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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1693/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3347/2021 depositato il 04/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2754/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 23/11/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1991
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.03.2017 Resistente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1 ha impugnato il silenzio-rifiuto prodottosi sull'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate allo scopo di ottenere la restituzione del 90% dell'imposta pagata in più per gli anni 1990, 1991, 1992.
Nell'atto introduttivo il ricorrente, richiamando i provvedimenti autoritativi di sospensione dei termini di pagamento dei tributi emessi a seguito degli eventi sismici del 13.12.1990 nelle province di Catania, Siracusa
e Ragusa ha eccepito che tutti i contribuenti sono tenuti al pagamento del 10% del debito originario senza disparità di trattamento tra chi aveva versato in tutto od in parte i tributi sospesi e chi invece non aveva versato alcuna somma prima dell'entrata in vigore della L. 289/2002. La difesa citando la sentenza della
Corte di Cassazione 27.06.2007 n. 20641 ha concluso il ricorso con la richiesta di dichiarare il diritto del contribuente di ricevere il rimborso del 90% dell'imposta versata per gli anni 1990, 1991 e 1992 con vittoria di spese e compensi maturati sul presente giudizio.
L'Ufficio impositore si è costituito insistendo sul proprio operato.
Affermava la Corte adita:
“La Commissione, esaminati gli atti, osserva che intende uniformarsi alla sentenza della Suprema Corte di
Cassazione del 27.06.2007 n. 20461. Pertanto va dichiarato il diritto al rimborso delle somme pagate in più nella misura del 90% come richiesto nel ricorso introduttivo per i periodi d'imposta degli anni 1990, 1991 e
1992. Va ancora rilevato che l'istanza di rimborso risulta spedita all'Agenzia delle Entrate di Siracusa in data 20.12.2007 dopo il deposito della sentenza della Corte di Cassazione (20641/2007) e quindi è tempestiva in applicazione dell'art. 21 del D.
Lgs. 546/92 e comunque tenendo conto della sentenza della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. 11.12.2012 n,
22507) il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorreva dal 31.03.2008. Tenuto conto che il ricorrente era dipendente della società Società_1 s.p.a. e che ciò è stato documentato con i mod. 101 integrati per ciascuno degli anni indicati va dichiarato il diritto al rimborso in accoglimento del ricorso di parte. La questione in esame è dibattuta e ciò giustifica la compensazione delle spese del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 4 Giugno 2021 deducendo i seguenti motivi.
1) Mancata rilevazione della manifesta inammissibilità del ricorso
In violazione dell'art. 27 del D.P.R. 546/1992, la CTP adita ha omesso di rilevare la manifesta inammissibilità del ricorso, dovuta all'inesistenza dell'atto (silenzio-rigetto) impugnato, mai perfezionatosi, a causa della genericità dell'istanza di rimborso presentata, nonché della mancata allegazione alla stessa di documentazione idonea a comprovare il diritto al chiesto rimborso. Nel caso che ci riguarda, l'istanza era generica e non provata, non riportando né le cifre chieste a rimborso (ovvero il quantum della domanda), né la documentazione da cui risultavano le imposte versate, di cui si chiedeva il rimborso, in violazione della vigente normativa in materia di prova (V. art. 2697, co. 1°, cod.civ.), che ne pone l'onere a carico del richiedente, per cui l'Ufficio non aveva elementi su cui pronunciarsi, né in senso favorevole (disponendo un rimborso indeterminabile e dalla spettanza indimostrata), né sfavorevole (con un diniego espresso o tacito).
Affinché si possa legittimamente impugnare “il rifiuto… tacito della restituzione di tributi”, previsto dall'art. 19, comma 1°, lett. g) del D.Lgs. 546/1992, occorre che tale diniego tacito, ovvero l'atto impugnabile, si sia validamente formato ed invece, nel caso de quo, non si è perfezionato alcun silenzio rifiuto in senso tecnico: ovvero, l'atto impugnato è inesistente. L'inesistenza dell'atto impugnato (nella specie il “rifiuto tacito della restituzione di tributi”) determina la manifesta inammissibilità del ricorso, per difetto dei presupposti di cui agli artt. 18, 19 e 22 D.Lgs. 546/1992, rilevabile anche d'ufficio dalla commissione tributaria ex art. 27 stesso decreto e sollevabile in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 22, co. 2° D.Lgs. 546/1992.
Per di più, vero è che la Parte ha allegato al ricorso i Modd. 101, da cui risultano le trattenute operate dal sostituto d'imposta per gli AA.II. 1990-91-92, ma la sostanziale spettanza del diritto al rimborso, anche se validamente dimostrata nella successiva fase contenziosa, non sana in ogni caso il vizio originario da cui è affetta sia l'istanza, che il giudizio instaurato (V. Cass. 21400/2012).
Anche per i massimi giudici di legittimità, quindi, in casi del genere non si è tecnicamente formato il silenzio- rifiuto su domande di rimborso, che consente la valida proposizione del ricorso.
2) Mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta.
Passando al Merito della controversia, vi è, innanzitutto, un elemento assolutamente ostativo all'accoglimento del ricorso di Parte, non considerato dalla CTP giudicante, rappresentato dal fatto che il sostituto d'imposta
“Società_1 S.p.a.”, limitatamente all'anno 1992, non ha mai effettuato il riversamento all'Erario delle ritenute operate al dipendente richiedente il rimborso, avendo fruito della definizione agevolata prevista dall'art. 9 della Legge n. 289/2002: in tal caso, il rimborso non può essere erogato, in quanto non risultano somme versate dal Contribuente. La ratio secondo cui l'A.E. ritiene di non dovere/potere erogare il rimborso nel caso in esame (sostituto che si è avvalso della definizione agevolata di cui all'art. 9 della L.
289/2002 e che, pertanto, non ha mai provveduto a riversare al Fisco le somme prelevate ai propri dipendenti), si fonda sul principio che occorre, comunque, evitare di duplicare il rimborso sul sostituto e sul sostituito: divieto di doppia erogazione di somme, che rappresenta il diretto corollario del divieto di doppia imposizione enunciato dall'art. 67 del DPR n. 600 del 1973).
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 665 della L. 190/2014, così come modificato dall'art. 1 della L. 123 del 03/08/2017, di conversione del D.L. 91/2017.
L'appellata sentenza, per di più, si pone in contrasto con lo “jus superveniens” dettato dall'art. 1 della Legge
n. 123/2017 – di conversione del D.L. n. 91/2017 – che ha modificato l'articolo 1, comma 665 della Legge
n. 190/2014. Ne consegue che l'importo richiesto a rimborso, qualora venga riconosciuto il diritto di
Controparte ad ottenerlo, a seguito del riscontro della sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dalla specifica normativa e che è onere del Richiedente provare, dovrà essere “calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate”, anche in considerazione di eventuali oneri detraibili riconosciuti e rimborsi già eseguiti.
4) Motivazione erronea ed illegittima ed erronea valutazione dei fatti ed atti di causa.
Il riconoscimento sic et sempliciter, da parte della CTP adita, del diritto al rimborso di una somma pari al
90% delle imposte versate, rilevabili dalle certificazioni reddituali allegate al ricorso, risulta erroneo ed arbitrario, in quanto, oltre a non tenere conto degli eventuali rimborsi già ottenuti dalla Parte, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi –Mod. 740 - per le annualità interessate dal c.d. SISMA '90
(triennio 1990-91-92), ha per di più riconosciuto il diritto al rimborso senza valutare la compresenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, per ottenerlo.
Oltretutto, lo stesso organo decidente, nel disporre il rimborso in misura pari al 90% dei tributi pagati, lo ha fatto senza tener conto dello jus superveniens, ovvero senza riconoscere i limiti e le modalità di erogazione previsti dalla sopravvenuta norma di cui all'art. 1 della L. 123/2017 – di conversione del D.L. 91/2017 – che ha modificato l'art. 1, co. 665 della L. 190/2014, prevedendo l'erogabilità del 50% di quanto spettante (con corresponsione degli interessi legali a far data dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso) e stabilendo che, esaurite le risorse finanziarie, non si effettueranno ulteriori rimborsi. La Suprema Corte ha, statuito che il riconoscimento della spettanza del rimborso, nella sentenza che decide il merito, non comporta automaticamente l'erogazione della totalità delle somme, considerato che il comando giudiziale deve essere coordinato, in fase esecutiva, con la norma sopravvenuta (art. 16-octies della L. 123/2017, che prevede la riduzione percentuale del 50% sulle somme dovute), la quale risulta applicabile a tutti i rapporti ancora pendenti alla data di entrata in vigore (13/08/2017) di tale norma sopravvenuta. Nel caso in questione il rimborso, calcolato dall'A.E. secondo i criteri di cui sopra, a norma del novellato art. 1, co. 665 della L. 190/2014, è stato materialmente erogato dall'A.E., con assegno vidimato emesso da
Banca_1 in data 04/05/2021 (regolarmente incassato dal Contribuente), per il 50% dell'importo spettante per le sole annualità 1990 e 1991, come risulta dall'allegata documentazione relativa alla convalida ed al pagamento di detto rimborso. Alla Parte sono stati anche liquidati gli interessi legali, spettanti a far data dalla domanda. In proposito, l'Ufficio ritiene fondamentale evidenziare di aver effettuato, in osservanza dei dettami di cui sopra, la convalida dell'intero importo chiesto a rimborso per gli anni 1990 (euro 1.386,07) e 1991
(euro 1.920,14) e che la effettiva erogazione del rimborso (ridotto al 50% ex art. 1, co. 665, L. 190/2014, così come modificato dall'art. 16-octies L. 123/2017) è un adempimento successivo di competenza della
Direzione Centrale dell'A.E., che lo effettua dando attuazione ad una disposizione normativa posta a tutela di un principio garantito dall'art. 81 della Costituzione (Principio del Pareggio di Bilancio dello Stato). La
Controparte, peraltro, aveva prodotto all'Ufficio, a mezzo PEC, apposita istanza (acquisita al prot. n.107671 del 30/07/2018), che si allega, con cui chiedeva all'Agenzia delle Entrate di Siracusa, di voler riconoscere il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992, procedendo alla contabilizzazione delle somme dovute a tale titolo, secondo le modalità previste dal “Decreto Mezzogiorno” (ovvero con riduzione al 50%), dichiarando, nel contempo, di rinunciare alla prosecuzione della causa, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese legali e processuali.
5) Violazione della normativa in tema di rivalutazione monetaria.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2754/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 1 e depositata il 23 Novembre
2020.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
In tema di rimborsi, il ricorso avverso il silenzio-rifiuto presuppone che l'istanza rivolta all'Amministrazione finanziaria consenta l'identificazione della pretesa restitutoria e, quindi, la verifica della sua fondatezza. Nel caso in esame, tuttavia, la vicenda processuale evidenzia che la pretesa del contribuente risulta riferita a ritenute IRPEF subite in relazione a redditi di lavoro dipendente per gli anni 1990–1992, e che il contribuente ha poi corredato la domanda, in sede contenziosa, di documentazione utile (certificazioni Mod.101) idonea a comprovare l'esistenza delle ritenute e a rendere determinabile l'ammontare richiesto. Tale assetto consente di ritenere che l'istanza originaria, letta alla luce della successiva e coerente integrazione documentale prodotta in giudizio, non sia priva dei requisiti minimi per ricollegare all'inerzia dell'Ufficio un diniego tacito suscettibile di impugnazione: diversamente opinando, si perverrebbe ad una compressione eccessiva della tutela giurisdizionale, specie in controversie in cui il “dato” del prelievo si rinviene nella documentazione propria del rapporto di lavoro e nelle risultanze fiscali correlate. Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha esaminato il merito della domanda restitutoria.
Nel merito, le censure dell'Ufficio non superano il vaglio di fondatezza. La disciplina invocata dal contribuente, riferita alla definizione agevolata in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province interessate, ha dato luogo – secondo l'impostazione recepita dal primo giudice – al riconoscimento di un meccanismo restitutorio in favore di chi abbia già integralmente assolto il prelievo per le annualità
1990–1992, con conseguente spettanza del rimborso della quota eccedente rispetto al trattamento agevolato.
Nel caso concreto: il contribuente ha fornito riscontro documentale dell'avvenuta operazione delle ritenute (in qualità di sostituito) per le annualità in contestazione;
l'Ufficio, pur contestando in termini generali la spettanza del rimborso e prospettando, per l'anno 1992, un profilo ostativo correlato al comportamento del sostituto d'imposta, non ha fornito elementi decisivi idonei a superare la ricostruzione del primo giudice, né tali da dimostrare che la richiesta si traduca in una duplicazione di benefici ovvero in un rimborso non dovuto.
Quanto poi al necessario coordinamento con la disciplina sopravvenuta richiamata dall'Ufficio, deve osservarsi che il presente giudizio verte anzitutto sulla sussistenza del diritto azionato dal contribuente e sulla legittimità del silenzio-rifiuto; le modalità tecnico-contabili e gli eventuali limiti applicativi previsti dal legislatore attengono alla fase di concreta esecuzione/erogazione nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, senza che ciò conduca, nel caso di specie, alla negazione in radice della pretesa, correttamente riconosciuta dal giudice di prime cure.
L'appello non contiene argomentazioni idonee a scardinare l'impianto decisorio di primo grado quanto alla spettanza degli accessori nei limiti consentiti dall'ordinamento. La censura sulla rivalutazione monetaria, formulata in termini generali, non risulta decisiva, in difetto di specifica dimostrazione dell'errore del primo giudice in punto di qualificazione e liquidazione degli accessori.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Siracusa va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3347/2021 depositato il 04/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2754/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 23/11/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1991
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.03.2017 Resistente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1 ha impugnato il silenzio-rifiuto prodottosi sull'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate allo scopo di ottenere la restituzione del 90% dell'imposta pagata in più per gli anni 1990, 1991, 1992.
Nell'atto introduttivo il ricorrente, richiamando i provvedimenti autoritativi di sospensione dei termini di pagamento dei tributi emessi a seguito degli eventi sismici del 13.12.1990 nelle province di Catania, Siracusa
e Ragusa ha eccepito che tutti i contribuenti sono tenuti al pagamento del 10% del debito originario senza disparità di trattamento tra chi aveva versato in tutto od in parte i tributi sospesi e chi invece non aveva versato alcuna somma prima dell'entrata in vigore della L. 289/2002. La difesa citando la sentenza della
Corte di Cassazione 27.06.2007 n. 20641 ha concluso il ricorso con la richiesta di dichiarare il diritto del contribuente di ricevere il rimborso del 90% dell'imposta versata per gli anni 1990, 1991 e 1992 con vittoria di spese e compensi maturati sul presente giudizio.
L'Ufficio impositore si è costituito insistendo sul proprio operato.
Affermava la Corte adita:
“La Commissione, esaminati gli atti, osserva che intende uniformarsi alla sentenza della Suprema Corte di
Cassazione del 27.06.2007 n. 20461. Pertanto va dichiarato il diritto al rimborso delle somme pagate in più nella misura del 90% come richiesto nel ricorso introduttivo per i periodi d'imposta degli anni 1990, 1991 e
1992. Va ancora rilevato che l'istanza di rimborso risulta spedita all'Agenzia delle Entrate di Siracusa in data 20.12.2007 dopo il deposito della sentenza della Corte di Cassazione (20641/2007) e quindi è tempestiva in applicazione dell'art. 21 del D.
Lgs. 546/92 e comunque tenendo conto della sentenza della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. 11.12.2012 n,
22507) il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorreva dal 31.03.2008. Tenuto conto che il ricorrente era dipendente della società Società_1 s.p.a. e che ciò è stato documentato con i mod. 101 integrati per ciascuno degli anni indicati va dichiarato il diritto al rimborso in accoglimento del ricorso di parte. La questione in esame è dibattuta e ciò giustifica la compensazione delle spese del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 4 Giugno 2021 deducendo i seguenti motivi.
1) Mancata rilevazione della manifesta inammissibilità del ricorso
In violazione dell'art. 27 del D.P.R. 546/1992, la CTP adita ha omesso di rilevare la manifesta inammissibilità del ricorso, dovuta all'inesistenza dell'atto (silenzio-rigetto) impugnato, mai perfezionatosi, a causa della genericità dell'istanza di rimborso presentata, nonché della mancata allegazione alla stessa di documentazione idonea a comprovare il diritto al chiesto rimborso. Nel caso che ci riguarda, l'istanza era generica e non provata, non riportando né le cifre chieste a rimborso (ovvero il quantum della domanda), né la documentazione da cui risultavano le imposte versate, di cui si chiedeva il rimborso, in violazione della vigente normativa in materia di prova (V. art. 2697, co. 1°, cod.civ.), che ne pone l'onere a carico del richiedente, per cui l'Ufficio non aveva elementi su cui pronunciarsi, né in senso favorevole (disponendo un rimborso indeterminabile e dalla spettanza indimostrata), né sfavorevole (con un diniego espresso o tacito).
Affinché si possa legittimamente impugnare “il rifiuto… tacito della restituzione di tributi”, previsto dall'art. 19, comma 1°, lett. g) del D.Lgs. 546/1992, occorre che tale diniego tacito, ovvero l'atto impugnabile, si sia validamente formato ed invece, nel caso de quo, non si è perfezionato alcun silenzio rifiuto in senso tecnico: ovvero, l'atto impugnato è inesistente. L'inesistenza dell'atto impugnato (nella specie il “rifiuto tacito della restituzione di tributi”) determina la manifesta inammissibilità del ricorso, per difetto dei presupposti di cui agli artt. 18, 19 e 22 D.Lgs. 546/1992, rilevabile anche d'ufficio dalla commissione tributaria ex art. 27 stesso decreto e sollevabile in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 22, co. 2° D.Lgs. 546/1992.
Per di più, vero è che la Parte ha allegato al ricorso i Modd. 101, da cui risultano le trattenute operate dal sostituto d'imposta per gli AA.II. 1990-91-92, ma la sostanziale spettanza del diritto al rimborso, anche se validamente dimostrata nella successiva fase contenziosa, non sana in ogni caso il vizio originario da cui è affetta sia l'istanza, che il giudizio instaurato (V. Cass. 21400/2012).
Anche per i massimi giudici di legittimità, quindi, in casi del genere non si è tecnicamente formato il silenzio- rifiuto su domande di rimborso, che consente la valida proposizione del ricorso.
2) Mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta.
Passando al Merito della controversia, vi è, innanzitutto, un elemento assolutamente ostativo all'accoglimento del ricorso di Parte, non considerato dalla CTP giudicante, rappresentato dal fatto che il sostituto d'imposta
“Società_1 S.p.a.”, limitatamente all'anno 1992, non ha mai effettuato il riversamento all'Erario delle ritenute operate al dipendente richiedente il rimborso, avendo fruito della definizione agevolata prevista dall'art. 9 della Legge n. 289/2002: in tal caso, il rimborso non può essere erogato, in quanto non risultano somme versate dal Contribuente. La ratio secondo cui l'A.E. ritiene di non dovere/potere erogare il rimborso nel caso in esame (sostituto che si è avvalso della definizione agevolata di cui all'art. 9 della L.
289/2002 e che, pertanto, non ha mai provveduto a riversare al Fisco le somme prelevate ai propri dipendenti), si fonda sul principio che occorre, comunque, evitare di duplicare il rimborso sul sostituto e sul sostituito: divieto di doppia erogazione di somme, che rappresenta il diretto corollario del divieto di doppia imposizione enunciato dall'art. 67 del DPR n. 600 del 1973).
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 665 della L. 190/2014, così come modificato dall'art. 1 della L. 123 del 03/08/2017, di conversione del D.L. 91/2017.
L'appellata sentenza, per di più, si pone in contrasto con lo “jus superveniens” dettato dall'art. 1 della Legge
n. 123/2017 – di conversione del D.L. n. 91/2017 – che ha modificato l'articolo 1, comma 665 della Legge
n. 190/2014. Ne consegue che l'importo richiesto a rimborso, qualora venga riconosciuto il diritto di
Controparte ad ottenerlo, a seguito del riscontro della sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dalla specifica normativa e che è onere del Richiedente provare, dovrà essere “calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate”, anche in considerazione di eventuali oneri detraibili riconosciuti e rimborsi già eseguiti.
4) Motivazione erronea ed illegittima ed erronea valutazione dei fatti ed atti di causa.
Il riconoscimento sic et sempliciter, da parte della CTP adita, del diritto al rimborso di una somma pari al
90% delle imposte versate, rilevabili dalle certificazioni reddituali allegate al ricorso, risulta erroneo ed arbitrario, in quanto, oltre a non tenere conto degli eventuali rimborsi già ottenuti dalla Parte, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi –Mod. 740 - per le annualità interessate dal c.d. SISMA '90
(triennio 1990-91-92), ha per di più riconosciuto il diritto al rimborso senza valutare la compresenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, per ottenerlo.
Oltretutto, lo stesso organo decidente, nel disporre il rimborso in misura pari al 90% dei tributi pagati, lo ha fatto senza tener conto dello jus superveniens, ovvero senza riconoscere i limiti e le modalità di erogazione previsti dalla sopravvenuta norma di cui all'art. 1 della L. 123/2017 – di conversione del D.L. 91/2017 – che ha modificato l'art. 1, co. 665 della L. 190/2014, prevedendo l'erogabilità del 50% di quanto spettante (con corresponsione degli interessi legali a far data dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso) e stabilendo che, esaurite le risorse finanziarie, non si effettueranno ulteriori rimborsi. La Suprema Corte ha, statuito che il riconoscimento della spettanza del rimborso, nella sentenza che decide il merito, non comporta automaticamente l'erogazione della totalità delle somme, considerato che il comando giudiziale deve essere coordinato, in fase esecutiva, con la norma sopravvenuta (art. 16-octies della L. 123/2017, che prevede la riduzione percentuale del 50% sulle somme dovute), la quale risulta applicabile a tutti i rapporti ancora pendenti alla data di entrata in vigore (13/08/2017) di tale norma sopravvenuta. Nel caso in questione il rimborso, calcolato dall'A.E. secondo i criteri di cui sopra, a norma del novellato art. 1, co. 665 della L. 190/2014, è stato materialmente erogato dall'A.E., con assegno vidimato emesso da
Banca_1 in data 04/05/2021 (regolarmente incassato dal Contribuente), per il 50% dell'importo spettante per le sole annualità 1990 e 1991, come risulta dall'allegata documentazione relativa alla convalida ed al pagamento di detto rimborso. Alla Parte sono stati anche liquidati gli interessi legali, spettanti a far data dalla domanda. In proposito, l'Ufficio ritiene fondamentale evidenziare di aver effettuato, in osservanza dei dettami di cui sopra, la convalida dell'intero importo chiesto a rimborso per gli anni 1990 (euro 1.386,07) e 1991
(euro 1.920,14) e che la effettiva erogazione del rimborso (ridotto al 50% ex art. 1, co. 665, L. 190/2014, così come modificato dall'art. 16-octies L. 123/2017) è un adempimento successivo di competenza della
Direzione Centrale dell'A.E., che lo effettua dando attuazione ad una disposizione normativa posta a tutela di un principio garantito dall'art. 81 della Costituzione (Principio del Pareggio di Bilancio dello Stato). La
Controparte, peraltro, aveva prodotto all'Ufficio, a mezzo PEC, apposita istanza (acquisita al prot. n.107671 del 30/07/2018), che si allega, con cui chiedeva all'Agenzia delle Entrate di Siracusa, di voler riconoscere il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992, procedendo alla contabilizzazione delle somme dovute a tale titolo, secondo le modalità previste dal “Decreto Mezzogiorno” (ovvero con riduzione al 50%), dichiarando, nel contempo, di rinunciare alla prosecuzione della causa, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese legali e processuali.
5) Violazione della normativa in tema di rivalutazione monetaria.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2754/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 1 e depositata il 23 Novembre
2020.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
In tema di rimborsi, il ricorso avverso il silenzio-rifiuto presuppone che l'istanza rivolta all'Amministrazione finanziaria consenta l'identificazione della pretesa restitutoria e, quindi, la verifica della sua fondatezza. Nel caso in esame, tuttavia, la vicenda processuale evidenzia che la pretesa del contribuente risulta riferita a ritenute IRPEF subite in relazione a redditi di lavoro dipendente per gli anni 1990–1992, e che il contribuente ha poi corredato la domanda, in sede contenziosa, di documentazione utile (certificazioni Mod.101) idonea a comprovare l'esistenza delle ritenute e a rendere determinabile l'ammontare richiesto. Tale assetto consente di ritenere che l'istanza originaria, letta alla luce della successiva e coerente integrazione documentale prodotta in giudizio, non sia priva dei requisiti minimi per ricollegare all'inerzia dell'Ufficio un diniego tacito suscettibile di impugnazione: diversamente opinando, si perverrebbe ad una compressione eccessiva della tutela giurisdizionale, specie in controversie in cui il “dato” del prelievo si rinviene nella documentazione propria del rapporto di lavoro e nelle risultanze fiscali correlate. Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha esaminato il merito della domanda restitutoria.
Nel merito, le censure dell'Ufficio non superano il vaglio di fondatezza. La disciplina invocata dal contribuente, riferita alla definizione agevolata in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province interessate, ha dato luogo – secondo l'impostazione recepita dal primo giudice – al riconoscimento di un meccanismo restitutorio in favore di chi abbia già integralmente assolto il prelievo per le annualità
1990–1992, con conseguente spettanza del rimborso della quota eccedente rispetto al trattamento agevolato.
Nel caso concreto: il contribuente ha fornito riscontro documentale dell'avvenuta operazione delle ritenute (in qualità di sostituito) per le annualità in contestazione;
l'Ufficio, pur contestando in termini generali la spettanza del rimborso e prospettando, per l'anno 1992, un profilo ostativo correlato al comportamento del sostituto d'imposta, non ha fornito elementi decisivi idonei a superare la ricostruzione del primo giudice, né tali da dimostrare che la richiesta si traduca in una duplicazione di benefici ovvero in un rimborso non dovuto.
Quanto poi al necessario coordinamento con la disciplina sopravvenuta richiamata dall'Ufficio, deve osservarsi che il presente giudizio verte anzitutto sulla sussistenza del diritto azionato dal contribuente e sulla legittimità del silenzio-rifiuto; le modalità tecnico-contabili e gli eventuali limiti applicativi previsti dal legislatore attengono alla fase di concreta esecuzione/erogazione nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, senza che ciò conduca, nel caso di specie, alla negazione in radice della pretesa, correttamente riconosciuta dal giudice di prime cure.
L'appello non contiene argomentazioni idonee a scardinare l'impianto decisorio di primo grado quanto alla spettanza degli accessori nei limiti consentiti dall'ordinamento. La censura sulla rivalutazione monetaria, formulata in termini generali, non risulta decisiva, in difetto di specifica dimostrazione dell'errore del primo giudice in punto di qualificazione e liquidazione degli accessori.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Siracusa va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)