TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. IM LO Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1534/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. STEFANELLI TIZIANA;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv.to DELLOMONACO Controparte_1 C.F._2 ANTONIO;
- resistente –
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte congiuntamente depositate il 17/10/2025 per l'udienza con trattazione scritta del 20/10/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/05/2024 , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 MESAGNE in data 03/08/2002 con e che dalla loro unione era nata una figlia, Controparte_1
maggiorenne ed autonoma, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dal predetto Per_1 coniuge, con addebito a quest'ultimo, alle condizioni ivi analiticamente indicate.
Costituendosi in giudizio impugnava le deduzioni di controparte, chiedendo Controparte_1 preliminarmente la rimessione in termini, e nel merito concordando con l'avversa domanda di separazione, ma alle diverse condizioni esposte in comparsa.
Dopo un rinvio finalizzato alla verifica della conciliazione della lite, all'udienza di prima comparizione del 25/2/2025 i coniugi interessati manifestavano a verbale la comune intenzione di trasformare il giudizio, assumendo un impegno anche in ordine alle specifiche condizioni concordate, trascritte in apposito allegato al verbale, salvo differire la trattazione per la relativa attuazione comprendente un trasferimento immobiliare.
Dopo un ulteriore rinvio, ottenuta la necessaria certificazione di cancelleria relativa al trasferimento immobiliare ricompreso nell'accordo di separazione, la causa è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza con tattazione scritta del 20/10/2025 sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note congiuntamente depositate il 17/10/2025, ove confermavano l'accordo di trasformazione del giudizio secondo le condizioni trascritte in apposito allegato alle note precedentemente depositate il 16/10/2025.
Ciò premesso, la domanda di separazione concordemente avanzata dalle parti è fondata e merita accoglimento.
1 L'articolo 151 cod.civ., stabilendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha evidentemente assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza e anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto dai coniugi, le cui specifiche condizioni sono trascritte nell'allegato alle note congiuntamente depositate il 16/10/2025, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla relativa presa d'atto.
Visto l'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Controparte_1 SA (BR) il 3/8/2002, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 55, parte 2, serie A, dell'anno 2002.
b) Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune di SA (BR) di procedere alla annotazione della presente sentenza.
c) Dispone che le questioni accessorie alla separazione siano disciplinate secondo le condizioni di cui all'allegato alle note congiuntamente depositate il 16/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte, e che si riportano in calce alla rpesente sentenza.
d) Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. IM LO
2 3
4 5