione nella trasformazione del cognome nel passaggio dalla lingua italiana a quella brasiliana.
Le domande devono essere accolte.
Attesa la novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
, nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_8
24/09/1996;
nata in [...]/AM, Brasile, in data 30/04/1990; Parte_5
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 02/07/1960; Controparte_2
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
pagina 9 di 10 - DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 19 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 8727/2023
tra
DA Parte_1 Pt_2
DA
[...] Parte_1 Pt_3
AUGUSTO DA
[...] Parte_4
RICORRENTI
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 11.45 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per Per Parte_5 Parte_1 [...]
e Per l'avv. BONATO GIOVANNI, oggi Pt_5 Controparte_2 sostituito dall'avv. Sara Pini.
Per nessuno già contumace;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso;
pagina 1 di 10 Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._1 dell'avv. BONATO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_7 C.F._2 dell'avv. BONATO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMA presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI AL AUGUSTO (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. BONATO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA COLLEFERRO, 15 00189 ROMApresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben pagina 3 di 10 potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Persona_1
(o , nato a [...], il [...], il quale emigrava in Brasile dove contraeva Persona_1 matrimonio con la Sig.ra (o nella città di IR (Brasile), in data Persona_2 Persona_3
29/10/1904. Lo stesso non perdeva mai la cittadinanza italiana, non avendo mai presentato istanza di naturalizzazione.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto quanto segue: “ Che Parte_8
e
[...] Parte_5 Controparte_2
(odierni ricorrenti) sono titolari del diritto soggettivo di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo discendenti, in linea retta, di cittadino italiano per nascita
[...]
(o , come verrà in seguito esposto, provato in via documentale e Persona_1 Persona_1 riassunto nell'albero genealogico, prodotto in giudizio (v. all. 2).
Infatti, risulta comprovato, dai documenti allegati, tradotti e muniti di apostille, che:
- i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di (o cittadino Persona_1 Persona_1 italiano, nato a [...], in data [...] (v. all. 3).
- (o non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si Persona_1 Persona_1
è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione n°
000.900.487.041/2022, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4).
- (o ha contratto matrimonio con (o Persona_1 Persona_1 Persona_2 Per_3
nella città di IR (Brasile), in data 29/10/1904, come risulta dal certificato integrale di
[...] matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 5).
- dall'unione coniugale tra (o e (o Persona_1 Persona_1 Persona_2 Per_3
è nato (o , in data 13/10/1906, nella città
[...] Persona_4 Persona_5
di IR (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 6).
- (o ha contratto matrimonio con in data 11/12/1926, Persona_4 Persona_5 Controparte_3 nella città di Iacanga (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 7). pagina 4 di 10 - dall'unione coniugale tra (o e è nata , Persona_4 Persona_5 Controparte_3 Persona_6 in data 22/08/1934, nella città di Iacanga (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 8).
- ha contratto matrimonio con da , in data 04/05/1958 nella Persona_6 CP_2 Pt_2 città di Bauru (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_6 chiamarsi con il nome da . Persona_6 Pt_2
- dall'unione coniugale tra da e è nato Persona_6 Pt_2 Controparte_2 CP_2
da in data 02/07/1960, nella città di Bauru (Brasile), come risulta dal
[...] Parte_4 certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10).
- ha contratto matrimonio con , in Controparte_2 Persona_7 data 30/11/1985, nella città di Bauru (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 11). Successivamente al matrimonio,
[...]
passerà a chiamarsi con il nome da Parte_9 Parte_9
. Pt_2
- dall'unione coniugale tra da e da CP_2 Parte_4 Parte_9
è nata da , in data 30/04/1990, nella città di Manaus Pt_2 Parte_5 Pt_2
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 12).
- dall'unione coniugale tra da e da CP_2 Parte_4 Parte_9
è nata da , in data 24/09/1996, nella città di Rio de Janeiro Pt_2 Parte_8 Pt_2
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 13). da ha contratto matrimonio con Parte_5 Pt_2 Persona_8 in data 14/11/2016, nella città di Brasilia (Brasile) come risulta dal certificato integrale di
[...] matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 14).
- dall'unione coniugale tra da e è nato Parte_5 Pt_2 Persona_8
da in data 13/05/2019, nella città di Brasília (Brasile), come risulta dal CP_4 Persona_9 certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 15).
Riassuntivamente, dalla sopra indicata linea di discendenza risulta, chiaramente, provato e incontroverso che: a) l'avo (o era sicuramente cittadino Persona_1 Persona_1 italiano per nascita, essendo nato in Italia, a [...], in data [...], non essendosi mai naturalizzato e non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana. pagina 5 di 10 b) (o ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al Persona_1 Persona_1 suo proprio figlio (o . Persona_4 Persona_5
c) (o ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla sua Persona_4 Persona_5 propria figlia (da ). Persona_6 Pt_2
d) (da ) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo proprio Persona_6 Pt_2 figlio da (odierno ricorrente). CP_2 Parte_4
e) trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alle sue proprie Controparte_2 figlie da e da (odierne ricorrenti). Parte_5 Pt_2 Persona_10 Pt_2
f) ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis sanguinis Parte_5 Pt_2 al suo proprio figlio da CP_4 Persona_9
Pertanto, in base all'art. 4 del codice civile del 1865 (per l'ascendente originario), all'art. 1 della
Legge n. 555/1912 (successivo discendente) e all'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 91/1992
(odierni ricorrenti), i signori , Parte_8 Parte_5
e devono considerarsi cittadini italiani per
[...] Controparte_2 trasmissione, iure sanguinis, dello status civitatis, essendo discendenti dell'avo italiano
[...]
(o , cittadino italiano nato in [...] e, in seguito, emigrato all'estero Persona_1 Persona_1
Si sottolinea, altresì, che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, avendo riguardo ai fatti allegati e provati in via documentale, risulta essere pienamente legittimo, fondato ed esistente il diritto dei ricorrenti di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in ragione del possesso ininterrotto di tale posizione giuridica, essendo discendenti di cittadino italiano per nascita. Ciò a differenza di quanto avviene per il riconoscimento della cittadinanza per linea materna, trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tra l'altro, gli odierni ricorrenti hanno regolarmente provveduto ad adire la Pubblica
Amministrazione competente – il Consolato Generale d'Italia in Brasília– inoltrando l'apposita richiesta per ottenere il riconoscimento, in via amministrativa, del suo status civitatis, in particolare:
- la signora , ha inviato la richiesta al Consolato italiano in Pt_1 Parte_8
Brasília. (v. all. n. 16);
- la signora ha inviato la richiesta al Consolato italiano in Parte_5
Brasília.(v. all. n. 17).
- il signore , ha inviato la richiesta al Consolato italiano in Controparte_2
Brasília. (v. all. n. 18);
pagina 6 di 10 Tuttavia, per le ragioni che saranno successivamente esposte, il diritto alla cittadinanza italiana, di cui sono titolari i ricorrenti, è attualmente menomato e gravemente leso – trovandosi in uno stato di obiettiva incertezza – e per la cui tutela giurisdizionale è necessario l'intervento di ES
Illustrissimo Tribunale.”
I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale
d'Italia a San Paolo (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al Consolato di San Paolo, contenente la menzionata domanda, cfr. doc. 16, 17 e 18 ricorrente), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta.
All'udienza del 17 novembre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, è stata dichiarata la contumacia della resistente e, disposto alcuni rinvii, la causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
Con decreto 83/2025 il presente procedimento è stato assegnato alla scrivente in data 27.10.2025.
1. La domanda è fondata.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale
«salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto delle cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto pagina 7 di 10 di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza interrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la pagina 8 di 10 perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Le divergenze nei nomi e cognomi sono dovuti alla diversità di idioma e del contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati nel Brasile. La diversità dei cognomi trova pertanto la sua giustificazione nella trasformazione del cognome nel passaggio dalla lingua italiana a quella brasiliana.
Le domande devono essere accolte.
Attesa la novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
, nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_8
24/09/1996;
nata in [...]/AM, Brasile, in data 30/04/1990; Parte_5
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 02/07/1960; Controparte_2
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
pagina 9 di 10 - DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 19 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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